Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 III 56



83 III 56

15. Sentenza del 29 agosto 1957 nella causa Ganss. Regeste

    Art. 116 BV. Die hier ausgesprochene Anerkennung der drei Amtssprachen
stellt diese nicht auch für die Beziehungen mit den kantonalen Behörden
gleich. Es ist ausschliesslich Sache der Kantone, zu bestimmen, welche
Sprachen im Verkehr mit ihren Organen gebraucht werden dürfen.

Sachverhalt

    A.- In data 3 giugno 1957 il creditore Ganss, a Basilea, presentava
all'autorità ticinese di vigilanza contro l'operato dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno un reclamo redatto in lingua tedesca.
Diffidato dall'Ufficio, Ganss provvedeva all'insinuazione di un terzo
esemplare del reclamo, ma non alla richiesta traduzione in lingua italiana.
Fondandosi sull'art. 6 della ordinanza cantonale 11 ottobre 1946 per la
procedura di reclamo in tema di esecuzione e fallimenti, secondo cui i
reclami prodotti in lingua non italiana sono stralciati dagli atti ove
l'interessato non provveda a tradurli, l'Autorità ticinese di vigilanza
decideva, il 18 giugno 1957, di non entrare nel merito.

    Lo stesso giorno il creditore presentava un nuovo reclamo, con il
quale chiedeva l'esame nel merito del suo primo gravame. L'Autorità
cantonale di vigilanza respingeva pure questo reclamo. Con riferimento
alla giurisprudenza del Tribunale federale essa considerò che soltanto
il diritto processuale cantonale era determinante per stabilire in quale
lingua debbano essere redatti i reclami giusta gli art. 17 e segg. LEF.

    B.- Ganss ha interposto in tempo utile un ricorso al Tribunale federale
chiedendo che l'Autorità cantonale sia invitata a entrare nel merito del
reclamo. A sostegno delle sue conclusioni egli espone in sostanza quanto
segue: il diritto federale è manifestamente violato; tutte le lingue
nazionali ed ufficiali devono essere considerate alla stessa stregua,
nè possono, in questo campo, essere applicate disposizioni cantonali
processuali. Al confederato, il quale non parli la lingua del Cantone ove
chiede giustizia, deve perciò essere consentito di fare capo ai rimedi
giuridici degli art. 17 e segg. LEF in ognuna della tre lingue ufficiali.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considerando in diritto

    Il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue
ufficiali sancito all'art. 116 della Constituzione federale vale solo
nei rapporti con le autorità federali. Davanti a queste autorità ogni
cittadino può far uso di una qualsiasi delle tre lingue ufficiali. La norma
costituzionale non ha invece per effetto di garantire l'eguaglianza di tali
lingue anche nei rapporti con le Autorità cantonali. Spetta esclusivamente
ai Cantoni di stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni
con i loro organi.

    Così stando le cose, l'art. 6 dell'ordinanza ticinese per la procedura
di reclamo in tema di esecuzioni e fallimenti, secondo cui i reclami devono
essere redatti in lingua italiana o per lo meno corredati da traduzione
italiana, non viola affatto il diritto federale.

    Su questo punto, non si giustifica una conclusione diversa per il
motivo che il reclamo è previsto dagli art. 17 e segg. LEF. Se si fa
astrazione delle poche disposizioni contenute negli art. 75-77 OG, il
disciplinamento della procedura di reclamo davanti alle Autorità cantonali
di vigilanza è lasciato ai Cantoni. Il diritto processuale cantonale può
dunque prescrivere, tra l'altro, l'uso esclusivo della lingua ufficiale
del Cantone per la stesura dei reclami e comminare, se tale condizione
non è rispettata, lo stralcio dagli atti.

    La dichiarazione di irricevibilità pronunciata dalla autorità ticinese
di vigilanza in seguito alla mancata produzione di una traduzione in
lingua italiana del reclamo non è pertanto contraria al diritto federale
(RU 26 I 504, 39 I 133 e numerose altre sentenze successive).

Entscheid:

       La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è respinto.