Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 II 370



89 II 370

49. Estratto della sentenza 2 maggio 1963 della II Corte civile nella
causa Comune di Ascona e Azienda comunale dell'elettricità, Ascona,
contro Fornera, Rusconi e Federico Fornera e figli. Regeste

    Löschung einer Grunddienstbarkeit auf Anordnung des Richters. Art.
736 Abs. 1 ZGB.

    Ist die Ausübung der Dienstbarkeit unmöglich geworden, so ist der
Löschungsgrund des Art. 736 Abs. 1 ZGB gegeben; denndie Dienstbarkeit
hat bei einer solchen Sachlage jegliches Interesse für den Berechtigten
verloren. (Erw. 3.) Die Dienstbarkeitslast wie auch eine mit der
Dienstbarkeit verbundene Verpflichtung zu einem Tun (Art. 730 Abs. 2
ZGB) sind nach der Orts- und Sachlage bei Errichtung der Dienstbarkeit zu
bestimmen. (Erw. 3.) Erscheint es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und
nach der Lebenserfahrung als ausgeschlossen, dass eine Dienstbarkeit in
absehbarer Zukunft wiederum ausgeübt wird, so ist dem Löschungsbegehren zu
entsprechen: es ablehnen hiesse eine praktisch ungerechtfertigt gewordene
Dienstbarkeit fortbestehen lassen. (Erw. 3.) Um sich der Löschung zu
wiedersetzen, müsste sich der Dienstbarkeitsberechtigte auf ein Interesse,
die Dienstbarkeit gemäss ihrem Inhalt auszuüben, berufen können. (Erw. 4.)

Sachverhalt

    A.- Federico Fornera e Massimo Rusconi sono proprietari rispettivamente
delle particelle No. 1872 e No. 613 del Comune di Ascona, a favore delle
quali sono iscritte a registro fondiario due servitù di acqua motrice
e di roggia. La roggia sulla quale si esercitano tali diritti è fin dal
1321 di proprietà del Comune di Ascona: essa è costituita di un canale
interrato, largo da 2 a 3 metri, che prende acqua dal fiume Maggia e che,
con un percorso di circa 3 chilometri in territorio dei Comuni di Losone
e di Ascona, finisce nel lago Maggiore. Il contenuto della servitù si
desume da un giudizio arbitrale emanato il 26 giugno 1934 in una causa,
tra i proprietari di mulini, di una segheria e di una piccola centrale
idroelettrica sulla roggia, per una parte, e il Comune di Ascona,
per l'altra, circa l'obbligo di riparazione di danni alla roggia. Tale
giudizio, oltre a condannare il Comune alla rifusione di 12 800 franchi
di spese sopportate da uno dei suddetti proprietari per la rimessa in
efficienza della roggia, così precisa gli obblighi del Comune:

    a.dare e mantenere libero il cavo della roggia comunale o dei
mulini ed immettere all'imboccatura del cavo il quantitativo d'acqua
corrispondente a quello necessario per far camminare una ruota da mulino
(ordinaria o asinaria);

    b.consentire e permettere che gli attori derivino nel cavo tant'acqua
ne può contenere il cavo stesso (cavo pieno).

    A contare dal 1932, in conseguenza sia dell'abbassamento (segnatamente
per effetto dei lavori di correzione) dell'alveo della Maggia, sia
della mancata manutenzione della roggia, la ditta F. Fornera e Co,
proprietaria allora del mulino inferiore, dovette rinunciare a servirsi,
per il funzionamento del macchinario, della forza idraulica della roggia e
si allacciò alla rete di distribuzione dell'Azienda comunale di Ascona. Nel
1947, Fornera e Rusconi sciolsero la società e si ripartirono gli immobili,
continuando ciascuno un proprio laboratorio di falegnameria. L'aumento
del consumo di energia elettrica indusse il Comune di Ascona a chiedere
agli utenti, già nel 1945, se sarebbero stati disposti a rinunciare
ai diritti sanciti nel lodo del 26 giugno 1934, accettando in compenso
una fornitura gratuita di una certa quantità di energia elettrica per un
certo numero di anni. La richiesta di Fornera e Rusconi, espressa nel 1949
(130 000 franchi o la fornitura gratuita e perpetua di energia elettrica),
fu considerata inaccettabile dal Comune.

    Nel catasto cantonale delle acque, pubblicato nel 1899 in virtù della
legge del 17 maggio 1894 sulla utilizzazione delle acque con la quale il
Cantone affermò la propria sovranità sulle acque dei laghi, dei fiumi e
dei torrenti, è, in particolare, iscritto, per il territorio di Ascona,
un diritto di derivazione di acqua dalla Maggia per il funzionamento di
un mulino a favore di Giuseppe Farinelli: trattasi del diritto, di cui
beneficiano ora i due convenuti Federico Fornera e Massimo Rusconi. Il 10
marzo 1949, il Cantone Ticino ha accordato alle Officine idroelettriche
della Maggia (Ofima SA) la concessione per lo sfruttamento delle acque
della Maggia e dei suoi affiuenti.

    Presentemente, la roggia, sulla quale sono esercitate le servitù è
ingombra di vegetazione e di materiali e, in qualche tratto, è addirittura
franata e scomparsa. La presa di acqua si trova a circa m 1.50-2 al
disopra dell'alveo della Maggia, progressivamente abbassatosi.

    B.- Il 5 novembre 1952, il Comune di Ascona e l'Azienda comunale
dell'elettricità di Ascona scesero in giudizio, davanti al Pretore di
Locarno-campagna. Nelle conclusioni, essi domandarono la cancellazione
delle due servitù di acqua motrice e di roggia e la condanna dei debitori
solidali Fornera e Rusconi a pagare fr. 11 097 per energia consumata
dalla ditta Federico Fornera e Co dal 1945 al 1949, della ditta Federico
Fornera e figli (costituita il 17 aprile 1948 tra Federico Fornera e i
suoi figli) a pagare fr. 8810 25 per energia consumata dal 1950 al 1952
(primo semestre), di Massimo Rusconi a pagare fr. 11 495 15 per energia
consumata dal 1950 al 1952 (primo semestre).

    Il Comune invocò l'art. 736, cpv. 1 CC, osservando che, per una
modificazione della situazione del fondo serviente indipendente dalla
volontà del proprietario del medesimo (abbassamento dell'alveo del fiume
Maggia di circa m 1.50-2 al disotto della bocca di presa della roggia)
e per la concessione di sfruttamento delle acque della Maggia accordata
alla Ofima SA, la servitù sarebbe divenuta di impossibile esercizio e il
fondo dominante avrebbe perso qualsiasi interesse alla medesima.

    I convenuti, opponendosi alla petizione, sostennero che l'energia
elettrica era stata loro fornita gratuitamente in sostituzione, per
intervenuta novazione del debito, dell'obbligo del Comune di mantenere
efficiente la roggia, e contestarono che il diritto d'acqua sia divenuto
di impossibile esercizio e abbia perso per essi ogni interesse presente e
futuro: in via subordinata, essi chiesero la condanna del Comune a pagare
100 000 franchi più interessi quale prezzo per il riscatto della servitù e
a rimborsare la spesa per l'energia elettrica consumata dal gennaio 1953,
in ragione di 4000 franchi annui.

    Il Pretore respinse la domanda di cancellazione delle servitù e ammise
le domande di pagamento dell'energia elettrica limitatamente al periodo
dal 30 giugno 1951 (data valutata dal Pretore in funzione dell'intenzione
espressa dal Comune il 4 aprile 1951 di scindere i suoi obblighi inerenti
alla roggia dalla sua fornitura di energia elettrica) al 30 giugno 1952
a carico della ditta Federico Fornera e figli e di Massimo Rusconi.

    C.- Su appellazione di ambedue le parti, il Tribunale d'Appello ha
concluso per la reiezione completa delle domande di causa degli attori.

    Sulla cancellazione della servitù, la Corte cantonale ha giudicato
che non esiste l'impossibilità materiale di ripristinare l'efficienza
della roggia: infatti, la roggia può essere rimessa in piena efficienza
mediante il trasferimento dell'incile circa 100 metri più a monte con
relativo prolungamento del canale, conformemente alla soluzione tecnica
suggerita dai convenuti. La concessione di sfruttamento delle acque della
Maggia data dallo Stato all'Ofima SA, poi, non crea ancora una totale e
continua mancanza di acqua per la roggia comunale, ma soltanto limita
l'esercizio della roggia. D'altronde, l'ipotesi che la conservazione
della servitù iscritta a registro fondiario debba ormai servire soltanto
come premessa alle pratiche di espropriazione e all'indennità incombenti
alla società concessionaria delle acque della Maggia, giustificherebbe,
già di per sè, l'opposizione alla domanda di cancellazione.

    Circa il pagamento dell'energia elettrica, la Corte cantonale ha
ritenuto che nessun contratto di fornitura di energia elettrica era mai
stato concluso fra le parti, mentre esisteva una inscindibile connessione
tra quella fornitura e gli obblighi del Comune verso i titolari dei diritti
sulla roggia: è, quindi, ingiustamente, violando le norme della buona fede,
che il Comune pretende il pagamento della fornitura di energia elettrica
fatta ai convenuti. La domanda di pagamento può fondarsi solo sull'indebito
arricchimento, ma i fatti dimostrano che, seppure senza contratto e senza
promessa di pagamento, la fornitura non è avvenuta senza legittima causa.

    D.- Contro la sentenza del Tribunale d'Appello, gli attori hanno
interposto tempestivamente ricorso per riforma. Essi sostengono che
la Corte cantonale, negando la perdita di ogni interesse per il fondo
dominante a causa dell'impossibilità di esercitare la servitù, ha
violato l'art. 736, cpv. 1 CC, che, dovendo costituire il correttivo per
l'abrogazione dell'istituto della prescrizione estintiva, è da interpretare
nell'interesse della libertà della proprietà. Nessuna convenzione prevede
a carico del Comune l'obbligo di spostare la bocca di presa dell'acqua,
decisive per l'onere di mantenimento, qualora la bocca di presa esistente
non dia più alcuna utilità al fondo dominante, essendo la situazione dei
luoghi e le circostanze al momento della costituzione della servitù. Tanto
più che mancherebbe un interesse pubblico per imporre ai terzi, in via di
espropriazione, il nuovo canale di prolungamento. Dopo la concessione di
sfruttamento delle acque della Maggia e dei suoi affiuenti alla Ofima SA,
uno spostamento della presa non si giustificherebbe più, perchè la Ofima
SA può utilizzare (si può dire) l'intera portata del fiume. Anche un
esercizio limitato della servitù sarebbe escluso. Oggetto dell'interesse
di una servitù è l'esercizio del diritto conformemente al contenuto
del titolo costitutivo, irrilevante essendo, per contro, un eventuale
altro interesse. Circa le domande creditorie intese al pagamento delle
forniture di energia elettrica dal 10 luglio 1951 al 30 giugno 1952,
ossia nella misura riconosciuta dal Pretore e accettata dai ricorrenti,
questi osservano che al 10 luglio 1951 l'impossibilità di uso del canale
era già in atto e, quindi, i convenuti non potevano più fare assegnamento
su un'ulteriore condiscendenza del Comune.

    E.- I convenuti chiedono, nelle loro osservazioni, la reiezione del
ricorso. Nella forma, essi osservano che le domande di pagamento proposte
dall'Azienda comunale dell'elettricità - da esaminare separatamente
da quella reale di cancellazione della servitù e separatamente tra di
loro non rivolgendosi contro debitori solidali - non raggiungono il
valore fr. di 8000, richiesto per un ricorso per riforma. Nel merito,
essi rilevano che gli accertamenti della Corte cantonale, secondo cui
l'esercizio della servitù sarebbe - mediante lo spostamento della presa
e il prolungamento del canale - oggettivamente e realmente possibile,
sono vincolanti per il Tribunale federale, onde la giustificazione della
chiesta cancellazione cade.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- In virtù dell'art. 736, cpv. 1 CC, il proprietario del fondo
serviente può chiedere al giudice la cancellazione di una servitù
quando questa abbia perso ogni interesse per il fondo dominante. In
tal modo, si tende a favorire il più possibile la liberazione della
proprietà immobiliare da oneri gravosi (RU 43 II 29, consid. 2). La
disposizione, essendo di natura coercitiva, è applicabile anche alle
servitù costituite prima dell'entrata in vigore del CC (RU 45 II 394,
consid. 4). Nell'interpretazione data dalla giurisprudenza, la norma
dell'art. 736 è considerata come un'applicazione dell'art. 2 CC nel senso
che essa è valida limitatamente ai casi in cui, secondo i principi della
buona fede, l'esercizio e il mantenimento della servitù non possono più
essere giustificati o corrispondono a un abuso di diritto, cioè ai casi
in cui una tale sproporzione esiste fra diritti e oneri che la resistenza
del proprieterio del fondo dominante a concedere la cancellazione o il
riscatto della servitù appaia come un atto di "chicane" (RU 50 II 467; 66
II 246 s.; 70 II 96, consid. 1). Costituendo l'art. 736 una violazione del
principio generale "pacta sunt servanda", valido anche nel diritto delle
servitù, e quindi, in sostanza, un caso speciale della clausola rebus
sic stantibus, occorre che la diminuzione o la scomparsa dell'interesse
sia dovuta a fatti avvenuti dopo la costituzione della servitù (70 II 96,
consid. 1; 79 II 57). Inoltre, il proprietario del fondo dominante è solo
giudice del suo interesse al mantenimento dello statu quo, che può essere
parimente un semplice interesse d'affezione (70 II 96, consid. 3). Infine,
la persistenza anche solo di un interesse di lieve importanza, ridotto
rispetto a prima, o la possibilità di rinascita di un interesse esclude
la cancellazione della servitù (RU 81 II 189, consid. 2).

    Questa giurisprudenza è giudicata troppo restrittiva da LIVER
(Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, n. 43-52
ad art. 736), secondo il quale il legislatore, nell'interesse della
libertà della proprietà, ha attribuito all'art. 736 CC anche le funzioni
della prescrizione e dell'usucapio libertatis.

Erwägung 2

    2.- Il Comune di Ascona deduce la dimostrazione dell'impossibilità
d'esercizio della servitù e, quindi, della perdita di ogni interesse per
i due fondi dominanti, da due circostanze pacifiche in causa:

    - l'abbassamento del letto del fiume Maggia per circa m 1.50 sotto
la presa d'acqua, per cause non imputabili al Comune;

    - la concessione di sfruttamento delle acque della Maggia e dei suoi
affluenti alla Ofima SA

    Come mezzi per rimediare all'abbassamento del letto del fiume Maggia
sotto la presa d'acqua, l'ing. Melera - nella perizia del 13 dicembre 1947
prodotta dagli attori - indicava, pur sconsigliando il ripristino degli
impianti: a. la costruzione di una briglia a carattere semipermanente
attraverso il fiume, che, però, "non darebbe nessuna garanzia di resistere
alla tracimazione provocata dalle frequenti e forti piene cui è soggetta
la Maggia", b. la costruzione di uno sbarramento a carattere permanente,
c. l'installazione di una pompa di sollevamento dell'acqua, che "non è
consigliabile nè tecnicamente nè economicamente". A parte l'entità della
spesa necessaria per le prime due soluzioni (oltre 100 000 franchi,
rispettivamente oltre un milione: secondo l'ing. Melera), la sentenza
impugnata accerta che esse sono irrealizzabili, perchè il Cantone, il
quale possiede la sovranità sul fiume, non darebbe mai l'autorizzazione
a eseguire una briglia o uno sbarramento attraverso il fiume Maggia,
siccome opere suscettibili di influire in modo certamente dannoso sul
deflusso delle acque in regime di piena.

    Per contro, la Corte cantonale dichiara che i convenuti hanno
dimostrato in causa la possibilità di rimettere in piena efficienza la
roggia mediante il trasferimento della presa circa 100 metri a monte, con
relativo prolungamento del canale, aperto o sotterraneo, conformemente al
progetto allestito, il 17 marzo 1953, dall'ing. Ivo Buetti per conto dei
convenuti. Questa dichiarazione della Corte cantonale è un accertamento
di fatto che vincola il Tribunale federale (art. 63, cpv. 2 OG). Su questo
punto, le critiche dei ricorrenti, contravvengono al divieto dell'art. 55,
cpv. 1, lett. c OG. Nella deposizione testimoniale del 2 ottobre 1956,
l'ing. Buetti ha precisato che il predetto prolungamento del canale sarebbe
sito, in parte sul greto del fiume, di proprietà dello Stato, e, in parte,
in zona boschiva, di proprietà del Patriziato di Losone, che l'importanza
dei diritti d'acqua dei beneficiari della roggia giustificherebbe anche
economicamente l'esecuzione dei lavori e che una soluzione quasi identica,
seppure di proporzioni più ridotte, era già stata adottata in altro punto
del fiume direttamente dall'Ofima SA Dal profilo giuridico, gli art. 691
CC e 148 LAC, già richiamati dalla Corte cantonale, consentirebbero tale
soluzione; inoltre, la legge cantonale del 17 maggio 1894 riguardante
l'utilizzazione delle acque, che è applicabile ai diritti acquisiti
iscritti nel catasto dei diritti di acqua e alle nuove concessioni di
diritti d'acqua, conferisce (art. 9, cpv. 1) al concessionario il diritto
di espropriazione "per la costruzione delle opere e pel trasporto elettrico
della forza"; d'altronde, lo Stato, che deve rispettare i diritti di acqua
acquisiti dai convenuti, non avrebbe motivo di opporsi al passaggio sulla
proprietà demaniale del nuovo canale di prolungamento.

    Tuttavia, oltre alla possibilità materiale di ripristinare la
efficienza della roggia, è necessario che l'acqua della Maggia possa
giungere e scorrere nel canale prolungato, in misura da permettere
l'esercizio della servitù. Sorge, cioè, la questione a sapere se
la concessione data dal Cantone Ticino alla Ofima SA, nel 1949, di
sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affiuenti
sino al Verbano non renda impossibile siffatto esercizio per mancanza
o insufficienza d'acqua nel canale. La Corte cantonale dichiara che la
predetta concessione, da una parte, non crea ancora una totale e continua
mancanza di acqua per la roggia comunale ma, dall'altra parte, limita
l'esercizio della servitù in misura da suscitare la domanda se ancora
esista un interesse sufficiente al mantenimento della servitù considerato
l'onere derivante al Comune. Anche questa dichiarazione è un accertamento
di fatto che vincola il Tribunale federale (art. 63, cpv. 2 OG) e anche qui
le critiche dei ricorrenti contravvengono al divieto dell'art. 55, cpv. 1,
lett. c OG. I ricorrenti, che giudicano insostenibile l'apprezzamento
delle prove contenuto nella sentenza della Corte cantonale, non possono
criticare siffatto apprezzamento in un ricorso per riforma ma devono semmai
insorgere con un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4
CF (63 II 38; cfr. anche BIRCHMEIER, pag. 86). La Corte cantonale deduce
l'accertamento della possibilità di far giungere e scorrere nel canale
acqua sufficiente soprattutto dalle affermazioni e valutazioni dell'ing.
Riccardo Gianella, teste particolarmente valido per la sua funzione di
capo tecnico delle acque presso l'amministrazione cantonale, il quale,
nell'udienza dell'8 luglio 1957, così si espresse: "Il trasferimento più
a monte dell'attuale presa della roggia comunale sul fiume Maggia non
avrebbe oggi più senso per il fatto che con la captazione delle acque
per gli impianti idroelettrici della Maggia, acqua ne scorre in quantità
così ridotta da escludere una derivazione nel canale, specialmente nei
periodi invernali. Questa impossibilità esiste ormai da 4 o 5 anni
e durerà finchè sussisterà la concessione di acqua di cui è titolare
l'Ofima SA È difficile prevedere un futuro miglioramento dell'attuale
situazione: ritengo questo miglioramento umanamente impossibile". Il
predetto accertamento, la Corte cantonale non lo fonda più sui dati
contenuti nel progetto dell'ing. Buetti, presumibilmente perchè esso
è del 17 marzo 1953 (il rilevamento della posizione nella quale "il
fondo del canale alla nuova presa" verrebbe a trovarsi rispetto al pelo
d'acqua è del febbraio 1953), cioè è stato elaborato prima che le acque
interessanti la roggia fossero state effettivamente captate, come lo
affermò, nell'audizione del 2 ottobre 1956, lo stesso ing. Buetti (sia pure
dicendo che, secondo lui, il progetto avrebbe ancora un'utilità sicura
nonostante tale captazione), come lo aveva già affermato, nell'udienza
del 22 novembre 1955, il teste dott. Nello Celio, allora Consigliere di
Stato, dichiarando che la captazione effettiva delle acque della Maggia
da Cavergno in giù e della Melezza e Isorno, convogliate alla centrale
Verbano, è avvenuta nella primavera del 1953, e come lo confermò, poi,
il teste ing. Riccardo Gianella, nella dichiarazione testimoniale citata
sopra. Se si considera la dichiarazione testimoniale dell'ing. Riccardo
Gianella, dalla quale la Corte cantonale deduce la possibilità d'esercizio
della servitù nonostante la concessione all'Ofima SA, appare evidente che
questa Corte accerti solo una possibilità minima d'esercizio: infatti,
essa accerta soltanto che la concessione "non crea ancora una totale e
continua mancanza d'acqua", cioè che, nonostante la concessione, l'acqua
non manca completamente, nè manca sempre.

Erwägung 3

    3.- Occorre poi esaminare se gli accertamenti della Corte cantonale
siano sufficienti per respingere la domanda di cancellazione della servitù
nel senso dell'art. 736, cpv. 1 CC.

    L'interesse immediato dei convenuti alla conservazione della servitù,
afferma la sentenza impugnata, dipende dalla possibilità presente o futura
di rimettere in efficienza la roggia, così da poter essi ricavare forza
motrice per i loro opifici. È ovvio che una servitù, il cui esercizio sia
diventato impossibile, abbia perso qualsiasi interesse per il beneficiario
e che, in tal caso, la fattispecie dell'art. 736, cpv. 1, sia adempiuta
(cfr. LIVER, Kommentar, n. 16 ad art. 736). L'accertamento della Corte
cantonale, stabilendo che la concessione "non crea ancora una totale e
continua mancanza d'acqua", attenua in misura notevole l'interesse dei
convenuti all'esercizio della servitù, perchè la pienezza di siffatto
interesse, consistente nel ricevere regolarmente nel canale una quantità
d'acqua bastevole per essere trasformata in forza motrice, esige molto più
della costatazione secondo cui la mancanza d'acqua non è totale e non è
continua, la quale lascia sussistere soltanto un interesse limitato, cioè
sotto il normale. (Secondo la perizia Generali, prodotta dagli attori, i
convenuti non avrebbero addirittura, economicamente, più alcun interesse
alla servitù, il prezzo dell'energia suscettibile di essere ricavata
dalla forza idraulica essendo largamente superiore al prezzo di mercato
dell'energia elettrica: essa, però, esamina, come provvedimenti per il
ripristino dell'efficienza del canale, soltanto la costruzione di una
briglia attraverso il fiume e l'impianto di una motopompa.) Inoltre, già
solo per ottenere che la mancanza di acqua non sia totale nè sia continua,
cioè che non vi sia impossibilità d'esercizio della servitù e, quindi,
che vi sia un interesse immediato, pur limitato, alla conservazione della
servitù, è necessario, secondo gli accertamenti della Corte cantonale,
compiere opere, cioè prolungare il canale, in modo confacente, per circa
100 metri, su proprietà dello Stato e del Patriziato di Losone. Sebbene
sia vero che, come osservano i convenuti, in discussione non sta l'obbligo
del Comune di Ascona di spostare a proprie spese la ubicazione della
presa sul fiume, bensì la questione a sapere se la servitù in favore
dei convenuti debba essere cancellata per l'impossibilità di farne
uso, giova ritenere che l'eventuale costruzione del prolungamento del
canale non può essere imposta al Comune di Ascona, essendo decisive
per l'onere connesso alla servitù, ossia per una prestazione di fare
accessoria alla servitù (art. 730, cpv. 2 CC), la situazione dei luoghi
e le circostanze al momento della costituzione della servitù stessa. Di
certo, al prolungamento del canale potrebbero provvedere gli aventi diritto
stessi, i quali dovrebbero poi anche sopperire almeno alle spese per la
manutenzione e il servizio degli impianti di trasformazione della forza
idraulica in forza motrice. Tuttavia, si è ben lungi dall'acquisire il
convincimento che essi eseguiranno l'opera. Dal 1932, anno in cui la
ditta Fornera e Co, non solo per la mancata manutenzione della roggia
da parte del Comune di Ascona bensì anche per l'abbassamento dell'alveo
della Maggia cagionato allora segnatamente dai lavori di correzione,
dovette rinunciare a servirsi della forza idraulica della roggia, i
convenuti, pur riconoscendo loro, per effetto dell'erogazione gratuita
di energia elettrica da parte dell'Azienda dell'elettricità di Ascona,
il diminuito interesse all'esercizio della servitù, si sono per lo più
limitati, anche prima che la captazione delle acque della Maggia per opera
della Ofima SA rendesse più difficile il ripristino dell'efficienza della
roggia e ne attenuasse l'efficacia, a richiamare al Comune di Ascona,
soprattutto quando la gratuità dell'erogazione di energia elettrica era
contestata, l'adempimento dei suoi obblighi, nonostante che siffatti
obblighi concernessero soltanto la manutenzione del canale e non già
le altre prestazioni in faciendo ormai indispensabili per ridare alla
roggia la sua efficienza: il progetto dell'ing. Buetti, fatto allestire
dai convenuti, è posteriore alla petizione del Comune di Ascona che ha
avviato la causa in esame. Inoltre, i convenuti hanno già presentato
una petizione con la quale, pur dichiarando di non voler rinunciare
alle loro pretese espresse con le domande riconvenzionali poste nella
presente causa, chiedono che l'Ofima SA, lo Stato del Cantone Ticino
e il Consorzio per la correzione del fiume Maggia siano solidalmente
condannati a pagare loro un risarcimento, "non essendo più possibile
la derivazione dal fiume Maggia del quantitativo d'acqua necessario
per alimentare la roggia". Sembra, dunque, che non vi sia neppure
la volontà concreta al ripristino dell'efficienza della roggia. Tale
carenza è, d'altronde, comprensibile, se si pon mente alla limitatezza
dell'interesse all'esercizio della servitù. Inoltre, le condizioni
presenti della Maggia limitanti siffatto interesse non muteranno in un
futuro prevedibile. Infatti, esse sono determinate dall'abbassamento
dell'alveo della Maggia segnatamente a causa dei lavori di correzione
e dalla concessione all'Ofima SA: orbene, le opere di correzione sono
stabili e la concessione all'Ofima SA dura 80 anni ed è rinnovabile
(decreto legislativo del 10 marzo 1949 concernente la concessione per
lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affiuenti,
art. 3 e 4). Secondo l'andamento e l'esperienza comune, si può, quindi,
affermare che, in un futuro prevedibile, la roggia non sarà ripristinata
nella sua efficienza, cioè che la servitù non sarà esercitata di nuovo. Di
conseguenza, la domanda di cancellazione deve essere ammessa (LIVER,
Kommentar, n. 74 ad 736). Negarla equivarrebbe a lasciar sussistere una
servitù diventata praticamente senza giustificazione, perchè non sarà
mai esercitata e, in tal modo, lasciar gravata, senza giustificazione,
la proprietà del fondo serviente, invece appunto di liberarla da un
onere che si perpetuerà solo formalmente (cfr. anche LIVER, Kommentar,
n. 52 ad art. 736).

Erwägung 4

    4.- La Corte cantonale afferma che, d'altronde, l'interesse dei
convenuti alla conservazione della servitù sussiste altresì quale
premessa alle pratiche d'espropriazione e all'indennità incombenti
all'Ofima SA a causa della violazione dei diritti acquisiti iscritti
nel catasto delle acque. Secondo la dottrina e la prassi, per interesse
opponibile dal titolare di una servitù alla domanda di cancellazione, è
inteso sì l'interesse del proprietario del fondo dominante (RU 70 II 96,
consid. 3; LIVER, Kommentar, n. 53 ad art. 736), e non esclusivamente
l'interesse nel senso di utilità per il fondo dominante, ma l'interesse
all'esercizio della servitù secondo il suo contenuto (LIVER, Kommentar,
n. 58 ad art. 736), e non già l'interesse al mantenimento della servitù
indipendentemente dal suo esercizio (cfr. anche RU 66 II 247: "die
Ausübung und Erhaltung"), che è l'interesse all'iscrizione formale della
servitù. L'interesse nel senso dell'art. 736, cpv. 1, è dato nella misura
in cui è dato l'interesse all'esercizio della servitù. Orbene, l'interesse
dei convenuti al mantenimento dell'iscrizione della servitù nel registro
fondiario quale premessa per le pretese di risarcimento verso l'Ofima SA,
lo Stato del Cantone Ticino e il Consorzio per la correzione del fiume
Maggia esiste proprio in quanto o nella misura in cui la servitù non
possa più essere esercitata. Ne consegue che tale interesse non soddisfa
l'interesse alla servitù nel senso dell'art. 736, cpv. 1.

Erwägung 5

    5.- Quando, verso il 1940, fu introdotto ad Ascona il registro
fondiario definitivo, il Comune acconsentì all'iscrizione delle due servitù
di acqua motrice e di roggia, riconoscendo espressamente i diritti dei
titolari e implicitamente l'interesse della servitù. Non se ne può,
tuttavia, dedurre un riconoscimento rispetto alle condizioni attuali,
perchè, sebbene l'iscrizione nel registro fondiario definitivo sia avvenuta
in un'epoca in cui il canale era già diventato ingombro e il livello del
fiume si era già abbassato, la concessione delle acque della Maggia e dei
suoi affluenti all'Ofima SA e, in particolare, l'inizio della captazione
effettiva delle acque della Maggia da Cavergno in giù e della Melezza e
dell'Isorno, convogliate alla centrale Verbano, che furono, in ordine
di tempo, l'ultima, e pertanto decisiva, causa dell'abbassamento del
livello del fiume, sono posteriori, il decreto legislativo concernente la
concessione essendo del 10 marzo 1949 e la captazione effettiva essendo
stata iniziata nella primavera del 1953.

Erwägung 6

    6.- Circa le domande creditorie, l'obiezione preliminare dei convenuti,
secondo cui le domande di pagamento delle forniture di energia elettrica
effettuate dall'Azienda comunale dell'elettricità di Ascona e tuttora
litigiose (fr. 3109 90 più interessi e fr. 4712 80 più interessi) non
raggiungerebbero il valore minimo richiesto per un ricorso per riforma,
è infondata.

    In virtù dell'art. 47, cpv. 1 OG, "le diverse pretese fatte valere
da un attore o da diversi liteconsorti in una causa civile per diritti
di carattere pecuniario sono addizionate anche quando non si riferiscono
al medesimo oggetto, purchè non si escludano a vicenda".

    L'art. 47 OG non distingue tra liteconsorzio materiale e formale e
non pone condizioni quanto alla connessione tra le diverse cause, ma esige
soltanto la cumulazione di più domande davanti all'istanza cantonale in un
unico procedimento (RU 78 II 182, litt. a; BIRCHMEIER, pag. da 153 a 155).

    Nel caso in esame, le domande di pagamento tuttora controverse poste
accanto alla domanda di cancellazione della servitù, che è una vertenza
di carattere pecuniario (RU 54 II 51), superano indubbiamente gli 8000
franchi previsti nell'art. 46 OG.

Erwägung 7

    7.- L'Azienda comunale dell'elettricità di Ascona, dopo che
ebbe iniziato le forniture di energia ai convenuti, promosse diversi
tentativi di riscossione, urtandosi sempre all'opposizione dei convenuti,
i quali pretendevano che tali forniture avvenissero in compensazione
dell'impossibilità di derivare l'acqua della roggia per l'insufficienza
della manutenzione spettante al Comune.

    Nel 1936, l'Azienda posò un contatore a moneta, che poi rimosse. Ancora
il rendiconto di gestione per il 1948, approvato dal Consiglio comunale,
elencava la ditta Fornera e Rusconi fra gli enti, ai quali l'energia
era fornita gratuitamente, nonostante che, nel 1946, era stata inviata
una diffida di pagamento per gli arretrati dal 10 gennaio 1939 al 30
dicembre 1946.

    Nel 1945, la fornitura gratuita di energia per un dato quantitativo
annuo era stata proposta dallo stesso Comune quale compenso per il riscatto
dei diritti di roggia.

    Da queste e da altre circostanze, la Corte cantonale ha dedotto, come
già il Pretore, che, attraverso tacite pattuizioni, l'energia elettrica fu
fornita ai convenuti dal Comune in luogo e vece dell'obbligo di mantenere
in efficienza la roggia e che i convenuti, per siffatta inadempienza del
Comune nei loro confronti, furono costretti a ricorrere a quell'energia
elettrica, senza obbligo di pagamento.

    L'esistenza di siffatti accordi, sia pure taciti e inespressi,
tra le parti costituisce il risultato dell'apprezzamento di indizi, in
particolare dei documenti, che è insindacabile da parte del Tribunale
federale (art. 63, cpv. 2 OG; cfr. anche RU 85 II 455).

    Del resto, i ricorrenti non criticano tale accertamento dei giudici
cantonali nè dicono che l'esistenza dell'affermato accordo costituisca
una questione di diritto rivedibile da questo Tribunale.

    Essi sostengono che, qualificandosi in genere la fornitura di
energia elettrica come contratto di vendita a prestazioni successive
(ciò che è esatto: cfr. RU 76 II 107, consid. 5), i convenuti sarebbero,
conformemente agli art. 211 ss. CO, debitori del prezzo. Non considerano,
però, che tale obbligo di pagamento rimane, nella specie in esame,
annullato appunto dalla circostanza, vincolante per il Tribunale federale,
che la fornitura di energia doveva sostituire, nell'accordo fra le parti,
il mancato funzionamento della roggia.

    Un'obbligazione da indebito arricchimento potrebbe sussistere
qualora le forniture di energia elettrica abbiano superato, in valore, la
forza idraulica che i convenuti avrebbero potuto ottenere, nel medesimo
periodo, da un normale funzionamento della roggia. Infatti, i vantaggi
dei titolari della servitù e gli obblighi del Comune quale proprietario
del fondo serviente si identificavano con la forza idraulica ottenibile
da un normale funzionamento della roggia. I ricorrenti non procedono,
però, in via di indebito arricchimento, anzi negano che tali norme siano
applicabili nè si sono curati di provare l'ammontare dell'eventuale
eccedenza dell'energia elettrica fornita su quella che i convenuti
avrebbero ricavato dall'esercizio della servitù conforme al suo contenuto.

    Una domanda di pagamento fondata su rapporti contrattuali di compra
vendita è, tuttavia, esclusa per i predetti accertamenti di fatto della
Corte cantonale.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto limitatamente alla domanda di cancellazione
delle due servitù; per il resto, il ricorso è respinto.