Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 I 173



92 I 173

28. Estratto della sentenza del 6 aprile 1966 della II. Corte civile nella
causa Wagner contro Walch e Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Regeste

    Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Grundbuchsachen.

    Der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach Art. 99 Ziff. I lit. c) OG
unterliegen nur die Entscheidungen der kantonalen Aufsichtsbehörden in
den in Art. 956 Abs. 2 ZGB angeführten Angelegenheiten.

Sachverhalt

    Nella procedura d'accertamento dei diritti reali per l'impianto del
registro fondiario definitivo nel comune di Ronco s. Ascona, Bernardo
e Margherita Wagner, proprietari delle particelle n.794 e 813, hanno
notificato un diritto di passo pedonale a favore di entrambi i loro
fondi e a carico del mappale n. 788, di cui era proprietario, all'epoca
della notifica, Sereno Cattomio. Con decisione intimata il 7 dicembre
1964 al rappresentante dei notificanti e a Sereno Cattomio, il perito
unico designato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino giusta gli
art. 121 e 84 della legge generale ticinese sul registro fondiario del 2
febbraio 1933, ha ammesso la notifica e ordinato l'iscrizione a registro
della servitù. Cattomio aveva però già venduto la part. n. 788 a Irmgard
Walch, che non era stata informata della notifica formulata dai coniugi
Wagner. Il perito, a sua volta, non fu avvertito dell.avvenuta vendita
della part. n. 788 a Walch. La nuova proprietaria non ebbe tempestiva
conoscenza della decisione del perito.

    Con risoluzione del 15 ottobre 1965 il Consiglio di Stato, accogliendo
un'istanza di Walch che chiedeva d'essere reintegrata nel diritto di
ricorrere contro la decisione del perito unico, ha invitato quest'ultimo
ad intimare una copia della propria decisione al rappresentante della
istante, con l'indicazione del nuovo termine di ricorso. L'autorità
cantonale ha infatti accertato che a Walch non era stata offerta la
possibilità di intervenire per la difesa dei suoi interessi, ed ha di
conseguenza applicato per analogia l'art. 113 della legge cantonale sul
registro fondiario.

    Contro questa risoluzione Bernardo e Margherita Wagner hanno interposto
un tempestivo ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 99
I lett. c OG. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale
federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- Le decisioni che possono essere deferite al Tribunale federale
con un ricorso di diritto amministrativo giusta l'art. 99 I lett. c OG
sono quelle delle autorità cantonali di vigilanza preposte ai registri
dello stato civile, al registro dei beni matrimoniali, al registro dei
pegni sul bestiame, al registro fondiario e al registro sul naviglio. Nel
Cantone Ticino, l'autorità di vigilanza sul registro fondiario, ai sensi
dell'art. 956 cpv. 1 CC, è il Dipartimento di giustizia (art. 5 della
legge cantonale sul registro fondiario).

    Giusta l'art. 956 cpv. 2 CC l'autorità cantonale di vigilanza
in materia di registro fondiario decide i ricorsi contro la gestione
degli ufficiali del registro e le contestazioni relative ai documenti
o dichiarazioni prodotti o da prodursi, in quanto non sia prescritta
l'azione giudiziaria. Sono queste le decisioni che possono essere deferite
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo
(art. 956 cpv. 3 CC); con esse entrano pure in linea di conto le decisioni
che l'autorità cantonale di vigilanza prende d'ufficio (cf. HOMBERGER,
Kommentar, Art. 956 CC, N. 19). Ora, la decisione impugnata è stata
pronunciata dal Consiglio di Stato che non è autorità di vigilanza in
tale materia. D'altra parte, il ricorso previsto all'art. 956 cpv. 2
e 3 CC, e definito più particolareggiatamente negli art. 102-104 RRF,
concerne la gestione ordinaria del registro fondiario. Nella fattispecie
si tratta della procedura d'epurazione e d'accertamento dei diritti reali
per l'impianto del registro fondiario definitivo; in tale procedura,
anche se è l'ufficiale stesso del registro a prendere le decisioni di
prima istanza, le autorità di ricorso sono costituite da una speciale
Commissione (in concreto da un perito unico) e dal giudice ordinario. Non
è previsto il ricorso all'autorità di vigilanza, nè i rimedi giuridici
dell'art. 956 CC entrano qui in considerazione (cf. WESPI, Die Beschwerde
in Grundbuchsachen, pag. 17-18; MUTZNER, Kommentar, Art. 43 tit. fin. CC,
N. 6; FF, edizione tedesca, 1916, I, pag. 318).

    L'impugnata decisione del Consiglio di Stato poggia esplicitamente
sull'applicazione per analogia di una disposizione relativa alla procedura
d'accertamento (e precisamente l'art. 113 della legge cantonale sul
registro fondiario). Manifestamente, il Consiglio di Stato ha preso la
risoluzione impugnata nella sua veste d'autorità di nomina del perito
unico, incaricato dell'esame e della decisione dei ricorsi interposti in
sede di secondo bando. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia seguito la
proposta del Dipartimento cantonale di giustizia (e cioè dell'autorità di
vigilanza sul registro fondiario), non modifica affatto la natura della
risoluzione. Quest'ultima è fondata sulla considerazione che Irmgard
Walch, la quale aveva acquistato la part. 788 nel corso della procedura
d'accertamento e prima dell'entrata in vigore del registro fondiario
federale, aveva diritto all'intimazione del giudizio del perito unico,
perchè potesse intervenire a difendere i propri interessi. Contro una
simile risoluzione, che non emana dall'autorità di vigilanza, nè si
riferisce ad una delle materie indicate all'art. 956 cpv. 2 CC, il ricorso
di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 99 I lett. c OG è escluso.