Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 I 316



89 I 316

48. Sentenza 14 febbraio 1963 della II Corte civile sul ricorso XY contro
Autorità di vigilanza sullo stato civile del Cantone Ticino. Regeste

    1.  Art. 107 OG und 20 ZStV. Die Frist zur Einreichung einer
Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft von der schriftlichen Mitteilung des
kantonalen Entscheides an. Unerheblich ist eine vorausgegangene mündliche
Mitteilung über die künftige Entscheidung, wie sie die kantonale Behörde
zu treffen beabsichtigte. (Erw. 1.)

    2.  Art. 8 NAG. Die freiwillige Kindesanerkennung untersteht der
Gesetzgebung des Heimatortes des Vaters. Der Zivilstandsbeamte hat daher
m Anwendung des Art. 304 ZGB die voneinem Schweizerbürger nachgesuchte
Eintragung der Anerkennung eines Kindes abzulehnen, das während der Ehe
seiner ausländischen Mutter erzeugt wurde. (Erw. 2.)

    3.  Art. 45 ZGB und 51 Abs. 2 ZStV. Voraussetzungen der Berichtigung
einer den Zivilstand betreffenden Eintragung auf Anordnung der
Aufsichtsbehörde. Im gegebenen Fall wird die erwähnte Behörde als
unzuständig befunden, die Löschung der Anerkennung eines im Ehebruch
erzeugten Kindes anzuordnen, deren Eintragung unangefochten geblieben
war. (Erw. 3.)

Sachverhalt

    A.- Il 25 luglio 1949 è nato a Viganello un infante al quale fu
imposto il nome di A e che venne iscritto come figlio legittimo di C e Y,
entrambi di cittadinanza italiana.

    Con sentenza 18 ottobre 1950, il Tribunale di Torino accolse l'azione
di contestazione della paternità promossa da C e statuì l'illegittimità
dell'infante, determinandone il nome in A. B.

    Il 5 settembre 1955, lo stesso bambino veniva riconosciuto con effetti
di stato civile da X, attinente di Winterthur e domiciliato a Lugano.
L'ufficiale di stato civile di Viganello procedeva alla stesura dell'atto
di riconoscimento, alla relativa annotazione nel registro delle nascite e
dava corso al procedimento di opposizione di cui all'art. 305 CC. Contro
il riconoscimento non veniva interposta alcuna opposizione, nè promossa
azione ai sensi dell'art. 306 CC.

    L'autorità cantonale di vigilanza poteva rendersi conto del
riconoscimento solo più tardi. Con decisione 27 aprile 1962, essa fece
rilevare all'ufficiale di stato civile che, trattandosi di un figlio
illegittimo nato da rapporto adulterino, non poteva essere validamente
riconosciuto; per cui dispose l'annullamento dell'atto di riconoscimento
e della relativa annotazione nel registro delle nascite.

    B.- Il 26 ottobre 1962, X e Y, agendo in rappresentanza del suindicato
minorenne, hanno interposto al Tribunale federale un ricorso di diritto
amministrativo, mediante il quale domandano che la decisione suesposta
sia annullata e ripristinata l'iscrizione dell'atto di riconoscimento
nei registri di stato civile.

    Secondo i ricorrenti, l'annullamento dell'atto suesposto poteva
essere ordinato soltanto dal giudice. Al riguardo - affermano in
sostanza i ricorrenti - l'autorità di vigilanza non poteva fondare la
sua competenza nè sull'art. 51 cpv. 2 OSC, nè sull'art. 45 cpv. 2 CC,
perchè entrambe queste disposizioni concernono esclusivamente le iscrizioni
che risultano manifestamente false. Tale non è la controversa iscrizione
del riconoscimento, perchè stesa nel rispetto delle forme legali secondo
verità. Un'eventuale contestazione poteva essere proposta soltanto ai
sensi dell'art. 306 CC che è legge speciale rispetto agli art. 51 OSC
e 45 CC. Da rilevare inoltre che la decisione impugnata è stata presa
dopo sette anni dal riconoscimento e che, se confermata, muterebbe al
bambino le generalità, l'attinenza e la nazionalità, a giusta ragione
considerate acquisite. Peraltro, il Tribunale federale ha già dichiarato
che la radiazione dell'iscrizione del riconoscimento pressuppone una
azione intesa ad ottenere l'annullamento dell'atto in sè (RU 75 II 14)
e non può quindi comunque essere effettuata dall'autorità amministrativa
nel procedimento di rettificazione.

    C.- Il Dipartimento cantonale dell'interno, agendo nelle sue
funzioni di autorità di vigilanza sullo stato civile, ha presentato le
sue osservazioni, con le quali ha proposto di respingere il ricorso in
ordine, subordinatamente nel merito.

    Secondo il Dipartimento, il ricorso è intempestivo perchè già dal
12 aprile 1962 il ricorrente X era edotto della decisione che avrebbe
preso l'autorità di vigilanza. Ne è prova il fatto - prosegue in sostanza
l'autorità cantonale - che, a seguito di tale comunicazione, X, seguendo il
consiglio dell'ispettore e dell'ufficiale dello stato civile, procedette
immediatamente a promuovere il procedimento agevolato di naturalizzazione
del bambino. Il fatto che la decisione cantonale è stata intimata al
patrocinatore dei ricorrenti solo l'11 ottobre 1962 è pertanto irrilevante.
Nel merito, il ricorso è infondato perchè l'autorità di vigilanza è
competente a disporre, non solo rettificazioni (art. 50 OSC), ma anche
cancellazioni di iscrizioni che risultino manifestamente del tutto erronee
o invalide (art. 51 cpv. 2 OSC). Nel caso particolare la sentenza 18
ottobre 1950 del Tribunale di Torino ha dimostrato che si tratta di un
figlio adulterino, il cui riconoscimento è vietato all'art. 304 CC. Il
provvedimento amministrativo di cancellazione è pertanto giustificato.

    D.- Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha pure presentato
le sue osservazioni, senza tuttavia formulare una precisa proposta.

    Esso ha fatto rilevare che, come stabilito nella circolare E 11
dello stato civile, non ancora pubblicata, l'ufficio di stato civile deve
rifiutare l'iscrizione del riconoscimento di un figlio che risulti essere
nato da rapporto adulterino. Tuttavia, l'iscrizione, essendo già stata
effettuata, non può più essere radiata dall'autorità di vigilanza senza il
consenso degli interessati. Se, come in concreto, manca questo consenso
una siffatta misura può essere ordinata solo dal giudice. L'accoglimento
del ricorso porterebbe tuttavia presumibilmente alla perpetuazione di
una iscrizione contraria al diritto materiale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Secondo l'art. 107 OG, il ricorso di diritto amminis trativo deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione. Questa
disposizione è ribadita, negli identici termini, all'art. 20 OSC.

    Contrariamente a quanto esposto nelle osservazioni dell'autorità
cantonale di vigilanza, il fatto che l'Ispettore e lo stesso ufficiale
dello stato civile abbiano, già il 12 aprile 1962, reso nota al ricorrente
X l'intenzione dell'autorità cantonale di ordinare la cancellazione del
riconoscimento, è irrilevante. Il ricorrente doveva attendere prima di
ricorrere che gli fosse stata intimata la decisione per scritto. Peraltro,
di massima, nulla impediva all'autorità di vigilanza di successivamente
revocare la suesposta presa di posizione. Agli effetti della tempestività
del ricorso è pure evidentemente irrilevante che, a seguito dell'anzidetta
comunicazione verbale, il ricorrente abbia promosso, presumibilmente a
titolo prudenziale, la procedura di naturalizzazione del figlio.

    È pacifico che la comunicazione scritta della decisione 27 aprile 1962
dell'autorità di vigilanza venne data ai ricorrenti solo l'11 ottobre 1962.
Il ricorso, interposto il 27 dello stesso mese, è pertanto tempestivo.

Erwägung 2

    2.- Secondo l'art. 8 RL il riconoscimento volontario soggiace
alla legislazione del luogo d'origine del padre. Questa disposizione è
applicabile in virtù dell'art. 32 della stessa legge anche ai rapporti
di diritto internazionale: poco importa quindi che il riconoscendo aveva
la cittadinanza italiana. Stabilito che la controversa iscrizione del
riconoscimento era stata richiesta da un cittadino svizzero, l'ufficiale
dello stato civile doveva applicare il diritto federale e segnatamente
l'art. 304 CC il quale prescrive che il riconoscimento del figlio
adulterino non è ammesso.

    Ciò stante e visto che, secondo quanto risultava dagli atti, il
riconoscendo doveva essere stato concepito vigendo il matrimonio della
madre con un uomo diverso dal presunto padre naturale, l'ufficiale
di stato civile di Viganello doveva respingere siccome inammissibile
la domanda di iscrizione presentatagli da X (RU 72 I 346 consid. 2).
Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, l'ufficiale di stato
civile non avrebbe comunque potuto tener conto che all'epoca suesposta
la madre del riconoscendo era vissuta di fatto e di diritto separata dal
marito. La questione di sapere se, agli effetti del riconoscimento, il
matrimonio della madre dovesse, secondo il diritto del paese di origine
del riconoscendo, considerarsi disciolto e se una siffatta regola si
conciliasse con l'ordine pubblico svizzero - questione che in difetto
di dimostrazione è stata lasciata indecisa dal Tribunale federale nel
caso di un riconoscendo austriaco (RU 72 I 347 consid. 3) - non incombeva
certamente all'ufficiale di stato civile. Ad ogni modo, se questi avesse
immediatamente respinto la domanda d'iscrizione avrebbe dato ai ricorrenti
la possibilità di agire tempestivamente, presentando le loro contestazioni
nel procedimento del ricorso di diritto amministrativo.

Erwägung 3

    3.- In realtà, l'iscrizione del riconoscimento e la relativa
annotazione nel registro delle nascite sono state effettuate senza
alcuna contestazione e, secondo quanto risulta dagli atti, senza che agli
interessati possa essere imputato un comportamento contrario alla buona
fede; dette registrazioni hanno pertanto acquisito efficacia probatoria
(art. 9 CC, art. 28 OSC).

    Secondo l'art. 45 cpv. 1 CC, siffatte iscrizioni possono, di massima,
essere rettificate solo dal giudice. La rettificazione può essere ordinata
dall'autorità di vigilanza solo nel caso che l'errore dipenda da sbaglio
o disattenzione manifesti (art. 45 cpv. 2 CC). L'art. 51 cpv. 2 OSC,
applicato dall'autorità di vigilanza, stabilisce è vero che questa
autorità può ordinare anche la cancellazione dell'iscrizione, ma precisa,
in consonanza con i suindicati presupposti legali, che deve trattarsi
di iscrizione "manifestamente del tutto erronea, invalida o superflua"
("im vollem Umfange als unrichtig, ungültig oder überflüssig" "de façon
manifeste complètement fausse, non valable en droit ou superflue".

    Tale non può essere considerata la controversa iscrizione.

    Piuttosto che da uno sbaglio o da una disattenzione manifesti,
la mancanza dell'ufficiale dello stato civile è presumibilmente dipesa
da erronea valutazione della norma legale applicabile, dall'aver cioè
reputato che il riconoscimento presupponesse soltanto trattarsi di figlio
dichiarato illegittimo o che il figlio concepito in regime di separazione
della madre ad opera di padre celibe non potesse essere considerato
adulterino. Infatti, la norma applicabile non è intuitiva; secondo i
commentatori, il testo dell'art. 304 CC è solo apparentemente chiaro ed
è di non facile interpretazione (EGGER, Kommentar N. 2, SILBERNAGEL/WÄBER,
Kommentar N. 1 e segg.).

    Non si può nemmeno affermare che la controversa iscrizione sia
completamente invalida, perchè la questione di stabilire se una
siffatta iscrizione sia nulla in senso assoluto o sia semplicemente
impugnabile, è controversa (RU 75 II 10; EGGER, o.c. N. 6, all'art. 304;
SILBERNAGEL/WÄBER o.c. N. 14 all'art. 304; ALBISSER nella SJZ vol. 35
pag. 44). La giurisprudenza si è anzi già espressa nel senso della semplice
impugnabilità (RU 55 I 25).

    Inoltre, detta iscrizione non può evidentemente essere considerata
superflua. Essa comprova non solo il diritto del figlio riconosciuto
ad esigere gli alimenti dal padre naturale, ma anche la cittadinanza
dell'iscritto; diritti che il medesimo ha avuto la possibilità di far
valere, in modo incontestato, per diversi anni.

    Dottrina e giurisprudenza hanno infine precisato che la rettificazione
non può essere ordinata dall'autorità di vigilanza, in quanto il difetto
non può essere considerato manifesto, quando - come in concreto -
l'iscrizione è rimasta pacifica per anni e la rettifica è oggetto di
contestazione (RU 76 I 231 e citazioni; GAUTSCHI in SJZ vol. 18 p. 322;
P. B. JAQUES, La rectification des actes de l'étatcivil, pag. 266 e
citazioni).

Erwägung 4

    4.- Poichè nel caso particolare i presupposti della rettificazione
ad opera dell'autorità di vigilanza non sono adempiuti, le domande dei
ricorrenti devono essere accolte.

    È pertanto superfluo stabilire se, in concreto, la cancellazione
possa essere ordinata, come indica il Dipartimento federale di giustizia,
dal giudice nel procedimento di rettificazione, oppure se - come sembra
pretendano i ricorrenti - possa essere realizzata soltanto previa azione
di impugnazione dello stato personale del figlio riconosciuto.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto e la decisione del 27 aprile 1962 del Dipartimento
dell'interno del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza sullo stato
civile, è annullata.

    L'ufficiale dello stato civile di Viganello deve ristabilire
l'iscrizione anteriore.