Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 II 479



84 II 479

65. Sentenza 2 ottobre 1958 della II Corte civile nella causa K. contro W.
Regeste

    Art. 7 h Abs. 1 NAG. Auslegung von § 76 der österreichischen
Jurisdiktionsnorm, wonach in Ehesachen grundsätzlich bei österreichischer
Staatsangehörigkeit der Ehegatten die österreichischen Gerichte zuständig
sind, jedoch Entscheidungen ausländischer Behörden anerkannt werden können,
wenn der Ehemann "seinen gewöhnlichen Aufenthalt" nicht in Österreich hat
(§ 76 Absatz 2 daselbst).

Sachverhalt

    A.- K. e W. si sono uniti in matrimonio nel 1942 a Vienna, dove sono
vissuti fino al 1953. Nell'aprile 1954, il marito prese in locazione,
a Lugano, un appartamento che arredò con mobili della moglie, fatti
venire da Vienna. I due coniugi abitarono in detto appartamento fino nel
maggio 1956, quando si trasferirono in un altro appartamento, sempre a
Lugano. Ogni tanto, essi intercalavano al loro soggiorno a Lugano viaggi
all'estero, pur dichiarando più volte a terzi che la loro intenzione era di
stabilirsi definitivamente a Lugano. Dal 10 aprile 1954, il marito paga,
in questa città, un'imposta complessiva. La moglie ha conservato, anche
dopo il 1953, un appartamento proprio a Vienna. Sino alla fine del 1956,
visse tuttavia quasi di continuo con il marito a Lugano.

    Dal gennaio 1957, la moglie - che si era recata in Austria per
un soggiorno di cura - non ha più fatto ritorno a Lugano. Dopo averla
inutilmente diffidata a reintegrare il domicilio coniugale, il marito
chiedeva il divorzio con petizione del 2 aprile 1957, per i motivi
dell'art. 142 CCS e del § 40 della legge austriaca sul matrimomo.

    B.- La convenuta ha contestato la competenza territoriale della Pretura
di Lugano-Città, allegando che il domicilio coniugale era rimasto a Vienna
e che Lugano era stata scelta come luogo di soggiorno per puri fini fiscali
e valutari. Essa ha fatto valere, inoltre, l'eccezione di litispendenza, in
quanto aveva essa medesima chiesto, l'11 maggio 1957, il divorzio a Vienna.

    Tanto il pretore quanto, su appello della convenuta, il Tribunale di
appello riconobbero la competenza delle autorità giudiziarie svizzere
a statuire sulla domanda di divorzio. Davanti alla seconda istanza,
la convenuta non aveva più fatto valere l'eccezione di litispendenza.

    C.- La convenuta ha interposto in tempo utile un ricorso per riforma al
Tribunale federale, chiedendo che, annullata la decisione del Tribunale
di appello, sia riconosciuta l'incompetenza dei tribunali svizzeri a
giudicare la causa di divorzio promossa dall'attore. A sostegno delle
sue conclusioni, essa fa in sostanza valere quanto segue: Determinante
per statuire sulla competenza territoriale dei tribunali svizzeri non è
la sola questione se, in seguito al suo prolungato soggiorno a Lugano,
l'attore adempie i presupposti del domicilio secondo il diritto svizzero,
bensì quella se detta competenza è riconosciuta o no dalle leggi e dalla
giurisprudenza austriache conformemente all'art. 7 h cp. 1 LR. Nella
fattispecie, tale non è il caso giacchè il § 76 cp. 1 delle Norme
giurisdizionali austriache ("Jurisdiktionsnorm", JN) riserva ai soli
tribunali austriaci il diritto di statuire in materia di matrimonio. Vero è
che il secondo capoverso di detto paragrafo prevede un'eccezione per i casi
in cui il marito non abbia la sua residenza abituale ("seinen gewöhnlichen
Aufenthalt") in Austria. Ciò non giova però all'attore, in quanto la
dottrina austriaca interpreta tale disposto nel senso che una persona può
avere una residenza abituale in più luoghi e il solo fatto che essa abbia
una residenza abituale anche in Austria basta a escludere la competenza
dei tribunali stranieri. Poichè l'attore ha mantenuto una residenza
siffatta a Vienna, le autorità giudiziarie svizzere devono astenersi
dallo statuire sulla sua petizione. Questa soluzione del litigio s'impone
dal momento che è pendente davanti ai tribunali di Vienna un'azione per
divorzio della convenuta; detti tribunali "hanno già preso una decisione"
ed esiste dunque il pericolo che siano emanate due sentenze contrastanti.

    D.- Nelle sue osservazioni, l'attore conclude per la reiezione del
gravame, con spese e ripetibili a carico della ricorrente.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Come la ricorrente medesima ammette, decisivo per la risoluzione
del presente litigio è effettivamente l'interpretazione che dev'essere
data al § 76 JN, in particolare alla nozione di "residenza abituale"
giusta il secondo capoverso di detto paragrafo.

    Ora, l'interpretazione che la ricorrente vuol dare a tale disposto non
può essere condivisa. Infatti, esso non par la di luogo dove il marito ha
una sua residenza abituale, bensì del luogo ove egli ha la sua residenza
abituale ("seinen gewöhnlichen Aufenthalt"). Ciò significa manifestamente,
quando una persona abbia luoghi di residenza sia in patria sia all'estero,
che dovrà avantutto essere esaminato se essa risiede abitualmente, e cioè
in prevalenza, all'estero oppure in patria. In altre parole, non si tratta
di sapere in primo luogo dove si trovino, all'estero e in patria, le due
residenze abituali di una persona e di dichiarare senz'altro competenti
territorialmente le autorità giudiziarie del luogo di residenza abituale
in patria, quand'anche questa seconda residenza fosse solo occasionale,
rispetto a quella nel paese straniero. L'opinione del Ministro austriaco
della giustizia, invocata dalla ricorrente e secondo cui i tribunali
austriaci non rivendicherebbero la loro competenza esclusiva "wenn der
österreichische Ehemann keinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Republik
Österreich hat" non si oppone a quest'interpretazione, malgrado la
sostituzione dell'espressione "keinen gewöhnlichen Aufenthalt" a quella
legale e più chiara di "seinen gewöhnlichen Aufenthalt".

    In concreto, non v'è dubbio che luogo di residenza abituale del marito
fosse, anche e segnatamente nel momento in cui la causa fu promossa,
Lugano e non Vienna. Su questo punto, gli accertamenti del Tribunale
di appello, che sono vincolanti in sede di ricorso per riforma, sono
chiari e categorici. Per giustificare una tesi diversa, non giova alla
ricorrente il riferimento a una lettera del marito, in data 13 febbraio
1957, nella quale è discorso di un "breve soggiorno nella mia abitazione a
Vienn a". Anzichè sul fatto di possedere un'abitazione propria a Vienna,
l'accento dovrebbe semmai essere posto, agli effetti della residenza
abituale, sulla brevità del soggiorno, esplicitamente sottolineata. In
realtà, la residenza abituale del marito a Lugano e l'assenza di una
residenza abituale a Vienna, a norma del § 76 cp. 2 JN, apparirebbero
dubbie solo se il marito non avesse una residenza durevole nè in Austria
nè in Svizzera ma trascorresse per esempio la maggior parte dell'estate
e dell'autunno a Lugano e la maggior parte dell'inverno e della primavera
a Vienna (analogamente a quanto ha esposto il professore H. Schima in un
parere che la ricorrente invoca anche in questa sede). Ma nè la ricorrente
ha preteso, nè gli atti consentono di ritenere che tale ipotesi sarebbe
qui verificata.

Erwägung 2

    2.- In queste circostanze, la decisione impugnata dev'essere
confermata. Poichè la legislazione austriaca prevede una disposizione
quale quella del § 76 cp. 2 JN e le condizioni d'applicazione della
medesima sono adempiute, i tribunali svizzeri non possono che farvi capo,
nell'interesse della sicurezza giuridica.

    Irrilevante è che davanti ai tribunali austriaci sia pendente un'azione
di divorzio della ricorrente. Innanzitutto, l'eccezione di litispendenza,
sarebbe, nella misura in cui fosse riproposta, irricevibile in questa sede,
giacchè la ricorrente non l'aveva più fatta valere davanti al Tribunale
di appello. In secondo luogo, occorre considerare che, comunque, l'azione
è stata promossa a Lugano dal marito prima che a Vienna dalla moglie, ciò
che basterebbe a respingere l'eccezione di litispendenza nel caso in esame.

    Quanto ai timori della ricorrente che possano essere emanate sentenze
contraddittorie, essi sono per lo meno discutibili. Infatti, se i
tribunali di Vienna hanno già preso "una decisione", questa riguardava
manifestamente mere questioni processuali, come quella appunto della
competenza territoriale su cui le autorità giudiziarie svizzere hanno
ora statuito in modo definitivo conformemente a chiare norme del diritto
internazionale privato svizzere e austriache. In verità, non si vede perchè
i tribunali austriaci, contrariamente alla loro propria legislazione,
continuerebbero ad invocare, in concreto, la loro esclusiva competenza
di giudizio, soprattutto quando si consideri che la causa fu senza dubbio
promossa prima a Lugano che a Vienna.

    Per il resto, la ricorrente cerca invano di trarre conclusioni in
suo favore dal parere del Ministero federale austriaco della giustizia,
nel quale è detto che, quando un tribunale nazionale ha sciolto un
matrimonio per divorzio, il riconoscimento delle sentenze straniere
in materia sarebbe rifiutato. Infatti, nessuna sentenza di divorzio è
finora stata pronunciata in Austria ma solo furono prese - come è stato
rilevato - decisioni preliminari di natura processuale. Così stando le
cose, la questione del riconoscimento della sentenza che pronunceranno
le autorità giudiziarie svizzere rimane aperta. Intanto, si tratta solo
di giudicare se, in virtù delle norme applicabili, le autorità austriache
riconoscano di massima il foro svizzero nei casi come quello in esame. Per
i motivi esposti, ciò non fa dubbio in concreto, cosicchè la competenza
territoriale dei tribunali svizzeri dev'essere riconosciuta.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso per riforma è respinto.