Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 I 581



93 I 581

74. Sentenza 9 giugno 1967 sul ricorso Oleodotto del Reno SA contro
Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro Regeste

    Art. 5 Abs. 2 lit. a Arbeitsgesetz.

    Eine Rohrleitungsanlage zur Beförderung von Erdöl ist ein Betrieb für
die Übertragung von Energie. Eine dazu gehörende Druckreduzierstation kann
einen industriellen Betrieb im Sinne der erwähnten Bestimmung darstellen.

Sachverhalt

    A.- La Oleodotto del Reno SA, in Coira, esercita sulla tratta di circa
km 130 in territorio svizzero, dallo Spluga al lago di Costanza, l'omonima
condotta per il trasporto di idrocarburi da Genova a Ingolstadt. Il
trasporto del petrolio viene effettuato fino al punto culminante
dello Spluga mediante una stazione di pompaggio situata in territorio
italiano. Invece, nel susseguente territorio grigionese, in forte discesa,
la condotta è sottoposta a una forte pressione, contenibile soltanto con
cavi a forte spessore. Per ridurre tale pressione, la Oleodotto del Reno SA
ha istallato a Rongellen presso Thusis un impianto che permette di ridurre
la pressione da 90 a circa 20 atmosfere e che, in conseguenza, consente
di utilizzare a valle dell'impianto dei tubi di spessore ridotto da 14
a 6,5 millimetri. Gli impianti di Rongellen sono soggetti a sorveglianza
permanente; vi sono occupati 9 operai.

    B.- Con decisione 29 marzo 1967, l'Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro (UFI) disponeva l'assoggettamento
della stazione di decompressione di Rongellen, come parte integrante
degli impianti di pompaggio, alle norme speciali stabilite per le aziende
industriali. Esso fece rilevare che il lavoro, svolto mediante macchine e
impianti tecnici da più di 6 operai, giustificava detto assoggettamento,
in virtù degli art. 5 cpv. 1 e 2 lett. a della legge sul lavoro e art. 11
cpv. 2 della relativa ordinanza I di esecuzione, del 14 gennaio 1966.

    C.- La Oleodotto SA ha tempestivamente interposto al Tribunale federale
un ricorso di diritto amministrativo, mediante il quale domanda che la
suesposta decisione sia annullata. Le sue motivazioni possono essere
riassunte come segue.

    La Oleodotto SA non possiede nè esercita alcuna stazione o istallazione
di pompaggio o di deposito di carburanti. Essa si limita a eseguire il
trasporto di olio grezzo, senza produrre o trasformare energia nel senso
dell'art. 5 cpv. 2 della legge sul lavoro. La stazione di Rongellen ha
l'esclusiva funzione di ridurre la pressione nella condotta. Dal confine
sullo Spluga fino all'uscita dal territorio svizzero, l'olio grezzo si
muove per effetto della forza d'inerzia dovuta al dislivello. Ne consegue
che l'assoggettamento deve apparire manifestamente arbitrario.

    D.- L'UFI propone di respingere il ricorso. Esso ammette che nella
stazione di Rongellen non vi sono, in senso stretto, impianti di pompatura,
ma afferma che, agli effetti della legge sul lavoro, detta stazione deve
essere considerata nel complesso dell'impianto destinato a superare il
dislivello dello Spluga. Per la situazione dei lavoratori è irrilevante
che il petrolio sia frenato o pompato. Determinante per il carattere
industriale dell'azienda è il fatto che gli operai siano adibiti al
controllo e all'esercizio delle istallazioni tecniche.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964 è una legge
di tutela dei lavoratori (v. messaggio CF, FF 1960, 1314). Secondo il
suo art. 1, essa è applicabile a tutte le aziende pubbliche e private,
riservate le eccezioni espressamente menzionate nel testo legale (art. 2-4)
e che concernono principalmente quelle imprese, nelle quali la protezione
dei lavoratori è regolata dalle leggi speciali. Tale non è però il caso
per gli oleodotti, perchè la LF del 4 ottobre 1963, che ne disciplina la
concessione, non contiene le relative norme di tutela sociale. Quantunque
gli oleodotti costituiscano, in principio, delle imprese di trasporto,
la ricorrente non contesta che la sua azienda sia sottoposta alle norme
generali della legge sul lavoro; ed a giusta ragione, perchè questa legge
esclude la sua applicabilità solo a quelle imprese di trasporto che -
al contrario degli oleodotti - sono soggette alla legislazione federale
sulla durata del lavoro nell'esercizio delle ferrovie e delle altre
imprese di trasporto e di comunicazione (art. 2 cpv. 1 lett. b).

Erwägung 2

    2.- La ricorrente contesta invece che alla sua stazione di
decompressione di Rongellen siano applicabili le disposizioni speciali,
previste nella legge per una particolare più intensa protezione del
personale delle aziende, o delle parti di aziende, di natura industriale
(v. ad es. art. 8, 9, 10, 19).

    La giurisprudenza del Tribunale federale, in applicazione della LF
18 giugno 1914 sul lavoro delle fabbriche, determinava gli stabilimenti
industriali contrapponendoli alle aziende agricole e commerciali e
alle aziende artigianali. Nei primi casi l'elemento determinante era
costituito dai mezzi di lavoro utilizzati, nel secondo dal numero delle
persone impiegate (RU 60 I 400, 75 I 86, 392 consid. 2). La nuova legge
sul lavoro, pur non essendo intesa a modificare sostanzialmente il campo
di applicazione delle speciali norme protettive (cfr. FF 1960, pag. 1356
e segg.), almeno parzialmente già in vigore, ha definito positivamente
la nozione di azienda industriale.

    a) L'art. 5 cpv. 2 di tale legge presuppone anzitutto che
nell'azienda industriale siano usati "impianti fissi permanenti per
produrre, trasformare o trattare dei beni o per generare, trasformare o
trasportare energia".

    Questa norma non può essere interpretata in modo restrittivo, non
essendo possibile di prevedere in anticipo ogni futura applicazione
industriale.

    In concreto è comunque pacifico che nell'impianto di Rongellen
vengono usati impianti fissi e permanenti ed altrettanto che non vi vien
trasformata o trattata una merce. Contrariamente a quanto afferma la
ricorrente, si deve inoltre ammettere che l'oleodotto serve al trasporto
di energia nel senso della norma citata. Il petrolio è avantutto una merce,
che è però facilmente trasformabile in energia e il cui trasporto, appunto
per questa sua proprietà, presenta particolari pericoli per la sicurezza
e la salute delle persone. Non può esservi dubbio che il trasporto del
petrolio e del gas a mezzo di oleodotti e gasodotti era considerato
come trasporto di energia già in occasione della presentazione e della
discussione del disegno di legge. Al riguardo, il Consiglio federale
si è espresso in modo esplicito nel suo messaggio alle Camere federali
(FF 1960, 1359), riferendosi all'art. 4 cpv. 2 del disegno di legge,
il cui testo, sul punto di cui si tratta, è integralmente assunto dal
vigente art. 5 cpv. 2. Peraltro, ciò è implicitamente ammesso anche dalla
stessa ricorrente, in quanto riconosce la possibilità di assoggettare le
stazioni di pompaggio. Anche questi impianti effettuano esclusivamente
il trasporto del petrolio.

    b) Per la determinazione delle aziende industriali, il suindicato
disposto legale stabilisce però ulteriori condizioni. L'oleodotto,
è pacifico, non le adempie nel suo complesso. Tuttavia, poichè le
disposizioni speciali sono applicabili anche a parti di azienda (art. 5
cpv. 1), occorre stabilire se le adempie la stazione di Rongellen, come
parte dell'oleodotto. Dette condizioni sono prescritte all'art. 5 cpv. 2,
il quale presuppone alternativamente che:

    "a) il modo o l'organizzazione del lavoro siano determinati o dall'uso
di macchine o di altre apprecchiature tecniche o dall'esecuzione in serie
e il personale a ciò occupato consti di almeno sei lavoratori

    oppure

    b) il modo o l'organizzazione del lavoro siano essenzialmente
determinati da procedimenti automatizzati

    oppure

    c) la vita o la salute dei lavoratori siano esposte a pericoli
particolari."

    In concreto, l'autorità amministrativa ha riconosciuto adempiuta la
prima delle suesposte condizioni. In quanto tale conclusione deve essere
confermata, non è necessario esaminare se nella stazione di Rongellen il
lavoro sia determinato da procedimenti automatizzati, oppure se comporti
pericoli particolari, vale a dire specificati.

    È poichè risulta incontestato che in detta stazione sono occupate più
di sei persone, resta solo da stabilire se il modo e l'organizzazione del
lavoro vi siano determinati dall'uso di macchine o di altre apparecchiature
tecniche. È ciò tenendo presente lo scopo generale della legge, costituito
principalmente dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

    Una stazione di decompressione è evidentemente costituita da macchine e
apparechiature, che determinano i compiti del personale e l'organizzazione
del lavoro. Il personale vi ha infatti l'unico compito di farle funzionare
e di vigilare sul loro funzionamento. È poichè l'esercizio dell'oleodotto
è permanente, si deve necessariamente concludere che tale deve essere
anche quello della stazione di decompressione. Le persone che vi sono
addette sono certamente responsabili di una attenta ed ininterrotta
sorveglianza e quindi di funzioni che giustificano il riconoscimento
al personale di particolari prerogative, segnatamente per quanto
concerne la durata del lavoro (art. 9). È'inoltre comprensibile che
impianti destinati ad eliminare una pressione di 70 atmosfere siano
sottoposti ad un controllo più accurato e più intenso da parte delle
autorità, a tutela della sicurezza del personale da eventuali infortuni
(art. 8). A questo proposito è indifferente che le istallazioni servano
a produrre o a ridurre la pressione. Nel caso di guasti i pericoli sono
gli stessi. È'quindi irrilevante che si tratti di stazioni di pompatura
o di stazioni di decompressione.

    Si deve pertanto ragionevolmente conseguire che la stazione di
Rongellen, azienda a impianti fissi, destinata al trasporto del petrolio,
e il cui lavoro, al quale sono occupate più di sei persone, è determinato
dall'uso di macchine e apparecchiature tecniche, adempie i presupposti
stabiliti per le aziende industriali dall'art. 5 cpv. 2 della legge.

    Ciò stante non si può ammettere che la stazione di decompressione
debba essere esclusa dall'assoggettamento solo perchè l'art. 11 cpv. 2
dell'ordinanza generale non la menziona, mentre indica invece espressamente
che sono sottoposte alle prescrizioni speciali le stazioni di pompaggio
e di immagazzinamento. Tale norma può avere, nel caso particolare, solo
valore indicativo. L'art. 40 lett. b della legge, il quale stabilisce la
competenza di emanare norme generali di ordinanza, autorizza il Consiglio
federale a precisare le singole disposizioni, ma non anche a limitare il
campo di applicazione della legge. Del resto, lo stesso Consiglio federale,
nel suo messaggio accompagnante il disegno di legge (FF 1960 p. 1359),
ha indicato che potevano essere considerate come aziende industriali, "in
particolare" le stazioni di pompaggio e di immagazzinamento, senza quindi
escludere che altre parti di oleodotto potessero essere considerate tali.

    Ad ogni modo, l'impianto di Rongellen adempie i presupposti dell'art. 5
cpv. 2 lett. a della legge sul lavoro. Il suo assoggettamento è pertanto
giustificato.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.