Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 I 346



88 I 346

52. Estratto della sentenza 14 novembre 1962 nella causa d'espropriazione
vertente fra le FFS e gli Eredi fu Savino Genini, Cresciano. Regeste

    Anschlussweiterziehung. Art. 78 Abs. 2 EntG. Der Grundsatz, wonach
der Rückzug des Hauptrechtsmittels das Dahinfallen des anschlussweise
ergriffenen Rechtsmittels zur Folge hat, gilt für die Weiterziehung im
Enteignungsverfahren jedenfalls dann, wenn die Anschlussweiterziehung
erst nach Ablauf der Frist für die Hauptweiterziehung erklärt worden ist.

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Nel procedimento d'espropriazione promosso dalle FFS al fine di
costituire una servitù di divieto di costruzione su un fondo, a Cresciano,
di proprietà degli eredi fu Savino Genini, la Commissione federale di stima
stabili in fr. 5000 l'indennità complessiva da versare agli espropriati.

    Le FFS si sono tempestivamente aggravate al Tribunale federale,
domandando che l'indennità sia ridotta a fr. 2190. Da parte loro,
gli eredi Genini hanno impugnato la suddetta stima con atto designato
"ricorso adesivo", domandando che le FFS siano obbligate a pagare la
somma di fr. 10 000.

    Nel corso del procedimento, la parte espropriante, preso atto di un
progetto di transazione bonale proposto dai periti, ritirò il ricorso,
rilevando che, essendosi il collegio peritale già espresso per un'indennità
superiore a quella fissata dalla Commissione di stima, non v'era più
ragione di mantenere il ricorso. Ciò stante ed in applicazione analogica
dell'art. 59 cpv. 4 OG, anche il ricorso adesivo degli espropriati doveva
considerarsi caduco.

    La parte espropriata sostiene invece che il ricorso adesivo di cui
all'art. 78 cpv. 2 LEspr. è indipendente, per cui il suo gravame non
diventa caduco per effetto del ritiro del ricorso principale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    L'art. 78 cpv. 2 LEspr., in quanto stabilisce che, visto il ricorso
principale, la controparte può "aderire a quest'ultimo e presentare dal
canto suo delle conclusioni, come se avesse presentato un ricorso a se",
significa soltanto che la parte ricorrente in via adesiva non è vincolata
alle domande del ricorso principale. La pretesa della parte espropriata
che, in questo senso, l'art. 78 cpv. 2 LEspr. costituirebbe un pleonasmo
è infondata, perchè il ricorso adesivo, che di regola vien interposto
trascorsi i normali termini di impugnazione, non deve necessariamente
conferire - come conferisce nel procedimento in esame - la facoltà di
estendere la contestazione a ogni dispositivo della querelata decisione,
ma - come stabilito ad esempio nella procedura civile turgoviese (§ 290)
- potrebbe anche limitare la possibilità di contestazione di chi ricorre
in via adesiva ai punti già impugnati medante il ricorso principale.

    Vero è che, diversamente da quanto stabilito all'art. 59 cpv. 4 OG,
all'art. 78 LEspr. non è prescritto che il ritiro del ricorso principale
comporta la caducità anche del ricorso adesivo; ma l'illazione dei
ricorrenti, secondo cui detta omissione sarebbe stata voluta per
disporre una speciale diversa regolamentazione del ricorso adesivo nel
procedimento di espropriazione, non si può condividere, perchè una siffatta
regolamentazione, derogante dalla norma generale e dalla natura stessa
del ricorso adesivo, conseguirebbe un puro e semplice prolungamento del
termine, non giustificato da alcun comprensibile motivo. D'altronde, la
tesi suesposta non risulta maggiormente convincente dell'altra contrapposta
espressa dall'ente espropriante, secondo cui, data la regola generale che
fa dipendere la validità del ricorso adesivo dall'esistenza del ricorso
principale, il permanere del ricorso adesivo in caso di ritiro di quello
principale non può essere ammesso dal momento che la legge speciale
non lo indica espressamente. In realtà il fatto che, contrariamente a
quanto risulta in ogni altra legge processuale, nella LEspr. il problema
suesposto non è risolto da una norma speciale, costituisce una lacuna che
deve essere colmata attingendo ai materiali legislativi e applicando le
regole della legge generale. Dai materiali legislativi risulta infatti che
mediante l'art. 78 cpv. 2 LEspr. si è voluto istituire la possibilità
del ricorso adesivo nello stesso senso e nella stessa forma in cui era
previsto all'art. 70 della allora vigente OG, quasi identico all'attuale
art. 59 OG (JAEGER, Bericht zum Vorentwurf, pag. 87; FF, testo tedesco,
1926 II 80). D'altronde non si vede per quale motivo si dovrebbe ammettere
una diversa regolamentazione: chi non si preoccupa di aggravarsi entro il
termine legale di 30 giorni (sia esso l'espropriante o l'espropriato), ha
rinunciato ad impugnare di propria iniziativa l'indennità stabilita dalla
competente commissione di stima. Il suo diritto di ricorso risorge e deve
perciò permanere solo a dipendenza del ricorso della controparte. Se questo
è ritirato la situazione è ripristinata senza danno per la parte che si è
avvalsa del ricorso adesivo, dovendosi tener conto delle eventuali spese
e delle ripetibili, ai sensi degli art. 114 e 115 LEspr., nel decreto di
stralcio della causa.

    Ciò stante, qualora il ricorso principale sia ritirato, il ricorso
adesivo deve essere considerato caduco anche agli effetti della LEspr.,
almeno nel caso che questo ricorso sia stato interposto dopo che era già
scaduto il termine per il ricorso principale.