Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 IV 319



81 IV 319

69. Sentenza 21 ottobre 1955 della Corte di cassazione penale nella causa
Galvaerom SA contro Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Regeste

    Art. 32 Ziff. 1 Fisch G. Bemessung und Höchstbetrag der Busse im
Wiederholungsfalle.

Sachverhalt

Auszug aus den Erwägungen:

                   Estratto dei considerandi:

Erwägung 4

    4.- L'applicazione dell'art. 32 cifra 1 LPesc. pone tuttavia un
problema, a sapere come debba essere determinata la pena in caso di
recidiva e quale ne debba essere l'importo massimo. Il problema, che
non è stato sollevato nel ricorso, può e dev'essere nondimeno esaminato
d'ufficio, la Corte di cassazione federale non essendo vincolata dai motivi
fatti valere dalle parti (art. 277bis cp. 2 PPF; RU 72 IV 112 e 76 IV 28).

    Nella sua sentenza RU 42 I 226 il Tribunale federale ha interpretato
l'art. 32 cifra 1 LPesc. nel senso del raddoppiamento puro e semplice
della multa precedente, ritenuto però che anche nel caso di recidiva
l'importo della multa non doveva oltrepassare quello massimo comminato
dall'art. 31 LPesc. Questa giurisprudenza dev'essere abbandonata. Il
raddoppiamento automatico della multa precedentemente inflitta, senza
alcun riguardo alla gravità dell'atto incriminato, non è compatibile
con il principio della colpevolezza, cui è informato il codice penale
federale. In ossequio a tale principio il giudice deve dapprima commisurare
- entro il minimo e il massimo della multa previsti dall'art. 31 LPesc. -
la pena che dovrebbe essere inflitta per l'atto incriminato ad un reo
non recidivo, poi raddoppiarla per tener conto della recidiva. Siccome
la gravità dell'infrazione può meritare il massimo della pena comminata,
il raddoppiamento obbligatorio prescritto dall'art. 32 cp. 1 LPesc. ha
per conseguenza che in caso di recidiva il massimo della pena deve
corrispondere al doppio della pena massima comminata dall'art. 31 LPesc. La
contravvenzione reiterata d'insozzamento delle acque pescose, che qui
interessa, è quindi passibile d'una multa fino a 800 franchi. Tutt'altra
interpretazione toglierebbe ogni efficacia al disposto dell'art. 32
cifra 1 LPesc. proprio nei casi di recidiva più gravi, quando già l'atto
incriminato merita, indipendentemente dall'aggravamento della pena per
la reiterazione, il massimo della multa ordinaria comminata all'infrazione.

    Un siffatto caso è appunto quello che ne occupa. Confermando la multa
di 800 franchi inflitta alla ricorrente, la Corte cantonale non ha quindi
violato il diritto federale e tanto meno ecceduto nell'esercizio del
proprio potere discrezionale.