Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 III 85



82 III 85

24. Sentenza 7 aprile 1956 nella causa Scamara e liteconsorti. Regeste

    Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung.

    1.  Analoge Anwendung von Bestimmungen über das Konkursverfahren. Ist
insbesondere Art. 235 Abs. 3 SchKG, betreffend die Beschlussfähigkeit
der Gläubigerversammlung im Konkurs, anwendbar? (Erw. 1).

    2.  Der Nachlassbehörde können keine andern als die vom Gesetze
vorgesehenen Aufgaben zugewiesen werden (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- In data 14 giugno 1954, il Pretore di Locarno-Città omologava
il concordato con abbandono dell'attivo proposto dalla società in nome
collettivo Mazzola & Regusci, a Locarno, e affidava la liquidazione della
ditta ad Alfonso Scamara, Ufficiale d'esecuzione e fallimenti a Locarno,
con l'assistenza di una delegazione di cinque creditori da designarsi
all'adunanza dei creditori che sarebbe stata convocata dal liquidatore.

    All'assemblea dei creditori, tenutasi il 15 febbraio 1956
e regolarmente convocata mediante una circolare ai creditori e
la pubblicazione di un avviso nei fogli ufficiali cantonale e
federale, partecipavano soltanto 16 dei 135 creditori iscritti in
graduatoria. L'assemblea procedeva cionondimeno alla nomina della
delegazione che risultava così composta: A. Zaccheo, A. Snider,
R. Perucchi, F. Mattei e G. Valsecchi.

    B.- Mediante reclamo del 21 febbraio 1956, il creditore H. Gähwiler
faceva valere che l'assemblea in cui era avvenuta la nomina della
delegazione non poteva essere considerata legalmente costituita
giacchè alla medesima avrebbe dovuto essere presente o rappresentato,
in applicazione analogetica dell'art. 235 cp. 3 LEF, almeno il quarto
dei creditori iscritti in graduatoria. La nomina della delegazione dei
creditori doveva di conseguenza essere annullata.

    Con decisione del 10 marzo 1956, l'Autorità ticinese di vigilanza
accoglieva il reclamo nel senso che veniva annullata la nomina della
delegazione dei creditori ed era accertata la mancata costituzione
dell'adunanza dei creditori.

    C.- In tempo utile, il liquidatore Scamara e i due membri A. Snider
e A. Zaccheo della delegazione dei creditori hanno interposto un ricorso
al Tribunale federale, chiedendo che, annullata la decisione cantonale,
il reclamo di Gähwiler sia respinto, l'assemblea dei creditori 15 febbraio
1956 venga convalidata e la nomina della delegazione dei creditori sia
confermata.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    1. - Nella sua decisione, l'Autorità cantonale rileva avantutto che
la necessità di applicare in via analogetica al concordato con abbandono
dell'attivo la norma dell'art. 235 LEF relativa all'adunanza dei creditori
nella procedura di fallimento sarebbe giustificata dall'affinità tra le
due procedure, riconosciuta dalla giurisprudenza del Tribunale federale
(RU 81 III 27 e 81 II 474). Tuttavia, essa medesima ammette che il
disposto citato basta bensì per accertare la nullità dell'adunanza
contestata, ma che per la nomina della delegazione dei creditori dopo
la mancata costituzione dell'adunanza non è possibile nè convocare una
seconda assemblea nè fare capo ai liquidatori, per analogia a quanto
dispone l'art. 236 LEF in materia di amministrazione e di liquidazione
del fallimento. Essa giunge cionondimeno alla conclusione che la ratio
legis dell'art. 316 b LEF possa essere rispettata adottando la seguente
procedura: L'autorità del concordato designa, scegliendole tra i creditori,
le persone che reputa più adatte a comporre la commissione. Il liquidatore
sottopone queste proposte ai creditori mediante circolare, avvertendoli
che il silenzio equivarrà ad accettazione. Se nemmeno così la maggioranza
dell'art. 235 cp. 3 LEF potesse essere raggiunta, la nomina dovrebbe
essere fatta inappellabilmente dal giudice del concordato.

    Ora, è bensì vero che la procedura di concordato con abbandono
dell'attivo corrisponde nelle sue grandi linee a quella di fallimento
(RU 81 II 474, 68 I 195). Altrettanto esatto è che la giurisprudenza del
Tribunale federale ha dichiarato applicabili per analogia al concordato
con abbandono dell'attivo determinate prescrizioni legali disciplinanti
la procedura di fallimento (RU 56 I 289). Ciò non significa tuttavia che
il Tribunale federale abbia ammesso, in generale e senza limitazioni di
sorta, l'applicazione analogetica delle norme regolanti il fallimento al
concordato con abbandono dell'attivo. Come è detto nella sentenza RU 56
I 289, occorre al contrario per lo meno esaminare se i motivi che hanno
condotto all'adozione delle disposizioni disciplinanti il fallimento
valgono parimente per il concordato con abbandono dell'attivo; occorre
cioè esaminare se considerazioni di opportunità esigono l'applicazione
analogetica e se il testo nonchè il senso delle singole disposizioni
la permettono.

    In concreto, nessuna considerazione di questa natura giustifica
l'opinione dell'autorità cantonale secondo cui la costituzione
dell'assemblea dei creditori debba essere fatta dipendere da un determinato
quorum anche in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Già la
funzione diversa che l'adunanza dei creditori deve svolgere nel fallimento
e nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo si oppone a una
deduzione siffatta. Nel fallimento, l'assemblea dei creditori è infatti un
organo vero e proprio chiamato a prendere decisioni di grande importanza
(art. 237 e 253 LEF); nel concordato con abbandono dell'attivo, compito
essenziale e nel contempo necessario di quest'assemblea è invece la nomina
dei liquidatori e della delegazione dei creditori (art. 316 b, Num. 2 LEF).

    Ma se così stanno le cose e se la liquidazione spetta per il rimanente
a questi due organi, l'applicazione analogetica dell'art. 235 LEF non
solo non è opportuna, bensì deve essere esclusa, giacchè questo disposto
può condurre, come nella fattispecie, all'impossibilità di far nominare
la commissione dall'adunanza dei creditori giusta l'art. 316 b LEF.

    Nè giova obiettare che un'applicazione analogetica dell'art. 235 LEF
al concordato con abbandono dell'attivo sarebbe richiesta dalla tutela
degli interessi dei creditori. Questi rimangono infatti pur sempre liberi,
nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo, di esercitare
il loro diritto essenziale, cioè di dare o di non dare il loro consenso
scritto al concordato medesimo.

    Aggiungasi che contro l'attività dei liquidatori e della delegazione
da essi designata i creditori possono far valere i rimedi concessi dalla
legge. Anche contro le deliberazioni dell'adunanza dei creditori nel
fallimento e contro l'attività dell'amministrazione del fallimento può
invero essere presentato reclamo all'autorità di vigilanza. Qualora si
consideri che nel fallimento la liquidazione è già in atto al momento
in cui è convocata la prima adunanza dei creditori e che la procedura
fallimentare di liquidazione si distingue da quella applicabile al
concordato con abbandono dell'attivo essenzialmente per la sua maggiore
rigidità, appare tuttavia evidente che il requisito di un determinato
quorum, giustificato in materia di fallimento dall'importanza delle
decisioni che l'adunanza dei creditori è chiamata a prendere, non entra
in considerazione per il concordato con abbandono dell'attivo.

    Ne segue che l'adunanza dei creditori, tenutasi il 15 febbraio 1956
alla presenza di soli 16 creditori su 135, ha potuto deliberare validamente
nonostante l'esiguo numero di creditori presenti e che la nomina della
delegazione dei creditori a semplice maggioranza dei presenti dev'essere
confermata.

    2. - Per il rimanente, è evidente che la nomina della delegazione
dei creditori non potrebbe in ogni modo essere affidata all'autorità del
concordato. In virtù della legge, l'autorità del concordato è infatti
unicamente competente a promuovere la procedura di concordato (concessione
della moratoria, nomina del commissario) e a pronunciarsi sulla sua
omologazione. Se le disposizioni del concordato sono insufficienti,
l'autorità del concordato può inoltre completarle (art. 316 b, cp. 2
LEF). Ciò non significa naturalmente che essa possa derogare a quanto
è tassativamente stabilito dalla legge medesima. Anche sotto questo
aspetto la soluzione prospettata dall'autorità cantonale si rivela
pertanto inammissibile.

    La nomina della delegazione dei creditori da parte dell'autorità
del concordato è invero prevista nell'art. 24 lett. b del regolamento
concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di
risparmio. Questo regolamento, emanato l'11 aprile 1935, riguarda però
un caso speciale, cosicchè bisogna ammettere che il legislatore ha
deliberatamente derogato a tale norma quando ha stabilito, modificando
nel 1949 la legge sul fallimento, che la delegazione dei creditori del
concordato con abbandono dell'attivo dovesse essere nominata dall'adunanza
dei creditori.

Entscheid:

       La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è ammesso. Di conseguenza, la querelata decisione 10 marzo
1956 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
è annullata.