Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 III 94



84 III 94

24. Sentenza 8 maggio 1958 nella causa Bauer. Regeste

    Ist die Aufsichtsbehörde befugt, im Rahmen der Überprüfung einer
Beschwerde betreffend die Frage der Anerkennung einer Masseschuld, selber
die Frist zur Anrufung des Richters anzusetzen?

Sachverhalt

    A.- Bauer gestisce come locatario il Tea Room Vendôme, situato
nell'immobile Talstrasse 18, a Zurigo, che è di proprietà della massa
fallimentare cooperativa Waidholz. Il contratto di locazione, concluso
nel 1953 per la durata di dieci anni, è annotato a registro fondiario.

    In sede d'allestimento della graduatoria, Bauer insinuava un credito
di 170 000 fr. a titolo di debito della massa, per il caso in cui
l'immobile dovesse essere attribuito al secondo incanto, senza obbligo
per l'aggiudicatario di riprendere il contratto di locazione.

    L'amministrazione del fallimento non riconosceva la pretesa come
debito della massa. Adita da Bauer, la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza gli assegnava un
termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della sua decisione
per chiedere al giudice il riconoscimento della pretesa come debito
della massa.

    B.- Bauer ha interposto in tempo utile un ricorso alla Camera di
esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo - come
in sede cantonale - che il termine per adire il giudice sia fissato
dall'amministrazione del fallimento dopo la realizzazione dell'immobile
di cui si tratta.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- .....

Erwägung 2

    2.- A torto il ricorrente pretende che un'autorità di vigilanza, quando
è chiamata a decidere se l'amministrazione del fallimento debba assegnare
un termine per adire il giudice, non sarebbe in nessun caso competente a
fissare essa medesima tale termine. Certo, il fatto di fissare senz'altro
il termine ha per effetto che contro la durata e l'inizio del medesimo non
può essere presentato un nuovo reclamo a stregua dell'art. 17 LEF. Ciò non
costituisce tuttavia un diniego di giustizia, in quanto il diritto di adire
tutte le giurisdizioni dev'essere inteso quale un mezzo processuale e non
come un fine a sè stante. In particolare, tale diritto non deve servire a
ritardare inutilmente, con un semplice rinvio, una decisione che l'autorità
di vigilanza stessa è in grado di prendere in piena conoscenza di causa,
sulla scorta dei documenti disponibili. Nella pratica, la possibilità
per le autorità di vigilanza di fissare esse medesime il termine è del
resto chiaramente riconosciuta (cfr. RU 75 III 25 in fine e 56 III 119).

    Se il ricorrente sostiene a torto che le autorità di vigilanza
non potrebbero di massima, nell'ambito di un reclamo vertente sul
riconoscimento di un debito della massa, fissare il termine per promuovere
un'azione civile, giustamente egli allega invece che la fissazione di detto
termine era, in concreto, prematura. Il Tribunale federale giunge a questa
conclusione dopo aver considerato che il ricorrente non ha fatto valere
una pretesa definitiva contro la massa. In realtà, egli si è limitato
a chiedere che gli fosse garantita la possibilità di rivolgersi contro
la massa qualora l'immobile dovesse venire attribuito, in un secondo
incanto, senza l'aggravio del contratto di locazione annotato a registro
fondiario. Ciò significa che il contratto di locazione continua a spiegare
i suoi effetti e dovrà, in principio, essere assunto dall'aggiudicatario
dell'immobile. Solo se al momento del primo incanto le offerte fatte non
dovessero sodisfare i creditori ipotecari poziori e si rivelasse necessario
un secondo incanto, detto contratto diverrebbe caduco e Bauer si vedrebbe
costretto ad agire, per il risarcimento dei danni, contro la massa. Poichè
nessuno può oggi dire con sicurezza, nonostante l'esistenza di notevoli
altri oneri gravanti l'immobile, se tale ipotesi si verificherà, ragioni
di economia processuale giustificano che il termine per promuovere azione
contro la massa sia fissato solo dopo la realizzazione dell'immobile,
a cura dell'amministrazione del fallimento.

    Così stando le cose, la decisione impugnata dev'essere annullata
nella misura in cui l'autorità ticinese di vigilanza ha statuito che il
ricorrente dovesse promuovere già oggi un'azione per risarcimento danni
contro la massa. Per la verità, non era normale costringerlo a iniziare,
prima dell'incanto, una causa che nelle particolari circostanze del caso
avrebbe avuto puro carattere precauzionale, così da giustificare, non
appena introdotta, una domanda di sospensione fino a incanto avvenuto. Su
questo punto, l'annullamento della decisione cantonale è conforme pure
agli interessi della massa, in quanto dovrebbe anch'essa compiere atti
di procedura e assumere notevoli spese per tutelare i suoi diritti in una
causa che sarebbe poi sospesa fino a realizzazione avvenuta dell'immobile.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    In quanto ricevibile, il ricorso è accolto nel senso che, annullata
la decisione impugnata a norma dei considerandi, l'amministrazione del
fallimento è invitata ad assegnare al ricorrente, se sarà il caso, dopo
la realizzazione dell'immobile Talstrasse 18, a Zurigo, un termine per
promuovere azione contro la massa.