Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 II 222



92 II 222

34. Estratto della sentenza 1. luglio 1966 della II Corte civile nella
causa Christen e Altenburger contro Christen. Regeste

    Bäuerliches Erbrecht. Art. 620 ZGB.

    1.  Ein Erbe darf die Zuweisung des landwirtschaftlichen Gewerbes auch
dann verlangen, wenn er es bloss an andere zu verpachten oder durch einen
Dritten verwalten zu lassen beabsichtigt. Voraussetzungen einer solchen
Zuweisung (Erw. 4).

    2.  Innert welcher Schranken kann ein Herrschaftshaus als Bestandteil
des Gewerbes gelten und dessen Schicksal teilen? (Erw. 5).

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Maria Elisabeth Christen, morta a Zurigo nel 1959, ha lasciato quali
eredi i figli Alessandro, Peter e Maria Luisa maritata Altenburger. I beni
successorali sono stati tutti divisi, ad eccezione dell'azienda agricola
denominata "La Prella", d'una superficie di mq 104 063, sita nei due
comuni di Stabio e di Genestrerio e comprendente, oltre all'abitazione
per il contadino e ai rustici, anche una casa padronale.

    Nel dicembre del 1961 Alessandro Christen, architetto di professione,
ha proposto devanti al Pretore di Lugano-Città una istanza con la quale
domandava che gli venisse attribuita tale azienda, in applicazione
dell'art. 620 CC. La domanda è stata respinta dal Pretore, ma accolta
dal Tribunale di appello il quale ha constatato che "La Prella" adempiva
i requisiti oggettivi cui l'art. 620 CC subordina l'attribuzione di
un'azienda agricola e che, inoltre, il richiedente era idoneo ad assumerne
l'esercizio.

    Peter Christen e Maria Luisa Altenburger nata Christen hanno impugnato
la sentenza della Corte cantonale mediante un tempestivo ricorso per
riforma in cui chiedono l'annullamento dell'impugnato giudizio e la
reiezione dell'istanza di Alessandro Christen; domandano inoltre che sia
ordinata la vendita dell'azienda mediante un incanto tra i soli eredi.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la sentenza
impugnata.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 4

    4.- Il requisito soggettivo per l'attribuzione dell'azienda agricola
ai sensi dell'art. 620 CC è che l'erede richiedente sembri idoneo ad
assumerne l'esercizio (art. 620 cpv. 1 CC). Nella fattispecie è pacifico
che nessuno degli eredi fa il contadino. L'intimato è architetto ed ha
esercitato tale professione per molti anni a Genova, ove abitava con la
famiglia; in seguito ha trasferito il domicilio a Lugano.

    Secondo l'art. 621 cpv. 2 CC, nel caso in cui più eredi domandino
l'attribuzione, beneficiano di un diritto preferenziale quelli tra essi
che intendono esercitare l'azienda personalmente. Questa norma permette
di concludere che un erede è legittimato a chiedere l'attribuzione anche
quando abbia soltanto l'intenzione di affittare l'azienda o di farla
amministrare da un terzo. Se si volesse sostenere la tesi contraria,
il secondo capoverso dell'art. 621 CC non avrebbe alcun significato.

    La dottrina condivide questo punto di vista (TUOR-PICENONI,
Kommentar, N. 20 all'art. 620 CC; ESCHER, Kommentar, N. 39 all'art. 620
CC; BOREL-NEUKOMM, Das bäuerliche Erbrecht des schweiz. Zivilgesetzbuches,
4a ed., p. 44 e segg.), anche se ESCHER vi ravvisa, a vero dire, una
incongruenza (Grundsatzlosigkeit). Il Tribunale federale vi ha aderito
implicitamente (BOREL-NEUKOMM, op.cit., p. 44).

    Bisogna in realtà considerare che le disposizioni del diritto
successorio rurale sono state emanate non soltanto al fine di conservare
una classe agricola vitale (RU 75 II 31, 77 II 227, 79 II 272, 89 II 20 in
alto), ma anche al fine di evitare lo smembramento delle proprietà rurali
(TUOR-PICENONI, Kommentar, N. 20 all'art. 620 CC). È dunque preferibile
attribuire un'azienda agricola ad un erede che non ha l'intenzione di
esercitarla personalmente, piuttosto che provocare la divisione e lo
smembramento del complesso, o la sua vendita a terzi.

    In concreto, la circostanza che un solo erede chiede l'attribuzione
della "Prella" permette di giudicare meno severamente il suo grado di
idoneità. Basta ch'egli sappia scegliere il fattore e controllare la
coltivazione dei poderi e lo sfruttamento dell'azienda (TUOR-PICENONI,
Kommentar, N. 22 all'art. 620 CC; ESCHER, Kommentar, N. 39 all'art. 620
CC; BOREL-NEUKOMM, op.cit., p. 44).

    La Corte cantonale ritiene e constata in fatto che Alessandro
Christen possiede, da questo punto di vista, le qualità indispensabili
e che le sue intenzioni sono serie. Quest'ultima constatazione vincola
il Tribunale federale. Dalle due testimonianze citate nella sentenza
impugnata risulta che l'intimato si è vivamente occupato dei problemi
agricoli che interessano la "Prella", che vi ha lavorato personalmente
durante l'estate, che vi ha fatto eseguire lavori di manutenzione e che
ha acquistato macchine ed utensili. Il suo interesse per l'agricoltura in
genere è manifesto. Egli sembra beneficiare, inoltre, di una situazione
finanziaria eccellente, ciò che rappresenta una circostanza suscettibile
d'essere tenuta in linea di conto (RU 83 II 118 consid. 6 e sentenze
citate, 89 II 20 consid. 1b in fine). Pertanto, la Corte cantonale poteva
ammettere l'idoneità dell'intimato ad assumere l'esercizio della "Prella"
senza violare l'art. 620 CC.

    La citazione di TUOR-PICENONI (Kommentar, N. 22 all'art. 620 CC) fatta
dai ricorrenti conferma la validità di questa conclusione: i requisiti
relativi all'idoneità ad assumere l'azienda devono essere esaminati in
modo meno rigoroso quando gli altri eredi non domandano a loro volta
l'attribuzione del complesso per uno sfruttamento diretto.

    Non c'è nessuna ragione di applicare esigenze più severe per il fatto
che i ricorrenti hanno proposto di vendere l'azienda all'incanto tra gli
eredi, con esclusione di terzi (art. 625 bis combinato con l'art. 612
cpv. 3 CC). Da una parte, l'alienazione giusta l'art. 625 bis CC non entra
in linea di conto che qualora nessuno degli eredi domandi l'attribuzione
di tutta l'azienda agricola o qualora una simile richiesta sia respinta;
d'altra parte, la vendita limitata agli eredi non impedirebbe affatto
all'aggiudicatario di rivendere a breve scadenza tutto il complesso o
alcune sue parcelle, rendendo illusorio uno degli scopi della legislazione
agricola (il trapasso integrale delle aziende agricole per conservarle
all'agricoltura) che ha ispirato anche l'art. 625 bis CC (TUOR-PICENONI,
Kommentar, N. 2 all'art. 625 bis CC), e che è d'interesse pubblico.

Erwägung 5

    5.- Nella fattispecie, all'azienda agricola è annessa una
casa padronale. In principio, il richiedente può pretendere anche
l'attribuzione di quest'ultima; occorre tuttavia ch'essa abbia un carattere
accessorio rispetto all'azienda, che sia legata alla sorte della cosa
principale e che rivesta soltanto un'importanza secondaria rispetto ai
locali che sono necessari all'esercizio e all'abitazione del contadino
e alle terre coltivate (RU 50 II 328, 58 II 202, 83 II 120 consid. 7;
cfr. inoltre ESCHER, Kommentar, N. 20 all'art. 620 CC, TUOR-PICENONI,
Kommentar, N. 5 all'art. 620 CC).

    Secondo le constatazioni dei periti riprodotte nella sentenza impugnata
e che vincolano il Tribunale federale, la casa padronale alla "Prella"
è contigua alle costruzioni rurali ed è anzi incorporata all'abitazione
del fattore. Il perito giudiziale le attribuisce un valore che non può in
ogni caso superare i 42 000 franchi (sulla base di un affitto annuo di Fr.
2800.--), mentre il valore di reddito della parte rimanente dell'azienda è
di Fr. 78 000.-- e il valore venale dell'intero complesso può raggiungere
il doppio di questo importo. Il perito giudiziale aggiunge, in particolare,
che la casa padronale "appare così indissolubilmente legata al complesso
fondiario agricolo da rendere necessaria la sua inclusione nel complesso
fondiario della Prella".

    I ricorrenti non hanno mai preteso, nemmeno a titolo eventuale,
di separare il destino della casa padronale da quello dell'azienda
agricola. Su questo punto nessuna critica è stata formulata nel ricorso per
riforma. Va anche considerato che il valore della casa non sembra esagerato
(contrariamente a quanto era il caso nelle sentenze RU 50 II 328 e 58 II
202) rispetto a quello dell'azienda agricola vera e propria. Esiste inoltre
una certa disproporzione, per quanto concerne il loro reddito, tra la
construzione non adibita all'agricoltura e l'oggetto medesimo dell'azienda.

    Allo scopo evidente di salvaguardare gli interessi dei coeredi, la
Corte cantonale ha ordinato l'attribuzione della villa padronale in base al
suo valore venale, che sarebbe stato determinato dall'Ufficio cantonale
di stima. Questo modo di procedere non è previsto dalla legge che
all'art. 625 CC per le aziende accessorie. Ci si può tuttavia dispensare
dall'esaminare se esso è giustificato nella fattispecie. Alessandro
Christen l'ha infatti accettato. Questo modo di procedere si avvicina
alla soluzione preconizzata da BOREL-NEUKOMM (op. cit., p. 28), secondo
cui se il giudice pronuncia l'attribuzione di tutto il complesso, al
valore dell'azienda dovrebbe aggiungersi un equo supplemento per la
casa padronale.

    Tutte queste circostanze giustificano, nel caso speciale d'una casa
padronale (ciò che non si verificava nella sentenza RU 83 II 120 consid. 7)
che fa parte di un'azienda agricola e che non può essere assimilata ad
un'abitazione locativa vera e propria senza alcun legame con i fondi
(cfr. la fattispecie della sentenza RU 58 II 202 e segg.), la decisione
della Corte cantonale, la quale ha attribuito in blocco all'intimato
la tenuta della "Prella". Questa decisione tiene inoltre conto della
situazione locale, quale è stata vista e giudicata da tutti periti.