Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 I 141



92 I 141

24. Estratto della sentenza 4 febbraio 1966 su ricorso Cardana contro
Direzione generale delle dogane Regeste

    1.  Die Art. 99 Ziff. VIII OG vorgesehene Verwaltungsgerichtsbeschwerde
ist auch zulässig gegen einen Entscheid, mit dem mehrere Ordnungsbussen
ausgefällt werden, welche einzeln weniger als Fr. 100 betragen, aber
zusammen diesen Betrag übersteigen.

    2.  Ordnungsverletzungen im Sinne der Art. 104 ff. ZG sind auch dann
nach diesen Bestimmungen strafbar, wenn der gleiche Tatbestand Gegenstand
eines Strafverfahrens wegen Widerhandlung gegen das Uhrenstatut ist.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 1

    1.- Secondo l'art. 99 num. VIII OG, il ricorso di diritto
amministrativo è ammissibile contro le decisioni della Direzione
generale delle dogane concernenti le pene per reati doganali e le ammende
disciplinari di ammontare superiore a Fr. 100.--. In concreto, questo
ammontare è superato solo dalle due multe di Fr. 200.-- concernenti le
elusioni del controllo di esportazione, commesse il 9 ottobre 1963 e
il 17 febbraio 1964. La giurisprudenza ha però stabilito la regola che,
comunque, quando diverse ammende sono state inflitte con una decisione
unica, per contravvenzioni a norme d'ordine della medesima natura, le
stesse devono essere sommate, per stabilire se l'ammontare di Fr. 100.--
indicato all'art. 99 num. VIII OG, è superato (sentenza inedita 2 ottobre
1956 su ricorso Cadoppi). Le tre ammende inflitte a Cardana per omissione
di presentazione della merce al controllo d'esportazione sono fondate
sulle stesse norme, e cioè sugli art. 6, 30, 104/106 LD e 1 e 14 OSt. Ne
consegue che il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile, non solo
per le prime due ammende di Fr. 200.-- ciascuna, ma, dovendosi trattare
congiuntamente anche la terza, anche per questa, benchè ammonti a solo
Fr. 40.-.

    Le tre ammende di Fr. 20.- ciascuna, concernenti la contraffazione
della dichiarazione di grossista, sono fondate sugli art. 14 e 48 lett. h
DCA, nonchè sugli art. 59 e 104/106 LD, e sono quindi di natura diversa
delle prime tre. Inoltre, anche sommate, non superano l'ammontare di
Fr. 100.--. Tuttavia, come fatto rilevare in occasione dello scambio di
opinioni effettuato con il Dipartimento federale delle finanze e dogane,
previamente al giudizio sul caso Cadoppi, l'art. 99 num. VIII OG tien
conto dell'interesse pecuniario del contravventore all'annullamento della
decisione controversa, indipendentemente dal fatto che detta decisione
concerna una o più ammende, analogamente a quanto disposto all'art. 47
OG per il ricorso per riforma. Questa soluzione è giustificata anche per
motivi di economia procedurale: sarebbe manifestamente inopportuno esigere
che qualora, come in concreto, la decisione della Direzione generale delle
dogane concerna più ammende, di cui solo alcune superano singolarmente
l'ammontare di Fr. 100.--, il contravventore debba interporre due ricorsi,
l'uno al Tribunale federale e l'altro al Dipartimento federale delle
finanze e dogane.

    Il ricorso è pertanto ricevibile anche agli effetti delle tre ammende
di Fr. 20.- per contraffazione della dichiarazione di grossista.

Erwägung 2

    2.- a) .....

    b) Giusta la competenza conferitagli all'art. 7 cpv. 1 del DF 23
giugno 1961 concernente l'industria orologiera (statuto dell'orologeria),
il Consiglio federale, con l'art. 1 della relativa ordinanza d'esecuzione
II, ha subordinato l'esportazione e la vendita di orologi e di determinate
parti d'orologeria, nonchè di altri elementi destinati alla produzione
dei medesimi, a un permesso che è rilasciato dalla Camera svizzera
dell'orologeria (art. 2). Ricadono sotto queste disposizioni anche
le pietre di orologeria grezze o tagliate, ad eccezione delle palette
di levata e delle ellissi (art. 1 cpv. 1 lett. f), e quindi anche una
parte delle merci spedite in Italia dal ricorrente. L'infrazione a queste
disposizioni è punibile con una multa fino a Fr. 50 000.-- (art. 24 cpv. 3
statuto dell'orologeria) e il suo perseguimento penale incombe ai cantoni
(art. 27).

    Nella fattispecie, l'amministrazione doganale ha trasmesso la pratica
al Dipartimento federale dell'economia pubblica, Sezione orologiera, per
il promovimento dell'azione penale presso il giudice cantonale competente.

    La Direzione generale delle dogane, nelle sue osservazioni di risposta,
ha posto la questione di sapere, se il perseguimento penale suindicato
non assorbisca anche il perseguimento delle trasgressioni alle misure
d'ordine represse agli art. 104/108 LD. L'opinione espressa dalla Direzione
succitata, nel senso che queste trasgressioni non sono assorbite dal
l'infrazione che Cardana può aver commesso allo statuto dell'orologeria,
deve essere condivisa. Il bene giuridico che il ricorrente può aver leso,
esportando parti di orologeria senza il prescritto permesso, è quelle della
tutela della "politica tradizionale di esportazione orologiera" (art. 7
cpv. 1 statuto dell'orologeria), che non assorbe lo scopo del controllo
amministrativo delle operazioni doganali, istituito in genere a difesa
di interessi fiscali e statistici. Ciò stante, il perseguimento penale
di un'infrazione allo statuto dell'orologeria non esclude l'irrogazione
di una ammenda per trasgressione alle misure d'ordine nel senso degli
art. 104/108 LD.