Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 388



82 II 388

54. Sentenza 5 luglio 1956 della II Corte civile nella causa Pio Felix
Codiga e liteconsorti contro Lodovico Scaroni. Regeste

    1.  Selbstkontrahieren eines Beauftragten ist bei Konflikt seiner
Interessen mit denen des Auftraggebers nur zulässig, wenn dieser es
ausdrücklich bewilligt oder nachher genehmigt hat (Erw. 4).

    2.  Ordentliche (Art. 661 ZGB) und ausserordentliche Ersitzung (Art.
662 Z GB).

    a)  Nicht im "Grundbuch" aufgenommen ist ein Grundstück im Sinne von
Art. 662 Abs. 1 ZGB dann, wenn es sich weder im eidgenössischen Grundbuch
noch in einem mit Grundbuchwirkung ausgestatteten kantonalen provisorischen
Register eingetragen findet.

    b)  Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, und sind es auch
diejenigen des Art. 662 Abs. 2 ZGB nicht, so kommt nur die zehnjährige
Tabularersitzung nach Art. 661 ZGB in Frage (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- Il 15 maggio 1911, Caterina Rossi nata Scaroni rilasciava,
a Watsonville (California), una procura generale con cui incaricava
suo fratello Lodovico Scaroni, a Gordola, di rappresentarla in tutti
gli affari relativi ai suoi interessi o diritti nel Ticino. In virtù di
questa procura, Lodovico Scaroni sottoscriveva per la sorella assente,
nella primavera del 1919, l'atto di divisione dell'eredità lasciata dai
genitori, Pietro e Caterina Scaroni-Borradori, e prendeva in consegna i
beni a essa assegnati, consistenti in alcuni immobili, in un'azione al
portatore di 100 fr. della S. A. Acqua Potabile Gordola nonchè in qualche
mobile e capo di biancheria.

    Pochi mesi dopo, e precisamente il 30 agosto 1919, Lodovico Scaroni
vendeva al nipote Camillo Scaroni - fondandosi sempre sulla procura
rilasciatagli - tutti i beni immobili toccati a Caterina Rossi-Scaroni;
nel contratto di vendita, egli dichiarava di avere ricevuto dal compratore
il prezzo convenuto, di 1000 fr., e di averlo spedito in America. Lo stesso
giorno, Camillo Scaroni rivendeva detti immobili, al medesimo prezzo di
1000 fr., allo zio Lodovico, dichiarando a sua volta nel nuovo contratto
che il prezzo, già pagato dal compratore, era stato spedito in America.

    Trent'anni dopo e cioè nel 1950, Caterina Rossi - la quale non
aveva in realtà ricevuto versamento alcuno a dipendenza delle due
stipulazioni sopra indicate - faceva donazione di tutti i suoi beni in
Svizzera al nipote Camillo Scaroni, che sin dal 1920 l'aveva raggiunta
in America. Questi tornava allora nel Ticino e da qui comunicava alla
zia che i beni immobili a lui donati erano passati, sin dal 1919, nella
proprietà dello zio Lodovico Scaroni.

    Insorgeva Caterina Rossi contro l'azione del fratello e, poichè
Camillo Scaroni asseriva di essere del tutto estraneo a quei contratti,
zia e nipote sporgevano denuncia penale per truffa e falsificazione di
firma. Questa non aveva però seguito alcuno, già perchè l'azione penale
era da tempo prescritta.

    Poco tempo dopo che era stata inoltrata la querela penale, Caterina
Rossi moriva, lasciando quali eredi legittimi i figli avuti in prime
nozze. Questi e Camillo Scaroni promuovevano causa civile, con petizione
15 agosto 1952, direttamente davanti alla Camera civile del Tribunale
di appello. Essi chiedevano che Lodovico Scaroni fosse condannato
a consegnare loro tutti i beni che erano stati assegnati a Caterina
Rossi nella successione dei suoi genitori e a pagare inoltre ai tre
figli di Caterina Rossi 5000 fr. a titolo di risarcimento per gli utili
illecitamente ricavati dal godimento dei beni medesimi. Circa gli immobili,
gli attori facevano valere, anche in sede civile, che il convenuto se li
era appropriati mediante contraffazione della firma di Camillo Scaroni
e che i contratti di cui si tratta erano comunque simulati giacchè la
volontà delle parti non era di trasmettere la proprietà a Camillo Scaroni.

    Da parte sua, il convenuto contestava che i due negozi del 30 agosto
1919 fossero illeciti, pur ammettendo - come già nel corso dell'istruttoria
penale - di non avere mai versato alla sorella, e dunque di ancora doverle,
il prezzo stipulato, di 1000 fr. Per ciò che riguarda i beni mobili, egli
sosteneva che il loro valore era praticamente nullo, eccezione fatta per
l'azione della SA Acqua Potabile Gordola. In ogni modo, ai crediti degli
attori era in diritto di opporre la compensazione con i suoi crediti
propri, di importo ben maggiore. Del resto, le pretese della controparte
erano prescritte mentre, per i beni immobili, egli poteva far valere il
pacifico e incontestato possesso trentennale.

    B.- Con sentenza del 20 marzo 1956, il Tribunale di appello condannava
il convenuto a consegnare agli attori l'azione di 100 fr. della SA
Acqua Potabile Gordola ma respingeva la petizione per il rimanente,
considerando in sostanza quanto segue: La formale regolarità degli atti
notarili 30 agosto 1919 dev'essere confermata, tanto più che gli attori
non hanno nemmeno tentato di provare la contraffazione della firma di
Camillo Scaroni. Occorre parimente escludere che i contratti fossero
simulati e pertanto nulli. Le due stipulazioni di cui si tratta sono invece
annullabili, perchè rappresentano un tipico esempio di "contratto di un
rappresentante con se stesso". Cionondimeno, gli immobili compresi in quei
contratti non possono più essere assegnati agli attori per il motivo che
il convenuto ne è divenuto proprietario a norma dell'art. 662 CCS. Poichè
Lodovico Scaroni non può invocare la buona fede, diversa è la questione
per ciò che riguarda l'acquisto della proprietà dei beni mobili. Tuttavia,
solo la consegna dell'azione di 100 fr. della SA Acqua Potabile Gordola può
essere ordinata, in quanto circa gli altri beni mobili mancano indicazioni
capaci di permetterne un'identificazione anche solo approssimativa. Infine,
la domanda d'indennità per illecito godimento dei beni in discussione non
può essere accolta per il motivo che la realtà di un apprezzabile reddito,
non dimostrata dagli attori, è in ogni modo assai dubbia.

    C.- Gli attori hanno interposto in tempo utile un ricorso per riforma
al Tribunale federale, chiedendo in via principale che la petizione sia
integralmente ammessa e, subordinatamente, che la causa sia rinviata
al giudice cantonale per nuovo giudizio a norma dei considerandi, con
spese e ripetibili di ambedue le sedi a carico del convenuto. In sede
federale, essi hanno rinunciato all'argomento della contraffazione
di firma, ma persistono ad affermare che i contratti del 30 agosto
1919 debbano essere dichiarati nulli per simulazione e non soltanto
annullabili in quanto "illecita stipulazione di contratto ad opera
di una sola persona". L'acquisto della proprietà sui beni immobili
da parte del convenuto deve comunque essere negato quand'anche si
vogliano applicare le norme sulla prescrizione acquisitiva. Dato che i
beni immobili in discussione sono intavolati in un registro fondiario,
sia pure provvisorio, non è infatti applicabile l'art. 662 cp. 1 CCS,
bensì l'art. 661 CCS relativo alla prescrizione ordinaria decennale.
Ora, il convenuto non ha potuto, giusta questo disposto, acquistare la
proprietà perchè faceva difetto la sua buona fede.

    Il convenuto ha concluso per la reiezione del gravame degli attori e
ha chiesto, in via adesiva, che la petizione sia dichiarata temeraria nel
valore indicato e respinta integralmente. Egli allega tra l'altro che la
causa era dapprima stata promossa quale petizione di eredità giusta gli
art. 598 sgg. CCS e che solo nelle conclusioni di causa fu trasformata
in azione di rivendicazione della proprietà. Ora, l'autorità cantonale
avrebbe, accettando tale mutamento sostanziale dell'azione, violato la
procedura civile cantonale non meno che il diritto federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    1, 2, 3. - .....

Erwägung 4

    4.- Nel merito, occorre avantutto esaminare se, contrariamente a
quanto ammesso dall'autorità cantonale, il convenuto potesse essere in
buona fede all'atto della conclusione dei due contratti 30 agosto 1919. In
questo caso, egli sarebbe infatti divenuto proprietario degli immobili
litigiosi già in virtù del suo possesso decennale (art. 661 CCS).

    Dalla sentenza impugnata risulta che il convenuto concluse i due
contratti in questione unicamente per procurarsi, con l'intervento formale
di una terza persona, la proprietà dei beni ereditati dalla sorella
Caterma. Poichè riguardano le circostanze materiali della compravendita
(contratti simultanei di cessione e d'acquisto della proprietà in nome
proprio, mancato pagamento del prezzo di 1000 fr.) nonchè le intenzioni
del convenuto (utilizzazione della procura per vendere a se stesso), questi
accertamenti dell'autorità cantonale rientrano nel campo dei fatti e sono
dunque vincolanti per il Tribunale federale. Essi dovrebbero però essere
ritenuti inoppugnabili anche in caso di riesame, giacchè il comportamento
del convenuto può essere spiegato soltanto con la sua preoccupazione di
evitare formalmente, mediante la vendita preliminare al nipote Camillo,
una stipulazione che materialmente rimane pur sempre un contratto di
rappresentante con se stesso.

    Ora, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, il
mandatario può validamente concludere un contratto con se medesimo in
nome del mandante soltanto quando non vi sia conflitto tra gli interessi
del mandante e quelli del mandatario e sia dunque escluso il pericolo di
un avvantaggiamento del primo ai danni del secondo. Per questo motivo,
sarà per esempio sempre inammissibile, senza l'autorizzazione esplicita
del mandante, la vendita da parte del mandatario a se stesso di beni che
non hanno un prezzo di mercato o di borsa, che non erano destinati alla
vendita, ecc. (cfr. a questo riguardo RU 39 II 568). Certo, una vendita
stipulata in queste circostanze non è senz'altro nulla e di nessun effetto,
come l'autorità cantonale giustamente ha ritenuto. Affinchè il contratto
spieghi i suoi effetti, occorrerà però in ogni modo che il mandante lo
ratifichi, analogamente a quanto l'art. 38 CO prevede per il contratto
concluso da un rappresentante non autorizzato (RU 63 II 175).

    Tenuto conto di questa giurisprudenza, l'inammissibilità dei due
contratti 30 agosto 1919 appare evidente. Infatti, devesi escludere che
la mandante li abbia autorizzati o anche solo ratificati successivamente,
quando il convenuto medesimo ha dovuto ammettere che non le ha mai spedito
il prezzo convenuto e che non l'ha mai nemmeno informata della situazione
creatasi con la conclusione dei contratti medesimi. Vero è che la procura
del 1911 conferiva al convenuto poteri apparentemente illimitati ("facoltà
di compiere in generale, nel nostro nome o in altro modo, ogni e qualsiasi
atto, qualunque ne sia lo scopo o l'effetto"). Tuttavia, è chiaro che
una procura non può in nessun caso avere una portata tanto generale da
annullare il suo contenuto essenziale e necessario, la tutela cioè degli
interessi del mandante.

    Ma se così stanno le cose, giustamente l'autorità cantonale ha
negato l'acquisto della proprietà degli immobili litigiosi in forza dei
contratti 30 agosto 1919. Poichè le circostanze in cui furono conclusi non
permettono di ammettere nel convenuto neppure una buona fede soggettiva,
è però parimente escluso che egli abbia potuto acquistare la proprietà in
virtù della prescrizione decennale giusta l'art. 661 CCS. La situazione
non sarebbe diversa per il convenuto, a questo riguardo, neppure qualora si
volesse ritenere provata la mala fede di Camillo Scaroni, quale controparte
contrattuale. Infatti, determinanti rimangono, per l'applicazione dell'art.
661 CCS, i rapporti tra il convenuto e la sorella, non già quelli tra il
convenuto e Camillo Scaroni.

Erwägung 5

    5.- Se il convenuto fu indebitamente iscritto nel registro fondiario
provvisorio di Gordola e non potè in ogni modo acquistare la proprietà in
virtù dell'art. 661 CCS perchè faceva difetto la buona fede, l'autorità
cantonale è non di meno del parere che l'acquisto della proprietà sarebbe
avvenuto a norma dell'art. 662 CCS concernente la prescrizione acquisitiva
straordinaria, con o senza buona fede, di fondi "non intavolati nel
registro fondiario". Essa rileva in particolare che all'applicazione di
questo disposto non si oppone nella fattispecie l'iscrizione del convenuto
nel registro fondiario provvisorio, avvenuta il 23 settembre 1919, e cita
a questo riguardo il parere di JENNY (Schweizerische Juristenzeitung,
vol. 39, pag. 190/191), secondo cui "il possessore dei beni presenta in
tale situazione un elemento positivo superiore ai requisiti dell'art. 662
CC, cosicchè non si giustificherebbe di trattarlo peggio del pretendente
che ha soltanto il possesso di fatto".

    Sennonchè, già il contesto dell'art. 662 CCS si oppone
all'interpretazione che l'autorità cantonale ha voluto dargli. Infatti,
la semplice costatazione che il convenuto "possiede da trent'anni,
senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo" non può
avere per risultato che il diritto di proprietà invocato debba senz'altro
essere tutelato e l'azione di rivendicazione degli attori respinta. Giusta
il capoverso terzo dell'art. 662 CCS, deve in precedenza avvenire la
pubblicazione di una grida ufficiale. Solo se non vi fu opposizione o se
questa fu respinta, il giudice ordinerà "l'iscrizione" nel registro. Ora,
è chiaro che nella fattispecie una pubblicazione di questa natura sarebbe
priva di senso, il convenuto già essendo iscritto in un registro, sia
pure provvisorio. Privo di senso sarebbe però anche il promovimento
di una procedura di opposizione se la persona iscritta in un registro
provvisorio potesse in ogni caso invocare la prescrizione acquisitiva
straordinaria. Infatti, gli elementi essenziali di questa (possesso
ininterrotto e pacifico come proprietario durante trent'anni), che il
richiedente non iscritto deve avantutto rendere verosimili e sui quali
verte successivamente, se è il caso, la procedura di opposizione, sarebbero
già incontrovertibili quando il richiedente è iscritto (cfr. HAAB, nota 22
ad art. 662 CCS; PFISTER, Die Ersitzung nach schweizerischem Recht, pag.
58/59).

    Comunque, nessun dubbio può sussistere, circa l'inapplicabilità
dell'art. 662 CCS se il fondo è intavolato in un registro cantonale, ove
si tenga presente il senso che il termine generale "registro fondiario"
ha nella sistematica del CCS. Per "iscrizione nel registro fondiario"
s'intende di regola quella nel registro fondiario federale o in un registro
cantonale che ne fa provvisoriamente le veci. Tale è per esempio senza
dubbio il caso quando l'art. 656 cp. 2 CCS dispone che "per l'acquisto
della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario",
dato che l'acquisto della proprietà sarebbe altrimenti impossibile
nelle regioni prive del registro fondiario federale. Aggiungasi che
una precisazione circa la natura del registro fondiario contemplato
nemmeno era necessaria, in quanto i Cantoni furono autorizzati, con
gli art. 46 e 48 Tit. fin. CCS, a designare i registri cantonali che
dovevano provvisoriamente avere effetti analoghi a quelli del registro
fondiario federale. Ora, secondo la dottrina e la giurisprudenza questi
effetti si estendono in particolare anche alle condizioni che devono
essere adempiute per l'acquisto della proprietà mediante la prescrizione
ordinaria (cfr. HAAB, nota 8 ad art. 661 CCS) e, a più forte ragione,
mediante la prescrizione straordinaria (RU 56 II 182).

    Vero è che secondo JENNY, citato dal Tribunale di appello, l'art. 662
CCS non potrebbe essere interpretato nel senso che la prescrizione
acquisitiva trentennale sarebbe esclusa nel caso di un richiedente in
male fede già iscritto. A suo modo di vedere, il fatto di essere iscritto
costituirebbe infatti un plus rispetto al richiedente non iscritto. Questa
tesi si rivela però inconciliabile con il testo chiaro della legge. In
particolare, essa non tiene conto della circostanza che il CCS ha voluto
sancire la prescrizione acquisitiva straordinaria soltanto per i casi
estremamente rari in cui il registro fondiario non fornisce indicazione
alcuna o il precedente proprietario è da tempo morto o scomparso (art. 662
cp. 1 e 2). Se queste condizioni non sono attuate, la prescrizione
acquisitiva è invero facilitata giacchè la durata del possesso è ridotta
a dieci anni; essa presuppone però sempre la buona fede (cfr. HUBER,
Erläuterungen zum Vorentwurf eines schweizerischen ZGB, pag. 82/83).

    6, 7. - .....

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    In quanto ricevibile, il ricorso degli attori Pio Felix Codiga,
Dalos Catrine Codiga e Geltrude Hemington è accolto e a questi attori
è assegnata la proprietà sui beni immobili trasferiti nel marzo 1919 a
Caterina Scaroni mediante divisione ereditaria (iscrizione n. 363 del 17
marzo 1919 del registro fondiario di Locarno). L'ufficiale del registro
è autorizzato a procedere all'iscrizione nel registro fondiario di Locarno.