Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 339



83 II 339

46. Sentenza della II Corte civile 6 giugno 1957 nella causa Ditta Anselmo
Lardi e figlio contro Vassella. Regeste

    Berufung. Wann beruht die Feststellung einer Tatsache offensichtlich
auf Versehen? (Art. 63 Abs. 2, Art. 55 Abs. 1 lit. d OG). Fall eines
kantonalen Urteils, das einem Kläger die Aktivlegitimation abspricht
infolge versehentlich unrichtigen Lesens eines Handelsregistereintrages.

Sachverhalt

    A.- Vincenzo Vassella è proprietario di una casa d'abitazione, per
lui costruita nel 1953/1954 dall'impresa fratelli Ferrari, di Ardez. I
lavori da falegname e da vetraio erano stati affidati dall'impresa di
costruzione alla ditta Lardi Anselmo e figlio, a Poschiavo.

    In data 16 settembre 1954, Sincero Lardi, figlio di Anselmo, si
rivolse all'ufficio del registro fondiario di Poschiavo, chiedendo che
sulla casa di Vassella fosse iscritta un'ipoteca legale di artigiani
e imprenditori. Respinta dall'ufficiale del registro fondiario, la
domanda veniva successivamente accolta dalla Presidenza del circolo
di Poschiavo, che ordinava un'iscrizione provvisoria valida fino al
31 dicembre 1954 (art. 961 CC). La petizione di causa intesa a far
riconoscere il credito fu presentata dalla ditta Lardi Anselmo e figlio
il 29 dicembre 1954. Il Tribunale del distretto Bernina la respinse il
14 settembre 1956, considerando tra l'altro che l'iscrizione provvisoria
ordinata dalla Presidenza del Circolo di Poschiavo non aveva più alcun
valore giuridico perchè non era stata rinnovata in tempo debito, e cioè
prima del 31 dicembre 1954.

    Adito dalla parte attrice, il Tribunale cantonale dei Grigioni
confermò, l'11/12 dicembre 1956, il giudizio della Corte distrettuale. Esso
non lo fece tuttavia per le ragioni esposte dai giudici di prime cure,
ma per il motivo che la ditta Lardi Anselmo e figlio non aveva veste
per agire. In merito, il Tribunale cantonale ha segnatamente esposto
quanto segue: È accertato che la parte attrice è iscritta nel registro
di commercio, dal 26 gennaio 1952, come società in nome collettivo
sotto la designazione "Lardi Anselmo e figlio". È parimente pacifico che
l'ipoteca legale di cui si tratta è stata annotata nel registro fondiario
al solo nome del socio Sincero Lardi. Poichè non è stata promossa - in
queste circostanze - da Sincero Lardi, dal titolare cioè dell'ipoteca
legale, bensì dalla società in nome collettivo Lardi Anselmo e figlio,
l'azione giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di veste attiva. Per
giustificare il suo diritto di agire, la parte attrice pretende invero che
Sincero Lardi avrebbe assunto la ditta per conto suo e che il titolare
dell'ipoteca legale e la ditta sarebbero dunque una sola persona.
Considerazioni di sicurezza giuridica esigono tuttavia che la questione
dell'identità tra il titolare dell'ipoteca legale e la ditta attrice sia
decisa in base alle risultanze del registro di commercio e non in base
a eventuali accordi interni dei soci in nome collettivo.

    B.- La parte attrice ha interposto tempestivo ricorso per riforma al
Tribunale federale, chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata e
la causa rinviata alla autorità cantonale per nuovo giudizio. Essa fa in
sostanza valere che, contrariamente all'opinione del Tribunale cantonale
dei Grigioni, titolare della ditta è in realtà Sincero Lardi.

    Nelle sue osservazioni, il convenuto propone che il ricorso sia
respinto.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto l'azione della
ditta Lardi Anselmo e figlio nel merito, per mancanza di veste attiva. Nel
suo gravame, la ditta attrice si oppone alle conclusioni cui la Corte
cantonale è giunta e afferma che le medesime poggerebbero su accertamenti
manifestamente errati.

    Così stando le cose, devesi avantutto esaminare se la sentenza
impugnata sia fondata su accertamenti dovuti a una svista manifesta
nel senso degli art. 55 cp. 1 lett. d e 63 cp. 2 OG. La questione della
veste attiva rientra infatti tra quelle che sono soggette, nell'ambito
di un ricorso per riforma, al sindacato del Tribunale federale. Ora, il
diritto federale sarebbe senza dubbio violato qualora la Corte cantonale
avesse negato all'attrice la veste attiva fondandosi su accertamenti
manifestamente dovuti a una svista. In questo caso, l'errore commesso
dovrebbe essere rettificato d'ufficio (art. 63 cp. 2 OG).

    Secondo la giurisprudenza recente del Tribunale federale, una svista
manifesta dev'essere ammessa quando sia adempiuta la seguente doppia
condizione: occorre in primo luogo che l'accertamento di cui si tratta sia
senza dubbio imputabile alla circostanza che l'autorità cantonale non ha
preso in considerazione, per una svista, un determinato atto o non ne ha
comunque letto il testo in modo corretto e occorre, in secondo luogo, che
il Tribunale federale sia senz'altro in grado di rettificare l'accertamento
di cui si tratta sulla scorta dell'atto medesimo (RU 81 II 86).

    In concreto, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha negato l'identità
tra Sincero Lardi e la ditta Lardi Anselmo e figlio, con esplicito
riferimento all'iscrizione di questa ditta nel registro di commercio
quale è stata effettuata il 26 gennaio 1952. Ora, da quest'iscrizione
risulta esattamente il contrario di quanto è stato ritenuto pacifico
nella sentenza impugnata. Il testo dell'iscrizione (Foglio ufficiale
svizzero di commercio, numero 30 dell'annata 1952) è infatti il seguente:
"26 gennaio. Segheria, falegnameria, costruzioni. Anselmo Lardi e figlio,
successore Lardi Sincero, in Poschiavo. Titolare della ditta è Sincero
Lardi, da e in Poschiavo. Questa ditta ha assunto attivo e passivo
della cessata società 'Anselmo Lardi & figlio', in Poschiavo. Segheria,
falegnameria, impresa costruzioni". Detta iscrizione corrisponde a quella
pubblicata nell'Annuario svizzero del registro di commercio del 1956 ed è
pure riprodotta integralmente nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni
(numero 6 dell'8 febbraio 1952).

    Tenuto conto del testo univoco di questa iscrizione quale è pubblicata
nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, nell'Annuario svizzero del
registro di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale, l'opinione del
Tribunale di seconda istanza che la ditta attrice sarebbe una società
in nome collettivo non può effettivamente spiegarsi che ammettendo una
svista manifesta nell'accertamento dei fatti a norma delle disposizioni
e della giurisprudenza citate.

    È innanzitutto evidente che la Gorte di seconda istanza non avrebbe
proceduto all'accertamento di cui si tratta se avesse letto l'iscrizione
correttamente, se l'avesse cioè - in concreto - letta integralmente. Negli
atti di causa - e ancora nel ricorso per riforma - la ditta attrice è
bensì indicata come ditta "Lardi Anselmo e figlio", senza l'aggiunta
"successore Sincero Lardi". Determinante per giudicare se vi sia una
svista manifesta è tuttavia la circostanza che il Tribunale cantonale
medesimo ha considerato essenziale l'iscrizione della ditta nel registro
di commercio quale società in nome collettivo e ha poi dedotto il suo
convincimento da detta iscrizione.

    Se la prima condizione posta dalla sentenza RU 81 II 86 è indubbiamente
adempiuta, pure attuata è la seconda condizione, dal momento che il
Tribunale federale è senz'altro in grado di rettificare l'accertamento
manifestamente errato sulla sola scorta dell'iscrizione nel registro
di commercio.

    La circostanza che nessuna delle pubblicazioni contenenti l'iscrizione
in discussione faccia parte dell'incarto cantonale non giustifica una
soluzione diversa della questione.

    Il Tribunale cantonale medesimo si riferisce infatti esplicitamente
all'iscrizione nel registro di commercio, indicandone pure la data. Con
ciò nessun dubbio è possibile sull'identità del documento che l'autorità
cantonale ha considerato essenziale per il risultato cui è giunta. È
nessun dubbio è possibile sul fatto che detta autorità ha consultato --
direttamente o indirettamente - il registro di commercio, assumendolo tra
gli atti di causa. Ammettere un'altra ipotesi per il solo motivo che il
testo esatto dell'iscrizione non risulta nè dalla sentenza impugnata nè
dagli atti effettivamente versati nell'incarto cantonale equivarrebbe a
interpretare in modo inammissibile tanto l'art. 63 cp. 2 OG (che par la
soltanto di "accertamenti dovuti manifestamente ad una svista") quanto
la giurisprudenza medesima del Tribunale federale. Questa conclusione
s'impone, tanto più che ai registri di natura analoga a quella del
registro di commercio può essere riconosciuta notorietà giudiziaria,
nei casi almeno in cui un'autorità vi si riferisca - come qui è il caso -
con assoluta chiarezza e nessun dubbio sia dunque possibile sull'identità
del registro consultato.

Erwägung 2

    2.- Circa gli effetti di questa svista manifesta, ci si deve riferire,
in primo luogo, a quanto il Tribunale cantonale medesimo ha esposto nel
giudizio impugnato. "Die Sachlegitimation - ha segnatamente detto la
Corte cantonale - könnte somit nur dann bejaht werden, wenn feststünde,
dass diese Firma mit dem Träger des umstrittenen Bauhandwerkerpfandrechtes
identisch ist". Da questo ragionamento appare che l'azione non sarebbe
comunque stata respinta per mancanza di veste attiva se l'identità tra
Sincero Lardi e la ditta "Lardi Anselmo e figlio" fosse stata ritenuta
provata. Poichè tale identità è ora indiscutibile, la sentenza impugnata
dev'essere annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuovo
giudizio. Dal momento che l'azione è stata respinta unicamente per mancanza
di veste attiva della ditta attrice, il Tribunale cantonale potrà, per
il rimanente, pronunciarsi sull'azione tanto in ordine quanto nel merito,
conformemente alle disposizioni del codice grigionese di procedura civile.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso per riforma è accolto; di conseguenza, la sentenza 11/12
dicembre 1956 del Tribunale cantonale dei Grigioni è annullata e la
causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi.