Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 86 IV 102



86 IV 102

27. Sentenza 1o aprile 1960 della Corte di cassazione penale nella causa
Ministero pubblico della Confederazione contro Galfetti e Chiesa. Regeste

    Art. 268 BStP. Die von der tessinischen Staatsanwaltschaft gemäss
Art. 68 StPO getroffene Verfügung, wonach die Strafverfolgung fallen
gelassen werde, ist für die Bundesanwaltschaft eine Einstellungsverfügung
letzter Instanz im Sinne von Art. 268 Abs. 3 BStP.

    Art. 238 StGB. Diese Bestimmung schützt den technischen Bahnbetrieb
als Ganzes. Sie ist auf jedes Verhalten anwendbar, durch das die
ordnungsgemässe Verschiebung von Personen- oder Güterwagen gestört wird,
unbekümmert darum, ob es sich bei ihr um fahrplanmässigen Verkehr oder
um Rangierverkehr handle.

Sachverhalt

    A.- Il 30 giugno 1959, verso le ore 09.15, un gruppo di carri
ferroviari fermi sul binario A 22 della rampa per il bestiame nella
stazione di Chiasso venne investito dalla locomotiva di manovra trainante
sette vetture vuote. Questa composizione proveniente dal binario di arrivo
A 1 avrebbe dovuto essere spostata sul binario libero A 18 dopo una serie
di scambi, ma il manovratore Orazio Chiesa, al quale era stato affidato
il compito di far funzionare gli apparecchi centrali, aveva dimenticato
di inserire lo scambio 24 a sul binario prestabilito lasciando deviare il
convoglio sul binario A 22 già occupato. Il macchinista Oreste Galfetti,
conducente la composizione di manovra, che era tenuto a controllare
la tratta da percorrere (secondo il rapporto dell'Ufficio federale
dei trasporti avrebbe osservato troppo a lungo il posto di manovra),
si sarebbe accorto troppo tardi dell'errata posizione dello scambio 24
b. Azionato il freno ad aria compressa e gli altri apparecchi nel modo
richiesto dal caso, si stendeva sul pavimento della cabina attendendo
l'urto reso inevitabile. Ne uscì con ferite di poco conto.

    Due funzionari che si trovavano sugli scalini delle vetture in
movimento furono gettati a terra e feriti leggermente. La locomotiva
di manovra e la vettura immediatamente seguente furono gravemente
danneggiate. Subirono danni anche il materiale rotante e il paraurti del
binario A 22. Complessivamente il danno ammonta a 35 400 fr.

    B.- Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, su proposta del
Ministero pubblico della Confederazione, decideva il 22 settembre 1959 di
rilasciare l'autorizzazione a procedere penalmente contro Orazio Chiesa
e Oreste Galfetti e trasmetteva gli atti al Dipartimento di giustizia
del Cantone Ticino a destinazione del Procuratore pubblico sottocenerino
per l'esecuzione.

    Questi emanò, il 12 gennaio 1960, decreto di abbandono, giudicando che
la fattispecie oggettiva dell'art. 238 CP non è in concreto adempiuta
perchè l'incidente si è verificato non nel traffico ferroviario
propriamente detto, ma "nel momento consumativo, sul fascio di binari e
scambi di manovra".

    C.- Mediante comunicazione del 22 gennaio 1960, il Ministero pubblico
della Confederazione ha presentato ricorso per nullità al Tribunale
federale, chiedendo che il decreto d'abbandono sia annullato e la causa
rinviata all'istanza cantonale per nuovo giudizio.

    D.- Il Procuratore pubblico sottocenerino e le parti Orazio Chiesa
e Oreste Galfetti hanno presentato le loro osservazioni e proposto la
reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'art. 68 del codice di procedura penale ticinese del 10 luglio
1941 non prevede alcuna possibilità di ricorso contro il decreto
d'abbandono del Procuratore pubblico. L'unico rimedio è accordato
alla parte civile, che ha comunque la facoltà di chiedere l'apertura
dell'istruzione formale e, questa compiuta, di proporre l'accusa, sulla
cui ammissione decide la Camera dei ricorsi. Il Ministero pubblico
della Confederazione non ha, in sede cantonale, alcuna possibilità di
aggravarsi da un siffatto decreto. A suo riguardo, il decreto d'abbandono
deve pertanto essere considerato come una dichiarazione di non doversi
procedere emessa in ultima istanza a'sensi dell'art. 268 PPF e quindi
impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. Peraltro, tale è già
stato giudicato il decreto d'abbandono del Procuratore pubblico emanato
sotto l'impero dell'art. 75 del vecchio codice cantonale di procedura
penale del 1895, il cui testo era sostanzialmente identico a quello dello
art. 68 del nuovo codice (RU 67 I 315).

    Gli interessati non hanno sollevato al riguardo alcuna obiezione e
il Procuratore pubblico ha esplicitamente riconosciuto la ricevibilità
del ricorso.

Erwägung 2

    2.- Secondo l'art. 238 CP è punibile chi perturba e pone in pericolo
il servizio delle strade ferrate e mette con ciò in pericolo la vita
o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare
chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o scontro di treni.

    Il Giudice cantonale ha esposto nelle sue osservazioni che il termine
"servizio" del testo italiano non corrisponde al termine "Verkehr"
contenuto nel testo tedesco ed equivalente al termine italiano
"traffico". Per traffico ferroviario dovrebbe intendersi, secondo
l'impugnato decreto, soltanto il trasporto di persone o di merci e non
le manovre ausiliarie effettuate nell'interno della stazione. Essendosi
verificato nell'ambito di queste operazioni, l'incidente occorso a
Chiesa e Galfetti non cadrebbe sotto la sanzione stabilita nell'art. 238
CP. Tale opinione non può essere condivisa. Anzitutto perchè, in senso
lato, costituiscono "traffico" anche le suddette operazioni ausiliarie,
poi perchè il testo italiano della legge è, come quello tedesco, testo
originale. Comunque, la norma legislativa deve essere interpretata tenendo
conto del fine che si prefigge e del bene pubblico che, con essa, il
legislatore ha intenso tutelare.

    Questa speciale norma ha la sua ratio nell'importanza del traffico
ferroviario e nella particolare pericolosità di ogni servizio tecnico che
lo concerne. Ogni incidente che si verifichi sui binari o sulla linea della
ferrovia perturba, direttamente o indirettamente, il traffico ferroviario.
"Es ist nicht ein bestimmter Eisenbahnzug, sondern der Eisenbahnverkehr
als Ganzes geschützt. Es handelt sich um die Sicherstellung des ganzen
Betriebes" (STÄMPFLI, Bundesanwalt, in SJZ, 24, p. 338 sull'art. 67
del vecchio codice penale federale, al riguardo simile all'art. 238
CP). L'art. 238 CP tutela, quindi, tutto il complesso del servizio tecnico
ferroviario. Peraltro, la giurisprudenza ha costantemente stabilito che
la citata norma si applica ad ogni comportamento che perturbi il regolare
trasferimento di una vettura o carro ferroviario. È pertanto indifferente
che l'incidente si riferisca a trasporti ad orario fisso od a manovre per
la composizione dei convogli od ausiliarie, che si verifichi sui binari
di trasporto o su quelli di manovra (RU 54 I 362; sentenza non pubblicata
del 17 sett. 1954 sul caso Schneider, consid. 2).

    Rilevante è unicamente il fatto che, in siffatta circostanza, il
comportamento dell'autore abbia messo in pericolo persone o beni. Ma anche
a questo riguardo è sufficiente che si tratti di persone o beni altrui,
vale a dire di persone diverse dall'autore o di beni che a questi non
appartengono, come in concreto erano le altre persone addette alla manovra
e i beni della ferrovia (RU 78 IV 104; 80 IV 182; 84 IV 20). Infatti non
si comprenderebbe che da questa protezione siano esclusi gli impianti
ferroviari e, particolarmente, i funzionari addetti alla manovra, più di
ogni altra persona esposti ai pericoli del servizio ferroviario.

Erwägung 3

    3.- Secondo l'art. 238, cp. 2 CP è punibile anche il perturbamento
del servizio causato da negligenza, ma solo nel caso che il pericolo a
cui siano state esposte l'integrità delle persone o la proprietà altrui
sia grave, come è sempre il caso quando, pienamente verificandosi le
conseguenze della messa in pericolo, il danno risulti rilevante (RU 72
IV 27, 69). In concreto, essendosi verificato un danno ammontante a circa
35 400 fr., tale presupposto è senza dubbio adempiuto.

Erwägung 4

    4.- Il Giudice cantonale, emanando il decreto di abbandono ha pertanto
erroneamente interpretato l'art. 238 CP. Discutibile è solo il problema di
sapere se, ed in quale misura, il comportamento colposo del manovratore
Chiesa e del macchinista Galfetti, o di entrambi, abbia contribuito
al verificarsi dell'incidente. A questo proposito al Giudice cantonale
incombono ancora le necessarie costatazioni che non risultano dagli atti.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto, il decreto di abbandono annullato e la causa
rinviata al Procuratore pubblico della Giurisdizione sottocenerina per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.