Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 I 134



84 I 134

20. Sentenza 22 maggio 1958 della II Corte civile nella causa Walder
contro Stato del Cantone Ticino. Regeste

    Kantonale Handänderungsabgaben.

    1.  Die Zulässigkeit der Erhebung der Handänderungsabgabe
(Grundbucheintragungsabgabe) hängt nicht davon ab, ob die vorliegende
Änderung der Eigentumsverhältnisse sich als Eigentumsübertragung im
streng.. zivilrechtlichen Sinn kennzeichne. Es genügt, dass dem der
Änderung zugrunde liegenden Rechtsakte tatsächlich und wirtschaftlich
die nämlichen Auswirkungen wie einem eigentlichen Eigentumserwerbsakte
zukommen (Erw. 1).

    2.  Bei Erhebung der Abgabe auf dieser Grundlage fällt ausser
Berechnung derjenige Teilwert der Liegenschaft, der dem zur Entrichtung
der Abgabe Verpflichteten wirtschaftlich bereits gehört hatte (Erw. 2).

    3.  Unvereinbarkeit der bemessung der Abgabe mit dem Bundesrecht? (Erw.
3).

Sachverhalt

    A.- Con sentenza dell'11 luglio 1957, il Tribunale federale confermava
il giudizio del Tribunale di commercio zurigano che, in applicazione
dell'art. 579 CO, aveva sciolto la società in nome collettivo Walder e Co.,
in Biasca, costituita da Max Billeter e Ida Walder, e aveva autorizzato
questa a continuare per conto proprio l'azienda di tessili appartenente
alla società. Billeter era interessato al capitale sociale iniziale della
società di 100 000 fr. in ragione di 80 000 fr. e Ida Walder, in ragione
di 20 000 fr.

    Fondandosi su tale sentenza, Ida Walder chiedeva e otteneva
l'iscrizione a suo nome, nel registro fondiario, dei beni immobili
e delle macchine tessili già di proprietà della società in nome
collettivo. L'ufficio del registro fondiario stabiliva la tassa
d'iscrizione in 8417 fr. 40, pari a 1 fr. 10 per cento del valore
complessivo accertato dei beni immobili e delle macchine, di 764 925
fr. (art. 11 del decreto legislativo 9 settembre 1941 che stabilisce
la tariffa per le operazioni nel Registro fondiario - qui di seguito
"tariffa").

    Su ricorso di Ida Walder, il Dipartimento di giustizia del Cantone
Ticino confermava la decisione dell'ufficio dei registri relativa
all'ammontare della tassa d'iscrizione al registro fondiario.

    B.- Ida Walder ha interposto in tempo utile un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, chiedendo in via principale che
la tassazione impugnata sia annullata e, in via subordinata, che il
suo ammontare sia ridotto a una cifra fissata dal Tribunale federale,
eventualmente che la causa sia rinviata all'autorità cantonale per nuovo
giudizio.

    A sostegno delle sue conclusioni, essa adduce in sostanza quanto
segue: La tassazione di cui si tratta manca di una base legale, in
quanto l'art. 11 della tariffa concerne solo il trapasso di immobili a
titolo oneroso. Tale condizione non è qui attuata, dal momento che la
ricorrente è divenuta proprietaria ex lege di tutti i beni della società
in nome collettivo. In una sua precedente decisione, il Dipartimento di
giustizia medesimo ha esposto che, quando una società in nome collettivo
è trasformata in società semplice, esiste solo una modificazione
dell'iscrizione e non un trasferimento di proprietà immobiliare. Questo
principio deve valere anche quando una società in nome collettivo sia
continuata da un solo socio. Qualora la riscossione di una tassa fosse
comunque ammissibile nonostante l'assenza di norme esplicite emanate in
esecuzione dell'art. 954 CC e applicabili alla fattispecie, potrebbe
tutt'al più essere fatto capo per analogia all'art. 16 della tariffa,
il quale prevede che l'iscrizione della modifica dell'intestazione di
una comunione ereditaria a seguito di rinuncia od estromissione d'erede
è soggetta a una tassa di 10 fr. a 100 fr. Tale limitazione s'impone,
giacchè scopo dell'iscrizione di cui si tratta era solo di adattare il
contenuto del registro fondiario a quello del registro di commercio e
la tassazione di un'iscrizione siffatta, qual'è stata eseguita dalle
autorità ticinesi, renderebbe eccessivamente gravosa l'utilizzazione di
un istituto di diritto federale.

    C.- Nelle loro osservazioni-, il Dipartimento di giustizia del Cantone
Ticino e il Dipartimento federale di giustizia e polizia propongono che
il ricorso sia respinto.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- A torto la ricorrente pretende che una tassa d'iscrizione non
sarebbe dovuta già perchè il trapasso dei beni immobili dalla società in
nome collettivo al suo solo nome non costituirebbe un "trapasso a titolo
oneroso" nel senso dell'art. 11 della tariffa. Vero è che, giuridicamente
parlando, detti beni immobili sono passati alla ricorrente ex lege, in
virtù di una sentenza con cui è stata dichiarata sciolta la precedente
società in nome collettivo e non in virtù di un atto pubblico d'acquisto
di nuova proprietà fondiaria. Determinante per decidere se sia ammissibile
la riscossione della tassa per l'iscrizione nel registro fondiario non
è tuttavia la circostanza se un trasferimento della proprietà sia tale
in senso civilistico stretto. Come il Tribunale federale ha più volte
esposto, basta che l'atto giuridico su cui è fondata la modificazione
dei rapporti di proprietà abbia, di fatto ed economicamente, le medesime
conseguenze che un atto d'acquisto della proprietà fondiaria vero e proprio
(RU 79 I 19 sgg. e sentenze ivi citate).

    Nella fattispecie, tale condizione posta dalla giurisprudenza è
senza dubbio adempiuta. Se l'azienda fosse stata liquidata al momento
dello scioglimento della società in nome collettivo, la ricorrente
avrebbe infatti avuto diritto, conformemente al contratto di società e
riservati il giudizio del giudice o particolari stipulazioni delle parti,
solo al 20 per cento del patrimonio sociale, alla quota cioè che essa
medesima aveva conferita. Poichè le è invece stato assegnato - verso
rimborso a Billeter della sua parte - l'intero patrimonio della società,
la ricorrente non può contestare di aver acquistato, economicamente,
nuova proprietà fondiaria. Ne segue che le autorità ticinesi potevano,
di massima, far capo all'art. 11 della tariffa relativo alla tassazione
dei "trapassi a titolo oneroso", quand'anche si fosse stati in presenza,
civilisticamente, di un semplice accrescimento patrimoniale consecutivo
al fatto che Billeter era uscito dalla società in nome collettivo.

    Per negare l'applicabilità di massima dell'art. 11 della tariffa,
non giova alla ricorrente la circostanza che, in un caso di trasformazione
in società semplice di una società in nome collettivo, il Dipartimento di
giustizia del Cantone Ticino aveva escluso l'esistenza di un trasferimento
tassabile della proprietà immobiliare. Come detto Dipartimento espone
nelle sue osservazioni, le due situazioni sono completamente diverse. Nel
caso qui in esame, la ricorrente è infatti divenuta unica proprietaria di
tutti i beni della precedente società in nome collettivo, contrariamente
a ciò che s'era verificato nell'esempio indicato dalla ricorrente dove
solo la forma della società era cambiata e i medesimi soci continuavano
a essere proprietari in comune di tutto il patrimonio sociale.

    Dal momento che l'art. 11 della tariffa è di massima applicabile
alla fattispecie, è evidente per il rimanente che la ricorrente non
può invocare l'applicazione analogetica dell'art. 16 della tariffa
relativo alla tassa dovuta per l'iscrizione di modifiche d'intestazione
di una comunione ereditaria a seguito di rinuncia o estromissione di un
erede. Innanzitutto, tale disposto concerne esplicitamente i soli casi di
rinuncia o di estromissione di un erede da una comunione ereditaria. In
secondo luogo, l'applicazione analogetica di tale disposto presupporrebbe
una lacuna legale, ciò che appunto non si verifica in concreto.

Erwägung 2

    2.- Se l'applicabilità di massima dell'art. 11 della tariffa non può
essere posta in dubbio, il modo in cui la tassa è stata computata deve
invece essere definito inammissibile. Infatti, le autorità ticinesi
non si sono limitate a tassare la parte del valore dei beni immobili
già appartenente al socio Billeter. Per il computo della tassa, esse
hanno preso in considerazione tutto il valore dei beni immobili e loro
accessori, compresa la parte che in caso di liquidazione della società in
nome collettivo sarebbe in ogni modo spettata alla ricorrente quale suo
conferimento. Tenuto conto del fatto che economicamente i beni immobili
che furono assegnati alla ricorrente interamente con lo scioglimento della
società in nome collettivo già le appartenevano in parte, la decisione
impugnata deve dunque essere annullata, nella misura in cui le autorità
si sono scostate, nel computo della tassa, dal principio della mutazione
economica, che esse medesime avevano definito determinante per la questione
se una tassa fosse dovuta di massima.

    Circa i rapporti patrimoniali tra i due soci, la sentenza di
scioglimento della società in nome collettivo si limita a indicare
che, conformemente al contratto di società, Billeter partecipava al
patrimonio in ragione dell'80 per cento e la ricorrente in ragione
del 20 per cento. Nè la sentenza nè i documenti di causa precisano se
anche i beni immobili oggi appartenenti alla ricorrente le siano stati
assegnati a titolo di nuova proprietà in ragione dell'80 per cento. In
queste circostanze, la causa deve essere rinviata all'autorità cantonale,
affinchè determini avantutto entro quali limiti i beni immobili e loro
accessori già appartenevano alla ricorrente prima dello scioglimento della
società. Quando ciò sarà stato chiarito, detta autorità dovrà computare
la tassa d'iscrizione per la sola aliquota dei beni che ancora non
appartenevano alla ricorrente all'atto dello scioglimento della società.

Erwägung 3

    3.- Poichè l'ammontare della tassa d'iscrizione non può essere
fissato in questa sede per l'assenza di indicazioni sicure circa la nuova
proprietà che la ricorrente ha acquistata in seguito allo scioglimento
della società in nome collettivo, appare superfluo esaminare sin d'ora
gli argomenti della ricorrente secondo cui la tassazione, qual'è stata
eseguita, renderebbe eccessivamente gravosa l'utilizzazione del registro
fondiario federale. Su questo punto, può tutt'al più essere osservato che
il Tribunale federale non ha in ogni modo considerato inconciliabile con
il diritto federale, di massima, l'aliquota dell'11 per mille prevista
dall'art. 11 della tariffa (cfr. sentenza inedita 23 novembre 1955 nella
causa Soldati). Se nella sentenza RU 82 I 281 il Tribunale federale è
giunto alla conclusione che la tassa d'iscrizione non potesse eccedere
il 7 per mille, gli è che in quel caso era in discussione l'iscrizione
di pegni immobiliari, non l'iscrizione di trapassi (cfr.

    segnatamente il considerando 3).

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è parzialmente accolto e la causa è rinviata all'autorità
cantonale per nuovo giudizio a norma dei considerandi.