Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 I 126



84 I 126

19. Sentenza 29 maggio 1958 della II Corte Civile nella causa Moll
contro Ticino. Regeste

    Art. 652 ZGB und 33 Abs. 3 GBV.

    Dürfen die Grundbuchbehörden die Eintragung eines abstrakten
Gesamteigentums (auf vertraglicher Grundlage, jedoch ohne Angabe eines
die Gemeinschaft begründenden Rechtsverhältnisses) ablehnen trotz der in
einem rechtskräftigen Zivilurteil enthaltenen Weisung?

Sachverhalt

    A.- Con pubblico istrumento del 9 dicembre 1940, Angelo Galli vendeva
alle tre figlie Margherita Biasca-Galli, a Caslano, Antonietta Moll-Galli,
a Berna, e Irma Galli, a Caslano, un determinato numero di fondi situati
in territorio del comune di Caslano. Nel medesimo atto pubblico, le tre
figlie dichiaravano di procedere alla divisione di quanto era stato loro
assegnato e, sciolta "la comunione ereditaria fin qui tra esse esistente",
procedevano alla ripartizione dei singoli fondi. Antonietta Moll-Galli
e Margherita Biasca-Galli convenivano, inoltre, che due fondi - un viale
d'accesso e cortile (numero di mappa 321) e una sorgente (numero di mappa
364) - sarebbero rimasti in comunione tra loro due.

    Il 6 febbraio 1945, Irma Galli vendeva tre dei fondi acquistati da suo
padre nel 1940 a Edoardo Ryf-Schär, a Berna. Essa cedeva nel contempo a
questi la sua parte di proprietà sui due fondi 321 e 364 che secondo il
contratto del 1940 dovevano costituire proprietà comune con la sorella
Antonietta. A registro fondiario, il nuovo rapporto di proprietà veniva
iscritto quale comproprietà tra Ryf-Schär Edoardo e Moll Antonietta
"per metà ciascuno".

    Con petizione del 3/5 giugno 1952, Antonietta Moll-Galli chiedeva
al pretore di Lugano-Campagna che il contratto di vendita concluso
dalla sorella con Ryf relativamente ai due fondi in comunione fosse
dichiarato nullo e l'iscrizione a registro fondiario fosse di conseguenza
annullata. Con sentenza del 25 aprile 1955, il pretore accoglieva la
petizione e statuiva che le particelle litigiose "sono riconosciute di
proprietà comune di Antonietta Moll-Galli e Irma Galli conformemente
all'atto di divisione del 9 dicembre 1940, rogito num. 2152 del notaio
Mario Rusca". In esecuzione di questa sentenza, l'ufficio del registro
fondiario procedeva, il 10 luglio 1955, alla corrispondente iscrizione
nel registro provvisorio di Caslano.

    Successivamente, a Caslano veniva introdotto il registro fondiario
definitivo. In quell'occasione, Antonietta Moll chiedeva che i due fondi
di cui si tratta fossero iscritti come proprietà comune contrattuale. La
domanda era respinta dal funzionario incaricato dell'impianto del registro
fondiario definitivo, che iscriveva i due fondi provvisoriamente (art. 961
CC) quale comproprietà delle due sorelle, in ragione di metà. Nella sua
decisione, il funzionario considerava in sostanza che l'iscrizione del
10 luglio 1955 era stata eseguita a torto, il contratto di vendita del
1940 tra padre e figlie avendo creato un rapporto di comproprietà e non
di proprietà comune.

    Su ricorso di Antonietta Moll, il Dipartimento di giustizia del Cantone
Ticino quale autorità di vigilanza sul registro fondiario confermava la
decisione del funzionario incaricato dell'impianto del registro fondiario
definitivo a Caslano.

    B.- Antonietta Moll ha interposto in tempo utile un ricorso al
Tribunale federale, chiedendo che i due fondi num. 321 e 364, i quali in
sede di allestimento del registro fondiario definitivo hanno ricevuto i
num. 332 e 393, siano iscritti come proprietà comune delle due sorelle,
conformemente al contratto del 1940 e alla sentenza del pretore di
Lugano-Campagna.

    Nelle loro osservazioni, il Dipartimento di giustizia del Cantone
Ticino e il Dipartimento federale di giustizia e polizia concludono per
la reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- Nel merito, la ricorrente sostiene in sostanza che le autorità del
registro fondiario non potevano, senza violare manifestamente il diritto
federale, rifiutare l'iscrizione della proprietà comune sui due fondi
num. 332 e 393. Innanzitutto, tale rapporto di proprietà, regolarmente
convenuto nel 1940 tra le due sorelle Irma Galli e Antonietta Moll, era
stato iscritto nel registro fondiario provvisorio di Caslano. In secondo
luogo, l'esistenza del rapporto di proprietà comune è stata riconosciuta
successivamente da una sentenza giudiziaria cresciuta in giudicato. Non
può essere compito delle autorità del registro fondiario - allega la
ricorrente - modificare nella sua sostanza un diritto reale creato dalle
parti e sanzionato addirittura dal giudice.

    A questo proposito, occorre considerare quanto segue. Secondo il
diritto svizzero, la proprietà comune non può essere convenuta liberamente
dalle parti ma presuppone che siano adempiute determinate condizioni
esplicitamente previste dalla legge. In particolare, è necessario che
le persone le quali hanno in comune la proprietà di una cosa siano
"vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto"
(art. 652 CC). Tale requisito dell'esistenza di una comunione legale o
contrattuale ha per effetto, da una parte, che i casi in cui può esistere
un rapporto di proprietà comune sono in funzione delle varie possibili
comunioni personali, in altre parole che i casi di proprietà comune
costituiscono per legge un numerus clausus (cfr. segnatamente HAAB,
Commentario CC, note dal 3 al 9 ad art. 652). Esso ha d'altra parte
per effetto che la proprietà comune non è data a norma di legge se le
persone che hanno in comune la proprietà di una cosa non sono vincolate
a una delle comunioni legali o contrattuali che ne sono la condizione.
Insomma, la proprietà comune non è concepibile qualora le persone che
l'invocano non siano unite da un rapporto giuridico personale (cfr. HAAB,
in Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, vol. 61, pag. 310/311).

    Se si tien conto di quanto precede, si deve ammettere, in ogni modo,
che manifestamente a torto l'ufficio dei registri ha a suo tempo iscritto
quale proprietà comune il rapporto di proprietà che Irma Galli e Antonietta
Moll-Galli avevano convenuto all'atto della vendita di beni immobili
intrapresa nel 1940 da loro padre. Infatti, le due sorelle non erano a
quel momento vincolate da nessuna comunione, contrariamente a quanto è
detto nell'istrumento notarile. I beni immobili ricevuti appartenevano
esclusivamente al padre. Vero è che, stando all'iscrizione del contratto
di vendita del 1940 a registro fondiario avvenuta il 24 dicembre 1940,
proprietari precedenti dei beni sarebbero state, oltre al padre, le
figlie. Tuttavia, dalle copie degli estratti del registro fondiario
prodotte dalla ricorrente medesima appare chiaro che tale premessa
dell'iscrizione era erronea, nella misura almeno in cui si riferiva ai
due fondi qui in discussione. Il realtà, detti due fondi sempre erano
appartenuti al solo padre. In queste circostanze, l'ufficiale del registro
fondiario avrebbe dovuto rifiutare già allora, nell'ambito della normale
procedura d'esame delle richieste, l'iscrizione della proprietà comune
convenuta contrattualmente senza che ne fossero adempiute le condizioni
legali.

    Nel frattempo, sulla natura di quel rapporto di proprietà si è
tuttavia pronunciato il giudice. Si pone dunque la questione se la
proprietà comune non sia scaturita per lo meno dalla sentenza del pretore
di Lugano-Campagna. Mentre la ricorrente lo pretende con riferimento
alla forza esecutiva delle sentenze, l'autorità cantonale lo nega,
allegando che nessuna decisione giudiziaria può esentare le autorità del
registro fondiario dal controllo d'ufficio della conformità con la legge
dei diritti di cui è domandata l'iscrizione.

    In concreto, gli argomenti dell'autorità ticinese di vigilanza sul
registro fondiario devono essere condivisi. Il Tribunale federale giunge
a questa conclusione dopo aver considerato che una sentenza costituisce
bensì un titolo sufficiente per l'iscrizione della proprietà e degli
altri diritti reali, cui anche le autorità del registro fondiario devono
riconoscere forza esecutiva materiale. In altre parole, è esatto che,
quando siano di fronte a una decisione giudiziaria, non è compito delle
autorità del registro fondiario esaminare come è stato giudicato, esaminare
cioè se la sentenza poggi su premesse giuridiche o di fatto valide e
se le conclusioni del giudice siano sostenibili o meno. Determinante
per le autorità del registro fondiario dev'essere materialmente quel
che è stato giudicato e null'altro (cfr. AUER, Die Prüfungspflicht des
Grundbuchverwalters nach schweizerischem Recht, pag. 29 sgg., segnatamente
30/31).

    Come AUER stesso riconosce, ciò non significa tuttavia che le
autorità del registro fondiario debbano iscrivere senz'altro tutti i
diritti reali sanciti da sentenze giudiziarie formalmente esecutive. Tra
l'altro, esse dovranno pur sempre vagliare d'ufficio l'iscrivibilità
(Eintragungsfähigkeit) del diritto accertato dalla sentenza (cfr. AUER,
op.cit. pag. 59 sgg). Innanzitutto, la legge ha stabilito, circa i
diritti iscrivibili, un numerus clausus. Ne segue che taluni diritti non
potrebbero essere iscritti, quand'anche fossero stati accertati in via
giudiziaria, per il semplice motivo che la legge non li conosce. Si può
citare, quale esempio di un diritto siffatto, non iscrivibile anche se
il giudice lo avesse ordinato, la proprietà per piani. In secondo luogo,
esiste tutta una categoria di diritti che, per sè, sono riconosciuti
dalla legge ma rimangono ciononostante non iscrivibili. Tra questi
possono essere menzionati i precari, le rendite fondiarie vincolate a
condizioni (art. 854 CC), le restrizioni legali del diritto di proprietà
(art. 680 cp. 1 CC). A parte questi casi di non iscrivibilità, vietata
è poi, in generale, l'iscrizione di diritti reali inconciliabili con una
norma imperativa o di diritto pubblico. Rientrano per esempio in questa
categoria i contratti di vendita di fondi agricoli durante sei anni a
contare dal loro acquisto (art. 218 CO).

    Se tali princìpi sono applicati alla fattispecie, nessun rimprovero può
essere mosso alle autorità ticinesi di vigilanza sul registro fondiario
per aver rifiutato l'iscrizione nel registro fondiario definitivo del
rapporto di proprietà comune sancito dal pretore.

    a) In primo luogo, dette autorità non hanno oltrepassato le loro
competenze vagliando un ordine del giudice. Infatti, il loro diritto
di controllo scaturiva dal testo medesimo dell'art. 652 CC secondo cui
proprietario comune può essere solo chi si trovi in un rapporto giuridico
e, inoltre, dall'art. 33 cp. 3 RRF giusta il quale "nel caso di proprietà
comune, bisogna aggiungere alle indicazioni previste nell'art. 31 la
menzione del rapporto giuridico da cui deriva la comunione (comunione
di beni, coeredi, indivisione, ecc.)". Dal momento che ambedue queste
prescrizioni devono essere definite norme di diritto imperativo, è
chiaro che la questione esaminata dalle autorità ticinesi di vigilanza
sul registro fondiario rientrava nell'ambito delle loro competenze,
indipendentemente dalla forza esecutiva materiale della sentenza
pretoriale. Poichè tale questione concerneva l'iscrivibilità di un diritto,
deve altresì essere ammesso che la competenza delle autorità del registro
fondiario era data d'ufficio, non solo per esammare una domanda di nuova
iscrizione ma pure per rettificare un'iscrizione eseguita a torto in
precedenza, senza che occorresse una disposizione preliminare del giudice
nel senso degli art. 977 cp. 1 CC e 99 RRF (cfr. HOMBERGER, Commentario
CC, nota 9 ad art. 977).

    Non giova alla ricorrente asserire, a sostegno della sua tesi
contraria, che l'iscrizione è stata rifiutata, in prima istanza,
da un funzionario incaricato dell'impianto del registro fondiario
definitivo, non da un ufficiale del registro fondiario vero e proprio. A
parte la circostanza che la ricorrente si limita ad allegare, in
merito, una violazione di prescrizioni cantonali senza eccepire in
modo sufficientemente chiaro di una violazione simultanea del diritto
federale, non si vede per quali motivi le autorità cantonali di vigilanza
sul registro fondiario non potrebbero assegnare anche al funzionario
incaricato dell'impianto del registro fondiario definitivo le mansioni
di controllo d'ufficio previste dagli art. 18, 33, 98 sgg. RRF.

    b) Pure il risultato materiale cui l'autorità cantonale è giunta
nello svolgimento del suo compito di vigilanza è conforme al diritto
federale. Infatti, il dispositivo con cui il pretore ha ordinato
l'iscrizione della proprietà comune per i due fondi num. 332 e 393 è
sicuramente errato, nel senso che la proprietà comune giudizialmente
pronunciata dev'essere esclusa per l'assenza di un accertamento
qualsiasi, nella sentenza, circa l'esistenza di un rapporto giuridico
tra le parti. Certo, il pretore par la nel § del dispositivo num. 1
di "atto di divisione del 9 dicembre 1940". Dai motivi della sentenza
risulta tuttavia, senza equivoco possibile, che per divisione il pretore
non ha mai inteso la divisione consecutiva a una comunione ereditaria ma
sempre ha inteso quella convenuta dalle figlie al momento del contratto di
compra-vendita concluso tra il padre quale venditore e le figlie medesime
quali compratrici. Insomma, il pretore non ha ammesso, sia pure per errore,
l'esistenza di una comunione ereditaria tra le sorelle, ciò che avrebbe
avuto per effetto, nonostante tutta l'evidenza dell'errore, di vincolare
l'ufficiale del registro fondiario. Egli si è limitato a statuire che
Irma Galli e Antonietta Moll dovevano essere riconosciute proprietarie
comuni dei due fondi litigiosi conformemente a quanto avevano convenuto
nel 1940. Ciò equivaleva senza dubbio al riconoscimento di un rapporto
contrattuale di proprietà comune astratta, escluso dalla legge e, dunque,
non iscrivibile.

    Per evitare le conseguenze legali di tale situazione, la ricorrente
asserisce invano che "non è detto però che le parti, nel caso concreto, con
l'istrumento del 1940, non abbiano voluto costituire un'"indivisione". A
parte la comunione ereditaria sicuramente inesistente e - comunque -
non ritenuta dal pretore medesimo, solo la formazione nel 1940, da parte
delle due sorelle, di una società semplice sarebbe per sè pensabile. Una
società semplice può infatti essere creata tacitamente, per il solo fatto
che determinati beni siano destinati a uno scopo comune. Sennonchè, nè il
pretore ha accertato nè la ricorrente ha mai asserito che sua sorella e lei
medesima avessero tale intenzione quando convennero la proprietà comune.

    Così stando le cose, occorre ammettere che l'autorità cantonale non ha
violato il diritto federale negando l'iscrizione della proprietà comune
quantunque fosse stata ordinata dal giudice. In realtà, tale rapporto
di proprietà non è mai potuto sorgere tra la ricorrente e sua sorella,
perchè vi ostavano precise norme di diritto imperativo.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.