Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 II 547



81 II 547

83. Sentenza 31 ottobre 1955 della I Corte civile nella causa Bernasconi
contro Ferrovie federali svizzere. Regeste

    Art. 128 Ziff. 3 und 129 K U V G.

    1.  Die Aufhebung der Vorschriften des EHG und ihre Ersetzung durch
die Vorschriften des OR wie auch die Begrenzung der Haftung nach OR auf die
Fälle, in denen der Unfall vom Arbeitgeber absichtlich oder grobfahrlässig
herbeigeführt worden ist, gelten nicht nur gegenüber den obligatorisch
versicherten Arbeitern und Angestellten, sondern auch gegenüber ihren
Hinterbliebenen (Erw. 1).

    2.  Die Vorschriften des OR sind schlechthin anwendbar und die
Haftungsbeschränkung ist unabhängig von den Rechtsgründen, aus denen die
Verantwortlichkeit nach gemeinem Recht abgeleitet wird (Erw. 2 und 3).

    3.  Auch für den Genugtuungsanspruch - auf den die Haftungsbeschränkung
nicht anwendbar ist - gilt die Verjährungsfrist von Art. 60 OR (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Il 27 maggio 1950, all'entrata nord della stazione di Maroggia
accadeva un infortunio ferroviario, nel quale perdeva la vita il
macchinista FFS Isidoro Bernasconi, coniugato e padre di tre figli.
Conformemente all'art. 84 LAMI, l'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI) concedeva alla vedova una
rendita di fr. 2340- pari al 30% del guadagno annuale assicurato del
marito. A loro volta, le FFS le assegnavano une rendita supplementare
annua di fr. 1371,50. Nessuna indennità era invece riconosciuta ai figli,
che erano maggiorenni.

    Con petizione 28 maggio 1953, la vedova Bernasconi e i suoi tre figli
convenivano le FFS in giudizio davanti al Pretore di Bellinzona. La vedova
chiedeva il pagamento di fr. 22 146,90, suddivisi come segue: fr. 14 940.--
quale importo capitalizzato della differenza, di fr. 1317,70 annui, tra la
rendita complessiva riconosciuta di fr. 3711,50 e il 40% dello stipendio
effettivo del marito, di fr. 12 573.--, da ritenersi destinato alla moglie;
fr. 1706,90 per spese funerarie; fr. 5000.-- per torto morale, e fr. 500.--
per altrettanti contenuti in un portamonete del marito andato smarrito al
momento dell'infortunio. Oltre a una somma di 2000 franchi ciascuno per
torto morale, i figli Jolanda, Fausto e Letizia domandavano il pagamento
di rispettivamente fr. 3100.--, 4650.-- e 600.-- a titolo d'indennità
per perdita di sostegno.

    In data 9 agosto 1954, il Pretore di Bellinzona respingeva la
petizione integralmente. Adita dagli attori, la Camera civile del Tribunale
d'appello confermava il giudizio pretoriale, considerando in sostanza che
si trattava di un infortunio soggetto all'assicurazione obbligatoria e che,
giusta l'art. 128 N. 3 LAMI, allo stesso non poteva di conseguenza essere
applicata la rigida responsabilità causale risultante dalle disposizioni
speciali della legge federale 28 marzo 1905 sulla responsabilità
civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e delle poste
(LResp. C), bensì dovevano essere applicate le prescrizioni del Codice
delle obbligazioni, conformemente all'art. 129 cp. 1 LAMI. In concreto,
l'azione doveva però essere respinta giacchè non era adempiuta nè l'una
nè l'altra condizione posta dall'art. 129 cp. 2 LAMI, l'infortunio non
essendo stato cagionato dal datore di lavoro con intenzione o per colpa
grave. Inoltre, le pretese degli attori erano in ogni modo prescritte
conformemente all'art. 60 CO.

    B.- Gli attori hanno interposto tempestivamente ricorso per riforma
al Tribunale federale, chiedendo il riconoscimento delle loro pretese
entro i limiti indicati (in sede federale il figlio Fausto ha ridotto la
somma chiesta per perdita di sostegno da fr. 4650.-- a fr. 3300.--).

    Le FFS hanno concluso per la reiezione del gravame, con spese e
ripetibili a carico degli attori.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    1. - Nel loro gravame per riforma, gli attori contestano avantutto che
all'azione per risarcimento dei danni siano applicabili le disposizioni
generali del Codice delle obbligazioni. Secondo il loro modo di vedere,
la responsabilità causale prevista dalla LResp.C sarebbe infatti stata
abrogata soltanto per ciò che riguarda i rapporti tra il datore di lavoro
e gli impiegati e operai obbligatoriamente assicurati dell'azienda stessa
o quelli, occupati nella costruzione di ferrovie, di altre imprese, ma non
per quanto concerne le pretese dei terzi, in particolare dei superstiti.
Ciò risulterebbe dall'art. 17 della legge 18 giugno 1915 di complemento
alla LAMI, e cioè dal vigente art. 128 N. 3 LAMI, in unione con l'art. 13
LResp. C.

    Ora, è bensì vero che nell'art. 13 cp. 1 LResp. C si menziona, a
proposito dell'indennità dovuta dall'impresa ferroviaria, la deduzione
della somma d'assicurazione corrisposta alla persona lesa o "agli aventi
causa del morto". Altrettanto esatto è che in virtù dell'art. 17 della
citata legge di complemento alla LAMI furono "segnatamente" abrogate le
disposizioni della LResp. C "per quanto riguardano la responsabilità
civile di queste imprese per infortuni occorsi in servizio ai propri
impiegati e operai assicurati obbligatoriamente nonchè agli impiegati
e operai assicurati obbligatoriamente di altre imprese occupati nella
costruzione di strade ferrate".

    Tuttavia, dalla circostanza che la disposizione abrogativa della
LResp.C, a differenza dell'art. 13 cp. 1 LResp. C, non parli più
esplicitamente degli aventi causa del morto non può essere dedotto che
l'abrogazione di cui si tratta valga unicamente per gli impiegati e gli
operai dell'impresa ferroviaria, con esclusione dei loro superstiti cui
la LResp.C continuerebbe a essere applicabile. Mediante la revisione 18
giugno 1915, il legislatore ha infatti semplicemente voluto equiparare
agli impiegati e operai delle imprese ferroviarie quelli di altre imprese
che sono vittime di un infortunio nella costruzione di una ferrovia e
che prima della revisione potevano far valere pretese di risarcimento in
base alla LResp.C oltre che alla LAMI. A ciò si aggiunga che nemmeno il
precedente testo dell'art. 128 N. 4 LAMI menzionava i superstiti. Nella
sua linearità, esso era cionondimeno assai più comprensibile, in quanto
si limitava a definire oggettivamente una precisa categoria d'infortuni
cui la LResp.C cessava di essere applicabile: "quelli cioè da cui vengono
colpiti gli impiegati o gli operai delle imprese ferroviarie".

    In tali circostanze, a torto i ricorrenti vorrebbero fondare la loro
tesi sulla revisione della LAMI nel 1915. Come il Consiglio federale ha più
volte rilevato nel relativo messaggio del 6 aprile 1915, "l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sostituisce la responsabilità civile
dell'imprenditore. Di conseguenza, l'art. 128 LAMI abroga le leggi
sulla responsabilità civile nella misura in cui riguardano i rapporti
del titolare dell'impresa con i lavoratori e, a sua volta, l'art. 129
limita la responsabilità del datore di lavoro secondo il Codice delle
obbligazioni agli infortuni cagionati con intenzione o per colpa grave"
(FF 1915, ed. ted., I 934).

    Il medesimo concetto - dell'assicurazione obbligatoria che sostituisce
la responsabilità civile - è dal Consiglio federale ancora ribadito
più volte, tra l'altro con riferimento al previsto scioglimento delle
assicurazioni private. Anche a questo riguardo, esso rileva esplicitamente,
dopo aver osservato che l'obbligo di pagare premi all'INSAI e l'abrogazione
delle leggi sulla responsabilità civile comportano per gli imprenditori
con lavoratori obbligatoriamente assicurati una situazione nuova, che
la responsabilità secondo il Codice delle obbligazioni è ormai limitata
ai casi di dolo o di colpa grave (p. 935 del messaggio citato). Nè il
Consiglio federale si limita a tale costatazione, ma soggiunge che la
nuova situazione esclude una continuazione delle assicurazioni private,
il cui scopo e la cui giustificazione economica più non sussistono nella
misura in cui si riferiscono a lavoratori obbligatoriamente assicurati.

    Nemmeno per la parte del danno non coperta dall'assicurazione
obbligatoria si giustifica in avvenire la continuazione e la conclusione
di assicurazioni complementari - considera ancora il Consiglio
federale. Infatti, dopo la completa trasformazione delle prescrizioni
legali in materia di responsabilità civile con l'adozione degli art. 128
e 129 cp. 2 LAMI, un'assicurazione complementare privata per la parte
scoperta del danno, quale poteva essere conclusa prima dell'entrata in
vigore della LAMI, non è più atta a completare l'assicurazione obbligatoria
legale, che rappresenta un ordinamento totalmente diverso con princìpi
e scopi altrettanto diversi (messaggio citato, p. 946).

    Tenuto conto di queste considerazioni, non si vede invero perchè
i superstiti avrebbero ancora dovuto essere menzionati espressamente
nell'art. 17 della legge 18 giugno 1915, tanto più quando si consideri
che le leggi abrogate già disciplinavano le pretese dei superstiti
(cf. art. 1, 2, 13 LResp.C). In realtà, i superstiti non sono più stati
menzionati semplicemente perchè era normale che il nuovo disciplinamento
previsto dalla LAMI (art.

    83-86, 89, 95 sgg., ecc.) si estendesse anche alle loro pretese.

    Ancora più esplicito, per ciò che riguarda l'inclusione dei superstiti
nell'ordinamento previsto dalla LAMI, è il messaggio del Consiglio federale
10 dicembre 1906 (FF 1906, ed. ted., IV, pag. 229 sgg.). Così, vi si rileva
- con riferimento al sistema della responsabilità civile fino allora in
vigore - l'impossibilità per la persona lesa "o i suoi aventi causa" di
ottenere il pagamento dell'indennità da un datore di lavoro insolvibile
(p. 313) e come sia preferibile, per ciò che riguarda il risarcimento
dovuto in virtù dell'art. 2 LResp.C ai superstiti rimasti privi del loro
sostegno, un sistema il quale stabilisca direttamente nella legge la
parte di guadagno cui i diversi superstiti hanno diritto. Convincenti
sono poi le spiegazioni fornite circa l'art. 96 del disegno di legge,
cui corrisponde l'attuale art. 129 LAMI. A questo proposito è anzi
citato un esempio identico al caso in discussione: "Il datore di lavoro
dell'assicurato cagiona con colpa lieve un infortunio mortale. L'Istituto
non ha un diritto di regresso verso il datore di lavoro per le rendite
pagate ai superstiti e questi non possono chiedere il risarcimento del
maggiore danno al datore di lavoro" (p. 402).

    Così stando le cose, nè la revisione della LAMI nel 1915 nè il
messaggio del 1906 possono giustificare la tesi dei ricorrenti, che
non trova inoltre conforto alcuno nella giurisprudenza del Tribunale
federale. Questa ha infatti sempre interpretato l'art. 129 LAMI nel
senso che la limitazione della responsabilità secondo il Codice delle
obbligazioni vale parimente per i superstiti (RU 72 II 311 sgg.; 68 II
287 sgg.).

    2. - Oltre al postulato di un'interpretazione restrittiva
dell'art. 128 N. 3 LAMI, i ricorrenti sostengono in via subordinata che
la sostituzione prevista nell'art. 129 cp. 2 LAMI può semmai essere di
natura esclusivamente sostanziale, cosicchè non dovrebbe in ogni modo
valere per la prescrizione, cui continuerebbe a essere applicabile
l'art. 14 cp. 1 LResp.C.

    Senonchè, la prescrizione fa parte del diritto sostanziale,
pur prescindendo dalla circonstanza che l'art. 129 LAMI dichiara le
disposizioni del Codice delle obbligazioni applicabili in generale,
senza discriminazioni di sorta. Inoltre, già il Consiglio federale aveva
rilevato - nel suo messaggio del 1906 - che le persone fino a quel momento
al beneficio delle leggi sulla responsabilità avrebbero in avvenire dovuto,
se erano assicurate, porsi sul terreno del diritto comune, e cioè degli
art. 50 sgg. e 110 sgg. del vecchio Codice delle obbligazioni (p. 401
del messaggio).

    Ne segue che l'azione dei ricorrenti è effettivamente prescritta,
come il Tribunale cantonale ha ritenuto nella sentenza querelata. Tutt'al
più, questa deve, per ciò che riguarda l'avvenuta prescrizione, essere
rettificata nel senso che i precetti esecutivi datano del 1952 e non del
1950, come il Tribunale di appello ha ammesso in seguito a una svista
manifesta (art. 63 cp. 2 OG).

    3. - Per il rimanente, non giova ai ricorrenti invocare gli art. 55
e 339 CO relativi alla responsabilità causale. Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, la limitazione della responsabilità
prevista dall'art. 129 cp. 2 LAMI è infatti indipendente dalle cause
giuridiche da cui la responsabilità è derivata secondo le norme del
diritto comune (RU 72 II 429 sgg. e sentenze ivi citate; 81 II 224).

    Del resto, la situazione non sarebbe più favorevole per i ricorrenti
nemmeno se la vittima dell'infortunio avesse potuto far valere pretese
contrattuali in virtù dell'art. 339 CO, in quanto il loro diritto di
risarcimento scaturirebbe pur sempre dalla morte della vittima e come
tale non conferirebbe loro la situazione di parte contraente (OSER
/SCHÖNENBERGER, ad art. 339 N. 18). Anche in tale ipotesi sarebbe di
conseguenza determinante la prescrizione di un anno prevista dall'art. 60
CO e non quella contrattuale di dieci anni.

    4. - Come il Tribunale federale ha più volte statuito, la
limitazione della responsabilità prevista dall'art. 129 cp. 2 LAMI non
si estende alla riparazione del torto morale (RU 72 II 314 sgg. e 429,
consid. 7). Tuttavia, anche questa pretesa è prescritta, giacchè per
i motivi esposti più sopra non può essere condivisa l'opinione dei
ricorrenti secondo cui sarebbe applicabile la prescrizione biennale
dell'art. 14 LResp.C.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso per riforma è respinto. Di conseguenza, la querelata
sentenza 26 aprile 1955 della Camera civile del Tribunale d'appello
è confermata.