Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 I 95



92 I 95

17. Sentenza del 31 marzo 1966 sul ricorso Bachmann contro Consiglio di
Stato del Cantone Ticino. Regeste

    Steuer auf dem Wertzuwachs von Liegenschaften; Besteuerung des
Tausches.

    Art. 1 Abs. 2 des Tessiner Gesetzes über die
Liegenschaften-Wertzuwachssteuer, der den Tausch als eine Veräusserung
im Sinne und mit den Wirkungen des Gesetzes betrachtet, verstösst
nicht gegen Art. 4 BV. Die Praxis, nach welcher der Tessiner Fiskus den
Liegenschaftstausch als eine doppelte Veräusserung behandelt und daher die
Wertzuwachssteuer auf beiden Grundstücken erhebt, ist nicht willkürlich.

Sachverhalt

    A.- Il 24 agosto 1961 Margherita Bachmann ha stipulato con Emilio
Antognini un contratto di permuta mediante il quale essa cedeva a
quest'ultimo la particella n. 2785 di Locarno, di mq 345, ricevendo in
cambio mq 396 della adiacente particella n. 2786.

    I terreni permutati erano di uguale natura e di valore praticamente
identico, per cui le parti non hanno stabilito alcun conguaglio in
denaro. La mutazione venne iscritta a registro fondiario il 18 settembre
1961.

    L'Ufficio dei registri di Locarno considerò la permuta come una
doppia vendita ai fini dell'imposta sul maggior valore. Esso attribuì
alla particella ceduta da Bachmann un valore di Fr. 17 250.-- e allo
scorporo ceduto da Antognini un valore di Fr. 19 800.--. Bachmann, che
era da meno di un anno proprietaria della particella ceduta, fu invitata
a pagare un'imposta di Fr. 1770,60; a carico di Antognini, proprietario
da oltre cinque anni, fu stabilita un'imposta di Fr. 981,70. Margherita
Bachmann impugnò la sua tassazione davanti al Dipartimento cantonale di
giustizia, il quale respinse il ricorso. Essa adì allora il Consiglio
di Stato, negando di dovere un'imposta sul maggior valore e sostenendo,
in particolare, che la permuta è un contratto unico e non doppio, dal
quale deriva alle parti un utile che non può essere misurato in cifre,
secondo le regole usuali per le altre alienazioni.

    B.- Con decisione del 14 gennaio 1966 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso. Esso ha innanzitutto rilevato che la permuta è
un'alienazione di fondi giusta l'art. 1 cpv. 2 della legge cantonale
ticinese del 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore
immobiliare (LMV). Il suo assoggettamento all'imposta è quindi legale. Del
resto la permuta non è altro che una duplice compravendita, ciascuno
dei contraenti apparendo contemporaneamente in veste di acquirente e di
venditore. È perciò ovvio, aggiunge il Consiglio di Stato, che entrambi
i fondi permutati siano oggetto di una indipendente e separata tassazione
sul maggior valore, da eseguirsi secondo le normali regole di computo.

    C.- Margherita Bachmann impugna questa decisione con un tempestivo
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione
dell'art. 4 CF. Essa chiede che il ricorso sia accolto e che la permuta
di cui si tratta venga esentata dall'imposta sul maggior valore, fatta
eccezione per la differenza di superficie tra i due fondi (mq 51); in via
subordinata domanda che gli atti vengano rimandati all'autorità cantonale
per nuovo giudizio in tal senso.

    Secondo la ricorrente, la riscossione dell'imposta sul maggior valore
in caso d'una permuta, supposto che i fondi scambiati siano di uguale
valore, è arbitraria, e 10 è anche se il principio di questa imposizione
è stabilito dalla legge.

    L'art. 1 cpv. 2 LMV è infatti contrario ai concetti fondamentali del
diritto costituzionale e federale in genere ed è arbitrario. L'imposta sul
maggior valore immobiliare, per volontà del legislatore e giusta lo spirito
della legge, deve colpire il reddito, vale a dire il guadagno realizzato
in una alienazione. Ora, nel caso di una permuta senza conguaglio in
denaro non c'è aumento delle attività dell'uno o dell'altro contraente:
il risultato dello scambio si identifica in determinati vantaggi che è
impossibile tradurre in cifre e parificare all'utile conseguito in una
normale compravendita. Tutt'al più, aggiunge la ricorrente, la permuta
potrebbe essere imposta nella misura in cui ci sia una differenza di
valore tra i beni che vengono scambiati.

    Infine, Bachmann critica il Consiglio di Stato per aver erroneamente
applicato al diritto tributario la nozione di permuta contenuta nel Codice
delle obbligazioni.

    D.- Il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF
ha un effetto puramente cassatorio. Le conclusioni della ricorrente
sono di conseguenza ammissibili soltanto nella misura in cui tendono
all'annullamento della decisione impugnata (RU 90 I 21 consid. 1 in fine,
91 I 253).

    La ricorrente fa valere l'incostituzionalità della disposizione
cantonale che sottopone le permute all'imposta sul maggior valore. La
censura è ricevibile. Certo, la norma in questione non può più essere
annullata, il termine per impugnarla essendo spirato. Tuttavia, il
Tribunale federale ha ripetutamente stabilito che il ricorso di diritto
pubblico per violazione della costituzione federale non è proponibile
soltanto contro le norme cantonali di portata generale, ma lo è ancora
contro ogni loro singola applicazione; la Corte di diritto pubblico
può allora esaminare a titolo pregiudiziale se la norma su cui si fonda
la decisione è incostituzionale (RU 78 I 413, 84 I 104 consid. 2, 164
consid. 2, 86 I 274, 90 I 79/80, 91 consid. 1).

Erwägung 2

    2.- Secondo l'art. 1 cpv. 1 LMV, soggiacciono all'imposta sul maggior
valore immobiliare

    "a) le alienazioni di fondi il cui alienante è proprietario da oltre
cinque anni, quando il corrispettivo stabilito per l'alienazione superi
il valore ufficiale di stima maggiorato del 5 %;

    b) le alienazioni di fondi il cui alienante è proprietario da meno di
cinque anni, quando il corrispettivo stabilito per l'alienazione superi
il prezzo della costruzione o il corrispettivo pattuito per l'acquisto
maggiorato del 5 %."

    L'art. 1 cpv. 2 LMV stabilisce che anche la permuta deve essere
considerata un'alienazione di immobili ai sensi e agli effetti della legge.
La ricorrente adduce che questa norma è arbitraria e inoltre contraria
ai concetti fondamentali del diritto costituzionale e federale in genere.
Quest'ultima censura è molto sommaria e non è corredata da una sufficiente
motivazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (RU 81 I 60 consid. 4,
BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 390). Per quanto concerne la censura
d'arbitrio, essa è infondata. Secondo la giurisprudenza, una norma
cantonale viola l'art. 4 CF quando sia priva d'ogni fondamento serio
ed oggettivo, non abbia senso o scopo, oppure introduca distinzioni
giuridiche non giustificate dai rapporti di fatto da disciplinare
(RU 86 I 279 consid. 3a, 88 I 79 consid. 3, 89 I 35 consid. 5, 91 I 84
consid. 2). Ora, questo non è il caso per la disposizione in esame. La
permuta è una alienazione che si differenzia dalla compravendita solo per
il fatto che la controprestazione è costituita da un immobile anzichè dal
denaro: non è quindi arbitraria, ai sensi della giurisprudenza, una norma
legale che la consideri, agli effetti dell'imposta, alla stregua delle
altre alienazioni. L'assoggettamento della permuta all'imposta sul maggior
valore è del resto sancito anche da altre legislazioni cantonali (cfr.,
a questo proposito, GUHL, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne
in der Schweiz, p. 89 e segg.; ROCHAT, L'imposition de la plus-value
immobilière en Suisse, p. 53).

Erwägung 3

    3.- Il fisco ticinese considera però la permuta come una doppia
alienazione e sottopone di conseguenza entrambi i fondi trasferiti
all'imposta sul maggior valore. Questa prassi, seguita dagli organi
fiscali d'altri cantoni (cfr. GUHL, op.cit., p. 90), non è arbitraria, in
quanto non viola manifestamente una norma legale o un principio giuridico
chiaro e incontestabile, nè si trova in stridente contrasto con il senso
dell'equità (RU 90 I 139 consid. 2). Certo, secondo il diritto civile
la permuta è un contratto unitario e non la riunione di due operazioni
distinte. L'organo fiscale non è però vincolato dalla nozione civilistica
dei rapporti giuridici e se ne può scostare senza incorrere nell'arbitrio.

    La ricorrente sostiene, a questo riguardo, che la volontà del
legislatore e lo spirito della legge vanno interpretati tenendo presente
il significato dell'imposizione sul maggior valore. Ora, nella permuta,
il guadagno conseguito non può essere tradotto in cifre e parificato
all'utile realizzato in una normale compravendita. Secondo la ricorrente,
nel contratto litigioso, ove i fondi permutati erano di ugual valore,
le attività dei singoli contraenti non si sono affatto accresciute,
per cui non sarebbe stato conseguito alcun profitto imponibile.

    Effettivamente, l'imposta ticinese sul maggior valore è un'imposta
sul reddito. Essa colpisce non l'immobile permutato nè l'alienazione
come tale, ma soltanto l'utile conseguito per effetto dell'alienazione
stessa. Il Tribunale federale ha già ammesso questo carattere dell'imposta
sul maggior valore, dichiarando non arbitraria l'opinione dell'autorità
cantonale che la considerava come integrativa e completativa dell'imposta
sul reddito (cfr. sentenza inedita del 19 ottobre 1956 nella causa
Società immobiliare Locarno SA). Il Consiglio di Stato del Cantone
Ticino, nel messaggio del 10 marzo 1964 al Gran Consiglio concernente
la modifica della legge per l'imposta sul maggior valore, ha a sua volta
precisato che "nell'ordinamento ora in vigore, l'imposta sul maggior valore
immobiliare colpisce l'accrescimento di valore dei fondi, quando questo
accrescimento si concreta in un profitto per effetto di una alienazione
(art. 1 lett. a LMV) e il guadagno consentito per mezzo di un negozio
giuridico avente per oggetto dei fondi (art. 1 lett. b LMV)". La ricorrente
vorrebbe dedurre che, nel caso che ci occupa, sia tutt'al più imponibile
soltanto la differenza di valore tra le due particelle permutate senza
conguaglio, vale a dire l'importo di Fr. 2550.-- di cui essa si trova
effettivamente arricchita; questa somma rappresenta infatti il profitto
da lei realizzato per effetto dell'alienazione. Nella fattispecie,
l'autorità cantonale ha però sostenuto che soggetto a imposizione va
considerato non l'utile inteso come entrata in denaro, ma, nella misura
in cui superi i valori fissati dall'art. 1 cpv. 1 LMV, il corrispettivo
stabilito per l'alienazione, vale a dire tutto quanto l'alienante riceve
quale controprestazione per l'immobile trasferito, in qualsiasi forma e
non importa sotto quale denominazione. Questa opinione non è manifestamente
insostenibile. In effetti non è arbitrario ammettere che l'utile conseguito
in una alienazione non deve necessariamente consistere in una determinata
quantità di denaro che affluisce all'alienante, ma può essere ravvisato
anche soltanto nell'aumento della capacità contributiva del contraente.

    In concreto la ricorrente ha ceduto la particella n. 2785, che
aveva acquistato meno di un anno prima per Fr. 8000.--, ad Emilio
Antognini; l'Ufficio dei registri di Locarno, applicando l'art. 5 § LMV,
ha attribuito al fondo un valore di Fr. 17 250.--, che la ricorrente non
ha contestato. L'autorità ha di conseguenza accertato un maggior valore
di cui ha beneficiato la particella e che, a seguito dell'alienazione, è
diventato imponibile. Essa ha quindi stabilito un'imposta di Fr. 1770.60 a
carico di Bachmann. Questa determinazione, eseguita dall'autorità secondo
criteri di calcolo non contestati dalla ricorrente, non può, per i motivi
esposti, considerarsi arbitraria. Certo, le conseguenze di un simile modo
di procedere sono alquanto pesanti in un caso in cui, come quello della
fattispecie, gli alienanti, senza concedersi conguagli, permutano terreni
di uguale valore e di dimensioni identiche allo scopo di meglio disporre
i loro confini. Ciò non toglie tuttavia che, anche in un simile caso,
l'autorità possa, senza incorrere nell'arbitrio, tenere in considerazione
l'aumento di valore dei fondi, ed assoggettarlo all'imposta quando esso
divenga imponibile per effetto dell'alienazione. Il ricorso deve perciò
essere respinto.