Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 II 422



89 II 422

56. Estratto della sentenza 17 settembre 1963 della I Corte civile nella
causa vertente fra la ditta Francesco Cinzano & Cia, S.p.A. e la ditta
Campari SA Regeste

    Art. 5 UWG und 30 MSchG. Gerichtsstand für eine auf diese beiden
Gesetze gestützte Klage.

    1.  Die Bestimmungen über den Gerichtsstand sind grundsätzlich dem
kantonalen Recht vorbehalten. Dieses ist eingeschränkt durch Art. 59
BV, sowie durch allfällige staatsvertragliche Vorschriften und durch
Gerichtsstandsbestimmungen des Bundesrechts.

    2.  Art. 5 Abs. 1 UWG. Befindet sich der Ort, an dem die unerlaubte
Handlung vorgenommen worden ist, im Ausland, so ist als Gerichtsstand
des Begehungsortes der schweizerische Ort zu betrachten, an welchem der
Erfolg eingetreten ist.

    3.  Im Falle einer auf das UWG gestützten, aber mit einer andern
zivilrechtlichen Streitigkeit zusammenhängenden Klage ist der Kläger
nach Art. 5 Abs. 2 UWG befugt, aber nicht verpflichtet, die Klage am
Gerichtsstand dieser anderen Streitigkeit anzubringen.

    4.  Auch der in Art. 30 MSchG für die Klagen gegen einen ausserhalb
der Schweiz wohnenden Hinterleger einer Marke vorgesehene Gerichtsstand
in Bern ist bloss subsidiärer Natur.

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    La Campari SA, Viganello, ha convenuto davanti alla Camera civile
del Tribunale di appello di Lugano la Cinzano & Cia. S.p.A., Torino,
asserendo che la messa in commercio in Svizzera del bitter Cinzano e del
Cinzano soda, nel modo usato dalla Cinzano & Cia., costituisce atto di
concorrenza sleale e di violazione dei suoi marchi. Essa ha domandato
di essere legittimata ad esigere la cancellazione di alcuni marchi della
Cinzano & Cia. e di far divieto alla medesima di smerciare ulteriormente
detti prodotti con i colori e la presentazione propri ai prodotti Campari.

    La Corte cantonale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale
interposta dalla convenuta. Essa ha fatto rilevare che l'azione contro il
convenuto all'estero, al foro del luogo ove è stato commesso il presunto
atto illecito - in concreto il Ticino - è consentita dall'art. 5 LCS. Vero
è che l'attrice ha invocato anche la LM, il cui art. 30 ammette l'azione
a Berna contro deponenti domiciliati all'estero di marchi iscritti in
Svizzera, ma trattandosi dell'applicazione cumulativa delle due leggi,
deve valere il foro stabilito dalla legge più generale che, nel caso
particolare, è la LCS.

    La Cinzano Torino ha tempestivamente interposto al Tribunale federale
un ricorso per riforma, mediante il quale domanda che la sentenza cantonale
sia annullata ed accolta l'eccezione di incompetenza.

    Essa richiama le norme procedurali di cui agli art. 49 e 64 OG ed
afferma che la Corte cantonale ha violato gli art. 6 del trattato di
domicilio e consolare concluso tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio
1868, 5 LCS e 30 LM. Le sue argomentazioni possono essere riassunte
come segue.

    I controversi prodotti bitter Cinzano e Cinzano soda sono venduti
in Svizzera dalla Cinzano di Losanna che li produce nello stabilimento
della ditta Paulin Pouillot SA di Losanna. La Campari è edotta di questa
circostanza già dal 1957, alla qual epoca aveva anzi trattato con la
Cinzano Torino per un componimento bonale della vertenza.

    La Cinzano Torino ha diritto di essere giudicata dal suo giudice
naturale, vale a dire dalla giurisdizione torinese, in virtù dell'art. 6
del trattato italo svizzero del 1868 che garantisce ai cittadini
italiani la reciprocità in fatto di protezione giudiziaria. Del resto,
le norme della convenzione tra la Svizzera e l'Italia del 3 gennaio
1933 stabiliscono l'ineseguibilità delle sentenze emanate da tribunali
incompetenti.

    La Corte cantonale ha comunque erroneamente applicato le norme
speciali del diritto federale. L'art. 5 LCS, il quale dispone che l'azione
può essere proposta davanti al giudice del luogo ove è stato commesso
l'atto, non è applicabile in concreto, perchè non è stato accertato che
gli atti illeciti addotti dalla controparte siano stati compiuti nel
Ticino. D'altronde, l'art. 30 LM consente in Svizzera contro persone
all'estero solo l'azione davanti al foro di Berna.

    La parte attrice ha presentato le sue osservazioni di risposta,
proponendo che, in quanto ricevibile, il ricorso sia respinto.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 4

    4.- Le disposizioni sul foro appartengono alla procedura giudiziaria e
all'amministrazione della giustizia, per cui sono, di massima, riservate
ai cantoni (art. 64 cpv. 3 CF; cfr. GULDENER, Schw. Zivilprozessrecht
p. 742 e seg.). In questo campo le competenze cantonali sono limitate
dall'art. 59 CF che, per obbligazioni personali di persone domiciliate in
Svizzera, prescrive il foro del domicilio, nonchè da eventuali norme di
trattati internazionali e dalle disposizioni stabilenti un foro di diritto
federale. Inoltre, in determinati casi, le parti hanno la possibilità di
stabilire un foro convenzionale.

    La ricorrente ha accennato a corrispondenze intercorse direttamente
fra l'attrice e la Cinzano Losanna, ma non ha addotto alcun preciso dato
di fatto che possa comunque far concludere ad una rinuncia della Campari
a convenire la Cinzano Torino. Peraltro, al riguardo, la convenuta non
ha formulato una precisa contestazione.

    Essa ha anche accennato alla "garanzia del giudice naturale al luogo
del proprio domicilio", ma non ha espressamente invocato l'art. 59 CF,
ed a giusta ragione, perchè detta garanzia costituzionale si estende solo
agli stranieri che - contrariamente a quanto risulta nel caso particolare -
sono domiciliati in Svizzera.

    Ne consegue che le contestazioni ammissibili, regolarmente proposte
in questa sede, sono soltanto quelle fondate sulla violazione del trattato
italo svizzero di domicilio e consolare e sulle speciali norme della LCS e
della LM. Il ricorso può pertanto essere accolto soltanto se è dimostrata
una violazione di una imperativa disposizione delle leggi e del trattato
anzidetti. L'eventuale violazione di una norma di diritto cantonale non
è proponibile in sede di ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 OG).

    a) L'art. 6 del trattato concluso il 22 luglio 1868 tra la Svizzera
e l'Italia dispone in sostanza che i cittadini di ognuno dei due paesi
contraenti godono nell'altro della stessa protezione giudiziaria concessa
ai cittadini nazionali. La Corte cantonale, giudicando che la convenuta,
essendo domiciliata all'estero, poteva, in virtù dell'art. 5 LCS, essere
chiamata in causa nel Ticino, non ha certamente violato detta norma.
Come ha giustamente rilevato l'attrice, non v'è ragione per far concludere
che, se si fosse trattato di una ditta svizzera domiciliata in Italia,
la Corte cantonale avrebbe agito diversamente.

    D'altronde, trattandosi di una sentenza da eseguire in Svizzera,
la convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, che la ricorrente riferisce
all'art. 6 dell'anzidetto trattato, non può evidentemente avere alcuna
pertinenza con il caso in esame.

    b) L'art. 5 cpv. 1 LCS dispone che, se il convenuto non ha domicilio
nella Svizzera, l'azione può essere proposta al giudice del luogo dove
l'atto è stato commesso.

    L'attrice afferma che gli asseriti atti illeciti sono stati compiuti
in Italia e più precisamente presso la ditta Cinzano Torino. È tuttavia
indiscusso che, in applicazione analogica dell'art. 346 CP, se il luogo
ove l'atto illecito è stato compiuto si trova all'estero, si considera
come foro del luogo ove tale atto è stato commesso quello del posto in
Svizzera in cui l'evento si è verificato (Vedi messaggio del CF nel FF
1942, pag. 454; RU 68 IV 54; VON BÜREN, Kommentar zum UWG n. 6 all'art. 5).

    In concreto è pacifico che i controversi prodotti sono stati messi
in vendita anche nel Ticino. Non vi può quindi essere dubbio che,
se fosse stata fondata esclusivamente sulla LCS, l'azione contro la
Cinzano Torino avrebbe po-tuto essere promossa a Lugano anche in virtù
del diritto federale.

    Sennonchè, l'art. 5 cpv. 2 LCS stabilisce espressamente che l'azione
fondata su concorrenza sleale ma connessa, come nel caso particolare,
con un'altra causa civile, fra altro anche con una causa in materia
di marchi, "può parimente" essere proposta al tribunale cantonale cui
spetta di decidere come istanza unica l'altra causa. L'espressione "può
parimente" toglie a questa disposizione ogni carattere imperativo e le dà,
rispetto al precedente capoverso, soltanto il valore di una facoltà di
deroga. L'azione fondata sulla LCS, ma connessa con altra causa civile,
può pertanto essere proposta sia al foro dell'altra causa (poco importa
se il medesimo è di diritto federale o di diritto cantonale), sia a quello
altrimenti stabilito in applicazione della LCS stessa. L'unica conclusione
di diritto federale che può essere dedotta dall'art. 5 cpv. 2 è quindi
quella del riconoscimento all'attore della facoltà di proporre l'azione
congiuntamente ad altra causa civile connessa; e ciò anche in deroga al
foro stabilito nella LCS.

    D'altronde, e contrariamente a quanto sostenuto nella dottrina (VON
BÜREN o.c. n. 8 all'art. 5), non vi è motivo di ammettere che l'art. 5
cpv. 2 concerna unicamente la competenza ratione materiae. Il termine della
relativa marginale, "foro", "for", "Gerichtsstand", è infatti generalmente
inteso a comprendere anche la competenza territoriale (cfr. GULDENER, Schw.
Zivilprozessrecht p. 75 e seg.).

    In quanto ha ammesso la sua competenza, la Corte ticinese non può
pertanto aver violato la LCS.

    c) Resta così solo da esaminare se, in concreto, al riconoscimento
del foro di Lugano si oppongano le norme della LM.

    Questa legge non istituisce un foro particolare per le azioni
fondate sulla violazione dei marchi; al riguardo si applicano in genere
le norme stabilite dal diritto processuale dei cantoni con la limitazione,
nell'ambito intercantonale, della garanzia del giudice naturale stabilita
all'art. 59 CF (cfr. DAVID: Markenschutzgesetz n. 4 a all'art. 29; RO 71
II 346).

    La LM, come la LCS, fa eccezione a questa regola (art. 30) per il
caso che il deponente di un marchio sia domiciliato all'estero e non
abbia espressamente eletto uno speciale domicilio in Svizzera; nel qual
caso l'azione "può" essere proposta davanti al tribunale del circondario
in cui ha sede l'ufficio incaricato del registro, vale a dire a Berna,
sede dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale a cui incombe
la tenuta a giorno dei registri nazionale e internazionale.

    In una perizia prodotta dalla convenuta si considera questo foro come
esclusivo per ogni azione diretta contro un deponente non domiciliato
in Svizzera. Ma la relativa tesi urta contro il testo della legge,
la quale, stabilendo che l'attore "può" proporre l'azione a Berna, non
gli impone un foro unico, ma gli conferisce una facoltà in deroga alla
regola generale. Non v'è ragione di interpretare una siffatta facoltà
come un obbligo. Peraltro, le considerazioni di ordine materiale esposte
nella perizia di parte non possono essere condivise. L'eventualità di
contraddizioni fra i giudicati di diversi tribunali cantonali, non
giustifica le apprensioni ivi esposte, perchè è insita nel nostro
ordinamento federativo. Anche in questa, come nelle altre materie di
diritto civile, l'unità nell'applicazione della legge federale può
essere garantita, non da una prima istanza unica, ma dalla possibilità
di interporre ricorso per riforma. La relativa garanzia è anzi resa più
intensa nel campo della LM dalla norma speciale che dà alle parti la
possibilità di valersi di tale ricorso qualunque sia il valore litigioso
(art. 29 cpv. 2). Le sentenze cantonali citate nella perizia (SJZ 4, 438;
ZBJV 70, 45) non sanciscono l'esclusività del foro di Berna, ma soltanto
la possibilità di proporre a quel foro, congiuntamente all'azione di
cancellazione, quelle di divieto d'uso del marchio e di risarcimento
dei danni.

    Vi sono poi altre ragioni, condivise anche nella dottrina (DAVID
o.c. n. 5 all'art. 30) e di ben altra rilevanza pratica, che inducono
a interpretare il foro dell'art. 30 LM come facoltativo. Infatti, non
si comprenderebbe perchè, essendo costrette ad adire il foro di Berna,
le parti dovrebbero essere private della possibilità, data dal nostro
ordinamento trilingue, di eventualmente valersi della propria lingua
presso il giudice competente per disposizione cantonale. Infine, non
si vede perchè l'attore, al quale è riconosciuto il diritto di proporre
cumulativamente le azioni fondate sulla LCS e sulla LM (art. 5 cpv. 2 LCS;
RU 73 II 118), dovrebbe adire il foro di Berna anche quando la asserita
violazione della LM dovesse essere di portata minore a quelle della LCS.

    In realtà, la ratio dell'art. 30 LM può essere solo quella di
istituire un foro meramente sussidiario, dal quale il leso abbia
comunque la possibilità di ottenere una sentenza valida per l'autorità
amministrativa federale incaricata della tenuta a giorno dei registri. Non
vi è tuttavia alcun motivo di riconoscere al foro di Berna una esclusività
rispetto agli altri fori cantonali (cfr. DAVID o.c. n. 2 all'art. 30;
W. STAUFFER, SJZ vol. 28, 299; RU 55 II 275).

Erwägung 5

    5.- Nel caso particolare, la Corte cantonale non ha precisato di
essersi fondata sulle norme del diritto processuale cantonale. È nondimeno
sufficiente costatare che la stessa, riconoscendo la sua competenza come
foro del luogo in cui gli asseriti atti illeciti sono stati commessi
(foro previsto anche all'art. 5 cpv. 1 LCS), non può aver violato il
diritto federale.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.