Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 IV 50



90 IV 50

12. Sentenza 17 marzo 1964 della Corte di cassazione penale nella causa
Ministero pubblico della Confederazione contro Bianchi. Regeste

    Vorschrift des kantonalen Rechts, derzufolge das Strafurteil dem
Rechtsbeistand und dem Angeklagten persönlich zuzustellen ist. Zustellung
an den im Ausland wohnhaften Angeklagten.

    1.  Die Rechtshilfe mit Italien erstreckt sich nicht auf Verfahren
bei Übertretungen fiskalischer Bundesgesetze (Erw. 1 und 2).

    2.  Wird ein Strafurteil durch die Post im Ausland zugestellt, ist
das internationale Recht verletzt. Wer einen derartigen Verstoss nicht
rechtzeitig gerügt hat, kann sich indessen dem Entscheid auf Umwandlung
der Busse in Haft nicht mit dem Einwand widersetzen, die unzulässige
Postzustellung im Ausland habe das Strafurteil gehindert, in Rechtskraft
zu erwachsen (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Con sentenza 14/16 novembre 1962, il Pretore del distretto di
Mendrisio ha riconosciuto Armando Bianchi colpevole (come coautore con il
fratello Bruno Bianchi e con Isaak Dudelczik) di contrabbando in Svizzera
di braccialetti d'oro per orologi e di sottrazione di dazio [fr. 572,40],
di ICA [fr. 13 981,48] e di imposta sul lusso [fr. 6455,83]. In conseguenza
lo ha condannato ad una multa di fr. 20 972,20 (pari ad una volta e mezzo
l'importo della cifra d'affari sottratta) oltre alle spese. Dopo la
lettura del dispositivo, avvenuta alla presenza delle parti, il Pretore
avvertì che la sentenza motivata sarebbe stata intimata agli interessati
entro dieci giorni e che, nei dieci giorni successivi, le parti avrebbero
avuto la possibilità di ricorrere per cassazione. La sentenza del 14
novembre 1962 venne intimata il 16 novembre, oltre che alle autorità della
Confederazione e del Cantone, per lettera raccomandata, a Angelo Bianchi a
Campione d'Italia ed al patrocinatore del medesimo avv. Gilardi di Lugano.

    Il 2 aprile 1963, l'avv. Campana, nuovo patrocinatore di Bianchi,
scrisse al Pretore, contestando che l'intimazione della sentenza in Italia
fosse valida, la stessa non essendo stata effettuata per il tramite delle
competenti autorità italiane, e l'8 luglio 1963 invitò detto giudice a
procedere ad una nuova regolare intimazione della sentenza. Il Pretore
si rifiutò di dar seguito alla richiesta.

    B.- Il 15 luglio 1963, il giudice, preso atto di una domanda della
Direzione circondariale delle dogane e costatata l'inadempienza di
Bianchi, commutò la multa in 90 giorni di arresto da scontare nelle
carceri pretoriali.

    Il 2 agosto 1963, Bianchi si aggravò alla Corte cantonale di cassazione
e di revisione penale, domandando che la decisione di commutazione
della pena fosse annullata. Egli fece valere che la sentenza di condanna
del 14/16 novembre 1962 gli era stata intimata in modo invalido e che,
pertanto, non era cresciuta in cosa giudicata. In conseguenza, la decisione
di commutazione della pena, oltre ad esser in contrasto con chiare norme
di diritto internazionale, costituiva un diniego di giustizia.

    Con sentenza 23 settembre 1963, la Corte cantonale ha accolto il
ricorso, annullando la decisione 15 luglio 1963 e rimandando la causa
alla prima istanza per nuovo giudizio. Le sue motivazioni possono essere
riassunte come segue.

    La notificazione diretta all'estero, a mezzo posta, di un atto
processuale deve essere parificata al compimento di un atto ufficiale
su territorio estero: la stessa costituisce perciò una violazione della
sovranità nazionale e, quindi, di un principio di diritto internazionale
riconosciuto anche dalla legge svizzera (art. 269, 271, 275 e 299 cpv. 1
CP). In concreto, la sentenza penale di condanna alla multa non può
essere stata resa definitiva sulla base di una siffatta intimazione e
non può, pertanto, costituire l'indispensabile presupposto del decreto
di commutazione della pena. Ne consegue che questo decreto è nullo.

    C.- Il Ministero pubblico della Confederazione ha tempestivamente
interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione. Le sue
argomentazioni possono essere così riassunte.

    La Corte cantonale, giudicando che la sentenza del 14/16 novembre 1962
doveva essere intimata a Bianchi in Italia per il tramite delle autorità
italiane, ha erroneamente interpretato le norme di diritto internazionale
applicabili, perchè le autorità di entrambi i paesi sono concordi che la
relativa assistenza giudiziaria non vige per le cause fiscali. La tesi
dell'autorità cantonale, secondo cui il Pretore avrebbe dovuto intimare la
sentenza del 14/16 novembre 1962 per il tramite delle autorità giudiziarie
italiane, è pertanto fondata su un'errata interpretazione delle norme
suesposte. Nel caso particolare, la sentenza è stata comunque intimata
all'avvocato dell'accusato.

    D.- Bianchi propone che il ricorso sia respinto.

    Egli fa rilevare che, ad ogni modo, l'intimazione di una sentenza
all'estero, mediante raccomandata postale, costituisce una violazione della
sovranità nazionale dello Stato estero. Il fatto che nel caso particolare
si trattava del perseguimento di un reato fiscale è pertanto irrilevante.
Peraltro, tanto la sentenza di commutazione della pena, quanto quella
della Corte cantonale di cassazione hanno potuto essere intimate tramite
la competente autorità giudiziaria.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Per i procedimenti penali in materia di contravvenzioni alle
leggi fiscali della Confederazione che si svolgono davanti ai tribunali
cantonali, l'art. 306 cpv. 2 PPF prescrive soltanto che la sentenza deve
essere comunicata per scritto agli interessati, indicando i termini e
le autorità di ricorso. Il diritto cantonale può nondimeno prescrivere
ulteriori modalità. Tale deve essere il caso anche per il Ticino, perchè
dalla sentenza della Corte cantonale si deve necessariamente dedurre
che il diritto ticinese fa obbligo di intimare la sentenza personalmente
all'accusato: altrimenti, essendo pacifico che il giudizio 14/16 novembre
1962 del Pretore è stato regolarmente intimato anche al patrocinatore
avv. Gilardi, la sentenza impugnata non avrebbe senso. I rapporti
con l'estero sono tuttavia disciplinati dai trattati internazionali.
Del resto, la Corte cantonale ha cassato la sentenza del Pretore
fondandosi esclusivamente sulla costatazione di una violazione delle
regole di diritto internazionale relative alle notificazioni all'estero
degli atti giudiziari.

    Poichè in questa sede tale diritto è equiparato al diritto federale,
il ricorso è ricevibile (RU 87 IV 165).

Erwägung 2

    2.- Come giustamente afferma la Corte cantonale, l'intimazione
di una sentenza costituisce un atto ufficiale della pubblica autorità
e come tale, in quanto effettuato in territorio straniero - sia pure
a mezzo di lettera raccomandata -, non è compatibile con il rispetto
della sovranità territoriale del paese in cui l'intimazione si perfeziona
(Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione 1956,
p. 26 e 27; SCHEIM/MARKEES nella Fiche juridique Suisse N. 755 pag. 12).
L'effettuazione di tali atti deve pertanto svolgersi nell'ambito
dell'assistenza giudiziaria.

    Per i rapporti con l'Italia, il relativo procedimento è stato regolato,
in applicazione dell'art. 9 del trattato di domicilio e consolare e
dell'art. 13 del trattato di estradizione (entrambi del 22 luglio 1868),
nel protocollo di esecuzione del 10 maggio 1869 (CS XI 666), secondo il
cui art. III le autorità giudiziarie dei due paesi si prestano diretta
vicendevole assistenza. Questa regola si applica, in virtù di uno scambio
di note non pubblicato del 27 gennaio/6 febbraio 1911, alla notificazione
in genere degli atti giudiziari e quindi anche alla intimazione delle
sentenze. Sennonchè, per concorde ammissione delle parti, fanno eccezione
a detta regola proprio i procedimenti che, come quello in esame, concernono
l'applicazione delle leggi fiscali. Tale eccezione corrisponde al principio
stabilito all'art. 11 della LF sulla estradizione agli Stati stranieri
del 22 gennaio 1892 ed alla prassi delle autorità federali (BURCKHARDT,
Bundesrecht N. 1759 I e II, 1760 I).

    La relativa situazione giuridica non cambia anche se in determinati
singoli casi le autorità giudiziarie svizzere e italiane, ignorando o
disattendendo l'eccezione suindicata, possono aver accordato l'assistenza
giudiziaria anche per la notificazione di sentenze fiscali; come può
essere stato il caso in concreto per la notificazione della sentenza di
commutazione della pena e di quella pronunciata su ricorso dalla Corte
cantonale, che Bianchi ha invocato nella risposta al ricorso. Ne consegue
che nel caso particolare la notificazione della sentenza, personalmente
all'accusato domiciliato all'estero, non era giuridicamente possibile.

    Ciò stante, la Corte cantonale, presupponendo che il Pretore avrebbe
dovuto effettuare l'intimazione della sentenza personalmente a Bianchi,
valendosi dell'assistenza giudiziaria, ha erroneamente interpretato il
diritto internazionale.

Erwägung 3

    3.- Nel caso particolare, il giudizio del Pretore è stato comunque
regolarmente intimato al patrocinatore dell'accusato.

    Bianchi non può far valere che, a conoscenza della norma di diritto
cantonale prescrivente di notificargli la sentenza personalmente, non
era più tenuto a mantenere alcun rapporto con il suo patrocinatore e
che, in mancanza di una valida notificazione personale, egli sarebbe
stato praticamente frustrato del suo diritto di essere sentito. Di
questa contestazione si potrebbe tener conto, al massimo, se si potesse
ammettere che l'accusato abbia agito in buona fede. In concreto, tale
non può essere il caso. L'irregolarità della notificazione all'estero non
ha impedito a Bianchi di prendere tempestivamente atto della sentenza e di
valersi dei rimedi ivi indicati o di incaricare al riguardo un avvocato. Se
l'intimazione in Italia gli avesse arrecato dei pregiudizi, avrebbe dovuto
indicarli tempestivamente. Egli ha invece atteso oltre quattro mesi,
quando la commutazione della pena doveva apparire imminente, per esigere
una valida notificazione e si è limitato a fondare la sua richiesta su
una violazione della sovranità territoriale dello Stato italiano.

    In realtà, le contestazioni del Bianchi non potevano costituire
altro che pretesti intesi a guadagnar tempo o, comunque, ad ostacolare
l'esecuzione delle sanzioni legali che la contravvenzione imputatagli
comporta. Di siffatte contestazioni, contrarie al più elementare
principio della buona fede processuale e volte a conseguire per l'accusato
all'estero una situazione processuale più favorevole di quella riconosciuta
all'accusato in Svizzera, non può essere tenuto conto nell'applicazione
del diritto federale.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia Il ricorso è accolto, la sentenza
impugnata è annullata e la causa rimandata alla Corte cantonale per nuovo
giudizio nel senso di respingere il ricorso Bianchi contro la commutazione
della pena.