Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 201



83 II 201

30. Sentenza 23 maggio 1957 della II Corte Civile nella causa Vismara
contro Torricelli. Regeste

    Verstoss gegen eine Grunddienstbarkeit (Art. 737 ZGB).

    1.  Wer gegen eine Grunddienstbarkeit verstossende Bauten errichtet
hat, kann nicht verlangen, dass sie in analoger Anwendung der Vorschriften
betreffend überragende Bauten (Art. 674 Abs. 3 ZGB) bestehen bleiben,
es wäre denn, der Eigentümer des berechtigten Grundstückes habe, und
wäre es auch nur stillschweigend, die sein beschränktes dingliches Recht
verletzende Baute zugelassen oder sein Einspruch erweise sich sonstwie
als rechtsmissbräuchlich (Erw. 2 und 3).

    2.  Unzulässigkeit des Einwandes, die Dienstbarkeit sei nur infolge
Irrtums desausführenden Unternehmers verletzt worden (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Il 24 ottobre 1950, i fratelli avv. Giovanni Torricelli e
dott. Mario Torricelli (il secondo rappresentato oggi dalla vedova
signora Ilda Torricelli-Petrolini) vendettero a Mario Vismara, che già
nel 1946 aveva acquistato parte di un loro esteso terreno da costruzione
situato in territorio del Comune di Castagnola, altri 585 mq di quella
loro proprietà. All'atto della compra-vendita, Vismara si obbligò a
"lasciare in qualsiasi tempo libera" una striscia larga 4 m 50 del terreno
acquistato, la medesima essendo destinata alla costruzione di una strada,
e a mantenere inoltre le nuove costruzioni da lui progettate "arretrate
di metri 2 dal futuro ciglio stradale". L'obbligo assunto da Vismara
fu iscritto nel registro fondiario quale servitù istituita a carico del
fondo Vismara e in favore del fondo Torricelli.

    Vismara, che esercita un'autorimessa, si servì, negli anni 1951/1952,
della nuova superficie ottenuta per ampliare i fabbricati già esistenti e
per erigere "boxes" per automobili. Nell'esecuzione delle costruzioni, le
stipulazioni concluse nel 1950 non furono rispettate, in quanto i "boxes"
aggiunti su un lato della proprietà Vismara vennero a invadere, per una
larghezza di 2 m 40, la striscia di terreno che doveva rimanere libera in
previsione della strada progettata dai fratelli Torricelli. Inoltre, la
gronda e il canale di scarico disposti su un altro lato di detta proprietà
sporgevano direttamente sul fondo Torricelli. Di questi fatti i fratelli
Torricelli si accorsero soltanto nel gennaio 1954, quando, nell'ambito di
trattative relative alla vendita di altri lotti, incaricarono l'ingegnere
Maderni di eseguire delle misurazioni.

    Invitato a demolire le opere illecitamente costruite, Vismara vi si
oppose; i fratelli Torricelli promossero di conseguenza azione davanti
al Pretore di Lugano-Ceresio, chiedendo, con petizione 23 febbraio/6
marzo 1954, che il convenuto fosse condannato ad arretrare la gronda e
il canale sporgenti sulla loro proprietà e a demolire inoltre la parte
della nuova costruzione che invadeva per 2 m 40 la striscia di terreno
gravata da servitù prediale.

    B.- Con sentenza del 29 settembre 1956, il Pretore accolse le
conclusioni degli attori integralmente. Adito dal convenuto limitatamente
alla violazione della servitù, il Tribunale d'appello confermò, il 15
gennaio 1957, il giudizio pretoriale, considerando in sostanza quanto
segue: La servitù di cui si tratta è una servitù prediale e come tale è
disciplinata esclusivamente dall'art. 737 CC; poichè a norma dell'art. 737
cp. 3 CC il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla
che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio di una servitù, le
costruzioni eseguite dal ricorrente in violazione della servitù stipulata
il 24 ottobre 1950 devono essere demolite.

    C.- Il convenuto ha interposto, in tempo utile, un ricorso per riforma
al Tribunale federale, chiedendo - in via principale - che "la servitù
relativa alla costruenda strada in favore della part. n. 130 di proprietà
dei signori Torricelli e a carico della part. n. 953 del registro fondiario
di Castagnola di proprietà del signor Vismara sia ridotta all'area occupata
dallo stabile, questo contro pagamento agli attori di una indennità
di 7380 fr. (valore del terreno occupato)" e - in via subordinata -
"che gli atti siano rinviati all'autorità cantonale affinchè, ritenuta
l'applicabilità per analogia dei criteri di cui all'art. 674 cp. 3 CC,
ne esamini l'esistenza delle premesse e pronunci un nuovo giudizio".

    Nelle loro osservazioni, gli attori hanno concluso per la reiezione
del gravame, con spese e ripetibili a carico del convenuto.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- .....

Erwägung 2

    2.- Come già in sede cantonale, il convenuto pretende avantutto -
con riferimento segnatamente a un'opinione di LIVER e alla dottrina
germanica - che alla violazione di una servitù prediale giusta l'art. 737
CC sarebbe applicabile per analogia l'art. 674 cp. 3 CC concernente le
opere sporgenti su fondo altrui. Tratterebbesi - afferma il ricorrente -
di rimediare a una vera e propria lacuna della legge.

    Questa tesi non può in ogni modo essere condivisa. L'art. 737 e
l'art. 674 CC disciplinano infatti situazioni ben distinte e diverse:
mentre il secondo disposto citato si occupa delle "opere sporgenti
sul fondo altrui" nell'ambito dei limiti che la legge stessa pone alla
proprietà fondiaria, l'art. 737 CC rientra nel campo delle servitù e degli
oneri fondiari contrattualmente stipulati tra le parti. Ne segue che la
volontà delle parti, validamente espressa a norma delle disposizioni
relative ai contratti, deve in primo luogo essere determinante per il
disciplinamento di situazioni quali quella formante oggetto del presente
litigio. È quanto il legislatore ha precisamente voluto, disponendo
all'art. 737 cp. 3 CC, senza restrizioni di sorta, che "il proprietario
del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o
rendere più difficile l'esercizio della servitù". Tenuto conto di questa
chiara disposizione, ammettere un'altra tesi equivarrebbe senza dubbio
a negare ogni valore al principio, fondamentale nel diritto svizzero,
che gli impegni liberamente assunti in virtù di un contratto devono
essere rispettati.

    Anche la dottrina prevalente si esprime nel senso che il giudice
non può, di massima, riconoscere a chi ha eseguito una costruzione
inconciliabile con delle servitù prediali "un diritto reale sull'opera"
in applicazione analogetica dell'art. 674 cp. 3 CC. Così, LEEMANN
rileva espressamente che l'art. 674 cp. 3 CC non è applicabile quando
sia stata violata una servitù (Commentario, nota 14 ad art. 737 CC; nota
14 ad art. 674 CC). Dello stesso parere è HAAB (Commentario, nota 1 ad
art. 674 CC). In un solo caso è possibile un'eccezione: il proprietario
del fondo dominante deve tollerare la violazione della servitù quando
abbia accettato, sia pure in modo tacito, la costruzione lesiva del suo
diritto reale limitato o l'opposizione si riveli altrimenti come un abuso
di diritto a norma dell'art. 2 CC (cf. LEEMANN, nota 14 ad art. 737 CC). Se
questa condizione non è adempiuta, solo l'art. 737 cp. 3 è applicabile
e le costruzioni inconciliabili con l'esercizio di una servitù convenuta
contrattualmente devono essere rimosse.

    Nel suo nuovo commentario al CC (nota 109 ad art. 734 CC), LIVER
esprime certo un'opinione diversa. Egli lo fa tuttavia unicamente con
riferimento alla dottrina tedesca, senza il benchè minimo accenno alle tesi
sostenute dagli autori svizzeri sopraindicati. In queste circostanze, il
suo modo di vedere non può essere determinante. A parte il fatto che - come
Liver medesimo riconosce - in Germania la questione è tuttora controversa,
le conclusioni cui sono giunti diversi commentatori tedeschi nelle opere
più recenti (cf. in particolare STAUDINGER, nota 6 al § 912 BGB) non sono
senz'altro valevoli per il diritto svizzero. Innanzitutto, il § 912 BGB è,
già nel suo testo, meno severo del corrispondente art. 674 cp. 3 CC. Mentre
infatti il diritto svizzero pone il requisito della buona fede in modo
assoluto e dispone che il giudice "può, se le circostanze lo giustificano,
accordare... il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno", il
vicino deve, a norma del § 912 BGE, tollerare l'opera sporgente, a meno
che il costruttore abbia agito dolosamente o con negligenza grave. In
secondo luogo, la questione dell'applicazione per analogia del § 912 BGB
alle costruzioni che violano una servitù si è posta in Germania quale
problema d'interpretazione di un disposto di legge e non in funzione di
un'asserita lacuna legale. Recita infatti il § 916 BGB che quando l'opera
sporgente su fondo altrui lede un diritto di superficie ereditario o una
servitù, sono applicabili per analogia, in favore dell'avente diritto, le
prescrizioni dei §§ 912-914. In altre parole, la legge stessa ha stabilito,
nel diritto germanico, un certo nesso tra servitù e opera sporgente su
fondo altrui: soltanto la portata di questo nesso agli effetti del §
912 BGB è rimasta controversa.

    Ben diversa è la situazione per ciò che riguarda gli art. 674 cp. 3
e 737 cp. 3 CC, in quanto il primo disposto concerne esclusivamente le
opere sporgenti su fondo altrui e il secondo si occupa invece solo delle
servitù. In realtà, gli art. 674 e 737 CC non presentano nè problemi
d'interpretazione nè lacune capaci di giustificare l'applicazione
analogetica delle prescrizioni dell'uno alle fattispecie dell'altro.

    Qualora si tengano presenti i principi fondamentali del diritto
svizzero, occorre piuttosto concludere nel senso che il diverso
disciplinamento delle due situazioni è voluto dalla legge medesima. Ciò
è confermato tra l'altro anche dalla genesi dell'attuale art. 737 CC:
ambedue i Consigli legislativi lo hanno adottato senza modificazioni
sostanziali, nel testo già proposto dalle commissioni di periti e dal
Consiglio federale e successivamente approvato dalle competenti commissioni
parlamentari. La situazione apparve allora tanto chiara che Rossel,
relatore di lingua francese al Consiglio nazionale, si limitò a dire:
"Relativement aux effets des servitudes, les art. 728 à 732 (e l'attuale
art. 737 CC corrisponde appunto all'art. 728 del progetto del 1904) peuvent
se passer de tous commentaires" (Boll. stenografico CN 1906 III 576).

    Se avesse voluto estendere l'applicazione dell'art. 674 cp. 3 alle
servitù, la legge lo avrebbe certamente detto. L'aggiunta, proposta dal
Consiglio degli Stati, di un terzo capoverso all'art. 742 CC per ciò che
riguarda lo spostamento di condotte è significativa a questo proposito
(cf. Boll. stenografico C.d. S., 1906 IV 1360, dove è esposto quanto
segue: "Die Kommission hat für den speziellen Fall der Verlegung von
Leitungsservituten auf die Analogie des Nachbarrechtes verwiesen").

Erwägung 3

    3.- Poichè la tesi del ricorrente relativa all'applicazione analogetica
dell'art. 674 cp. 3 CC dev'essere respinta, occorre solo ancora esaminare
se gli attori abbiano commesso un manifesto abuso del proprio diritto nel
senso dell'art. 2 CC, chiedendo la rimozione delle costruzioni litigiose.

    Tale sarebbe avantutto il caso, qualora gli attori avessero conosciuto
già nel 1951/1952 la lesione della servitù e avessero abusivamente
tralasciato d'intervenire prima del 1954. È quanto il convenuto pretende
anche in questa sede, con riferimento soprattutto alla circostanza che
"l'Avv. Torricelli già dall'inizio dei lavori fu più volte sul posto
senza mai sollevare la minima eccezione". Senonchè, i suoi argomenti
equivalgono su questo punto a una critica inammissibile di accertamenti
che sono vincolanti per il Tribunale federale in materia di ricorso per
riforma (art. 63 cp. 2 OG). Il Tribunale d'appello ha infatti rilevato
esplicitamente che "nulla permette di affermare che gli attori Torricelli
si siano accorti, già durante i lavori di Vismara, che quest'ultimi
violavano la detta servitù di non costruire in quel determinato spazio"
Quando poi si consideri che - stando alle loro proprie dichiarazioni -
nemmeno Vismara e il suo impresario Rossi si sarebbero resi conto del fatto
che era violata la servitù prediale, il convenuto non può fondatamente
rimproverare agli attori, per il semplice motivo che sono stati sul posto,
una circostanza sfuggita pure a lui e al suo impresario nonostante una
consultazione del registro fondiario e dei piani.

    A mente del ricorrente, la richiesta di demolizione delle costruzioni
litigiose costituirebbe un abuso di diritto anche per un altro motivo:
in primo luogo, sarebbe "senz'altro possibile un lieve spostamento della
strada" e in secondo luogo "esiste il pericolo che... in ultima analisi
la strada venga costruita in modo da non rendere necessario l'abbattimento
della costruzione Vismara". Nemmeno questi argomenti, con i quali vorrebbe
contestare l'utilità attuale della servitù per gli attori, possono giovare
al convenuto. Non si tratta infatti di sapere, agli effetti dell'abuso
di diritto, se gli attori possano oggi costruire la loro strada secondo
altri criteri che quelli inizialmente previsti. Determinante è soltanto
la questione dell'interesse che gli attori tuttora hanno al mantenimento
della servitù quale fu stipulata in funzione della progettata strada. Ora,
il Tribunale d'appello ha costatato, in modo vincolante per il Tribunale
federale, che quell'interesse non è mai venuto meno, giacchè "la parte
di futura strada che tocca la proprietà Vismara rimane inalterata così
come fu prevista al momento della pattuizione". Pretendere - come fa il
ricorrente - che l'abbattimento della costruzione litigiosa non è "di
alcun interesse" per gli attori ed è chiesto solo "per punire Vismara
dell'errore commesso" non è ammissibile in queste circostanze, tanto
più che, secondo la perizia giudiziaria, il mantenimento del fabbricato
cagionerebbe agli attori un danno materiale rilevante (circa 15 000 fr.),
a motivo sia della conseguente destinazione alla strada di altro terreno da
costruzione sia della probabile diminuita possibilità di utilizzazione del
terreno rimanente (volume inferiore delle costruzioni). Dal momento che
il convenuto ha eseguito le costruzioni litigiose appena due anni dopo
aver personalmente sottoscritto le condizioni di acquisto del terreno
(e cioè l'accettazione della servitù in esame), si può anzi concludere,
con il Tribunale d'appello, che anche un danno molto più modesto - e
pertanto un interesse minore al mantenimento della servitù - sarebbe
"circostanza sufficiente per togliere alla domanda degli attori ogni
ombra di illecità e di manifesto abuso del diritto".

Erwägung 4

    4.- Per il rimanente, è evidente che il convenuto non può riferirsi ai
suoi rapporti con l'impresario Rossi, esecutore dei lavori, per evitare
la demolizione delle opere inconciliabili con l'esercizio della servitù
da lui stipulata. Il diritto degli attori di esigere tale demolizione è di
natura reale e può dunque essere fatto valere unicamente nei confronti del
proprietario del fondo serviente. Se ritiene che una colpa sia imputabile
all'impresario, il convenuto potrà sempre rivolgersi contro questi con
un'azione per risarcimento danni.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso per riforma è respinto. Di conseguenza la sentenza impugnata
è confermata.