Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 II 6



88 II 6

2. Sentenza 30 marzo 1962 della II Corte civile nella causa X contro Y
e figli. Regeste

    Anfechtung der Ehelichkeit durch einen Ausländer vor einem
schweizerischen Gericht. Art. 253 ff. ZGB; Art. 8 und 32 NAG.

    Ein Ausländer, der versäumt hat, die Klage rechtzeitig beim Richter
seiner Heimat einzuleiten, kann sie nicht am schweizerischen Wohnsitz
anbringen, indem er sich auf einen hier gegebenen Notgerichtsstand beruft.

Sachverhalt

    A.- Le parti X e Y hanno contratto matrimonio il 31 marzo 1952
davanti all'Ufficiale di stato civile di Milano. Nel 1954, costatati
i profondi attriti sorti a dipendenza dell'impotentia coeundi a sfondo
neurotico del marito, cessarono la convivenza matrimoniale. Il marito si
trasferì dapprima in Italia, poi, il 15 ottobre 1958, a Castaneda (Ct.
Grigioni). La moglie fissò la sua residenza a Roma, indi, pure nel mese
di ottobre 1958, prese dimora a Mendrisio, ove, il 5 dicembre 1958, diede
alla luce dei gemelli che furono iscritti nei registri dello stato civile
come figli legittimi del marito. Mediante sentenza del 27 gennaio 1959,
il Tribunale del distretto della Moesa, che non aveva preso conoscenza
della nascita dei figli, accolse una petizione del marito, pronunciando
la nullità del matrimonio.

    Il 2 marzo 1959, X convenne la ex moglie e i figli davanti al Pretore
di Mendrisio, chiedendo che i gemelli fossero dichiarati illegittimi e,
conseguentemente, iscritti nei registri dello stato civile come figli
naturali della convenuta.

    Questa fece adesione alla domanda, ma il curatore dei minorenni vi
si oppose. Con sentenza interlocutoria del 31 luglio 1961, il Pretore
respinse la petizione, in ordine, per incompetenza di foro.

    B.- L'attore si appellò alla Camera civile del Tribunale di appello. Y
e il curatore dei minorenni convenuti si opposero, proponendo la conferma
della sentenza di prima istanza.

    La Corte cantonale respinse l'appellazione. Essa fece rilevare che,
in virtù dei combinati art. 8 e 32 LR, lo stato di famiglia delle persone,
in particolare la questione della discendenza legittima od illegittima
di stranieri residenti in Svizzera, soggiace alla legislazione ed alla
giurisdizione del luogo d'origine. Che il Pretore non abbia esaminato la
questione del domicilio è irrilevante, dovendosi aver riguardo solo alla
cittadinanza delle parti. L'appellante ha preteso a torto che nel caso
particolare Mendrisio costituisce un forum necessitatis, perchè nulla prova
che l'attore non abbia potuto o non possa far giudicare in Italia la sua
contestazione della paternità. Il Pretore si è espresso impropriamente
dichiarando l'incompetenza del foro; in realtà trattasi di un vero e
proprio difetto di giurisdizione in senso assoluto che è determinato
da un interesse di ordine pubblico, che non può essere sanato da diversa
disposizione delle parti e che il giudice deve rilevare in qualsiasi stadio
della lite. Ne segue che il Pretore poteva - come ha fatto - pronunciarsi
mediante sentenza interlocutoria. Anche la convenzione conclusa tra la
Svizzera e l'Italia il 3 gennaio 1923 sul riconoscimento e l'escuzione
delle decisioni giudiziarie, non deroga alle norme degli art. 8 e 32 LR,
in forza delle quali il giudizio sullo stato degli stranieri è sottratto
alla cognizione del giudice svizzero.

    C.- L'attore ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un
ricorso per riforma, domandando che la sentenza cantonale sia riformata
e che sia dichiarata la competenza del Pretore di Mendrisio a giudicare
sulla petizione.

    Esso fa rilevare che il Pretore, dichiarando la sua incompetenza prima
di chiudere l'istruttoria, gli ha impedito di provare l'impossibilità
di proporre l'azione in Italia e, quindi, di dimostrare che la Pretura
di Mendrisio costituiva nel caso particolare un forum necessitatis. Ciò
stante, i giudici cantonali avrebbero violato le norme federali sulle
prove, segnatamente l'art. 8 CC. Secondo la legge italiana applicabile,
il foro dell'azione di contestazione della paternità è quello del
domicilio dei minorenni convenuti. Dal momento che ai minorenni era stato
nominato un curatore e che la relativa nomina non era stata impugnata,
il domicilio dei medesimi era determinato da quello del curatore. Questi
essendo domiciliato a Mendrisio, il Pretore del relativo distretto
era pertanto competente a pronunciarsi sulla petizione. È vero che,
secondo gli art. 8 e 32 LR, sarebbe competente in principio il giudice
del luogo d'origine, ma il Tribunale federale ha ammesso la possibilità
di un foro necessario in applicazione dell'art. 257 cpv. 3 CC. L'ambiguo
atteggiamento della ex moglie convenuta ha conseguito che, se l'impugnata
sentenza fosse confermata, non essendo possibile promuovere l'azione in
Italia, non esisterebbe più la possibilità di riproporla in Svizzera. Il
ricorrente invoca l'art. 8 CC, la LR e le norme della citata convenzione
sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Secondo l'art. 8 LR, lo stato civile di una persona, specie la
sua filiazione legittima od illegittima, soggiace alla giurisdizione del
luogo di origine.

    I tribunali cantonali, costatato che le parti hanno la cittadinanza
italiana, erano pertanto tenuti a dichiarare la loro incompetenza. Essi
non potevano disporre diversamente neppure fondandosi su un tacito accordo
delle parti, perchè è inammissibile che in un procedimento retto almeno
in parte dalla massima ufficiale, la scelta del foro sia lasciata alla
discrezione delle parti. È pure evidente che l'atto amministrativo di
nomina del curatore non poteva vincolare il foro giudiziario.

    La nomina di un curatore era, è vero, determinante agli effetti del
domicilio legale dei convenuti minorenni, ma questa circostanza risultava
irrilevante per l'applicazione del diritto svizzero ai fini della
competenza giudiziaria, perchè l'art. 32 LR dispone che le norme della
stessa legge, e quindi pure l'art. 8, si applicano anche agli stranieri
domiciliati in Svizzera. Ciò stante, i tribunali cantonali, trascurando
le prove proposte dal ricorrente per dimostrare che i convenuti avevano
il domicilio in Svizzera, non hanno violato nè l'art. 8 CC, nè alcuna
altra norma federale in materia di prove.

    Altrettanto infondata è la tesi del ricorrente secondo cui i Tribunali
cantonali avrebbero violato tali norme, mettendolo nella impossibilità di
dimostrare che in concreto ricorrevano gli estremi per far riconoscere la
Pretura di Mendrisio come foro necessario in applicazione dell'art. 257
cpv. 3 CC. Al riguardo si rileva avantutto che, almeno per quanto risulta
dagli atti del processo cantonale, il ricorrente non ha addotto alcuna
circostanza per scusare, ai sensi della suindicata norma, il ritardo
nel proporre la contestazione; non aveva d'altronde alcuna ragione per
farlo, dato che, essendo nati i convenuti minorenni il 5 dicembre 1958,
la petizione del 2 marzo 1959 risultava proposta nel termine stabilito
dall'art. 253 CC. L'art. 257 cpv. 3 CC non è pertanto applicabile.

Erwägung 2

    2.- L'asserzione del ricorrente, secondo cui il Tribunale federale
avrebbe già riconosciuto il principio di un foro necessario in Svizzera
quando l'azione sullo stato delle persone non sia più proponibile
all'estero, è infondata. Questa tesi è stata sostenuta dall'attore nella
causa conclusasi con la sentenza pubblicata nella RU 85 II 309 e segg.;
il Tribunale ne prese atto, costatando che nel caso particolare la relativa
questione non doveva necessariamente essere risolta (vedi pag. 309 e 312 in
fondo). Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, da detta sentenza
non si può però in alcun modo dedurre che l'omissione dell'azione davanti
al competente foro italiano possa giustificare l'istituzione di un foro
necessario in Svizzera. Comunque, in concreto, l'istituzione di un foro
siffatto, urterebbe in modo evidente contro gli art. 8 e 32 LR.

Erwägung 3

    3.- Il ricorrente ha genericamente invocato anche la convenzione
conclusa il 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia circa il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Come già
rilevato dalla Corte cantonale, questa convenzione non determina a quali
condizioni i tribunali di uno Stato contraente siano competenti a giudicare
su una contestazione loro sottoposta (RU 84 II 63).