Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 III 13



91 III 13

3. Sentenza 3 marzo 1965 nella causa Brentini. Regeste

    Betreibung gegen eine unverteilte Erbschaft (Art. 65 Abs. 3 SchKG).

    Ist kein anderer Vertreter für die Erbschaft, sei es durch die
Erben oder durch die Behörde, ernannt worden, so hat das Betreibungsamt
den Erben, dem der Zahlungsbefehl zugestellt wurde, auch für die weitere
Abwicklung der Betreibung als Vertreter der Erbschaft zu betrachten. Ergibt
sich in einem solchen Falle nach Verwertung von Erbschaftssachen und
Befriedigung der Gläubiger ein Überschuss, so ist er dem Erben zu
überweisen, dem die Betreibungsurkunden zugestellt worden waren.

Sachverhalt

    A.- Nel procedimento di esecuzione N. 21 376 dell'Ufficio esecuzione e
fallimenti di Biasca a carico della massa ereditaria fu Giulio Brentini, i
creditori domandarono di intimare il precetto esecutivo all'erede Ferruccio
Brentini, al quale furono poi intimate anche le successive comunicazioni.

    L'ufficio procedette alla realizzazione di beni immobili a Campello,
ricavandone una somma di fr. 12 115. Pagati i creditori, risultò un
residuo di fr. 2554.63 che il coerede Vito Brentini rivendicò dapprima
personalmente e poi chiese fosse versato alla Banca dello Stato in un conto
intestato alla comunione ereditaria. L'ufficio condizionò l'effettuazione
del deposito al consenso degli altri due coeredi e, tale consenso essendo
stato negato, si ritenne autorizzato a considerare Ferruccio Brentini come
rappresentante della massa ereditatia ad ogni effetto dell'esecuzione
e, quindi, ad effettuare il versamento del residuo secondo gli ordini
del medesimo.

    B.- Vito Brentini interpose reclamo alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello che approvò l'operato dell'ufficio,
fondandosi sulle seguenti sostanziali considerazioni.

    La notificazione di un precetto esecutivo a uno degli eredi,
in virtù dell'art. 65 cpv. 3 LEF, vincola anche i coeredi, pure nel
caso che il primo abbia trascurato di informarne i secondi. Questi
possono, se del caso, renderlo responsabile per negligenza, ma non
possono impugnare la validità dell'esecuzione per il motivo che non
ne hanno avuto notizia. D'altronde, per ossequiare le norme di legge
che disciplinano la ripartizione, l'ufficio doveva versare il residuo
al rappresentante della comunione ereditaria, e cioè alla persona che,
durante tutto il procedimento esecutivo, aveva agito in tale veste. Per
regolare i rapporti di dare e avere fra i membri della comunione, al
ricorrente non resta che adire in tal senso l'autorità giudiziaria.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    Secondo l'art. 65 cpv. 3 LEF, l'esecuzione contro un'eredità indivisa
si notifica al rappresentante dell'eredità o, se questi è sconosciuto, ad
uno degli eredi. Il creditore non ha quindi la scelta: prima di procedere,
egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti dell'eventuale
esistenza di un esecutore testamentario, di un amministratore o di
un rappresentante designato dagli stessi eredi (RU 71 III 161). Se
tali ricerche risultano infruttuose, non è però tenuto ad accertare
l'identità di ogni erede; gli basta di conoscerne uno al quale notificare
il precetto. Incombe a questi di rendere edotti i coeredi dell'esecuzione
(RU 48 III 131). Se gli eredi non designano convenzionalmente un diverso
rappresentante e se nessuno di essi ne esige dall'autorità competente la
designazione, l'ufficio è necessariamente tenuto a considerare l'erede
indicato nel precetto come rappresentante dell'eredità anche agli effetti
degli atti successivi.

    L'ufficio di Biasca non ha quindi agito irregolarmente pagando il
residuo spettante all'eredità secondo l'ordine dell'erede che, durante
tutto il procedimento esecutivo, era risultato incontrastato rappresentante
della comunione ereditaria.

    La proposta del ricorrente intesa ad ottenere che il residuo sia
versato su un conto intestato alla massa ereditaria non trova conforto in
alcuna norma di legge. L'art. 24 LEF prescrive ai cantoni di designare
gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi "nei casi previsti
dalla presente legge". Si tratta degli oggetti indicati all'art. 9 LEF,
e cioè delle somme, delle cartevalori e degli oggetti preziosi di cui,
entro tre giorni dal ricevimento, non sia stato disposto. La legge si
riferisce al riguardo per il pignoramento provvisorio (art. 144 cpv. 5),
per l'ammissione dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 184),
per la consegna dei riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione
sospensiva o a scadenza incerta (art. 264 cpv. 3), per i crediti contestati
nel concordato (art. 313 e 317 LEF). Il caso particolare non ha nulla
in comune con i suindicati. In concreto non sarebbe applicabile neppure
l'art. 168 CO (deposito giudiziale), perchè l'appartenenza del residuo
alla comunione ereditaria non è controversa.

    La pretesa del ricorrente è dettata dal timore che della somma
spettante alla comunione ereditaria sia disposto unilateralmente in
violazione degli interessi di un singolo erede. Ma, in proposito,
il ricorrente ha la possibilità di difendersi, in quanto può chiedere
all'autorità competente di nominare un rappresentante della comunione in
applicazione dell'art. 602 cpv. 3 CC. È gli avrebbe potuto provvedere
al riguardo almeno già dall'ottobre 1964, a partire dal quale, secondo
quanto risulta dagli atti, è stato sicuramente a conoscenza dell'esecuzione
notificata al coerede.

Entscheid:

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è respinto.