Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 87 II 387



87 II 387

51. Estratto della sentenza 2 novembre 1961 della I Corte civile nella
causa "Ginevrina, Compagnia generale di assicurazioni" contro Cattaneo.
Regeste

    Rückgriffsrecht zwischen Haltern, die gemeinsam Dritte geschädigt
haben. Art. 38 Abs. 2 MFG.

    Die Verantwortlichkeit des einzelnen Halters bestimmt sich nach den
Ergebnissen des jedem von ihnen obliegenden Exkulpationsbeweises.

    Vorsichtspflicht beim Überholen und beim Linksabbiegen.  Art. 25
Abs. 1, 26 Abs. 3 MFG.

    Wer ausserhalb einer Strassenkreuzung oder -gabelung nach links
abbiegt, hebt das Vortrittsrecht des nachfolgenden Fahrzeugs selbst dann
nicht auf, wenn er seinen Fahrtrichtungsanzeiger betätigt.

Sachverhalt

    A.- La domenica del 17 marzo 1957, alle ore 15.15, Mario Cattaneo
procedeva al volante della sua Fiat 600, in direzione nord sulla strada
cantonale Taverne-Rivera, larga m. 8.10. Superata una semicurva e iniziato
il breve rettilineo prima di Bironico, diminuì la velocità, preparandosi
a voltare a sinistra per immettersi in uno spiazzo erboso oltre il ciglio
stradale. A questo scopo e dopo aver brevemente sostato per permettere
l'incrocio con una vettura Lancia proveniente da nord, intraprese
lentamente la manovra di spostamento verso il centro che accelerò poi
bruscamente, ma aveva appena oltrepassato con la ruota anteriore sinistra
l'asse stradale, quando sopraggiunse da sud l'autovettura Jaguar pilotata
da Ivo Badaracco. Questi era sbucato dalla semicurva alla velocità di circa
110 km. orari e, benchè avesse scorto la vettura Cattaneo, non frenò,
ritenendo di poter effettuare il sorpasso senza pericolo; invece andò
a cozzare con la parte anteriore destra della sua vettura nella parte
anteriore sinistra della Fiat. Frenò poscia sbandando a sinistra per un
tratto di 34 metri e investendo i pedoni coniugi Renner procedenti in
senso inverso sul ciglio stradale. L'incidente causò la morte di Eugenio
Renner e lesioni gravi alla moglie del medesimo.

    Le società d'assicurazioni Basilese Vita per Cattaneo e la Ginevrina
per Badaracco versarono fr. 50 000 ciascuna a tacitazione dei diritti di
risarcimento Renner e del diritto di regresso dell'Insai. La Ginevrina
pretese tuttavia che a Cattaneo incombesse una colpa preponderante
nell'infortunio; per cui convenne in giudizio Cattaneo, chiedendo che lo
stesso fosse riconosciuto responsabile dell'infortunio nella misura dei 4/5
e che di conseguenza fosse condannato a rimborsarle la somma di fr. 30 000.

    La Corte cantonale accolse la petizione parzialmente, riconoscendo
Cattaneo responsabile dell'infortunio nella misura dei 3/5 e condannandolo
a versare all'attrice la somma di fr. 10 000.

    Il convenuto ha tempestivamente interposto un ricorso per riforma al
Tribunale federale, domandando che la petizione sia respinta.

    L'attrice domanda che il ricorso principale sia respinto e che la
petizione sia integralmente accolta.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'art. 38 cpv. 2 LA stabilisce che l'indennità dovuta solidalmente
da più detentori per danni causati a terzi deve essere sopportata da
ciascuno in proporzione della propria colpa. Stabilisce inoltre che,
qualora questa non possa essere fissata, i detentori rispondono in parti
uguali, ma non esprime in modo esplicito secondo quale criterio probatorio
debbasi perlomeno tentare la definizione delle colpe dei singoli detentori.

    Contrariamente a quanto afferma il ricorrente principale, fondandosi
sulla dottrina e su materiali legislativi, non si può ammettere che
valgano al riguardo le norme generali del CO, secondo cui chi afferma
una colpa della controparte deve darne la prova, perchè queste norme
non terrebbero adeguatamente conto dell'eventuale diversa responsabilità
inerente ai veicoli implicati nell'infortunio.

    Il ricorrente principale ha fatto giustamente rilevare che la sentenza
(RU 76 II 229 e segg.), su cui il tribunale ticinese ha fondato il
principio in base al quale ognuno dei detentori deve provare l'assenza
di colpa propria (art. 37 cpv. 2 LA), concerneva la responsabilità civile
per danni causatisi fra detentori (art. 39 LA) e non - come in concreto -
il diritto di regresso per quelli causati a terzi; ma l'interpretazione
dell'art. 38 cpv. 2 LA, alla luce della più recente giurisprudenza, non
può portare ad una diversa conclusione per le due situazioni. Infatti,
non si vede perchè nello stabilire le colpe dei singoli detentori si
debba adottare un criterio diverso da quello adottato per fissare la
responsabilità complessiva dei medesimi. Peraltro, l'applicazione di detto
criterio è desumibile dal disposto della seconda frase dell'art. 38 cpv. 2,
il quale conclude che, se le singole colpe non possono essere determinate,
i detentori rispondono in parti uguali. Anche nell'azione di regresso
la determinazione delle rispettive responsabilità deve quindi essere
dedotta dalle risultanze della prova di discolpa proposta dai singoli
detentori. Ognuno di questi deve dimostrare non la colpa dell'altro o
degli altri, ma soltanto l'assenza di colpa da parte sua o delle persone
per le quali è responsabile (RU 86 II 55 consid. 3 lett. d).

    Ciò stante, la Corte cantonale, non ammettendo - perchè non provata
- l'affermazione del ricorrente, secondo cui questi avrebbe esposto la
freccia di direzione, ha correttamente applicato l'art. 38 cpv. 2 LA.

    Comunque, in concreto l'adozione del suindicato criterio probatorio
non modifica sostanzialmente la situazione giuridica delle parti,
perchè si esplica pure a svantaggio della parte Badaracco. Infatti,
anche l'affermazione del medesimo di aver dato il segnale acustico,
che si imponeva alla vista della posizione in cui trovavasi la Fiat,
non può essere accolta perchè non provata.

Erwägung 2

    2.- Non vi è dubbio, e la questione è pacifica, che l'infortunio è la
conseguenza di un comportamento colposo di entrambe le parti. Controversa è
solo la misura delle singole responsabilità. A questo proposito si rileva
quanto segue.

    La colpa di Cattaneo è evidente. Chi volta a sinistra, in luoghi
non costituenti crocevia o biforcazioni (art. 27 LA), non interrompe il
diritto di precedenza del veicolo seguente neppure esponendo il segnale
di direzione. Chi effettua una siffatta manovra è perciò tenuto a tutte
le precauzioni dettate dalle circostanze per evitare qualsiasi pericolo
(RU 83 IV 165 e 166; così anche la la Corte civile nella sentenza inedita
9 luglio 1957 Geissmann & Pfister c. Zürich Unfall; inoltre in tal
senso le sentenze, pure inedite, 9 febbraio 1959 Assicuratrice italiana
c. Balestrieri e 19 gennaio 1960 Bischoff c. Assicuratrice italiana).

    Cattaneo ha tentato di effettuare la voltata a sinistra alla distanza
di soli m. 150 dalla semicurva su una strada adatta alla velocità ed
aperta ad un traffico fra i più intensi del paese. Comunque, egli ebbe a
disposizione cinque minuti secondi per scorgere il veicolo di Badaracco in
uscita dalla semicurva; e ciò avrebbe dovuto bastargli per farlo desistere
dal tentare il superamento dell'asse stradale. La sua responsabilità
nel violare il diritto di precedenza della controparte risulta pertanto
primaria, indipendentemente dal fatto che la sua erronea decisione sia
dipesa da inavvertenza o da sottovalutazione della velocità impressa alla
vettura Jaguar.

    Anche a Badaracco incombe una rilevante responsabilità. L'avviso
della Corte cantonale secondo cui la velocità tenuta dal medesimo "non
può considerarsi eccessiva in condizioni di traffico normale", può
apparire discutibile, specialmente se si considera che i 110 km orari
devono essere stati impressi alla macchina già nella semicurva e quindi in
condizione visuale limitata. Ad ogni modo, tale velocità gli imponeva una
concentrazione particolarmente intensa che, alla vista della Fiat ferma
o quasi al centro della strada, in posizione fortemente obliqua, avrebbe
dovuto rendergli immediatamente evidente la pericolosità della situazione
e quindi imporgli di frenare. Non frenando prima della collisione, egli ha
violato il suo dovere di conservare sempre la patronanza del suo veicolo
(art. 25 cpv. 1 LA) e di osservare le dovute cautele nel sorpasso (art. 26
cpv. 4 LA e 43 cpv. 3 LRA).

    La Corte cantonale, valendosi del suo potere di apprezzamento, ha
giudicato che l'infortunio è da attribuire per tre quinti alla colpa di
Cattaneo e per due quinti alla colpa di Badaracco. Essa ha considerato
preponderante la colpa del primo perchè lo stesso ha violato norme
più elementari ed importanti di quelle trasgredite dal secondo. La
determinazione delle suesposte proporzioni non può essere considerata
ingiusta, comunque non costituisce violazione delle norme applicabili del
diritto federale, il Giudice cantonale non avendo oltrepassato i limiti
del suo libero apprezzamento.