Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 II 129



81 II 129

22. Estratto della sentenza 15 febbraio 1955 della I Corte civile nella
causa Magazzini generali SA e Ferrovie federali svizzere contro Angelo
Castelletti SA e ditta Anna Erker. Regeste

    1.  Verhältnis konkurrierender Schadenersatzklagen: Vertragsklage des
Hinterlegers gegen den Aufbewahrer auf Ersatz eines an der hinterlegten
Sache eingetretenen Schadens; ausservertragliche Klagen des Hinterlegers
und des Eigentümers der hinterlegten Sache gegen einen Dritten, der als
Eigentümer des Lagerraums für den nämlichen Schaden gemäss Art. 58 OR
haftet (Erw. 8).

    2.  Zulässigkeit vertraglicher Ordnung des Rückgriffs, im Verhältnis
von Vermieter und Mieter, für den von Drittpersonen erlittenen Schaden
(Erw. 9).

Sachverhalt

    A.- Nel 1937 le Ferrovie federali svizzere concessero in locazione alla
Magazzini generali SA vani di deposito in uno stabile di loro proprietà
a Chiasso. La locataria li utilizzò per immagazzinare merci consegnatele
da terzi; fra l'altro venne ivi depositata, negli anni 1942 e 1943, una
partita di cartone-legno di proprietà della ditta Anna Erker a Milano,
affidata alla Magazzini generali dalla SA Angelo Castelletti. Il 17
giugno 1943, si costatò che nel magazzino si era verificato un ingente
danno cagionato da acqua fuoruscita, per un difetto di una valvola o
rubinetto, da una condotta che corre lungo una parete. La partita di
cartone immagazzinata subì grave danno: dopo la realizzazione della merce
avariata il pregiudizio de finitivo risultò di 17 887 fr. 70.

    B.- La deponente Castelletti e la proprietaria Erker convennero
giudizialmente tanto l'assuntrice del magazzino (Magazzini generali),
quanto le proprietarie dello stabile (Ferrovie federali), chiedendo il
risarcimento del danno di 17 887 fr. 70 oltre interessi al 5% dal 31
marzo 1947.

    Entrambe le giurisdizioni cantonali ammisero integralmente l'azione,
riconoscendo nel contempo alle Ferrovie federali il diritto di regresso
verso la Magazzini generali per l'intero importo del danno.

    C.- Contro la sentenza 5 luglio 1954 della Camera civile del Tribunale
d'appello sono stati interposti al Tribunale federale due ricorsi per
riforma, l'uno da parte delle Ferrovie federali, l'altro da parte della
Magazzini generali, concludenti entrambi all'integrale reiezione delle
domande di petizione nei confronti delle rispettive ricorrenti.

    Ognuna delle due convenute ha chiesto con la propria risposta la
reiezione del gravame dell'altra; le attrici hanno concluso per il rigetto
di entrambi i ricorsi.

    Accertato che del danno la depositaria risponde (contrattualmente)
nei confronti della deponente, ma non nei confronti della proprietaria
della merce (nè contrattualmente, nè per atto illecito); costatato
altresì che, in principio, le proprietarie del magazzino rispondono in
virtù dell'art. 58 CO tanto nei confronti della deponente, quanto nei
confronti della proprietaria della merce, il Tribunale federale

Auszug aus den Erwägungen:

                          considera:

Erwägung 8

    8.- Dalle considerazioni esposte risulta che nel rapporto giuridico due
aventi diritto - le ditte attrici - si contrappongono a due obbligate,
cioè alle convenute. È pertanto necessario decidere quale relazione
intercorra fra le pretese e, rispettivamente, le responsabilità reciproche
delle parti.

    a) Nei confronti della Magazzini generali soltanto l'attrice
Castelletti può far valere pretese contrattuali. Diversa è però la
situazione avuto riguardo alle pretese dirette contro le proprietarie
dell'opera. Teoricamente, tanto la proprietaria della merce ditta Erker,
quanto la deponente Castelletti appaiono danneggiate: la prima è lesa
nel suo diritto di proprietà sulla merce, di cui non può più disporre; la
seconda incontra un pregiudizio poichè, non potendo più restituire la merce
alla proprietaria, viene gravata d'una pretesa di risarcimento (WOLFF nel
Comm. di KLANG al CC austr., vol. IV, p. 3, I). In altre parole l'evento
dannoso non colpisce la deponente Castelletti solo per riflesso, nel qual
caso l'azione di risarcimento le competerebbe soltanto se espressamente
prevista dalla legge (vedi RU 57 II 181 in merito all'applicazione
dell'art. 45 cp. 3 CO), bensì direttamente. Sennonché, il danno è in realtà
quello di un terzo, cioè danno della proprietaria della merce, verso
la quale la deponente Castelletti è tenuta a rispondere. Al pregiudizio
subìto dalla terza proprietaria Erker corrisponde, per la Castelletti SA,
un interesse fondato sulla propria responsabilità (VON TUHR/SIEGWART,
Obligationenrecht, vol. II, § 68, VI, p. 551). Questo interesse vien meno
in quanto il terzo faccia direttamente valere la pretesa di risarcimento
nei confronti del responsabile. In concreto l'interesse desunto dalla
responsabilità della deponente è identico e si confonde col danno subìto
dalla proprietaria: entrambe, infatti, fanno valere le stesse pretese,
uguali ed incontestate nel loro importo. In simili circonstanze, nonostante
la concorrenza delle azioni, non v'è alcun motivo di accogliere la domanda
della deponente nei confronti delle proprietarie dell'opera, giacchè la
proprietaria della merce conviene direttamente quest'ultime in giudizio per
ottenere il risarcimento, e nulla chiede alla deponente Castelletti. Perciò
la petizione dell'attrice Castelletti dev'essere attualmente respinta.

    La configurazione speciale del pregiudizio testè illustrato esercita
però un influsso anche sulla pretesa della ditta Castelletti verso la
depositaria. È esatto che la Magazzini generali risponde soltanto nei
confronti della deponente, poichè con essa soltanto sussiste il vincolo
del contratto (BECKER, Comm. all'art. 97 CO n. 48): tuttavia dal fatto
che il creditore contrattuale ha soltanto un interesse fondato sulla
propria responsabilità, mentre il danno colpisce un terzo, si conclude
in dottrina che, in simili casi, il creditore contrattuale può richiedere
unicamente dall'obbligato prestazione del risarcimento al terzo, e non a
se stesso (cf. soprattutto VON TUHR/SIEGWART, vol. II, § 68, VI, p. 553
n. 118; in senso conforme BECKER, Com., II ed., all'art. 97 n. 46 e 47
in fine). Tale opinione dottrinale merita conferma. Alla speciale natura
del danno (mera responsabilità e interesse relativo) deve far riscontro
questo speciale modo del risarcimento, in conformità d'altronde anche col
principio sancito dall'art. 43 cp. 1 CO, secondo cui al giudice spetta
di determinare il modo del risarcimento. Pertanto l'azione della ditta
deponente può essere accolta solo nel senso che l'indennità dovuta dalla
depositaria venga corrisposta alla proprietaria della merce avariata.

    b) Per contro, non appare possibile eliminare il concorso dell'azione
fondata sulla responsabilità contrattuale derivante dal deposito con
l'azione basata sulla responsabilità delle proprietarie dell'immobile,
poichè le due responsabilità attingono a fattispecie differenti ed a cause
giuridiche diverse. Di conseguenza, le domande di causa debbono essere
accolte nel senso precisato sopra sub a), e precisamente debbono essere
ammesse: 1) l'azione contrattuale della deponente Castelletti contro la
depositaria Magazzini generali, ritenuto che l'importo delle indennità
debba essere versato alla ex proprietaria della merce depositata, ditta
Erker; 2) l'azione extracontrattuale della proprietaria della merce
Erker contro le proprietarie dell'opera, Ferrovie federali. Si tratta
di un caso di solidarietà cosidetta impropria a'sensi dell'art. 51 CO.
L'adempimento di uno dei crediti comporta estinzione dell'altro. Ritenuto
che i responsabili, in entrambi i casi, sono diversi, occorre esaminare
la questione del regresso su cui si sono pronunciate anche le istanze
cantonali.

Erwägung 9

    9.- L'ordinamento del regresso istituito dall'art. 51 CO, riservate
norme speciali, non ha carattere coattivo. Ciò vale, in particolare,
anche per il rapporto tra locatore e locatario, sotto riserva della norma
dell'art. 100 CO che vieta l'esclusione della responsabilità per i casi del
dolo e della colpa grave. Infatti, non si vede per quale motivo le parti
di un contratto di locazione non dovrebbero poter regolare contrattualmente
la questione del regresso per il caso di danni a terzi inerenti all'opera,
ed in ispecie per quelli dipendenti da difetti di manutenzione, con la
riserva tuttavia che tale regolamentazione non deve impedire al locatario
l'uso della cosa locata. Ora, non v'è nessun motivo assoluto per escludere
la possibilità di disciplinare contrattualmente la responsabilità, per
il caso che il danno colpisca un terzo invece del locatario.

    L'art. 6 del contratto di locazione 14 giugno 1937 concluso fra
le Ferrovie federali e la Magazzini generali prevede che, per la merce
depositata nella cantina, le locatrici non assumono responsabilità di
nessuna natura, neppure in caso di incendio, e che se fossero azionate per
infortuni o danni a materiali di terzi, la locataria dovrà completamente
indennizzarle. È chiaro che codeste disposizioni contrattuali regolano
(internamente) la responsabilità delle parti per danni sofferti da terzi;
l'ordinamento concerne tutte le pretese di risarcimento, per qualsivoglia
titolo giuridico. A ragione, pertanto, la querelata sentenza ha accollato
definitivamente l'obbligo di sopportare il danno, nel rapporto interno,
alla locataria Magazzini generali. Non appare pertanto necessario
esaminare in qual modo dovrebbe esser ordinato il regresso in applicazione
dell'art. 51 CO.

Entscheid:

               Il Tribunale federale pronuncia:

    La querelata sentenza 5 luglio 1954 della Camera civile del Tribunale
d'appello è riformata a norma dei considerandi come segue:

    1.-  - In parziale accoglimento del ricorso della Magazzini generali
SA:
   a)  La petizione della ditta Erker contro la ricorrente è respinta.

    b)  La petizione della Castelletti SA è ammessa nella somma di 17
887 fr. 70 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 1947, ritenuto tuttavia
che questa somma dev'essere pagata dalla convenuta alla ditta Erker.

    2.- In parziale accoglimento del ricorso delle Ferrovie federali
svizzere:

    a)  La petizione della ditta Erker contro la ricorrente è accolta
nella somma di 17 887 fr. 70 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 1947. Su
questo punto il ricorso è respinto.

    b)  La petizione della Castelletti SA contro la ricorrente è
attualmente respinta.

    3.- Le Ferrovie federali svizzere hanno per l'importo di 17 887
fr. 70 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 1947 un diritto di regresso
nei confronti della Magazzini generali SA