Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 87 III 106



87 III 106

20. Sentenza 6 dicembre 1961 nella causa Vanetti. Regeste

    1.  Ist ein Erbanteil gepfändet worden und unter den Beteiligten keine
Einigung zustandegekommen, so hat die Aufsichtsbehörde ohne Rücksicht
auf materiellrechtliche Einreden die Verwertung des Anteils auf einem
der in Art. 132 Abs. 3 SchKG und in der Verordnung vom 17. Januar 1923
vorgesehenen Wege anzuordnen (Erw. 1).

    2.  Die Bestimmung von Art. 132 Abs. 3 SchKG, wonach die
Aufsichtsbehörde nach Anhörung der Beteiligten entscheidet, bedeutet nicht,
dass diese Behörde die Beteiligten neu vorzuladen habe, sondern nur,
dass sie die von ihnen geäusserte Meinung berücksichtigen müsse (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Con atto del 5 dicembre 1960 l'Ufficio di esecuzione di Locarno
procedette, in un'esecuzione promossa da Umberto e Felicita Banfi,
al pignoramento della quota spettante all'escusso Mario Vanetti nella
successione del padre Giovanni Vanetti, dandone comunicazione ai coeredi
Sidonia, Angelo, Piera Maria e Natale Vanetti. Questi informarono l'Ufficio
che l'escusso era da considerare estromesso dalla comunione, conformemente
a quanto previsto dalle disposizioni testamentarie lasciate dal defunto.
Ricevuta la domanda di vendita, l'Ufficio convocò gli interessati per
l'esperimento di conciliazione previsto dall'art. 9 cpv. 1 del regolamento
17 gennaio 1923 sul pignoramento e la realizzazione di quote in comunione,
esperimento che, per l'assenza dell'escusso e degli altri coeredi, non
ebbe nessun esito. Lo stesso giorno, l'Ufficio diramò agli interessati,
conforme al prescritto dell'art. 10 cpv. 1 del citato regolamento,
l'invito a formulare entro dieci giorni le loro proposte circa il modo
di realizzazione: trascorso infruttuoso il termine, trasmise gli atti
all'autorità di vigilanza, chiedendo che questa ultima avesse a determinare
il modo di realizzazione della quota pignorata, a'sensi dell'art. 10
cpv. 2 del regolamento. Ciò che l'autorità fece in data 8 novembre 1961,
ordinando che la realizzazione avvenisse mediante pubblico incanto.

    B.- Contro tale decisione l'escusso e i suoi coeredi insorgono con il
ricorso in esame, chiedendo la revoca dell'ordine di realizzazione e lo
stralcio dal verbale di pignoramento della quota ereditaria di spettanza
di Mario Vanetti. Nella motivazione del gravame i ricorrenti fanno
presente che non esiste ormai più una quota di spettanza dell'escusso,
quest'ultimo essendo stato integralmente tacitato dai coeredi con atto
di divisione in data 3 gennaio 1961 e che, abbondanzialmente la misura
disposta dall'autorità di vigilanza sarebbe comunque di nessun effetto,
l'eventuale assegnatario della quota non potendo prevalere nei confronti
degli altri coeredi in seguito alle chiare disposizioni di ultima volontà
lasciate dal decujus. Inoltre, l'autorità di vigilanza, omettendo di
interpellare gli interessati sull'istanza presentata dall'Ufficio,
avrebbe violato il disposto dell'art. 132 cpv. 3 LEF.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il pignoramento, eseguito il 5 dicembre 1960, non fu impugnato da
nessun interessato, e crebbe quindi regolarmente in giudicato. Secondo le
allegazioni del ricorso, la divisione dell'eredità sarebbe intervenuta
con atto del 3 gennaio 1961. Consegue che la comunione ereditaria era
ancora esistente al momento del pignoramento della quota, sicchè, per la
realizzazione dell'oggetto pignorato, deve trovare applicazione l'art. 132
LEF. D'altra parte, gli organi esecutivi non sono chiamati e competenti
a decidere questioni di diritto materiale, quali le eccezioni sollevate
dai ricorrenti circa l'avvenuta liquidazione, in base alle disposizioni
testamentarie, del coerede escusso e la conseguente inesistenza di
una quota ereditaria a favore dello stesso. Sulla base dell'eseguito
pignoramento ed in assenza di un accordo tra gli interessati, l'autorità
di vigilanza deve ordinare la realizzazione della quota in uno dei modi
indicati dall'art. 132 cpv. 3 LEF e dall'art. 10 del regolamento del 17
gennaio 1923 (RU 61 III 162; 62 III 27). L'assegnatario del diritto così
realizzato non riceve infine nulla più di quanto la quota contestata,
gravata di tutte le eccezioni sollevate circa la sua esistenza e
consistenza, effettivamente valga.

Erwägung 2

    2.- A norma dell'art. 132 cpv. 3 LEF, l'autorità di vigilanza
procede ai suoi incombenti "uditi gli interessati". Quest'ultima
espressione non va presa alla lettera, nel senso che l'autorità di
vigilanza debba nuovamente citare gli interessati per dar loro occasione
di esporre verbalmente il loro punto di vista, dopo che l'Ufficio di
esecuzione ha già provveduto a tale bisogna. Il precetto della legge
vuole per contro significare solamente che l'autorità di vigilanza,
nel dare il suo giudizio, è tenuta a considerare il parere espresso
dagli interessati, e ciò indipendentemente dal verificarsi di una nuova
udienza, che non potrebbe avere altro significato se non quello di un
ulteriore esperimento di conciliazione. Una diversa interpretazione si
urterebbe al tenore dell'art. 10 cpv. 1 del regolamento del 17 gennaio
1923, che esplicitamente attribuisce carattere facoltativo ai tentativi
di conciliazione avanti l'autorità di vigilanza. Nel caso concreto,
gli interessati non si presentarono all'esperimento di conciliazione,
al quale erano stati regolarmente citati dall'Ufficio di esecuzione,
ed un loro reclamo tendente ad ottenere che ne venisse indetto un
secondo fu respinto dall'autorità di vigilanza con decisione cresciuta
in giudicato. Pure senza esito restò l'invito rivolto loro dall'Ufficio
conformemente all'art. 10 cpv. 1 del regolamento, in seguito al quale
essi avrebbero avuto la possibilità di comunicare nel termine di dieci
giorni le loro proposte circa le misure da adottare per la realizzazione.

    Appare quindi evidente che l'autorità di vigilanza non ha violato la
legge ritenendo superfluo un nuovo esperimento di conciliazione. D'altra
parte, la decisione di ricorrere ai pubblici incanti quale modo di
realizzazione della quota rientra, secondo l'art. 132 cpv. 3 LEF, nel
potere di apprezzamento dell'autorità di vigilanza.

Entscheid:

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è respinto.