Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 I 65



93 I 65

8. Sentenza del 15 febbraio 1967 nella causa Comune di Mendrisio contro
Ghioldi. Regeste

    Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde. Art.
88 OG.

    Am Enteignungsverfahren nimmt die enteignende Gemeinde in ihrer
Eigenschaft als Trägerin öffentlicher Gewalt teil. Sie ist daher
nicht legitimiert, den Entscheid, durch den die kantonale Behörde die
Enteignungsentschädigung festgesetzt hat, mit staatsrechtlicher Beschwerde
anzufechten.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 1

    1.- Nel marzo del 1962 il Comune di Mendrisio aprì la procedura per
l'espropriazione dei terreni necessari alla formazione del piazzale "Alla
valle". L'espropriazione colpiva, tra le altre, anche la part. n. 2287
di Franco Ghioldi. Quest'ultimo non ha accettato l'indennità offerta dal
Comune e, successivamente, è insorto anche contro l'indennità stabilita
dalla Commissione distrettuale d'espropriazione. Mediante sentenza del 24
novembre 1966, il Tribunale cantonale delle espropriazioni, accogliendo
parzialmente il gravame di Ghioldi, ha condannato il Comune di Mendrisio a
versare all'espropriato un importo di Fr. 197 100.-- (pari a Fr. 300.-- il
mq), a pagare parte delle spese giudiziarie e a rifondere all'espropriato
le ripetibili di prima e di seconda istanza.

    Il Comune di Mendrisio impugna questo giudizio mediante un
tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale; esso chiede
l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti all'autorità cantonale
per nuova decisione. Il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 4 CF,
che ravvisa nell'arbitraria applicazione delle norme della legge cantonale
sull'espropriazione (e in particolare degli art. 40, 45, 46 e 71).

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 88 OG, il diritto di ricorrere spetta ai privati o
agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o
da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere
obbligatorio generale. Il ricorso di diritto pubblico è un rimedio
giuridico destinato a proteggere i titolari dei diritti costituzionali
dagli abusi di potere di cui possono essere vittima. Lo Stato come tale,
vale a dire nella sua qualità di detentore del potere pubblico, non può
essere soggetto di diritti costituzionali; questi esistono precisamente
contro di lui, destinati come sono a tutelare i privati dagli abusi di
potere. Ne consegue che, quando l'ente pubblico interviene in questa sua
qualità, non è legittimato ad impugnare con un ricorso di diritto pubblico
una decisione resa contro di lui.

    La giurisprudenza riconosce tuttavia che il Comune, come detentore del
pubblico potere, ha veste per interporre ricorso di diritto pubblico quando
difende la propria autonomia o quando insorge contro decisioni che mettono
in causa la sua esistenza o la consistenza del suo territorio. D'altra
parte, l'ente pubblico ha qualità per interporre un ricorso di diritto
pubblico quando si mette sul terreno del diritto privato ed entra in
relazione con altri soggetti giuridici su un piede di uguaglianza (RU 74
I 52, 83 I 121/122 e 269, 87 I 214 consid. 2, 88 I 108, 89 I 111 e 206,
90 I 337).

    Nella fattispecie, il Comune non agisce per difendere la propria
autonomia, nè, d'altra parte, la sentenza impugnata lo colpisce alla
stregua di un privato.

    Nel procedimento d'espropriazione, la quale è accordata all'ente
pubblico per compiere opere di interesse generale, il Cantone o il
Comune intervengono nella veste di detentori del pubblico potere. Il
rapporto giuridico tra loro e l'espropriato poggia sul diritto pubblico,
e sull'obbligo che ne deriva per l'ente espropriante di risarcire
all'espropriato il danno causato dall'espropriazione. Il Cantone,
rispettivamente il Comune non cessano di agire come detentori del pubblico
potere, quand'anche la indennità sia stabilita in una procedura in cui
ente espropriante ed espropriato abbiano uguali diritti.

    L'ente pubblico non è pertanto legittimato ad impugnare con un
ricorso di diritto pubblico per arbitraria violazione di norme cantonali
il giudizio con cui l'autorità cantonale ha stabilito l'indennità
d'espropriazione (cfr. BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 364/65). Ne
consegue che il presente ricorso interposto dal Comune di Mendrisio
è irricevibile.