Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 II 577



81 II 577

87. Sentenza 1o dicembre 1955 della II Corte civile nella causa Eredi
Rusconi contro Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso. Regeste

    Kirchliche Stiftung.

    1.  Begriff der kirchlichen Stiftung (Erw. 1).

    2.  Gilt der Vorbehalt des öffentlichen kantonalen Rechtes in Art. 59
Abs. 1 ZGB auch für die kirchlichen Stiftungen? Frage offen gelassen
(Erw. 1).

    3.  Abschluss eines Kaufvertrages über ein Grundstück und Erwirkung des
den Eigentumsübergang betreffenden Grundbucheintrages für eine Stiftung
namens deren Promotoren, die irrtümlicherweise eine bereits errichtete
Stiftung als vorhanden annehmen. Gültigwerden beider Rechtsakte mit
dem - stufenweise erfolgten - Zustandekommen der dafür notwendigen
Rechtspersönlichkeit der Stiftung (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Con istrumento notarile 21 febbraio 1944, iscritto nel registro
fondiario il 10 marzo successivo, gli eredi fu Luigi Rusconi cedevano
in comproprietà alla Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso
per il prezzo di 14 000 fr. determinati beni stabili siti nel comune di
Montecarasso. Le porzioni di comproprietà erano stabilite in ragione di
due terzi per gli eredi e un terzo per la fondazione. I rapporti d'uso e
di godimento della rispettiva porzione sono regolati dalla disposizione
n. 4 dell'istrumento notarile, la quale prevede segnatamente che alla
fondazione sono assegnati in godimento perpetuo il piano terreno e tutti i
vani sottostanti (lett. a) e agli eredi Rusconi il primo e secondo piano
dei fabbricati (lett. b).

    Anche dopo la stipulazione del contratto di compravendita gli eredi
Rusconi rimanevano in possesso e godimento di una cantina posta sotto il
piano terreno degli stabili. Alla richiesta della fondazione di consegnare
la detta cantina, essi opponevano un rifiuto.

    B.- Il 10 ottobre 1953, la Fondazione pro asilo e ricreatorio
di Montecarasso conveniva gli eredi Rusconi davanti alla Pretura di
Bellinzona, chiedendo che all'attrice fosse riconosciuto il godimento della
cantina abusivamente occupata dai convenuti e che per quest'occupazione
essi fossero condannati a pagarle un canone di locazione annuo di 100
fr. a partire dalla data della petizione.

    I convenuti proponevano la reiezione del gravame, adducendo tra
l'altro che la fondazione non aveva conseguito il diritto alla personalità
giuridica e che il contratto di compravendita era infirmato da nullità.

    Mediante sentenza 4 marzo 1955 il Pretore riconosceva all'attrice il
godimento della cantina, ingiungeva ai convenuti di farne consegna entro
30 giorni, ma non assegnava alcuna indennità a titolo di locazione.

    I convenuti adivano la Camera civile del Tribunale d'appello che,
con sentenza 5 luglio 1955, confermava il giudizio pretoriale.

    C.- Gli eredi Rusconi si sono aggravati al Tribunale federale,
chiedendo che in riforma della sentenza cantonale la petizione di causa
sia integralmente respinta.

    La Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso ha concluso
per la reiezione del ricorso e la conferma del giudizio querelato.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- In via preliminare i convenuti eccepiscono che la Fondazione pro
asilo e ricreatorio di Montecarasso non ha conseguito il diritto alla
personalità e che, di riflesso, non ha veste attiva. Su quest'eccezione,
motivata con l'omessa iscrizione della fondazione nel registro di
commercio, la Corte d'appello non si è soffermata, osservando che anche
se l'attrice non configurasse una fondazione a rigore di legge, ad essa
si dovrebbe ugualmente riconoscere personalità giuridica, con capacità
civile a'sensi degli art. 53 e 54 CC, quale associazione (art. 60 CC). La
questione merita tuttavia di essere esaminata più da vicino.

    L'acquisto della personalità giuridica non è subordinato, per le
fondazioni ecclesiastiche, all'iscrizione nel registro di commercio
(art. 52 cp. 2 CC). Ne convengono anche i convenuti, i quali contestano
però tale carattere alla fondazione attrice. Giusta l'accezione data al
termine "ecclesiastico" dal legislatore civile, ha questo carattere non
solo la fondazione che persegua uno scopo proprio della Chiesa, bensì
anche quella il cui scopo, ancorchè non chiesastico, diventi tale per il
fatto che dev'essere conseguito attraverso l'esercizio d'una determinata
credenza religiosa o l'esecuzione d'un compito di assistenza spirituale
(cf. EGGER, nota 2 all'art. 87 CC; LAMPERT, Die kirchlichen Stiftungen,
Anstalten und Körperschaften, p. 132). Dall'atto costitutivo 14 novembre
1950 risulta che la fondazione attrice si propone di dotare la parrocchia
di Montecarasso di un'istituzione destinata, in primo luogo, a migliorare
la formazione cristiana della gioventù, in secondo luogo e in quanto
possibile, a servire come asilo per l'infanzia (cf. disposizione
n. 2). Scopo della fondazione è adunque l'istruzione e l'educazione,
attività che pur non avendo in sè carattere ecclesiastico rientrano
in quelle specifiche dell'azione cattolica. L'indirizzo confessionale
della fondazione è ribadito dalla dichiarazione dei suoi promotori di
"costituire così e come effettivamente costituiranno una fondazione
ecclesiastica di beneficenza pubblica", per la quale si sono procurati
in data 19 settembre 1950 il rescritto vescovile che approva ed accetta
la fondazione (cf. disposizioni n. 2 e 3). La circostanza, addotta nel
ricorso, che la fondazione avrebbe rinunciato ad attuare direttamente i
suoi compiti e concesso l'uso dei propri locali al comune è irrilevante
agli effetti della qualificazione giuridica dell'ente. Quest'allegazione
è del resto nuova e pertanto improponibile a norma dell'art. 55 cp. 1
lett. c OG.

    A mente dei convenuti, anche se avesse carattere ecclesiastico la
fondazione attrice non avrebbe acquistato la personalità giuridica. Essi
avvertono che le fondazioni ecclesiastiche non sono dispensate
dall'ossequiare le disposizioni di diritto pubblico cantonale, riservate
espressamente dall'art. 59 cp. 1 CC per le corporazioni e gli istituti di
diritto pubblico o ecclesiastico. Nel quadro di questa riserva l'art. 9
della legge cantonale 28 gennaio 1886 sulla libertà della Chiesa cattolica
e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, ripreso sostanzialmente
dall'art. 35 della legge ticinese di applicazione e complemento del CC,
prevede che le fondazioni ecclesiastiche hanno la personalità giuridica e
l'esercizio dei diritti civili in conformità della relativa legislazione
particolare, e cioè del diritto canonico. Sennonchè, i promotori avrebbero
inteso - sempre secondo i convenuti - creare una fondazione a'sensi
dell'art. 80 CC e per questo motivo avrebbero rinunciato all'erezione
canonica. Ma essi disattendono che anche le fondazioni ecclesiastiche
soggiacciono in massima alla disciplina degli art. 80 sgg. CC
(l'art. 87 le menziona espressamente) e la loro affermazione, secondo
cui i promotori non si sarebbero preoccupati dell'erezione canonica,
è in aperto contrasto con il contenuto dell'istrumento notarile, che
dichiara il rescritto vescovile da loro ottenuto già in data 19 settembre
1950 parte integrante dell'atto di fondazione. L'argomentazione dei
convenuti solleverebbe anche un'altra questione, a sapere se le fondazioni
ecclesiastiche rientrino effettivamente nel novero delle corporazioni e
degli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico di cui
par la l'art. 59 cp. 1 CC. La questione, controversa in dottrina, può
tuttavia rimanere insoluta. Anche se - in retta applicazione di questo
disposto di diritto federale - il legislatore ticinese avesse previsto
l'osservanza delle formalità prescritte dal diritto canonico per l'erezione
delle fondazioni ecclesiastiche e se nella fattispecie la Corte d'appello
le avesse misconosciute, quest'ultima avrebbe tutt'al più fatto erronea
applicazione del diritto cantonale. Una siffatta violazione non potrebbe
però essere censurata con il ricorso per riforma (art. 43 cp. 1 e art. 55
cp. 1 lett. c OG) e tantomeno giustificherebbe il chiesto rinvio della
causa alla precedente giurisdizione.

    Alla fondazione attrice deve quindi essere riconosciuta personalità
giuridica e nel contempo veste attiva.

Erwägung 2

    2.- Il contratto di compravendita immobiliare risale tuttavia al 21
febbraio 1944, mentre la fondazione attrice, parte contraente, è stata
costituita soltanto con l'atto pubblico 14 novembre 1950. Ne inferiscono
i convenuti che il contratto è viziato da nullità assoluta, ex tunc,
insanabile.

    È pacifico che sotto la denominazione di Fondazione pro asilo
e ricreatorio di Montecarasso si concretava, già al momento della
stipulazione del contratto litigioso, un gruppo di persone organizzato per
raggiungere gli scopi che dovevano poi diventare quelli della costituenda
fondazione. In mancanza di statuti scritti, la Corte d'appello ha ritenuto
che la collettività non aveva il carattere di una associazione ma, in
virtù dell'art. 62 CC, quello di una società semplice. Difatto, anche se
nei promotori era radicata l'erronea convinzione di acquistare per una
fondazione giuridicamente già esistente, essi costituivano ciò nondimeno
un gruppo di persone riunite per conseguire con forze o mezzi comuni uno
scopo comune, il che configura il rapporto di società semplice a'sensi
dell'art. 530 cp. 1 CO. Per essere valido, il contratto di società
non richiedeva alcuna forma speciale e poteva quindi essere stipulato
tacitamente, mediante atti concludenti (cf. BECKER, nota 11 e SIEGWART,
nota 44 all'art. 530 CO).

    Dissentono i convenuti, i quali osservano che nel corso della sua
movimentata esistenza l'attrice ha sempre presentato i caratteri tipici
della fondazione e non dell'associazione o di altra unione personale. Essi
si azzardano a sostenere che all'origine della fondazione sta una
donazione sub modo alla parrocchia di Montecarasso; che a tutt'oggi,
in ogni caso fino al 1950, solo la parrocchia - e non la fondazione di
carattere fiduciario o dipendente - avrebbe potuto validamente acquistare
diritti o contrarre obbligazioni. La loro tesi, per vero assai temeraria,
non può essere esaminata già perchè i fatti su cui poggia sono nuovi e
non potevano quindi essere addotti in sede federale.

    Siccome i promotori della fondazione erano uniti nel vincolo
della società semplice, occorre stabilire quali siano le conseguenze
giuridiche del fatto che tanto nel contratto di compravendita quanto
nell'iscrizione del trapasso immobiliare a registro fondiario figura
quale parte contraente non la società semplice (o i suoi membri), ma
la fondazione non ancora validamente eretta. È ovvio che il contratto
stipulato da un soggetto giuridicamente inesistente è nullo, o meglio
è negozio non compiuto. La perfezione del contratto presuppone che
i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca
volontà, il che non è possibile ad un soggetto che non goda ancora
della personalità e capacità giuridica. Del tutto diversa è però la
fattispecie: la volontà negoziale è stata effettivamente manifestata da
persone fisiche capaci di agire - i promotori -, ancorchè in nome della
fondazione che erroneamente ritenevano già costituita. Questa premessa si
è realizzata nel novembre 1950 all'atto in cui la fondazione ha conseguito
il diritto alla personalità, con la conseguenza che il vizio invalidante
inizialmente il contratto e l'iscrizione nel registro fondiario è stato
sanato e gli atti stessi convalidati. A guisa dei nascituri, che possono
acquistare diritti subordinatamente all'evento della nascita (art. 31 CC),
la fondazione attrice, già esistente e operante di fatto, ha acquistato
la comproprietà attraverso l'operato dei suoi organi al momento della
"nascita", vale a dire all'atto in cui è stata dotata della personalità
giuridica. Analoga è la situazione regolata espressamente dal legislatore
per le obbligazioni assunte dai promotori prima che la società anonima
abbia conseguito il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel
registro di commercio. Se siffatte obbligazioni sono state contratte
espressamente in nome della futura società anonima e se questa le assume
entro un determinato termine dall'iscrizione, coloro che le hanno
contratte ne sono liberati e la persona giuridica ne è responsabile
(art. 645 cp. 2 CO). Non costituisce pertanto violazione del diritto
federale l'aver ritenuto valido, benchè subordinato ad una premessa, il
negozio di compravendita concluso nel 1944, e giudicato che, realizzatasi
la premessa, con tali pattuizioni dei promotori la fondazione ha acquistato
senz'altro e in proprio la comproprietà. Nè può essere rimproverato alla
Corte d'appello di aver disatteso che a norma dell'art. 12 cp. 1 RRF le
richieste d'iscrizione non devono essere gravate da riserva o condizione
alcuna. La richiesta d'iscrizione dei promotori non era condizionata,
ma semplicemente subordinata alla premessa che la fondazione fosse già
legalmente esistente, premessa che si è poi realizzata. Nulla infirma
dunque la conclusione che contratto e iscrizione sono stati convalidati
mediante il conseguimento della personalità da parte dell'attrice.

    Del resto, indipendentemente da queste considerazioni, l'eccezione di
nullità non potrebbe essere protetta anche perchè costituisce un manifesto
abuso del proprio diritto (art. 2 cp. 2 CC). Sarebbe contrario al principio
della buona fede negli affari ammettere che il negozio di compravendita,
adempito da entrambi i contraenti, e l'avvenuta iscrizione nel registro
fondiario, rimasti ambedue incontestati durante numerosi anni, possano
ancora essere impugnati siccome giuridicamente inefficaci a dipendenza
del litigio che separa le parti su un punto secondario quale il godimento
della cantina litigiosa (RU 72 II 43 e 78 II 227).

Erwägung 3

    3.- Nel merito della controversia i convenuti sostengono che,
nonostante il tenore del contratto, i contraenti non avevano inteso
assegnare la cantina di cui si tratta alla fondazione, ma lasciarla
in godimento agli eredi Rusconi, che ne hanno anche sempre avuto
il possesso. Il testo del contratto è chiaro: alla fondazione sono
attribuiti in godimento il piano terreno e tutti i vani sottostanti. Dei
"vani sottostanti" fa parte anche la cantina litigiosa, atteso che, giusta
gli accertamenti di fatto insindacabili del Pretore, si trova sotto il
piano terreno. Di fronte al tenore univoco del contratto incombeva ai
convenuti di provare che la vera e concorde volontà delle parti (art. 18
cp. 1 CO) era un'altra. Non si tratta però più, come per l'interpretazione
del contratto secondo la comune esperienza della vita, d'una questione
di diritto che soggiace al riesame da parte del Tribunale federale,
bensì dell'accertamento d'un cosiddetto "fatto interno" che spetta
esclusivamente alle giurisdizioni cantonali (art. 63 cp. 2 OG; RU 77
II 173). Queste hanno giudicato, in base alle risultanze processuali
e segnatamente ai costituti testimoniali, che la prova incombente ai
convenuti non è stata fornita. Le critiche mosse a questo giudizio sono
inammissibili, poichè dirette contro accertamenti di fatto non sindacabili
in sede federale (art. 55 cp. 1 lett. c e art. 63 cp. 2 OG).

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto. Di conseguenza la querelata sentenza 5 luglio
1955 della Camera civile del Tribunale d'appello è confermata.