Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 94 II 26



94 II 26

4. Sentenza 30 gennaio 1968 della I. Corte civile nella causa Cencini
contro Van Paassen. Regeste

    Automobilkauf. Begehren des Käufers um Rückgängigmachung, weil der
Wagen ein anderes Herstellungsjahr als das ausdrücklich vereinbarte hat.

    1.  Art. 23 ff. OR betreffen ausschliesslich den Fall, dass sich eine
Vertragspartei im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eine unzutreffende
Vorstellung über einen wesentlichen Punkt desselben gemacht hat (Erw. 1).

    2.  Ist der Vertragsgegenstand nur der Gattung nach bestimmt,
so muss die gelieferte Sache sämtliche die Gattung kennzeichnenden
Merkmale aufweisen. Fehlt eines von diesen, so entspricht der gelieferte
Gegenstand nicht dem vereinbarten, und es liegt daher keine Erfüllung vor
(Art. 97 ff. OR) (Erw. 2 a und b).

    Mahnung gemäss Art. 102 Abs. 1 OR zur Herbeiführung des
Schuldnerverzuges; Fälle, in denen von einer förmlichen Aufforderung
abgesehen werden kann (Erw. 3 a).

    3.  Anwendbarkeit der Bestimmungen über die Gewährleistung wegen
Mängeln der Kaufsache auf den vorliegenden Fall (Art. 197 ff. OR)
(Erw. 4 a und b).

    Die Frist des Art. 210 OR ist eine Verjährungs-, nicht eine
Verwirkungsfrist (Erw. 4 c).

Sachverhalt

                       Ritenuto in fatto:

    A.- Louise van Paassen, sul finire del 1963, ha concluso con
Celestino Cencini, rappresentante delle vetture Jaguar nel Sottoceneri,
un contratto di compravendita relativo ad una automobile Jaguar Mrk
X, modello 1964. La compratrice ha particolarmente insistito sulla
fornitura di un siffatto modello e il venditore l'ha completamente
ed inequivocabilmente rassicurata a questo riguardo, garantendole
"un ottimo modello 1964, completo di ogni accorgimento". In realtà,
Cencini aveva comunicato i desideri dell'acquirente all'agenzia generale
delle vetture Jaguar per la Svizzera romanda e il Cantone Ticino, sita a
Ginevra, pregandola di ordinare direttamente dalla fabbrica la richiesta
automobile. Questa è stata consegnata alla compratrice da Cencini il 31
marzo 1964. Contrariamente alle affermazioni dell'agenzia generale di
Ginevra, che il 19 dicembre 1963 aveva scritto al rappresentante di Lugano
di avere ordinato la vettura direttamente dalla fabbrica, l'automobile
venduta a van Paassen era giunta in Svizzera già nel giugno 1963.

    Louise van Paassen ha circolato alcuni mesi con l'automobile, del
cui funzionamento non sembra essere stata soddisfatta. Nel luglio 1965 ha
fatto esaminare la vettura da un'autorimessa di Zurigo e, successivamente,
da un esperto, il quale ha accertato che la Jaguar sottopostagli era
dell'anno 1963, anzichè del 1964.

    Dopo uno scambio di corrispondenza con Celestino Cencini, Louise
van Paassen il 20 settembre 1965 ha convenuto quest'ultimo davanti alla
Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, chiedendo nella
petizione il riconoscimento del proprio diritto di recedere dal contratto
e la condanna del convenuto a versarle la somma di fr. 33'248.40 oltre
interessi al 5% dal 26 luglio 1965. L'attrice ha invocato la garanzia per
i difetti della cosa venduta, le regole sulla condizione nonchè l'errore
essenziale ed il dolo; nel dibattimento finale ha inoltre invocato
l'inadempienza contrattuale.

    Celestino Cencini ha domandato la reiezione integrale della petizione,
asserendo che la vettura fornita all'attrice era del 1964. Solo alla fine
dell'istruttoria ha riconosciuto, pur protestando la sua buona fede, che
si tratava di un modello 1963. Ha tuttavia sostenuto che le differenze
tra i due modelli erano esigue ed insistito di conseguenza nelle proprie
domande liberatorie; quanto alle norme sulla garanzia per i difetti
della cosa venduta, egli ha negato all'attrice il diritto di invocarle,
essendo intervenuta la prescrizione.

    B.- Mediante sentenza del 19 settembre 1967 la Camera civile del
Tribunale di appello ha accolto la petizione, riducendo la domanda
pecuniaria alla somma di fr. 31'304.50. Essa ha riservato il diritto
del convenuto di chiedere un'indennità per l'uso della vettura da parte
dell'attrice, nessuna conclusione essendo stata formulata a tale riguardo
nella procedura.

    La Corte cantonale ha accertato che la vettura fornita non
corrispondeva al modello pattuito (1964) ed ha rilevato che Cencini, pur
essendo in buona fede, non aveva dimostrato d'aver usato tutta la diligenza
richiesta dal caso. La precedente istanza ha quindi considerato applicabili
le norme sull'inadempimento contrattuale (art. 97 e segg. CO), e rifiutato
di statuire, ai sensi dell'art. 205 CO, una semplice riduzione del prezzo,
che non sarebbe stata giustificata dalle circostanze. Essa ha respinto
inoltre gli argomenti dell'attrice là dove essa si riteneva vittima di
un errore essenziale. Secondo la Corte cantonale, infine, l'eccezione di
prescrizione ai sensi dell'art. 210 CO sollevata dal convenuto soltanto
"in sede conclusiva", non poteva essere tenuta in linea di conto, data
la sua tardività.

    C.- Celestino Cencini impugna questo giudizio davanti al Tribunale
federale mediante un tempestivo ricorso per riforma.

    Egli chiede, in via principale, l'annullamento della sentenza e la
reiezione integrale della petizione; in via subordinata, l'accoglimento
della petizione limitatamente ad un importo di fr. 1'700.--, e in via più
subordinata, il rinvio degli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio.

    D.- L'intimata propone la reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'attrice aveva invocato, a sostegno della sua domanda, la
garanzia per i difetti della cosa venduta, l'inadempimento contrattuale
del venditore e l'errore essenziale di cui sarebbe stata vittima.

    La Corte cantonale ha ritenuto inapplicabili alla fattispecie le
norme sui vizi del consenso. A ragione. Gli art. 23 e segg. CO riguardano
infatti unicamente il caso di una parte che, al momento di concludere
il contratto, si è fatta una rappresentazione inesatta di uno dei suoi
elementi. Tali norme si applicano, in particolare, quando l'acquirente
di una cosa individualmente determinata non riscontra in essa quelle
qualità che l'avevano risolto a comperarla (v. RU 82 II 418). Il caso
presente è tuttavia diverso. L'oggetto della compravendita non è una
cosa determinata, vale a dire una vettura ben definita che sarebbe stata
presentata alla compratrice e che questa avrebbe acquistato sulla base di
un tale esame. L'acquirente, d'altra parte, non sostiene d'essersi fatta
una rappresentazione inesatta delle qualità della Jaguar Mrk X 1964 e di
aver concluso il contratto vittima di un simile errore. Essa rimprovera
semplicemente al venditore di non averle fornito la cosa promessa. Non
ci si muove quindi sul terreno dei vizi della volontà, bensì su quello
dell'inadempimento del contratto, o del suo adempimento difettoso.

Erwägung 2

    2.- Il contratto stipulato tra Cencini e van Paassen non ha per oggetto
una cosa individualmente determinata. Esso si riferisce semplicemente ad
una automobile Jaguar Mrk X 1964, nuova, vale a dire ad una cosa definita
soltanto nella sua specie ai sensi dell'art. 71 CO. Il venditore poteva
quindi liberarsi fornendo qualsiasi vettura corrispondente a quella
convenuta (cfr., a questo riguardo, RU 84 II 160; 91 II 352 consid. 4;
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen - RGZ - vol. 69
p. 409). In realtà, egli ha consegnato a van Paassen una vettura Jaguar,
nuova, dell'anno 1963. Occorre quindi esaminare se una simile fornitura
equivale ad esecuzione del contratto oppure se l'automobile consegnata è un
"aliud" rispetto a quella pattuita.

    a) Quando l'oggetto contrattuale è definito solo nella specie,
la determinazione di questa dipende dalla volontà delle parti, le
quali possono precisare più o meno particolareggiatamente ciò che deve
essere fornito, secondo l'importanza ch'esse attribuiscono a certe
specificazioni. La nozione di "specie" è quindi relativa e sta in
funzione con la determinazione più o meno precisa data all'oggetto da
parte dei contraenti (cfr. RU 69 II 100/101; STAUDINGER, Kommentar zum
BGB, 11. ed., N. 10 al § 243; Kommentar der Reichsgerichtsräte zum BGB -
RGRK zum BGB - 11. ed., N. 4 /6 al § 243). Così, si può voler acquistare
una vettura d'una data marca e d'un determinato modello senza annettere
importanza a certi particolari (ad esempio, guida a sinistra o a destra,
cambio automatico o normale) oppure, al contrario, specificare che la
vettura dev'essere provvista di un meccanismo determinato.

    Gli elementi che caratterizzano la specie definita dalle parti devono
però essere tutti presenti nell'oggetto fornito. Se uno di essi manca,
la cosa consegnata non è più quella convenuta, ma costituisce una cosa
diversa, un "aliud". In tal modo, la fornitura d'un vino di un'altra
annata, o di un'altra origine o di un'altra botte che quelle pattuite
è la fornitura di un "altro" vino: essa non comporta l'esecuzione del
contratto e non libera il venditore dai suoi obblighi (v. RU 40 II 488;
cfr. inoltre RGZ vol. 69, p. 409: tale sentenza è stata pronunciata
sulla base del § 243 BGB, che corrisponde all'art. 71 del nostro CO).

    Questa soluzione trova conferma nella regola posta all'art. 206 CO, il
quale accorda all'acquirente di cose fungibili difettose (che generalmente
sono determinate dalla loro specie), oltre alle azioni fondate sulla
garanzia per i difetti, il diritto di domandare "altre cose dello stesso
genere". Il fondamento giuridico di un simile diritto sta in questo, che il
venditore, fornendo un'"altra cosa", non ha adempiuto il contratto, e non
si è quindi liberato dai suoi obblighi. L'azione speciale che l'art. 206 CO
conferisce all'acquirente è, in realtà, un'azione tendente all'esecuzione
del contratto, e non una modalità dell'azione di garanzia per le qualità
promesse. È in questo corretto senso che il Tribunale federale, già nella
sentenza pubblicata in RU 16 p. 159 e segg. ha interpretato l'art. 252 del
vecchio CO (cfr., in particolare, p. 161; si trattava, nella fattispecie,
di un caso in cui del grano dell'anno 1888 era stato fornito al posto di
grano del 1887).

    La giurisprudenza e la dottrina tedesche relative al § 480 BGB,
che corrisponde al nostro art. 206 CO, seguono la stessa linea. Anche
la citata norma del diritto germanico poggia infatti sull'idea che,
dovendosi fornire una cosa determinata solo nella specie, la consegna
d'un oggetto difettoso è assimilato ad inadempimento. Tale norma è stata
istituita perchè la dottrina dominante negava la possibilità di proporre
le azioni di garanzia nel caso di compravendita di una cosa determinata
soltanto nella specie (WINDSCHEID, Pandekten, § 394, N. 5). Il § 480
BGB ha quindi risolto la controversia, accordando un concorso d'azioni
fondate l'una sull'inadempimento, l'altra sulla garanzia per i difetti
(ALFRED FISCHER, Jherings Jahrbücher, vol. 51, p. 214; STAUDINGER, op.cit.,
N. 59 al § 243 e N. 1 - 4 al § 480; RGRK zum BGB, N. 1 al § 480).

    b) Si potrebbe invero obiettare che, una volta eseguita la fornitura,
la cosa è stata specificata, di guisa che sarebbe fuori posto parlare
di mancato adempimento dell'obbligazione da parte del venditore. Ma una
simile obiezione mancherebbe d'ogni fondamento, dal momento che la consegna
di una cosa diversa da quella pattuita, di cui non presenti tutte le
specificazioni convenute, non corrisponde per nulla ad un adempimento del
contratto e non può quindi avere l'effetto di "concentrazione" (RGRK zum
BGB, N. 20 al § 243; STAUDINGER, op.cit., N. 59 e 39 al § 243; RGZ, vol. 69
p. 409). La conclusione sarebbe diversa soltanto qualora il creditore
avesse accettato per valida la fornitura. Ma questa eventualità non si
avvera nella fattispecie, ove l'attrice è stata ingannata sull'identità
della vettura consegnatale, che ha poi rifiutato non appena ebbe sicura
conoscenza del suo difetto (cfr. WINDSCHEID, op.cit. § 394, nota 21, il
quale dichiara che "dagegen bewirkt irrige Annahme nicht, dass Erfüllung
sei, was Erfüllung nicht ist"). È quindi sulla base delle norme relative
all'inadempimento del contratto che deve essere esaminata la presente
vertenza, essendo stato accertato in modo vincolante dalla precedente
istanza (art. 63 cpv. 2 OG) che la vettura fornita non corrispondeva al
convenuto modello 1964 (sibbene al modello 1963).

Erwägung 3

    3.- Giusta l'art. 97 cpv. 1 CO, il debitore che non adempie
l'obbligazione o che non la adempie nel debito modo è, di massima,
tenuto al risarcimento del danno derivatone. Trattandosi di un contratto
bilaterale, l'art. 107 cpv. 1 CO accorda poi al creditore della prestazione
il diritto di fissare al debitore messo in mora un congruo termine per
l'adempimento. Se tale termine trascorre infruttuosamente, il creditore può
ancora richiedere, l'adempimento e il risarcimento del danno causato dal
ritardo ma può anche, purchè lo dichiari immediatamente, rinunciare alla
prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento,
oppure recedere dal contratto (art. 107 cpv. 2 CO).

    La Corte cantonale ha riconosciuto all'attrice il diritto di avvalersi
di quest'ultima facoltà, e, quindi, il diritto di dipartirsi dal contratto
litigioso. Il ricorrente fa però valere che van Paassen non l'ha mai
messo in mora e che nemmeno gli ha fissato il termine supplementare
previsto dall'art. 107 CO: egli contesta pertanto che siano riuniti in
concreto i requisiti per uno scioglimento della compravendita fondato
sull'inadempimento.

    a) Il contratto in questione non contiene alcuna clausola circa le
conseguenze di un ritardo nell'adempimento. Sono quindi applicabili le
norme legali degli art. 107-109 CO.

    Secondo la volontà delle parti, l'automobile doveva essere consegnata
"il più presto possibile". Il giorno della fornitura non era quindi stato
fissato di comune accordo, di modo che la mora del debitore, condizione
prima del recesso per inadempimento, non poteva risultare che da una
interpellazione del creditore ai sensi dell'art. 102 CO. L'esigenza di una
simile diffida è tuttavia temperata quando, secondo le regole della buona
fede, una interpellazione formale appare superflua, in particolare quando
il debitore, attraverso il suo comportamento, ha chiaramente manifestato la
ferma intenzione di non adempiere i suoi obblighi (cfr. OSER-SCHÖNENBERGER,
N. 15 e 16 all'art. 102 CO, che invoca l'applicazione per analogia
dell'art. 108 CO; una sentenza del Reichsgericht - Seuff Arch. 60 N. 28
- approvata dalla dottrina (ENNECCERUS-LEHMANN, Das bürgerliche Recht,
15. ed., II, p. 221; STAUDINGER, N. 25 al § 284; RGRK zum BGB, N. 30 al §
284) espone il principio che il semplice avviso del difetto riscontrato
successivamente in una prestazione dapprima accettata, costituisce una
messa in mora valida; la giurisprudenza tedesca - RGRK zum BGB, N. 30 al §
284 - ammette inoltre che, dovendo essere consegnata una cosa determinata
solo nella specie, la richiesta dell'acquirente fondata sul § 480 BGB
e volta all'ottenimento d'altre cose dello stesso genere, costituisce
egualmente una messa in mora efficace).

    Nella fattispecie, risulta dalla corrispondenza scambiata tra le
parti, e alla quale la sentenza impugnata si riferisce esplicitamente,
che il 6 luglio 1965 il legale dell'attrice ha informato il convenuto
dell'inganno di cui la sua cliente era rimasta vittima e dell'intenzione
di questa di recedere dal contratto, con la conseguente restituzione
delle reciproche prestazioni; in via subordinata, il legale informava
Cencini che l'attrice era disposta ad accettare una vettura Jaguar
nuova del modello 1964 specificato nel contratto. Non v,è dubbio che
questa lettera costituisce una messa in mora formale e perfettamente
operante. Il 26 luglio successivo, d'altra parte, l'attrice ha restituito a
Cencini le chiavi della vettura, che è stata così messa a disposizione del
convenuto. Questi, rispondendo a tali misure, ha contestato le risultanze
della perizia fatta eseguire dall'attrice, e ribadito che la vettura
fornita a quest'ultima era dell'anno 1964. Dopo di che, con lettera del
17 agosto 1965, il legale ticinese dell'attrice ha fissato al convenuto
un termine di dieci giorni per dare soddisfazione alla sua cliente,
minacciando l'apertura di un procedimento giudiziario in caso di mancato
accordo. Con successiva lettera del 6 settembre 1965, il legale informava
Cencini che l'attrice aveva oramai depositato la vettura a Zurigo e che
più non intendeva riprenderla; impartiva quindi al convenuto un ultimo
termine scadente il 14 settembre 1964 per liquidare la vertenza.

    L'atteggiamento di Cencini susseguente alla lettera inviatagli il
6 luglio 1965 dal legale dell'attrice fa con tutta evidenza apparire
inutile la fissazione del termine supplementare prescritto dall'art. 107
CO. Pertanto, la mora del convenuto, acquisita con la ricezione da parte
di questo dello scritto del 6 luglio 1965, autorizzava l'attrice a recedere
dal contratto. Quest'ultima ha fatto uso di tale facoltà, e il suo recesso
risulta chiaramente dalla lettera con la quale restituiva al venditore
le chiavi della vettura; siffatto recesso è stato poi confermato in modo
inequivocabile da tre successive lettere del legale ticinese. I presupposti
formali stabiliti dalla legge per lo scioglimento del contratto a causa
di inadempimento sono quindi manifestamente dati.

    b) L'attrice ha quindi validamente rinunciato al contratto di
compravendita per inadempimento del venditore. Essa ha pertanto diritto
alla restituzione del prezzo versato, così come al rimborso delle spese
che le ha causato tale inadempimento, e il cui ammontare non è litigioso
(art. 97 cpv. 1 CO). Il venditore inadempiente non ha del resto provato
l'assenza di colpa da parte sua, ciò che avrebbe potuto escludere l'obbligo
di risarcimento, giusta la norma citata. Comunque, non si vede come egli
avrebbe potuto addurre una tale prova, quando ha dato la garanzia inesatta
d'aver ordinato la vettura direttamente presso la fabbrica.

    La questione dell'indennità dovuta dall'attrice per l'uso
dell'automobile dal 31 marzo 1964 al 26 luglio 1965 non è litigiosa ed è
stata esplicitamente lasciata indecisa dalla Corte cantonale, il convenuto
non avendo preso alcuna conclusione e non avendo richiesto alcuna misura
d'istruttoria su tale punto.

    Tutte queste considerazioni impongono di respingere il ricorso e di
confermare la sentenza impugnata.

Erwägung 4

    4.- Nella fattispecie, si potrebbe giungere alla medesima conclusione
seguendo un'altra via, quella dell'art. 206 CO. Tale norma, che si
riferisce alla vendita di cose fungibili, stabilisce che il compratore,
quando sia dovuta la garanzia per i difetti, "può valersi, a sua scelta,
dell'azione redibitoria o dell'estimatoria o domandare altre cose dello
stesso genere scevre di difetti".

    a) È chiaro che l'art. 206 CO, secondo il suo tenore letterale,
concerne la vendita di cose fungibili e non quella di cose determinate
solo nella specie. Tuttavia VON TUHR, § 8 nota 7, approvato da
OSER-SCHÖNENBERGER, N. 2 all'art. 206 CO, rileva che il termine di
"cosa fungibile" è inesatto, mentre BECKER, N. 1 all'art. 206, estende
l'applicazione di tale norma puramente e semplicemente alla vendita delle
cose determinate solo nella specie. In realtà, non c'è alcun motivo di
limitare la portata dell'art. 206 CO alle sole cose fungibili, quando la
difficoltà ch'esso ha lo scopo di sciogliere è comune a tutte le vendite
di oggetti determinati solo nella specie. Del resto, come ha giustamente
rilevato VON THUR (loc. cit.), l'applicazione della suesposta norma
secondo il termine "fungibili" è esclusa ogni volta che una vendita
ha per oggetto un quantitativo completo di cose fungibili determinate
(cfr. inoltre RU 41 II 436). Per l'applicabilità dell'art. 206 CO non è
quindi determinante il fatto che la vendita porti su una cosa fungibile,
bensì quello che essa si riferisca ad un oggetto non individualmente
determinato. Il § 480 BGB, che manifestamente persegue lo stesso fine
dell'art. 206 CO e che accorda al creditore un concorso di azioni fondate
l'una sull'esecuzione difettosa, l'altra sull'inadempimento, si riferisce
esso pure a tutte le vendite di cose determinate solo nella specie.

    Le suesposte considerazioni permettono quindi di ravvisare
nell'art. 206 CO una regola lata applicantesi tanto nel caso in cui
l'oggetto fornito è inficiato da difetti ai sensi dell'art. 197 CO quanto
nel caso in cui l'oggetto è di un'altra "specie".

    b) Intesa in questo senso lato la nozione di difetto secondo la
norma citata, l'attrice era quindi in concreto legittimata a recedere
immediatamente dal contratto, dal momento che aveva segnalato il vizio
non appena ne ebbe conoscenza sicura.

    Certo, secondo l'applicabile art. 205 cpv. 2 CO, il giudice può,
quando non trovi la chiesta risoluzione giustificata dalle circostanze,
limitarsi a ridurre il prezzo contrattuale. Tuttavia, i requisiti per
riconoscere una siffatta riduzione del prezzo in vece e luogo della
risoluzione del contratto non sono adempiuti nella fattispecie e nessuna
circostanza fa apparire il recesso ingiustificato. Da una parte, infatti,
c'è la promessa speciale data dal convenuto nel senso che la vettura
fornita era del modello 1964, dall'altra sta l'importanza che l'attrice
annetteva all'acquisto di tale modello ad esclusione, precisamente, del
modello 1963. A ragione la Corte cantonale ha voluto sottolineare queste
circostanze e insistere sull'obbligo del giudice di imporre il rispetto
degli impegni e della correttezza nei rapporti commerciali. È del resto
pacifico che le parti hanno considerato come elemento essenziale la
fornitura di un modello 1964, per la quale il venditore medesimo ha
dato formali garanzie. Significherebbe pertanto mettersi in completa
contraddizione con l'accordo dei contraenti considerare oggi, secondo
quanto vorrebbe il convenuto, l'accennata specificazione come una modalità
di scarso peso, di guisa che nella fornitura di un modello del 1963,
anzichè del 1964, sarebbe ravvisabile soltanto un leggero difetto che
una semplice riduzione del prezzo basterebbe a compensare. Non va infine
dimenticato che l'attrice è stata vittima di un deliberato inganno e che
il convenuto, quand'anche fosse in buona fede, non ha usato la diligenza
richiesta riguardo alle promesse formali che ha dato. Anzi, egli stesso
ha mentito quando, il 3 dicembre 1963, scriveva al legale dell'attrice di
aver "passato direttamente l'ordine alla fabbrica", affinchè la signora
van Paassen avesse "la certezza di un ottimo modello 1964, completo di
ogni accorgimento".

    In tali circostanze, si deve ammettere il diritto dell'attrice di
chiedere la rescissione del contratto, indipendentemente dal fatto che
essa ha usato la vettura durante più di un anno e che il modello 1964
non sembra rivoluzionario rispetto al modello 1963.

    c) Giusta l'art. 210 cpv. 1 CO, le azioni fondate sugli art. 205 e
segg. CO si prescrivono, di massima, col decorso d'un anno dalla consegna
della cosa al compratore.

    Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non aver tenuto
conto della tardività dell'avviso dato dall'attrice e ritiene quindi che
la domanda fatta valere con la petizione avrebbe dovuto essere respinta
perchè prescritta. La sua opipione è tuttavia infondata.

    La Corte cantonale ha infatti accertato che l'eccezione di prescrizione
non è stata sollevata nei limiti del contraddittorio giudiziale, ma
solamente "in sede conclusiva", e pertanto tardivamente ai sensi delle
norme della procedura ticinese. Essa si è di conseguenza rifiutata
di tenerne conto. Questo punto di giudizio non può essere riveduto
dal Tribunale federale quale giurisdizione di ricorso per riforma,
cui sfugge l'esame delle disposizioni di diritto cantonale (v. RU 80
III 52 consid. 2). Nè si può sostenere, come vorrebbe il ricorrente,
che l'eccezione avrebbe dovuto essere considerata d'ufficio giusta il
diritto federale. Infatti, secondo quanto risulta chiaramente dal suo
tenore, l'art. 210 CO istituisce una prescrizione e non una perenzione
del diritto (v., in particolare, i cpv. 2 e 3; OSER-SCHÖNENBERGER, N. 2
all'art. 210 CO; BECKER, N. 1 all'art. 210 CO). Ora, giusta l'art. 142
CO, il giudice non può supplire d'ufficio l'eccezione di prescrizione,
che deve essere invocata secondo le forme e nello stadio previsti dalla
procedura cantonale.

    Del resto, secondo l'art. 210 cpv. 1 in fine CO, si deve
prescindere dal termine annuale di prescrizione quando il venditore
"abbia espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo". In
concreto, il ricorrente ha formalmente garantito l'attrice quanto all'anno
di costruzione della vettura fornita. In una lettera del dicembre 1963
egli le ha assicurato la fornitura di "un ottimo modello 1964, completo
di ogni accorgimento". Date le particolari circostanze della fattispecie
e la speciale importanza che le parti attribuivano a tale specificazione,
una siffatta garanzia non porta su di un attributo qualunque di cui il
venditore afferma la presenza nell'oggetto venduto, bensì su di una qualità
essenziale che ne determina persino l'identità. Una tale dichiarazione
di garanzia, per l'oggetto che concerne e lo scopo cui mira, implica
che l'acqui rente potrà prevalersene in ogni tempo, fino allo spirare
del termine ordinario decennale della prescrizione. È quanto, del resto,
il Tribunale federale ha già deciso in un caso in cui il venditore aveva
garantito l'autenticità di un quadro d'autore (RU 56 II 430).

    Ne consegue che il diritto dell'attrice di chiedere lo sciogli mento
del contratto secondo l'art. 206 CO non si è estinto per prescrizione.

    La domanda di van Paassen era quindi fondata anche ai sensi di tale
disposizione.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.