Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 87 IV 105



87 IV 105

24. Estratto della sentenza 21 aprile 1961 della Corte di cassazione
penale nella causa Y contro il Procuratore pubblico della giurisdizione
sottocenerina. Regeste

    Art. 321 und 28 StGB. Berufsgeheimnis des Arztes.  Antragsrecht.

    Die Eltern, welche in Ausübung ihrer Unterhaltspflicht gemäss Art. 272
ZGB ihr minderjähriges Kind ärztlich behandeln lassen, sind auch dann
nach Art. 321 StGB zum Strafantrag berechtigt, wenn der Arzt das
Berufsgeheimnis erst nach dem Tode des Kindes offenbart.

Sachverhalt

    Il 21 agosto 1959, il dott. X, indirettamente coinvolto in un
procedimento penale, trasmetteva al Procuratore pubblico, a difesa del suo
operato professionale, un memoriale sul decorso della malattia di un figlio
minorenne dei coniugi Y, decesso il 25 luglio 1959. Il 26 febbraio 1960,
i coniugi Y presentavano una querela al Procuratore pubblico, accusando
il dott. X di violazione del segreto professionale.

    Il Procuratore pubblico decretò l'abbandono del procedimento
giudicando, fra altro, che, essendo il memoriale suesposto posteriore al
decesso del bambino, i genitori di questo non avevano diritto di presentare
querela. Il 23 febbraio 1961, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale
di appello respinse il ricorso dei querelanti, confermando il decreto
del Procuratore pubblico.

    Contro questo giudizio i coniugi Y hanno tempestivamente interposto
un ricorso per cassazione al Tribunale federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- La violazione del segreto professionale è punita a querela di parte
(art. 321 cpv. 1). L'art. 28 CP conferisce il diritto di querela a chiunque
è stato leso dal reato e pertanto anche a pluralità di persone, ma la
giurisprudenza ha precisato che, per leso a'sensi di questa disposizione,
non deve intendersi chi è stato comunque compromesso dall'azione punibile,
bensì solo chi è diretto titolare del bene giuridico violato (RU 86 IV
82 e giurisprudenza ivi citata).

    Secondo l'art. 28 cpv. 2 CP, se il leso non ha l'esercizio dei diritti
civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale.
D'altronde, se egli muore senza aver presentato querela, nè avervi
espressamente rinunciato, il diritto di querela passa ad ognuno dei suoi
congiunti (art. 28 cpv. 4 CP).

    In quanto rappresentanti legali del leso (art. 279 CC), avevano diritto
i coniugi Y di presentare querela? Essi avrebbero avuto questo diritto
in virtù dell'art. 28 cpv. 2 CP solo se il loro figlio fosse stato leso
dalla rivelazione incriminata. Tale non può essere il caso in concreto,
perchè questi, al momento della rivelazione, era già decesso.

    I coniugi Y non hanno neppure il diritto di presentare querela,
come congiunti a sensi dell'art. 28 cpv. 4 CP. Questa disposizione,
concernendo il caso in cui il leso muore senza aver presentato querela,
nè avervi espressamente rinunciato, presuppone necessariamente che la morte
del leso è posteriore all'infrazione (HAFTER, Bes. Teil, p. 857 Nota 4).

    È certo che, in principio, il professionista è tenuto al segreto anche
dopo la morte dell'interessato (HAFTER, o.c. p. 857; LOGoz, Commentaire
du code pénal suisse, partie spéciale II, p. 782). La relativa violazione
può comunque essere repressa in via disciplinare nell'ambito del diritto
cantonale; ma, a meno che adempia pure gli estremi di altra fattispecie
legale, nel diritto penale essa è perseguita soltanto a querela di parte
e la facoltà di proporre querela, costituendo un diritto personalissimo,
si trasferisce a terzi solo in quanto ciò sia previsto da un'esplicita
norma di diritto positivo. A questo riguardo, l'art. 28 cpv. 4 CP, che
nella fattispecie è inapplicabile, costituisce l'unica regola valida per
ogni siffatto delitto.

    Resta pertanto solo da esaminare se i ricorrenti abbiano un diritto
di querela proprio ed indipendente: a) sia fondandosi sull'applicazione
analogetica dell'art. 175 CP, b) sia facendo valere di essere direttamente
e personalmente lesi.

    a) L'art. 175 CP conferisce ai congiunti un diritto di querela
proprio, contro la diffamazione o calunnia di un loro defunto o dichiarato
scomparso. Ma, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, questa
speciale norma non può in concreto essere applicata per analogia, perchè
il caso in esame esula evidentemente dall'ambito della relativa ratio
legis e perchè, conferendo un diritto di querela nei casi non prescritti
dalla legge, equivarrebbe ad estendere - in urto con l'art. 1 CP - il
perseguimento penale previsto da una fattispecie di legge (cfr. GERMANN
Kommentar, art. 1 N. 125 p. 64; NOLL, Das ärztliche Berufsgeheimnis,
in Schweizerische Beiträge, 1958, p. 244, V. Internationaler Kongress
für Rechtsvergleichung).

    Ne consegue che i coniugi Y non hanno diritto di proporre querela,
fondandosi sulla loro qualità di congiunti del figlio, predecesso alla
presunta violazione del segreto professionale.

    b) La nozione di leso non è necessariamente unitaria ed identica
rispetto ad ogni fattispecie penale e può pertanto essere definita solo
determinando gli scopi della norma materialmente applicabile e il relativo
oggetto della tutela penale (così anche nella giurisprudenza germanica
ed italiana: Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen 5,
87; SALTELLI ROMANO - DI FALCO, Nuovo codice penale, Vol. IV, pag. 385,
e riferimenti).

    A prima vista, l'art. 321 CP risulta inteso a proteggere la libertà
personale e segnatamente l'intimità della persona, mentre l'interesse
pubblico alla punibilità della trasgressione, trattandosi di un delitto
a querela di parte, vi appare solo accessorio. Ma anche senza adottare
la tesi opposta, ricercando esclusivamente nell'interesse pubblico
la ratio della norma in questione, si deve riconoscere che, comunque,
l'interesse privato non costituisce il bene unico protetto dall'art. 321
CP. In realtà, questa disposizione è stata istituita per agevolare,
nell'interesse pubblico, l'esercizio delle professioni ivi indicate
ed ha la sua ratio nella considerazione che l'esercizio di siffatte
professioni può svolgersi normalmente e correttamente solo ispirando nel
pubblico, mediante una seria garanzia di discrezione, la indispensabile
fiducia nel professionista. Per i medici furono proprio le organizzazioni
professionali ad insistere per una severa protezione del segreto (vedi
prot. Expertenkommission 2, IV, p. 368). Nella specie, anche il fatto che
il delitto in questione sia perseguito solo a querela di parte non dimostra
la prevalenza dell'interesse privato protetto su quello pubblico, perchè
al riguardo i due interessi coincidono. Infatti, la facoltà di proporre
querela rafforza anche il suindicato protetto rapporto di fiducia, perchè
consente una più libera disposizione del segreto da parte dell'interessato,
il quale sa così di poter impedire anche un procedimento penale, quando
contribuisca a dare maggior pubblicità al segreto già parzialmente svelato.

    Peraltro, l'inserimento della relativa disposizione sotto il titolo
"Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali", invece che sotto
il titolo III concernente pure la violazione del segreto epistolare - come
aveva suggerito HAFTER nella Commissione degli esperti 2 (vol. IV p. 367)
- tende a dimostrare che l'interesse protetto è preminentemente pubblico.

    Partendo da queste ed altre considerazioni, la dottrina svizzera
ed estera, è andata anche oltre, suggerendo di riconoscere come lesi e
quindi come titolari del diritto di querela, nel caso di violazione di un
segreto riferentesi a persona defunta, ogni datore del segreto che, per
ragioni familiari, sia intervenuto nel rapporto di fiducia già esistente
fra la persona defunta e il professionista (POIGER, nella Neue juristische
Wochenschrift, 1954, p. 1107/1108; cfr. anche Leipziger Kommentar, VIII
ed. vol. 2, pag. 615). Questa tesi, controversa anche nella letteratura
germanica (NJW 1957, p. 694; SCHÖNKE-SCHRÖDER, Kommentar, X ed., p. 1150),
porterebbe tuttavia ad una estensione del diritto di querela inconciliabile
colla giurisprudenza dell'art. 28 CP. Altrettanto dicasi della opinione
espressa da THORMANN/OVERBECK (Kommentar II, p. 472, N. 23), secondo cui
dovrebbero essere riconosciuti come titolari del diritto di querela anche
i congiunti del defunto (nächste Angehörigen), alla cui conclusione non si
può, peraltro, giungere per mancanza di sufficiente base legale. Invece è
evidente che nel caso di violazione del segreto, postuma a .......... alla
persona a cui si riferisce, i congiunti sopravviventi hanno diritto alla
querela se anch'essi sono direttamente lesi dalla relativa trasgressione
(HAFTER p. 857/58, nota 4) Sarebbe infatti inammissibile che un medico
possa invocare l'impunità fondandosi unicamente sul decesso del paziente.

    Sennonchè, la pluralità di direttamente lesi presuppone che il segreto
si riferisca a più persone - ciò che in concreto non è il caso, perchè
il documento oggetto della causa in questo stadio, il memoriale 21 agosto
1959, non concerne malattie comuni al figlio ed ai genitori - oppure che
più persone siano direttamente interessate al segreto per titoli diversi,
vale a dire in concreto: il bambino quale paziente e il padre come datore
del segreto (Treugeber). Comunque, questi può essere riconosciuto come
datore del segreto soltanto se lo è in proprio e per titolo originario e
se, come tale, è stato leso dalla relativa trasgressione (cfr. FRANK, Das
Strafgesetzbuch, 18ma ed., p. 702). Il padre che si avvale dell'opera di
un medico per un figlio minorenne, in quanto agisca - come in concreto -
nell'ambito degli obblighi tassativamente impostigli dall'art. 272 CC,
adempie questi presupposti. È certo che l'art. 28 CP - specialmente se
combinato coll'art. 321 CP - non protegge solo degli interessi materiali,
il cui risarcimento può peraltro essere richiesto in separata sede, ma
anche e specialmente dei legittimi interessi ideali. Fra questi devono
essere compresi gli interessi del padre di famiglia a mantenere intatto
il rapporto di fiducia - che, come esposto, è legalmente protetto -
direttamente stabilito col medico per l'opera da prestare ad un figlio
minorenne.

    I coniugi Y hanno pertanto diritto di querela e quindi anche qualità
per interporre ricorso in questa sede.