Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 I 27



90 I 27

4. Estratto della sentenza 26 febbraio 1964 sul ricorso W. Weibel contro
Municipio di Lugano. Regeste

    Art. 45 BV. Zweifache Niederlassung. Die Behörde am Orte der späteren
Niederlassung darf die Bewilligung nicht mit der Begründung verweigern,
dass der Gesuchsteller keinen Heimatschein hinterlege. Sie muss sich mit
einem Ausweis über die Hinterlage des Heimatscheins am Orte der früheren
Niederlassung begnügen.

Auszug aus den Erwägungen:

    L'art. 45 cpv. 1 CF garantisce ad ogni cittadino svizzero il diritto
di prender domicilio in qualsivoglia luogo del territorio svizzero, quando
possieda una fede di origine o altro corrispondente ricapito. Secondo
la giurisprudenza, questo presupposto è adempiuto con la consegna di
detto documento a richiesta dell'autorità competente. A tale principio
fa eccezione il caso in cui il cittadino intenda risiedere o soggiornare
in più luoghi. L'atto di origine, essendo unico, può essere richiesto in
un sol luogo; l'autorità dell'altro luogo deve accontentarsi di un atto
analogo: un certificato di domicilio o un attestato equivalente. Per
stabilire in quale ufficio deve essere depositato l'atto d'origine è
determinante il principio di priorità; per cui l'autorità del nuovo
domicilio deve limitarsi ad esigere un attestato, da cui risulti
che l'atto di origine è depositato presso l'autorità del domicilio
precedentemente acquisito. Ciò non significa tuttavia che questo sia
preminente sul secondo. La regola suesposta vale tanto nel caso che i
rapporti dell'interessato con il luogo del primo domicilio permangano nella
stessa intensità e che il secondo costituisca un mero domicilio accessorio
(ad esempio: domicilio di lavoro), quanto nel caso in cui tale intensità
di rapporti si trasferisca al luogo del secondo domicilio e il primo
permanga quale semplice domicilio accessorio (RU 37 I 28, 48 I 168, 59 I
206). In entrambi i casi, l'autorità del nuovo domicilio può pretendere
soltanto il deposito di un attestato da cui risulti che il certificato
di origine resta depositato presso l'autorità di quello anteriore. Ne
consegue che a chi, pur conservando il posto di lavoro, intende stabilire
un nuovo domicilio in un comune diverso, l'autorità di quest'ultimo non può
rifiutare il permesso per il motivo che l'interessato non produce l'atto
d'origine. La giurisprudenza ha definito una siffatta esigenza, qual'è
quella prevista all'art. 3 del decreto esecutivo ticinese 29 maggio 1959,
inconciliabile con il diritto federale (RU 59 I 206), perchè l'art. 45 CF
non prescrive che chiunque voglia prendere domicilio deve in ogni caso
produrre l'atto di origine, ma lascia aperta la possibilità di produrre
un altro "corrispondente ricapito". Tuttavia, la decisione sul domicilio
di polizia (Niederlassung) non pregiudica il domicilio civile (Wohnsitz) e
quindi il domicilio fiscale e neppure quello politico (Stimmrechtsdomizil),
ma regola soltanto i rapporti di polizia fra il richiedente e le autorità
del luogo del nuovo domicilio. Esso significa solo che alla residenza del
medesimo non si oppone alcun ostacolo amministrativo. È quindi ben diverso
dal domicilio civile a cui il Municipio di Lugano ha fatto riferimento
nella risposta al ricorso.

    Evidentemente, l'attestato da produrre in sostituzione dell'atto di
origine e che dà diritto al domicilio, deve essere valido non soltanto al
momento della notifica, ma anche ulteriormente finchè dura il permesso. Ma
a questo proposito il diritto federale non stabilisce limitazioni; per
cui deve valere il diritto del cantone che ha rilasciato il documento,
vale a dire quello del comune del domicilio anteriore. Ne segue che,
qualora la validità di detto documento sia stata limitata nel tempo,
alla scadenza lo stesso deve essere rinnovato.