Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 II 395



91 II 395

56. Estratto della sentenza 22 maggio 1965 della II Corte civile nella
causa B contro X Regeste

    Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne der Artikel 44 und 46 OG
(Erw. 1).

    Voraussetzungen der Zulässigkeit einer Nichtigkeitsbeschwerde nach
Art. 68 und 71 OG (Erw. 2 und 3).

Sachverhalt

    A, già cittadino italiano, acquisì la cittadinanza degli Stati Uniti
d'America nel 1928 a Philadelphia.

    Il 9 ottobre 1944, A, già vedovo e padre di C e D, si unì in matrimonio
con B, cittadina italiana. Il matrimonio venne trascritto negli atti
di stato civile di Venezia. Subito dopo, i coniugi si trasferirono a
Philadelphia. Nel 1950, la moglie essendo ritornata in Italia, A chiese e
ottenne il divorzio. Il 7 novembre 1955, A contrasse matrimonio a Parigi
con X, cittadina italiana, e nel 1962 si stabilì a Lugano, ove morì il
9 febbraio 1964.

    Con testamento del 29 novembre 1963, A aveva dichiarato di voler
sottoporre la sua successione al diritto degli Stati Uniti d'America e
aveva istituita come sua unica erede la sua terza moglie, su richiesta
della quale, il Pretore rilasciò un certificato ereditario, attestante
che era l'unica erede istituita, e aggiungendo:

    "§ Di conseguenza, essa viene immessa nel possesso, godimento e
libera disposizione dei beni relitti dal precitato defunto ad eccezione
dei beni immobili situati negli Stati Uniti d'America per i quali il
presente certificato non è valido."

    B si aggravò alla Camera civile del Tribunale di appello, che,
considerando la ricorrente non legittimata a interporre opposizione,
respinse il ricorso, ma ordinò di completare il certificato ereditario,
aggiungendovi la menzione degli eredi legittimari, residenti in America.

    B ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso
per riforma, chiedendo che il punto N. 2 della sentenza cantonale,
concernente la menzione degli eredi necessari, sia annullato. Le sue
motivazioni possono essere riassunte come segue.

    L'art. 22 cpv. 2 LR permette al testatore svizzero di sottomettere
la sua successione al diritto del cantone d'origine e, per analogia,
l'art. 32 autorizza gli stranieri a sottometterla al diritto della loro
nazione. La Corte cantonale, fondandosi sul trattato Svizzera /U.SA, non
poteva pertanto ordinare che nel certificato fossero menzionati gli eredi
aventi diritto alla legittima secondo il diritto svizzero. Sarebbe illogico
che quel trattato dovesse prevalere sulla legge entrata in vigore quaranta
anni dopo. Peraltro, l'applicazione integrale dell'art. VI conseguirebbe,
in antitesi con lo spirito del trattato, una disparità di trattamento
degli Americani rispetto agli altri stranieri, che possono valersi degli
art. 22 cpv. 2 e 32 LR.

    Anche applicando la legge svizzera, la menzione degli eredi necessari
urta contro l'art. 559 CC, perchè in concreto gli stessi, quantunque
avvertiti, non hanno interposto opposizione al rilascio del suindicato
certificato ereditario.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Riservati i casi previsti dagli art. 44 lett. a, b, c, 45 lett. a,
b OG, in concreto evidentemente inapplicabili, il ricorso per riforma è
ammissibile solo nelle cause civili (RU 78 II 180, 81 II 251 consid. 2,
90 II 379 consid. 1). Per cause civili nel senso degli art. da 44 a 46 OG
s'intendono i procedimenti tendenti a far statuire in modo definitivo su
rapporti di diritto civile e che si svolgono in contradditorio, davanti
a un giudice o altra giurisdizione, tra due o più persone fisiche o
giuridiche nella loro qualità di titolari di diritti privati, oppure fra
siffatte persone e un'autorità alla quale la legge attribuisce qualità
di parte (RU 81 II 251 consid. 2, 90 II 379 consid. 1, 91 II 54).

    Il procedimento relativo al rilascio di un certificato ereditario non
adempie le suindicate condizioni perchè, lasciando impregiudicate le azioni
di nullità e di petizione di eredità (art. 559 cpv. 1 CC), non può essere
inteso a far statuire in modo definitivo su rapporti di diritto civile.
L'autorità competente non vi pronuncia il riconoscimento di un diritto
materiale, ma si limita a conferire alle persone menzionate nel certificato
una legittimazione provvisoria a disporre degli oggetti dell'eredità
(cfr. commentari ESCHER e TUOR/PICENONI N. 1 all'art. 559). Inoltre,
il relativo procedimento non presuppone necessariamente un contradditorio
fra più parti interessate ma, così come peraltro prescrive anche il codice
di procedura civile ticinese (art. 534 combinato con l'art. 2 della legge
di applicazione CC), si svolge nella giurisdizione non contenziosa, i cui
atti non possono costituire oggetto di ricorso per riforma (RU 70 II 165,
82 II 364 consid. 2, 84 II 326).

    La ricorrente riconosce che, in genere, la giurisprudenza non ammette
il ricorso per riforma nei procedimenti di giurisdizione non contenziosa
(RU 57 II 400), ma pretende che, nei casi in cui siano stati invocati
i combinati art. 22 cpv. 2 e 32 LR e 'art. 559 CC, sarebbero state
fatte delle eccezioni. In realtà, nei procedimenti di giurisdizione
non contenziosa, il Tribunale federale non ha mai ammesso il ricorso
per riforma, neppurecome lo dimostra la stessa sentenza citata dalla
ricorrente-sotto l'impero della vecchia OG. D'altronde non si vede quali
motivi potrebbero giustificare una siffatta eccezione. Il ricorso per
riforma non è dato per ogni violazione di diritto federale, ma soltanto
per quelle fatte valere nelle cause civili. La ricorrente ha comunque la
possibilità di invocare le norme suindicate nelle azioni di nullità e di
petizione di eredità.

    Come ricorso per riforma, il gravame della ricorrente è pertanto
irricevibile.

Erwägung 2

    2.- Secondo la giurisprudenza (RU 81 II 141/142, consid. 1, 327,
consid. 2), il gravame designato dal ricorrente come ricorso per riforma
e irricevibile come tale può nondimeno essere esaminato come ricorso per
nullità, se di questo rimedio adempie le condizioni; la denominazione
inesatta di un ricorso non lo rende irricevibile (RU 86 II 142).

    La legge (art. 69, 71 OG) non prescrive per il ricorso per nullità
delle esigenze formali più rigorose di quelle stabilite per il ricorso
per riforma (art. 54 e 55 OG). Al contrario, l'art. 71 OG non prescrive,
come per il ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1 OG), che l'atto di ricorso
debba contenere, oltre alla designazione della decisione impugnata,
anche quella della controparte. Ciò stante, il fatto rilevato dalla
parte intimata, che la ricorrente ha designato controparte invece di
C e D, è irrilevante agli effetti della ricevibilità del ricorso per
nullità. Il ricorso è tempestivo e, contenendo la designazione della
sentenza impugnata, le conclusioni del ricorrente, il tenore di detta
decisione, nonchè la motivazione dell'asserita violazione della legge,
adempie i presupposti stabiliti all'art. 71 OG.

Erwägung 3

    3.- Anche il ricorso per nullità è però ammissibile, non per
ogni violazione del diritto federale, ma soltanto nei procedimenti e
in quelle materie che sono chiaramente definiti dalla legge. Esso ha
parzialmente sostituito nella vigente OG il ricorso di diritto civile della
vecchia legge (BIRCHMEIER, p. 249). Ma l'attuale art. 68 OG non contiene
l'esplicita possibilità di valersi di tale rimedio per le violazioni della
LR, espressa nell'art. 87 num. 2 della vecchia OG, sotto il cui impero
venne pronunciata la sentenza citata dalla ricorrente (RU 57 II 400).

    Secondo l'art. 68 cpv. 1 OG, il ricorso per nullità è ammissibile
solo contro le decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale,
nei procedimenti civili nei quali non può essere interposto ricorso
per riforma:

    "a) quando sia stato applicato diritto cantonale o straniero in luogo
del diritto federale applicabile;

    b) quando siano state violate prescrizioni del diritto federale,
come pure dei trattati internazionali conchiusi dalla Confederazione,
sulla competenza delle autorità per materia o per territorio."

    È pacifico, ed è certo, che il diritto ticinese non prevede una
possibilità di ricorso contro le sentenze del Tribunale di appello in
applicazione dell'art. 534 cpv. 3 CPC. La sentenza impugnata è quindi
di ultima istanza cantonale; è pure escluso che, come suesposto, possa
costituire oggetto di ricorso per riforma. D'altronde è pacifico e indubbio
che la sentenza impugnata è stata pronunciata in un procedimento civile
(RU 72 II 309 consid. 2). Occorre tuttavia esaminare se le violazioni
della legge fatte valere dalla ricorrente concernano le materie di cui
alle lettere a, b dell'art. 68 OG.

    a) La ricorrente si limita a impugnare la menzione nel certificato
ereditario dei figli del de cuius come eredi legittimari. A questo
riguardo, essa rivolge alla Corte cantonale due censure: in via principale,
di aver violato gli art. 22 cpv. 2 e 32 LR applicando diritto svizzero
invece di diritto americano; in via subordinata, di aver erroneamente
interpretato l'art. 559 CC.

    Ora, il ricorso per nullità è ammissibile secondo l'art. 68 cpv. 1
lett. a quando sia stato applicato diritto straniero in luogo del diritto
federale, ma non nel caso inverso, vale a dire quando sia stato applicato
diritto federale invece di diritto straniero. Ciò risulta dalla chiara
e compiuta dizione del testo di legge ed è conforme allo scopo della
norma legale, risultante dai materiali legislativi, di garantire soltanto
l'applicazione del diritto federale (Messaggio del CF nel FF ed. tedesca
1943, p. 131 e seg.; RU 82 II 124, consid. 2; BIRCHMEIER, p. 258).

    La censura subordinata della ricorrente concerne l'interpretazione
e non l'applicabilità del diritto federale, onde non può, evidentemente,
essere ammissibile a'sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a OG.

    b) L'art. 68 cpv. 1 lett. b OG concerne le prescrizioni delle leggi
federali e dei trattati internazionali, solo per quanto concernono la
"competenza" delle autorità per materia e per territorio.

    La ricorrente afferma che la Corte cantonale avrebbe dovuto applicare
la legge degli Stati Uniti d'America, la quale misconosce la parte
legittima dei figli, ma non ha impugnato la competenza dell'autorità
ticinese ad applicare in concreto detta legge. Anche a proposito
dell'art. 68 cpv. 1 lett. b, il ricorso è pertanto irricevibile.