Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 II 278



89 II 278

38. Estratto della sentenza 17 maggio 1963 della II Camera civile nella
causa vertente fra Pastore e 1) Righetti, 2) Fontana, 3) Bianchini, 4)
Istituto san Pietro Canismisio. Regeste

    1.  Der Vermögensüberschuss einer Erbschaft kann Gegenstand eines
Vermächtnisses sein.

    2.  Ein mehreren Personen zugewendetes Vermächtnis ist nur dann
gültig, wenn der Erblasser selbst alle Vermächtnisnehmer bezeichnet
hat. Grundsätzlich muss er auch selber das Mass der Beteiligung der
einzelnen Bedachten bestimmt haben. Immerhin ist beim Fehlen einer
abweichenden Angabe die Zuweisung zu gleichen Teilen zu vermuten.

Sachverhalt

                      Riassunto de i fatti:

    A. - L'ing. Secondo Reali, la cui successione è oggetto della presente
causa, è deceduto a Lugano, suo domicilio, il 19 novembre 1958. Sue
eredi legittime sono le cugine Angela Pastore nata Ravanelli in Milano
e Margherita Braghieri nata Ravanelli in Piacenza.

    Mediante testamento olografo 15 novembre 1956, egli aveva disposto
numerosi legati a favore di privati e di istituti. Fra quest'ultimi,
l'Istituto San Pietro Canisio di Riva San Vitale (di poi abbreviato in
Istituto Canisio), al quale aveva legato tutti i suoi "beni immobili,
stabili e masseria, terreni e boschi situati in territorio del Comune
di Cadro, nulla eccettuato". Per l'esecuzione delle sue volontà aveva
nominato quattro esecutori testamentari nelle pers-one di: ing. Americo
Righetti, arch. Oscar Fontana, rag. Simone Bianchini e avv. Alfonso Riva
(quest'ultimo successivamente decesso).

    Il testamento conteneva fra altro anche le due seguenti disposizioni:

    "Tutti gli altri miei mobili, quadri e oggetti preziosi, che
si trovano tanto nel mio appartamento di Lugano, quanto nel Palazzo di
Cadro, dovranno essere presi in consegna dai miei Esecutori testamentari,
i quali ne faranno giudiziosa distribuzione a loro stessi in prima linea,
poi alle seguenti persone:" (segue un elenco di ventiquattro beneficiari).

    "I miei esecutori testamentari ricevono altresi l'incombenza dopo
aver effettuato il riparto degli oggetti in mia memoria alle persone
e enti da me indicati, di consegnare all'Istituto San Pietro Canisio i
mobili e gli oggetti che crederanno opportuno e che risulteranno ancora
nel palazzo di Lugano e di Cadro."

    Il 27 novembre e l'8 dicembre 1956, Reali stese inoltre due codicilli,
e il 31 dicembre 1956 ne stese un terzo, mediante il quale dispose
ulteriori legati, concludendo come segue:

    "Se pagati i debiti e le eventuali tasse di successione, risultasse
ancora un avanzo attivo, incarico i miei esecutori testamentari di
devolverlo in prima linea all'Istituto San Pietro Canisio legatario dei
miei stabili e terreni di Cadro e poi a loro giudizio".

    Con petizione 20 novembre 1959, Angela Pastore ha convenuto i tre
esecutori testamentari sopravvissuti e l'Istituto C.anisio davanti al
Pretore di Lugano-città, domandando l'annullamento di tutte le disposizioni
testamentarie dell'ing. Reali e la devoluzione della successione ad essa
e a sua sorella Margherita Braghieri. In via subordinata ha domandato
l'annullamento delle tre clausole testamentarie sopra trascritte,
rivendicando quei beni per i quali il de cuius non avesse validamente
disposto. Nelle conclusioni rinunciò alla domanda principale, ma confermò
la subordinata.

    I convenuti hanno proposto di respingere ogni domanda dell'attrice;
l'Istituto Canisio ha inoltre riconvenzionalmente domandato di essere
riconosciuto erede istituito del de cuius, in virtù della clausola
contenuta nel codicillo 31 dicembre 1956.

    Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, limitandosi a
dichiarare annullata la clausola del codicillo 31 dicembre 1956 che
conferisce agli esecutori testamentari la facoltà di devolvere a loro
giudizio tutte le attività che non venissero consegnate all'Istituto
Canisio. Ha inoltre integralmente respinto la domanda riconvenzionale.

    B.- Con sentenza 31 ottobre 1962, il Tribunale di appello, giudicando
sulle appellazioni di entrambe le parti, ha riconosciuto all'Istituto
Canisio la qualità di erede a dipendenza della citata clausola codicillare
del 31 dicembre 1956, ma ha confermato la nullità della disposizione
"e poi a loro giudizio", disponendo che l'eventuale avanzo attivo, dopo
soddisfatti i legati, fosse devoluto all'Istituto Canisio e all'erede
legittima attrice, rispettate le altre condizioni ("in prima linea"
all'Istituto San Pietro Canisio).

    La parte attrice ha tempestivamente interposto al Tribunale federale
un ricorso per riforma, mediante il quale propone che le tre clausole
testamentarie sopra trascritte siano dichiarate inefficaci e che le
domande riconvenzionali dell'Istituto Canisio siano respinte.

    Dal canto loro, i convenuti hanno proposto di respingere il
ricorso principale e interposto un ricorso adesivo, domandando che sia
riconosciuta la validità integrale del testamento e che l'Istituto Canisio
sia riconosciuto unico erede istituito.

    Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso principale
e respinto il ricorso adesivo, pronunciando:

    La clausola del codicillo 31 dicembre 1956 del tenore "Se pagati i
debiti e le eventuali tasse di successione risultasse ancora un avanzo
attivo, incarico i miei esecutori testamentari di devolverlo in prima linea
all'Istituto San Pietro Canisio legatario dei miei stabili e terreni di
Cadro e poi a loro giudizio" è dichiarata inefficace.

    Di conseguenza l'eventuale "avanzo attivo" è da devolvere a Angela
Pastore, erede legittima, unica attrice.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- (Inefficacia del codicillo 31 dicembre 1956 come istituzione di
erede dell'Istituto Canisio).

Erwägung 4

    4.- Resta da esaminare se, mediante la suesposta clausola del codicillo
31 dicembre 1956, così come con le due controverse disposizioni del
testamento 15 novembre 1956, l'ing. Reali abbia disposto validi legati.

    Il legato si distingue in modo essenziale dalla istituzione di erede,
in quanto non fa conseguire al beneficiario un diritto reale sulla
successione, ma soltanto un'azione personale nei confronti dell'onerato
o, se questi non è stato designato dal disponente, nei confronti degli
eredi legittimi o costituiti (art. 562 CC). Si distingue inoltre nel
senso che non può concernere l'intera successione o una frazione della
medesima, ma soltanto una determinata cosa o un determinato diritto
(art. 484 CC). Il legato può nondimeno essere assegnato in comune a
più persone ("gemeinschaftliches Vermächtnis") e riferirsi anche a più
oggetti distinti o a una determinata somma di denaro, purchè si tratti
di una cosa o di un insieme di cose ("Inbegriffslegat") determinate o
perlomeno determinabili nel genere o nella specie e nella quantità (ESCHER
N. 5 e 16 e TUOR, N. 13 all'art. 484 CC; A. RIVA, Del legato, pag. 47,
55 e 68 seg.). Per il resto, ove la legge non disponga diversamente, si
applicano le norme generali delle disposizioni a causa di morte (TUOR e
ESCHER N. 1 all'art. 484 CC). Per l'interpretazione della volontà del de
cuius, segnatamente per quanto concerne la designazione del o dei legatari,
valgono pertanto i principi esposti a proposito dell'istituzione di erede
(RU 68 II 165).

    a) Non vi è dubbio - ed è peraltro incontestato - che un "avanzo
attivo", come quello indicato nella clausola codicillare del 31 dicembre
1956, in quanto inteso come una somma di denaro o come un credito nei
confronti degli eredi, può costituire oggetto di legato (cfr. TUOR N. 7 e
ESCHER N. 3 all'art. 483 CC). Un siffatto legato sarebbe pertanto valido
se fosse stato assegnato a un solo legatario o se, essendo stato assegnato
a più legatari, la parte destinata a ciascuno degli stessi fosse stata
esplicitamente determinata dal disponente o fosse perlomeno determinabile.

    Al riguardo è sufficiente costatare che, come suesposto, l'ing. Reali
non ha designato tutto il suo avanzo attivo all'Istituto Canisio,
perchè ne ha destinato una parte a persone o enti, per la cui scelta si
è invalidamente rimesso al giudizio degli esecutori testamentari.

    Ciò stante, la parte destinata all'Istituto Canisio non essendo
neppure indirettamente determinabile, il legato è privo di efficacia
legale anche rispetto a quell'istituto. L'avanzo attivo spetta pertanto
agli eredi legittimi e più precisamente all'erede attrice.

    b) Invece, nella prima delle impugnate clausole testamentarie del 16
novembre 1956, l'ing. Reali ha chiaramente designato tutti i legatari: i
quattro esecutori testamentari e le 24 persone ivi determinate. Ha inoltre
sufficientemente indicato il complesso di cose appartenenti al legato
("Tutti gli altri miei mobili, quadri e oggetti preziosi, che si trovano
tanto nel mio appartamento di Lugano, quanto nel Palazzo di Cadro"),
distinguendole chiaramente dall'eventuale residuo spettante agli eredi.

    Qualche dubbio potrebbe tuttavia sorgere sulla determinazione della
rispettiva interessenza dei singoli legatari. Stabilendo che detti beni
dovevano essere presi in consegna dagli "esecutori testamentari, i quali
ne faranno giudiziosa distribuzione a loro stessi in prima linea, poi alle
seguenti persone", il disponente, pur non avendo attribuito una maggiore
interessenza agli esecutori testamentari, ha nondimeno espresso una
preferenza per i medesimi. Ma, come ha rilevato la Corte di appello, è più
naturale che una siffatta preferenza sia stata intesa come il conferimento
di una facoltà agli esecutori testamentari di scegliere fra diversi lotti
di uguale valore; tanto più che il testatore non ha autorizzato i suddetti
ad agire discrezionalmente, ma ha loro imposto di fare una "giudiziosa
distribuzione". E'quindi d'uopo ravvisare nell'espressione "in prima linea"
soltanto una norma di divisione, analoga a quelle previste all'art. 608 CC.

    Comunque, essendovi dubbio sull'interessenza dei singoli legatari in
un legato comune, deve valere la presunzione dell'assegnazione in parti
uguali come sostenuto nella dottrina con riferimento, fra altro, alla
precisa norma in tal senso del § 2157 BGB (ESCHER N. 5 all'art. 484 CC).

    La sentenza invocata dall'attrice (RU 81 II 29), concernendo,
diversamente dal caso particolare, l'assegnazione di un legato a una
cerchia indeterminata di persone ("zur Heranbildung von katholischen
Priesterkandidaten") non ha evidentemente alcuna pertinenza con il caso
in esame.

    c) La seconda delle clausole testamentarie impugnate può essere
compresa solo se si considera come complementare alla prima. Il disponente
vi ha designato chiaramente l'unico legatario, l'Istituto Canisio,
e precisato che trattavasi di cose esistenti nelle case di Lugano e di
Cadro. Il fatto che nella prima sia disposto di "Tutti gli altri mobili,
quadri e oggetti preziosi che si trovano tanto nel mio appartamento
di Lugano quanto nel Palazzo di Cadro", mentre che nella seconda siano
semplicemente indicati "i mobili ed oggetti"... "che risulteranno ancora
esistenti nel palazzo di Lugano e di Cadro" dipende presumibilmente da
semplificazione, e non può comunque indurre a credere che si tratti di
oggetti posti anche in luoghi diversi. Al riguardo, nulla risulta dagli
atti di causa, nè dalle contestazioni delle parti. D'altronde, dopo che
il testatore aveva già singolarmente disposto delle sue biblioteche e
dei suoi libri, dell'argenteria, di tutta la sua "biancheria, coperte e
tappeti" e del suo "spoglio personale"; dopo che aveva disposto di tutti
gli altri suoi "mobili, quadri e oggetti preziosi", non poteva rimanere
altro se non quello che i precedenti legatari avevano rinunciato ad
asportare e, inoltre, eventuali scorte di merci, gli utensili della
cucina e dell'eventuale lavanderia, nonchè ogni arnese necessario
alla manutenzione della casa. L'incarico conferito agli esecutori
testamentari di consegnare all'Istituto Canisio quegli oggetti "che
crederanno opportuno", può pertanto essere inteso, non come facoltà di
disporre di beni appartenenti alla successione, ma come conferimento
di un giudizio sull'opportunità di consegnare a detto istituto oggetti
comunque di nessun valore e, eventualmente, in uno stato di manutenzione
tale da sconsigliarne la consegna a detto benefico istituto.

    Si deve pertanto concludere che a riguardo della relativa clausola
testamentaria, il disponente ha designato personalmente e in modo
sufficientemente determinabile anche gli oggetti del legato. Questo è
pertanto valido.