Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 I 363



81 I 363

57. Sentenza 18 novembre 1955 nella causa Globus Mantegazza e Albek SA
contro Commissione di ricorso del Cantone Ticino in materia d'imposte.
Regeste

    Einsprachefrist nach Art. 99 WStB.

    1.  Als Eröffnung im Sinne von Art. 99 Abs. 1 WStB gilt die
ordnungsgemässe Mitteilung. Wann der Pflichtige tatsächlich von der
Veranlagung Kenntnis erhält, ist unerheblich (Erw. 2).

    2.  Landesabwesenheit ist erheblicher Hinderungsgrund im Sinne von
Art. 99 Abs. 4 WStB nur, wenn sie während der ganzen Einsprachefrist
besteht oder im Laufe dieser Zeit eintritt und bis zum Ende der Frist
dauert (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Il 28 novembre 1952, la ditta Mantegazza & Albek S.  A. veniva
tassata contemporaneamente per l'imposta per la difesa nazionale, VI
periodo, e per l'imposta cantonale 1951. Contro ambedue le tassazioni
essa presentava, in data 2 gennaio 1953, un reclamo in cui osservava
che il lieve ritardo era dovuto al fatto che le tassazioni le erano
state intimate durante l'assenza del suo contabile il quale era stato in
viaggio all'estero per due mesi ed era rientrato a Lugano alla vigilia
di Natale. L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni respingeva i
reclami in ordine, argomentando che l'assenza all'estero del contabile
di una società anonima non poteva ritenersi sufficiente per giustificare
l'applicazione degli art. 99 cp. 4 DIN, risp. 24 cp. 3 LPT.

    Contro questa decisione la ditta Mantegazza inoltrava due ricorsi
sostanzialmente identici nei quali precisava che il ritardo di quattro
giorni nella presentazione del reclamo contro le decisioni di tassazione,
spedite il 28 novembre 1952, era imputabile all'assenza contemporanea
dei due direttori e membri del consiglio d'amministrazione A. Mantegazza
e Albek (rispettivamente dal 24 novembre al 15 dicembre 1952 e dal 23
novembre al 12 dicembre 1952), del capo dei servizi tecnici S. Mantegazza
(dal principio di novembre al 24 dicembre 1952) e del contabile Brenta
(dal 24 novembre al 24 dicembre 1952). Durante quel periodo la ditta non
aveva svolto attività alcuna.

    Con decisione 15 luglio 1955, la Commissione cantonale di ricorso
in materia di imposte respingeva i ricorsi, considerando in sostanza
quanto segue: E'pacifico che le tassazioni sono state spedite il 28
novembre e occorre dunque ammettere che sono giunte alla ditta il 29
novembre 1952. Poichè il primo giorno di decorrenza del termine di
reclamo era una domenica, detto termine è scaduto il 30 dicembre 1952,
con il risultato che i reclami 2 gennaio 1953 sono tardivi. Solo qualora
l'interessata fosse stata impedita di presentare il reclamo da uno dei
motivi previsti nell'art. 99 cp. 4 DIN risp. 24 cp. 3 LPT, il ritardo
sarebbe scusabile. In concreto, tale non può essere il caso per l'invocata
assenza dal paese, giacchè uno dei direttori è tornato in patria il 12
dicembre e gli altri responsabili della ditta sono tornati il 24 dicembre
1952 al più tardi. Per il rimanente, il termine di reclamo non comincia
a decorrere - come vorrebbe la ditta - dal giorno in cui il contribuente
ha avuto conoscenza della decisione, bensì da quello in cui questa gli
è stata regolarmente notificata.

    B.- La ditta Mantegazza ha interposto, nella misura in cui la decisione
della Commissione cantonale di ricorso riguarda l'imposta per la difesa
nazionale, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale,
chiedendo che la decisione querelata sia annullata, il reclamo 2 gennaio
1953 venga considerato tempestivo e la causa sia rinviata per giudizio sul
merito all'autorità cantonale. Essa allega essenzialmente quanto segue:
La legge non prescrive che l'impedimento debba esistere il giorno in
cui scade il termine, ma ammette l'assenza dal paese quale impedimento
senza precisazioni di sorta circa il momento in cui si produce. Come
già risulta dalla circostanza che in caso d'impedimento viene concesso
un nuovo termine di 30 giorni a contare dalla sua cessazione, scopo del
termine di 30 giorni è di lasciare al contribuente tempo sufficiente per
la riflessione. Ora è indiscutibile che tutti i responsabili della ditta
furono assenti all'estero e che il primo ritorno in patria avvenne il 12
dicembre 1952, cosicchè fino a questa data la ditta non è stata in grado
di agire. Una tassazione ricevuta durante l'assenza di tutti gli impiegati
responsabili della ditta non può equamente essere considerata notificata,
in quanto la notificazione deve ritenersi regolarmente avvenuta unicamente
dal giorno in cui il destinatario ne ha avuto conoscenza, non da quello in
cui la tassazione è stata consegnata alla posta. La decisione rappresenta
comunque una disparità di trattamento contraria all'art. 99 cp. 4 DIN,
poichè tratta evidentemente meglio il contribuente che si allontani
dal paese il giorno prima della scadenza del termine di reclamo che il
contribuente il quale, per motivi di forza maggiore, ha conoscenza della
notificazione solo dopo 14 giorni dalla data della stessa.

    C.- La Commissione cantonale di ricorso e l'Amministrazione federale
delle contribuzioni concludono per la reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 99 cp. 1 DIN, il reclamo dev'essere inoltrato
entro 30 giorni dalla notificazione della tassazione. Secondo la pratica
costante del Tribunale federale, per la notificazione non è determinante
il giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza della decisione, bensì
quello della comunicazione regolare (sentenza inedita 25 giugno 1948
nella causa Maggini, consid. 2, e sentenze ivi citate). E'bensì vero che
le altre sentenze citate in questa causa non riguardano il termine per
inoltrare reclamo in materia d'imposta per la difesa nazionale. Tuttavia,
la medesima pratica vigeva già mentre era ancora in vigore l'art. 178,
cifra 3, della vecchia legge sull'organizzazione giudiziaria, secondo
cui il termine di ricorso decorreva "dalla notificazione o comunicazione
della decisione". Nella causa Maggini, essa è poi stata confermata per
ciò che concerne il termine di reclamo in materia d'imposta per la difesa
nazionale.

    Comunque, l'opinione della ricorrente che il termine comincerebbe a
decorrere soltanto dal giorno in cui il contribuente ha avuto conoscenza
della tassazione non trova conforto alcuno nel DIN, in particolare non può
essere fondata sull'art. 99 cp. 4 DIN dato che questo disposto si limita
a disciplinare i casi di restituzione in intero. Certo, esso prevede un
secondo termine di reclamo di 30 giorni dal momento in cui sono cessati
gli impedimenti; tuttavia, ciò non significa che il legislatore abbia
voluto concedere in ogni caso un periodo ininterrotto di 30 giorni per
la riflessione e l'elaborazione del reclamo.

    Occorre al contrario ammettere che il termine ordinario - non meno
di quello supplementare - è stato fissato in modo da bastare anche
nell'ipotesi in cui non possa essere utilizzato interamente a causa di
un impedimento temporaneo.

    In concreto, la decisione di tassazione è stata spedita da Bellinzona
il 28 novembre 1952, cosicchè la ricorrente l'ha ricevuta il 29 novembre al
più tardi. Tale notificazione, avvenuta per lettera semplice, dev'essere
ritenuta regolare, in quanto l'invio mediante lettera raccomandata non
è prescritto. Ne consegue che il termine di reclamo ha cominciato a
decorrere il giorno successivo a quello della notificazione, e cioè il
30 novembre. Poichè il termine legale è in tali circostanze scaduto il 29
dicembre, il reclamo 2 gennaio 1953 è effettivamente tardivo di 4 giorni,
come la ricorrente stessa ha ammesso in sede cantonale.

    Fondandosi sul testo italiano dell'art. 99 cp. 2 DIN, secondo
cui il termine comincia il giorno "feriale" successivo a quello della
notificazione, l'autorità cantonale ha invero fissato al 10 dicembre 1952
il primo giorno di decorrenza del termine di reclamo. Senonchè, nè il
testo tedesco nè quello francese prevedono che l'inizio della decorrenza
del termine di reclamo debba essere differito di un giorno se quello
successivo alla data di notificazione cade in domenica. Di conseguenza,
occorre ritenere che nel testo italiano è incorso un errore di traduzione,
che - se è privo di importanza per il giudizio della presente causa -
deve cionondimeno essere rilevato.

Erwägung 3

    3.- In virtù dell'art. 99 cp. 4 DIN è possibile entrare nel merito
di reclami tardivi unicamente qualora il contribuente sia stato impedito
di agire in tempo utile da uno dei motivi in esso indicati. In concreto,
la ricorrente, dopo aver esposto nel reclamo che il ritardo era dovuto
all'assenza all'estero del contabile, ha successivamente ravvisato
l'impedimento nella contemporanea assenza di tutti i suoi impiegati
responsabili.

    A.- questo riguardo, non occorre qui esaminare se il reclamo non
avrebbe eventualmente potuto essere interposto da altri impiegati
della ditta, presenti a Lugano. Determinante è infatti la circostanza
incontroversa che i quattro impiegati responsabili non furono assenti
durante tutto il periodo di decorrenza del termine di reclamo. Poichè i
due direttori tornarono il 12 rispettivamente il 15 dicembre e il capo
dei servizi tecnici nonchè il contabile tornarono il 24 dicembre 1952, è
evidente che la ricorrente non è stata impedita di presentare il reclamo
dall'assenza dei suoi impiegati responsabili, il che è necessario per
la restituzione in intero contro il lasso dei termini. Soltanto quando
sussista per tutto il periodo di reclamo o si produca inopinatamente
durante questo periodo e duri fino alla decorrenza del termine, l'assenza
dal paese costituisce un impedimento nel senso dell'art. 99 cp. 4 DIN
(sentenza inedita 25 febbraio 1949 nella causa Revaclier, consid. 2). Anche
in materia di restituzione vale infatti il principio che il DIN non concede
al contribuente un termine ininterrotto di 30 giorni per la riflessione;
al contrario proprio il disposto dell'art. 99 cp. 4 DIN dimostra che gli
impedimenti temporanei sono compresi nel termine e che la restituzione
è ammissibile soltanto se il contribuente non è stato in grado di agire
in tempo utile.

    Nè giova alla ricorrente pretendere che tale interpretazione
dell'art. 99 cp. 4 DIN comporterebbe una disparità di trattamento del
contribuente che ha avuto conoscenza della tassazione solo verso la fine
del termine di reclamo rispetto a quello che parte per l'estero pochi
giorni prima della scadenza. Il trattamento diverso dei due casi si
giustifica infatti per il motivo che chi è assente all'inizio del termine
può ancora provvedere alla presentazione del reclamo una volta cessato
l'impedimento, ciò che non è invece possibile per il contribuente il
quale deve inopinatamente partire verso lo scadere del termine. Poichè
solo fino al 12 dicembre 1952 la ricorrente non fu in grado di inoltrare
il reclamo ed essa ancora avrebbe potuto farlo fino al 29 dicembre,
giustamente l'autorità cantonale non è entrata nel merito del reclamo 2
gennaio 1953, che era tardivo.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.