Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 IV 75



83 IV 75

20. Estratto dalla sentenza 14 giugno 1957 della Corte di cassazione
penale nella causa X. contro Procura pubblica sottocenerina. Regeste

    Art.251 Ziff. 1 Abs. 1StGB. Begriff des "Vermögens" und der "andern
Rechte".

Sachverhalt

    A.- Le quattro farmacie di Z., compresa quella di X., si erano
intese per fornire i medicinali all'ospedale locale, secondo un turno
trimestrale. L'accordo veniva rispettato nel 1950 e nel 1951, ma non nel
1952, in quanto quasi tutti i medicinali furono forniti all'ospedale,
quell'anno, dalla farmacia X. Per le sue forniture del 1952, X. allestì
quattro fatture: due in data 16 giugno 1952 per un importo complessivo
di 4286 fr. e due altre in data 8 febbraio 1953 per un totale di 4080 fr.

    All'inizio del 1953, la farmacia Y. si lagnò, presso il consiglio
di amministrazione dell'ospedale, di una disparità di trattamento
nell'assegnazione delle ordinazioni. In seguito a questo intervento, il
consiglio di amministrazione decise, l'11 maggio 1953, che "per tenere
le farmacie del borgo allo stesso livello si modificherà la precedente
proposta all'Unione farmaceutica nel senso che la suddivisione della
percentuale deve avvenire in parti uguali tra le quattro farmacie del
Comune, senza tener conto del trimestre fissato dagli interessati per le
loro forniture dirette all'Ospedale".

    L'economo dell'ospedale W., che aveva favorito X., propose allora a
questi che le quattro fatture sopra indicate fossero sostituite da altre
intestate a farmacie situate fuori di Z. X si procurò carta intestata
alla ditta U., e allestì due fatture fittizie: una in data 16 giugno 1952
per 4286 fr. e un'altra in data 8 febbraio 1953 per 4080 fr. La prima
porta una firma illeggibile e, sotto la firma, la quietanza seguente:
"Ricevuto 8.8.52 per U.". L'ammontare della seconda, che non è firmata,
fu pagato alla ditta U. e da questa consegnato a X. Ambedue i documenti
furono inseriti da W. nella contabilità dell'ospedale, in luogo e vece
delle quattro fatture originali. L'annotazione "Registrato al Giornale
pag. ... nr. ..." figura sulle fatture fittizie.

    B.- Chiamata a statuire su questi fatti imputati a W. e a X. e su
altri assai più gravi imputati a W. nonchè ai coniugi A.B., tutti a Z.,
la Corte delle assise criminali del distretto di Z. dichiarò tra l'altro
X. e W. colpevoli, come coautori, di falsità in documenti. Stimando che il
reato commesso da X. era di "esigua gravità", la Corte lo condannò a una
multa di 500 fr. e dispose la cancellazione della pena dopo un periodo
di prova di un anno. Un ricorso di X alla Corte cantonale di cassazione
e di revisione penale fu respinto, con sentenza del 5 aprile 1957.

    C.- X. ha interposto in tempo utile un ricorso per cassazione al
Tribunale federale, chiedendo l'assoluzione. Egli fa in sostanza valere che
alle fatture incriminate manca nella fattispecie il carattere di documento
e che, come risulta tra l'altro chiaramente da una dichiarazione del
dott. ..., segretario dell'Ordine dei farmacisti, le farmacie di Z. non
avevano un diritto, nell'accezione giuridica del termine, di fornire a
turno i medicinali necessari all'ospedale locale.

    Nelle sue osservazioni, il Procuratore pubblico sottocenerino propone
che il ricorso sia respinto.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    1./2. - .....

Erwägung 3

    3.- Dopo avere ammesso che le fatture di cui si tratta costituivano
una falsità in documenti, la Corte cantonale ha parimente ritenuto che
il ricorrente avesse agito "al fine di nuocere al patrimonio o ad altri
diritti di una persona" (art. 251 num. 1 cp. 1 CP). Nella misura in cui
si è pronunciata sull'"intenzione" di nuocere, essa ha proceduto a un
accertamento di fatto che come tale è vincolante per il Tribunale federale
in questa sede (RU 81 IV 283 e sentenza ivi citata). È invece sottoposta
al sindacato del Tribunale federale la questione se i farmacisti di
Z. avessero un "diritto" di fornire medicinali all'ospedale locale o
avessero altrimenti una pretesa rilevante agli effetti dell'art. 251
num. 1 cp. 1 CP.

    a) I motivi per i quali la Corte cantonale ha riconosciuto alle
farmacie di Z. il diritto di fornire medicinali all'ospedale non
sono convincenti. Certo, risulta dai documenti cui essa si riferisce,
e segnatamente dalle dichiarazioni di X. e di W., che dette farmacie si
erano intese per rifornire a turno quell'ospedale e che il relativo accordo
fu rispettato nel 1950 e nel 1951. Ciò non significa tuttavia che sia stato
concluso un contratto generatore di diritti e di obblighi. La dichiarazione
del segretario dell'Ordine dei farmacisti, prodotta in seconda istanza, è
significativa a questo riguardo: vi si par la non già di violazione di un
obbligo giuridico, bensì di mancanza alle "norme della collegialità". Se
i farmacisti locali non avevano, giuridicamente parlando, un diritto
all'esecuzione a turno di forniture di medicinali, non può invece essere
negato che essi potevano legittimamente contare sul rispetto, da parte
dell'ospedale, dell'accordo tra loro concluso. Lo dimostra già la docilità
con cui l'amministrazione dell'ospedale accolse il reclamo del farmacista
Y. Resta da esaminare se questa loro pretesa rientri nel concetto di
"patrimonio" o di "altri diritti" giusta l'art. 251 num. 1 cp. 1 CP.

    b) In concreto, la risposta a questo interrogativo non può essere che
affermativa. Analogamente a quanto il Tribunale federale ha già esposto
statuendo in materia di amministrazione infedele a stregua dell'art. 159 CP
(RU 81 IV 280 consid. 2 lett. b; 80 IV 248 consid. 3), pure per patrimonio
nel senso dell'art. 251 num. 1 cp. 1 CP si devono infatti intendere, oltre
ai diritti patrimoniali veri e propri, tutti gli interessi pecuniari. Il
Tribunale federale giunge a questa conclusione dopo aver considerato che
la nozione di patrimonio giusta l'art. 251 num. 1 cp. 1 CP non può essere
interpretata in modo diverso da quella di patrimonio qual è definito
negli articoli concernenti i "reati contro il patrimonio" in generale
(titolo secondo del CP), segnatamente negli art. 148, 149 e 159 CP. Già la
circostanza che pure in questi articoli i testi italiano e tedesco usano
il termine "patrimonio" rispettivamente "Vermögen" e il testo francese
quello di "intérêts pécuniaires" rivela l'identità del concetto.

    Vero è che, contrariamente al testo francese il quale par la di
"atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui", i testi
italiano e tedesco dell'art. 251 num. 1 cp. 1 CP parlano di documenti falsi
o alterati formati "al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti
di una persona". Con questa diversa redazione, i testi italiano e tedesco
sembrano contemplare solo pretese giuridiche vere e proprie: da una parte
i diritti patrimoniali e dall'altra gli altri diritti di una persona. I
lavori preparatori del CP confermano apparentemente tale interpretazione
restrittiva. In sede di discussione dell'art. 148 CP, un membro della
commissione fece infatti notare a un collega, il quale voleva stralciare
dal testo l'aggettivo "altri" nell'idea che il patrimonio non fosse un
diritto, "dass man gemeinhin von Vermögen im Sinne von Vermögensrechten zu
sprechen pfiege. Man könnte sagen: 'Vermögensrechten und anderen Rechten
'" (cf. verbali della Commissione CN, seduta del 6 settembre 1926,
ad art. 217 del progetto).

    Nonostante l'aggiunta - nei testi tedesco e italiano - dell'aggettivo
"altri" ai diritti contrapposti al patrimonio, devesi tuttavia
escludere che la legge stessa abbia voluto limitare, trattandosi di
falsità in documenti, la portata della protezione penale accordata al
patrimonio. Semmai, proprio l'inclusione di "altri diritti" nell'art. 251
num. 1 cp. 1 CP sta a indicare che la nozione di patrimonio nel senso di
questo disposto non dev'essere interpretata in modo restritivo. Per "altri
diritti" tutelati la legge intende infatti senza dubbio pure quelli della
personalità secondo le disposizioni del Codice civile, dunque anche il
diritto all'attività economica quale è precisamente protetto dall'art. 28
CC. Ora, la tutela del diritto all'attività economica nell'ambito delle
prescrizioni penali sulla falsità in documenti non sarebbe comprensibile,
se nella nozione di patrimonio non fossero inclusi determinati interessi
pecuniari che sono sostanzialmente analoghi a questo e ad altri diritti
della personalità. Se avesse voluto interpretare la nozione di patrimonio
in senso strettamente giuridico, la legge non avrebbe del resto avuto
motivo di usare l'espressione "patrimonio o altri diritti di una persona",
ma si sarebbe limitata a parlare di documenti falsi o alterati formati
per nuocere "ai diritti di una persona".

    In realtà, la parificazione degli interessi pecuniari ai diritti
patrimoniali veri e propri è richiesta, nel campo della falsità in
documenti non meno che in quello dell'amministrazione infedele o della
truffa, da considerazioni sostanziali, dalla necessità segnatamente di
non svuotare di parte del suo contenuto effettivo una nozione che come
quella di patrimonio deve qui essere intesa nella sua accezione non solo
giuridica ma pure economica.

    Questa tesi è segnatamente condivisa dalla dottrina, che è pressochè
unanime nell'attribuire al concetto di patrimonio in senso penale
una portata prevalentemente economica. Così si esprime per esempio,
con esplicito riferimento alla falsità in documenti, ANDEREGG (Die
Urkundenfälschung des II. Titels des schweiz. StGB, pag. 195). "Im
Strafrechtssinn versteht man unter Vermögen - rileva tra l'altro
questo autore - die Summe der geldwerten Beziehungen und der sonstigen
wirtschaftlichen Rechte im weitesten Sinne". L'idea che il patrimonio
non escluda i semplici interessi pecuniari è poi ribadita nei commenti
all'art. 148 CP concernente la truffa (cf. HAFTER, parte speciale I,
pag. 267; THORMANN/VON OVERBECK, II nota 8 ad art. 148 CP; GERMANN, Das
Verbrechen im neuen Strafrecht, pag. 278; LOGOZ, parte speciale I, pag.
157). Per tutti questi autori, nella nozione di patrimonio rientrano
pure determinati interessi pecuniari, compreso in certi casi il profitto
economico costituito dalla clientela.

    Naturalmente, non ogni vaga aspettativa economica potrà costituire un
interesse pecuniario tutelato dalla legge penale. Il profitto economico
o l'interesse pecuniario deve apparire acquisito. In altre parole,
l'interessato deve potervi legittimamente contare.

    Se i principii suesposti sono applicati alla fattispecie, l'interesse
dei farmacisti di Z. a fornire medicinali all'ospedale locale rientra
indubbiamente negli elementi del patrimonio quale è contemplato
dall'art. 251 num. 1 cp. 1 CP. In virtù della stipulazione conclusa, essi
potevano infatti legittimamente attendersi che le ordinazioni di medicinali
da parte di detto ospedale loro sarebbero fatte a turno. Violando questa
legittima aspettativa con la compilazione di documenti falsi o alterati,
il ricorrente ha dunque attuato pure gli estremi soggettivi del reato
contemplato all'art. 251 CP.

    Poichè tanto la condizione oggettiva (esistenza di un falso materiale
o ideologico) quanto quella soggettiva (intento di nuocere al patrimonio
altrui) sono adempiute già per i motivi esposti, appare superfluo esaminare
se la condizione soggettiva sarebbe realizzata anche nel caso in cui il
ricorrente avesse agito credendo di ledere un diritto vero e proprio e
questo non fosse in realtà esistito. È nemmeno è necessario ricercare se
il ricorrente abbia voluto procacciarsi un indebito profitto, l'intenzione
provata di nuocere al patrimonio altrui bastando per il perfezionamento
soggettivo del reato.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.