Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 II 492



93 II 492

60. Sentenza 4 ottobre 1967 della I Corte civile nella causa Assicuratrice
italiana contro Ponti Regeste

    Art. 34 Abs. 3, 35 Abs. 2 SVG. Wer nach links ausbiegt, um zum
Überholen anzusetzen, während ein nachfolgendes Fahrzeug sich zum gleichen
Zwecke bereits auf der linken Fahrbahnhälfte befindet, kann als für den
Zusammenstoss allein verantwortlich angesehen werden.

    Rechtswirksamkeit eines Geschwindigkeitsbeschränkungs-Signals, das
infolge Versehens der Polizeibehörde unnötigerweise aufrechterhalten
worden ist? (offen gelassen).

Sachverhalt

    A.- Il 31 gennaio 1965, una domenica piovigginosa ma con buona
visibilità, Ivano Ponti si dirigeva da Rivera verso il Monte Ceneri
al volante della sua autovettura Alfa Romeo GT. Fuori dell'abitato di
Rivera, la salita inizia con un rettilineo di oltre 400 metri dal fondo in
cemento. Alla data suddetta erano in corso lavori di allargamento della
strada, segnalati da un divieto di velocità oltre i 60 km/h. Tuttavia,
essendo giorno festivo, il campo stradale era sgombro. Iniziata la salita,
Ponti scorse due autoveicoli che lo precedevano a velocità ridotta sul
lato destro della strada: il Volkswagen guidato da Fabio Dozio, seguito
dalla Opel di Giancarlo Vanzetta. Ponti, dopo aver esposto il segnale di
direzione, si spostò sulla sinistra e accelerò per compiere il sorpasso,
avvertendo i veicoli che lo precedevano con il segnale acustico. Quando
già era venuto a trovarsi sulla carreggiata di sinistra, anche Vanzetta si
spostò in tale direzione per effettuare, da parte sua, il sorpasso del VW,
ma andò a cozzare nella finacata destra dell'Alfa Romeo di Ponti, che nel
frattempo era sopraggiunta. Questa sbandava sulla sinistra e, dopo aver
urtato contro un cippo e un tombino, si arrestò fuori strada, spostata
in direzione di Rivera. L'autovettura di Ponti ne uscì inservibile,
quella di Vanzetta subì dei guasti sul fianco sinistro.

    Con risoluzione 29 ottobre 1965, il Consiglio di Stato, confermando
una decisione del Dipartimento di polizia, considerava che Vanzetta si era
spostato in modo imprudente sulla sinistra e non aveva prestato sufficiente
attenzione al sorpasso che già stava effettuando l'autovettura che lo
seguiva. In applicazione degli art. 34, 35, 36 e 90 LCStr. 10 condannava
a una multa di fr. 50.-.

    B.- Ponti, considerando Vanzetta totalmente responsabile dei danni
materiali subìti a seguito della collisione, lo ha convenuto, assieme
alla sua società d'assicurazione, davanti alla Camera civile di appello,
chiedendo che le controparti fossero condannate in solido al risarcimento
del danno complessivo di fr. 8917.--, oltre l'interesse del 5% dal 13
aprile 1965.

    Vanzetta non ha presentato conclusioni. L'Assicuratrice italiana ha
proposto di respingere l'azione, subordinatamente di ridurre l'obbligo
di risarcimento.

    C.- Con sentenza 2 marzo 1967, la Camera civile del Tribunale di
appello ha accolto la petizione nel senso che Vanzetta doveva essere
considerato totalmente responsabile dello scontro e ha condannato
i convenuti a pagare, in solido, la somma di fr. 8717.--, oltre gli
interessi del 5% dal 13 aprile 1965. Le sue motivazioni possono essere
riassunte come segue.

    Vanzetta ha tentato di sorpassare il veicolo di Dozio senza prima
badare ai veicoli che lo seguivano e non ha perciò scorto l'Alfa Romeo
che aveva iniziato l'operazione di sorpasso. Ciò stante, egli ha violato
gli art. 34 cpv. 3 e 35 LCStr., nonchè l'art. 10 della relativa ordinanza
d'esecuzione. La sua affermazione di aver guardato nel retrovisore e
di nulla aver visto è inverosimile. Egli è stato comunque avvertito
del sorpasso dal segnale acustico dato da Ponti ed avrebbe pertanto
potuto evitare la collisione, se avesse reagito in conseguenza. Invece,
Vanzetta si spostò sulla sinistra quando Ponti si trovava già in fase di
sorpasso, tagliandogli la strada al punto da farsi investire dal veicolo
che sopraggiungeva più rapidamente.

    È vero che circa 400 metri prima del luogo in cui è avvenuta la
collisione esisteva un cartello di limitazione della velocità a 60
km/h. Ma ciò è irrilevante perchè la velocità non è stata affatto causale
per l'incidente.

    D.- L'Assicuratrice italiana ha tempestivamente interposto un ricorso
per riforma, mediante il quale chiede che la sentenza cantonale sia
riformata e la petizione respinta. Le sue motivazioni possono essere
riassunte come segue.

    La Corte cantonale ha applicato le norme della LCStr. unilateralmente,
solo nei confronti del convenuto; non ha tenuto conto che, secondo l'art.
35 cpv. 3 LCStr., chi sorpassa deve aver speciale riguardo in particolare
dei veicoli che vuole sorpassare. Ponti dichiara di aver dato il segnale
acustivo - non udito da Vanzetta - ma se ha dato tale avvertimento, lo ha
fatto allo scopo di far sgomberare la corsia di sorpasso che Vanzetta aveva
già parzialmente occupato nella sua manovra intesa a superare il veicolo
di Dozio. Peraltro, prima di effettuare la sua manovra, Ponti era tenuto
ad assicurarsi che i conducenti dei veicoli che lo precedevano avessero
effettivamente intuito l'imminente sorpasso. Egli non ha dato il segnale
acustico in modo tempestivo e non si è tenuto pronto a correggere la sua
manovra per il caso in cui, come in effetti fu, la sua intenzione non
venisse compresa a tempo. Egli non ha neppure frenato. Risulta comunque
certo che esisteva un segnale di limitazione di velocità a 60 km/h e
che Ponti iniziò la salita a 80 km/h. Vanzetta, che stava effettuando il
sorpasso a 60 km/h, era in diritto di aspettarsi che nessuno superasse
tale velocità. L'unica causa dell'incidente fu pertanto la velocità di
80 km/h tenuta da Ponti. Se questi avesse circolato alla velocità di 60
km/h, come Vanzetta, l'incidente non avrebbe potuto aver luogo. Comunque
la velocità è in diretto rapporto con l'ammontare del danno. La sentenza
impugnata è stata pronunciata in violazione degli art. 34 cpv. 3, 35
cpv. 3 LCStr. e 10 e 46 seg. della relativa ordinanza d'esecuzione.

    E.- Ponti propone di respingere il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La Corte cantonale ha chiaramente accertato che Vanzetta si
spostò sul lato sinistro della strada per superare il VW di Dozio, quando
Ponti, che aveva proseguito la manovra di sorpasso delle due autovetture,
già stava fiancheggiandolo. Essa ha poi precisato che Vanzetta avrebbe
potuto rendersi tempestivamente conto della manovra dell'Alfa Romeo se -
come ha fatto Dozio - udito il segnale acustico, avesse dato un'occhiata
al retrovisore. Questi accertamenti devono essere posti a fondamento
anche del giudizio di questa sede (art. 63 cpv. 2 OG). Le contrarie o
diverse affermazioni del ricorrente violano il divieto di criticare gli
accertamenti cantonali (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).

    Il suesposto comportamento di Vanzetta trasgredisce in modo evidente
le norme fissate dalla LCStr., segnatamente gli art. 34 cpv. 3, il quale
prescrive a chi vuol cambiare direzione per effettuare il sorpasso
di badare anche ai veicoli che seguono, e 35 cpv. 2, secondo cui il
conducente deve lasciar libera la carreggiata, in modo da permettere il
sorpasso ai veicoli che circolano più rapidamente, e non aumentare la
velocità se viene sorpassato.

    Vanzetta, ammettendo di non aver rilevato la presenza della autovettura
di Ponti già spostata sulla sinistra con esposto il segnale di direzione
e di non aver udito il segnale acustico dato dal medesimo, mentre tali
circostanze erano state tempestivamente accertate dal conducente che lo
precedeva, ha dato egli stesso la dimostrazione della sua negligenza.

    La Corte cantonale, alla quale incombe di accertare, in modo vincolante
(RU 91 II 209 consid. 4), se esiste rapporto di causalità fra la manovra
colposa e l'evento dannoso, ha risolto tale questione in senso affermativo.
Anche la risposta all'altra questione, che deve essere esaminata in
questa sede (RU 91 II 210), di stabilire se tale rapporto è adeguato,
non può essere dubbia. È infatti evidente che una manovra di sorpasso,
intrapresa dopo che un veicolo seguente occupa già a tale scopo la parte
sinistra della strada, può causare, secondo l'ordine normale delle cose,
una collisione della natura di quella verificatasi in concreto.

    In tal senso, Vanzetta è quindi responsabile dei guasti subiti
dall'autovettura di Ponti.

Erwägung 2

    2.- Vanzetta potrebbe nondimeno essere liberato dalla sua
responsabilità, se dagli accertamenti della Corte cantonale risultasse
che la manovra di sorpasso effettuata da Ponti fosse stata pure colposa
e fosse stata in un rapporto di causalità con la collisione, tale da
interrompere quello dipendente dalla manovra di Vanzetta.

    Nella sentenza impugnata è stabilito che le circostanze di luogo,
di tempo e di circolazione consentivano a Ponti la manovra di sorpasso:
la strada era rettilinea per alcune centinaia di metri e il campo stradale
era libero, le condizioni di visibilità erano buone, lo spazio richiesto
era sufficiente e nessun veicolo in senso inverso era in vista. È
pure accertato che Ponti iniziò la sua manovra quando le due altre
vetture di Vanzetta e Dozio procedevano sulla destra a bassa velocità
(50 km/h). Eseguendo la sua manovra, non può pertanto aver violato gli
art. 34 cpv, 3 e 35 cpv. 2 e 3 LCStr. Egli non poteva immaginare che, pur
avendo preavvisato la sua intenzione con il segnale acustico, raggiunta la
vettura di Vanzetta, questi avrebbe tentato, da parte sua, di effettuare
il sorpasso del veicolo precedente. A proposito dei doveri stabiliti nelle
citate norme, Ponti non si è quindi reso colpevole di alcuna negligenza,
per cui non gli incombe, al riguardo, alcuna responsabilità.

    D'altronde, l'affermazione della riccorrente, nel senso che l'unica
causa della collisione sarebbe costituita dalla asserita velocità di
almeno 80 km/h tenuta da Ponti, è irricevibile perchè in contrasto con
gli accertamenti cantonali. Vero è che, come accertato anche dalla Corte
cantonale, quantunque il traffico in quella domenica non fosse ostacolato
in alcun modo dai lavori stradali in corso, il cartello prescrivente
la velocità massima di 60 km/h era rimasto al suo posto, circa 400 m
prima del luogo della collisione, e non era stato coperto. Non è però
necessario di determinare il valore giuridico di tale segnalazione e
quindi la portata della eventuale trasgressione di Ponti, perchè la
Corte cantonale, considerando che Vanzetta era uscito dalla carreggiata
di destra, spostandosi a sinistra quando l'Alfa Romeo già lo fiancheggiava
nella manovra di superamento, ha dichiarato che la velocità tenuta da Ponti
"non fu affatto causale per l'incidente" e ne ha conseguito che il relativo
accertamento era superfluo. Essa ha pertanto negato già qualsiasi rapporto
di causalità naturale fra l'incidente e la velocità tenuta da Ponti. Tale
accertamento non può essere impugnato in sede di ricorso per riforma.

Erwägung 3

    3.- Secondo l'art. 44 cpv. 1 CO, applicabile al caso particolare
in virtù dell'art. 59 cpv. 4 lett. a LCStr., la parte convenuta può far
valere che il suo obbligo di risarcimento sia ridotto o negato per motivo
di altre circostanze, per le quali è responsabile l'attore e che avessero
contribuito a cagionare o aggravare il danno. In tal senso, la ricorrente
ha affermato che la velocità dell'Alfa Romeo è in diretto rapporto con
l'ammontare del danno e che Ponti non ha frenato. Ma la prima di queste
contestazioni è irricevibile per difetto di causalità, come suesposto,
e la seconda è infondata.

    Infatti chi, come nel caso particolare, si trova in fase di
sorpasso, all'altezza del veicolo che intende sorpassare, non può
prevedere che l'altro utente della strada gli impedisca improvvisamente
il passaggio. D'altronde, in tale situazione, una frenata improvvisa, nel
momento in cui l'altro veicolo sta accostandosi, può provocare sbandamenti
ed aggravare la collisione. Il rimprovero rivolto a Ponti di non aver
frenato è pertanto destituito di fondamento.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.