Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 I 527



89 I 527

74. Sentenza della II Corte civile 18 ottobre 1963 nella cause Società
anonima Tamaro, Mariotta e Confederazione svizzera contro il Dipartimento
di giustizia del Cantone Ticino Regeste

    Tessinischer Tarif für grundbuchliche Vorkehrungen. Art. 4 BV. Es
ist nicht willkürlich, den Verkehrswert als "valore della contrattazione"
im Sinne von Art. 5 des Tarifs zu betrachten.

Sachverhalt

    A.- Il decreto legislativo ticinese 9 settembre 1941 che stabilisce
la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (DTRF) dispone fra
altro quanto segue:

    "Art. 5. La tassa proporzionale è calcolata in base al valore della
contrattazione di cui è chiesta l'iscrizione.

    Nel caso di iscrizione di trapasso a titolo oneroso, di successione,
di legato o di donazione, il valore tassabile non sarà mai inferiore al
valore officiale di stima degli immobili trasferiti.

    Art. 6. L'Ufficio del registro procede alla determinazione del valore
dell'operazione e della tassa imponibile subito dopo aver accertato
l'ammissibilità dell'iscrizione e ne dà immediata comunicazione agli
interessati."

    Il 21 dicembre 1960, la Tamaro SA, Muralto, vendette all'architetto
Mariotta e alla Confederazione svizzera (Amministrazione PTT), in ragione
rispettivamente di 4/5 e di 1/5, il fondo a Muralto, particella N. 298
di mq 1252, per il prezzo di fr. 650.000.

    L'Ufficio dei registri di Locarno effettuò l'iscrizione nel registro
fondiario, ma, applicando la tariffa suesposta, rifiutò di fondarsi sul
prezzo risultante dal contratto e determinò il valore imponibile in fr.
1.252.000.

    B.- Le parti interessati si aggravarono al Dipartimento cantonale di
giustizia, il quale, accogliendo le conclusioni dell'Ufficio cantonale
di stima, respinse il ricorso.

    Esso fece rilevare che per valore di contrattazione nel
senso dell'art. 5, cpv. 1, DTRF non poteva intendersi il prezzo
convenzionalmente stipulato, risultante dall'atto notarile, bensì il
valore reale e intrinseco del fondo oggetto dell'iscrizione. La tassa
riscossa - prosegue in sostanza il Dipartimento - concerne, in parte,
una tassa in senso stretto da considerare come controprestazione per
il servizio del registro fondiario assunto dallo Stato e, in parte,
un'imposta cantonale indiretta di scambio. Entrambe queste contribuzioni
gravano non il prezzo ma il valore reale dell'immobile; lo dimostra il
fatto che anche le donazioni vi sono assoggettate.

    Il fondo venduto, fronteggiando il piazzale della stazione e il
viale Cattori, è situato in posizione particolarmente favorevole dal
lato commerciale. Tenendo conto dei confronti fatti dall'Ufficio dei
registri con fondi di minor pregio venduti persino a fr. 845 il mq, si
deve considerare prudenziale la stima di fr. 1.000 il mq stabilita da
detto ufficio. Peraltro, non si può ammettere che un fondo, di cui una
parte è stata pagata nel 1950 fr. 597 il mq dalla venditrice, sia stato
rivenduto nel 1960 a circa fr. 520 il mq.

    C.- Gli interessati hanno tempestivamente interposto un ricorso di
diritto pubblico fondato sull'art. 4 CF. Nel contempo, essi presentarono un
ricorso di diritto amministrativo nel senso dell'art. 99, n. I, lett. c,
OG, di testo uguale.

    Le argomentazioni dei ricorrenti possono essere riassunte come segue:

    Il principio, secondo cui deve essere imposto il valore risultante da
stima, può essere applicato, al massimo, quando vi sia fondato sospetto
di simulazione del prezzo, ma non quando - come in concreto - il prezzo
dichiarato è conforme al valore economico del fondo. Comunque, nel
caso particolare, è fuori discussione che il prezzo risultante dall'atto
notarile è veritiero e il fatto che uno dei compratori è la Confederazione
costituisce garanzia di corretta stipulazione.

    In quanto imposta, la controversa tassa si aggiunge alle contribuzioni
immobiliari ordinarie e a quella sul maggior valore, per cui si ha
ragione di dubitare che costituisca doppia imposizione. A ogni modo,
l'interpretazione data dall'autorità cantonale all'art. 5, cpv. 1, DTRF,
secondo la quale per "valore della contrattazione" si deve intendere una
cosa diversa dal prezzo determinato dalla legge economica della domanda
e dell'offerta, è arbitraria. Nei casi in cui ha inteso stabilire
un imponibile speciale, il legislatore l'ha dichiarato espressamente,
come ha fatto per l'imposta sul maggior valore immobiliare. La parte
della controversa contribuzione costituente tassa in senso materiale
sopperisce già largamente alle spese dello Stato per il registro
fondiario. L'estensione dell'imposizione oltre il valore effettivamente
pagato è pertanto arbitraria. Ma è anche maggiormente arbitrario prelevare
un'imposta su valori maggiorati, dal momento che tutte le imposte dello
Stato, salvo quella speciale sul maggior valore, colpiscono solo i
valori di stima, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato.
D'altronde, nel caso in esame, si tratta di un'imposta su un negozio
giuridico che deve, perciò, essere commisurata al medesimo e non a un
valore arbitrariamente fissato dall'autorità di tassazione.

    D.- Il Dipartimento cantonale di giustizia ha presentato le sue
osservazioni di risposta, proponendo che il ricorso di diritto pubblico
sia respinto parzialmente in ordine e totalmente nel merito.

    E.- Nella replica, i ricorrenti hanno ribadito i loro argomenti,
segnatamente che il "valore della contrattazione" nel senso dell'art. 5
DTRF sia il prezzo dichiarato nell'atto pubblico, e hanno confermato
le conclusioni del ricorso. Nella duplica, il Dipartimento cantonale di
giustizia ha proposto, in via subordinata, il rigetto del ricorso soltanto
per quanto concerne i 4/5 acquistati in comproprietà dall'Architetto
Mariotta, considerando che "con un comproprietario la venditrice può
stipulare un prezzo (simulato) e un altro prezzo (non simulato) con
l'altro comproprietario" e che il prezzo chiesto all'Amministrazione PTT
è compensato con i vantaggi conseguibili dall'acquirente principale,
presidente del Consiglio di amministrazione della società anonima
venditrice, per mezzo dell'insediamento delle PTT nel proprio edificio.

    F.- Il ricorso di diritto amministrativo è stato dichiarato
irricevibile dal Tribunale federale, con decisione del 27 giugno 1963,
perchè i ricorrenti non vi esponevano le norme giuridiche pretese violate
nè in che consistesse la violazione, non soddisfacendo, in tal modo,
l'art. 90, cpv. 1, lett. b, OG, applicabile anche ai ricorsi di diritto
amministrativo in virtù dell'art. 107 della stessa legge.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- In seguito alla citata decisione del Tribunale federale sul
ricorso di diritto amministrativo, rimane da giudicare se l'interpretazione
dell'art. 5 DTRF da parte dell'autorità cantonale sia o no arbitraria. Il
DTRF è un atto legislativo di diritto cantonale. Se una autorità cantonale
abbia o no interpretato arbitrariamente una prescrizione cantonale
può essere esaminato soltanto dal profilo della violazione dei diritti
costituzionali dei cittadini (art. 84, cpv. 1, lett. a, OG), precisamente
dal profilo della violazione dell'art. 4 CF. E', quindi, dato, nel caso,
il ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 CF.

Erwägung 2

    2.- Si tratta di decidere se, determinando la contribuzione non già
secondo il prezzo di vendita pattuito dai contraenti, ma secondo la stima
dell'Ufficio del registro fondiario, rispettivamente dell'Ufficio di stima,
l'art. 5 DTRF sia stato o no interpretato arbitrariamente. I ricorrenti
ritengono che la contribuzione debba essere determinata secondo il prezzo
di vendita o, se questo prezzo fosse inferiore al valore ufficiale di
stima, secondo tale valore: una derogazione sarebbe possibile soltanto
qualora il prezzo dichiarato nel contratto fosse simulato. Orbene, il
testo dell'art. 5 DTRF non obbliga a una siffatta interpretazione. Il
capoverso 1 stabilisce che la tassa è calcolata in base al "valore della
contrattazione". Questa espressione non dice che determinante sia il
prezzo indicato nel contratto: "valore della contrattazione" non significa
"prezzo di vendita", ma attiene al valore dell'oggetto del contratto. Il
Tribunale federale l'ha già affermato nella sentenza non pubblicata del
4 dicembre 1944 su ricorso Catenazzi e Ganzoni. Ad esempio, la legge
ticinese del 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore
immobiliare distingue chiaramente fra i "prezzi di alienazione e di
acquisto", che sono quelli "risultanti dagli istromenti notarili e dai
registri pubblici" (art. 5, cpv. 1) e il "valore commerciale" (art. 5 §).
D'altronde, se il DTRF consentisse di calcolare la tassa soltanto in
base al prezzo dichiarato nel contratto o al prezzo ufficiale di stima
(art. 5, cpv. 2), superflua sarebbe la disposizione del suo art. 6,
secondo la quale l'Ufficio del registro procede alla determinazione
del valore dell'operazione. Dalla predetta ipotesi, poi, conseguirebbe
parimente che, anche nel caso di successione, determinante dovrebbe sempre
essere il valore ufficiale: orbene, il Tribunale federale ha già deciso,
nelle sentenze non pubblicate del 23 novembre 1955 su ricorso Soldati e
del 12 novembre 1958 su ricorso Hofer e Liebetrau, che il calcolo della
tassa secondo il valore commerciale, cioè secondo il valore determinato
dall'Ufficio del registro fondiario, non è arbitrario. Lo stesso dicasi
per il caso di donazione, conformemente alla sentenza che il Tribunale
federalle ha pronunciato il 17 maggio 1950 su ricorso della Confederazione
svizzera (Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni).

    Nel caso in esame, non è essenziale che l'istanza cantonale abbia
calcolato la contribuzione secondo il valore commerciale indipendentemente
dal fatto che il prezzo dichiarato nel contratto sia o no simulato,
perchè il problema giuridico posto è esclusivamente quello di sapere se
è arbitrario interpretare il "valore della contrattazione", nel senso
dell'art. 5 DTRF, come "valore commerciale". È vero, come affermano i
ricorrenti, che la citata legge concernente l'imposta sul maggior valore
immobiliare prescrive appositamente, per la determinazione di tale imposta,
l'assunzione del valore commerciale, qualora il prezzo dichiarato si
rivelasse manifestamente inferiore a questo valore (art. 5 §), ma è errato
dedurvi, come i ricorrenti deducono, che, nell'applicazione del DTRF,
l'assunzione del valore commerciale sarebbe possibile soltanto se lo stesso
DTRF la prescrivesse espressamente: i ricorrenti, infatti, trascurano
che la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare,
per consentire in determinati casi l'assunzione del valore commerciale
come base di tassazione, deve necessariamente contenere, in tal senso,
una norma particolare, perchè essa muove dal prezzo di alienazione e di
acquisto, contrariamente al DTRF che muove dal valore della contrattazione.

    Ne consegue che l'interpretazione pluriennale del Dipartimento di
giustizia circa l'art. 5 DTRF non può essere considerata ingiustificata
nè manifestamente infondata, onde neppure può essere ritenuta arbitraria
nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 4 CF
(RU 88 I 205 b e citazioni).

    Altri motivi a sostegno della pretesa arbitrarietà della decisione
dell'istanza cantonale, i ricorrenti non sollevano; in particolare, essi
non affermano che la stima del valore commerciale sia stata effettuata
in modo arbitrario.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso di diritto pubblico è respinto.