Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 III 78



81 III 78

22. Sentenza 16 giugno 1955 nella causa Gähwiler e fiolio. Regeste

    Art. 7 lit. i der Verordnung des Bundesgerichts vom 19. Dezember 1910
betreffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte. Ist zur Gültigkeit
der Eintragung in jedem Falle die genaue Angabe der Verfalltermine der
Raten unerlässlich?

Sachverhalt

    A.- Mediante contratto 14 luglio 1954 la ditta Gähwiler e figlio a
Crocifisso vendeva a Walter Oetiker un automobile marca IFA al prezzo di
5800 fr. con riserva della proprietà. Le parti stipulavano le seguenti
condizioni di pagamento: "Fr. 2500.-- sofort bei Ablieferung, Rest bei
monatlichen Raten von Fr. 140.-- auf 2 Jahre".

    L'Ufficio d'esecuzione di Locarno si rifiutava d'iscrivere il patto
di riserva della proprietà perchè, contrariamente a quanto prescrive
l'art. 7 lett. i del Regolamento 19 dicembre 1910 del Tribunale federale,
non indicava la scadenza delle singole rate mensili o almeno quella della
prima rata.

    Contro questo rifiuto la venditrice interponeva reclamo, che era
respinto dall'Autorità cantonale di vigilanza con decisione 16 maggio 1955.

    B.- La ditta Gähwiler e figlio si è aggravata alla Camera di esecuzione
e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo che sia annullata
la decisione cantonale e ingiunto all'ufficio d'iscrivere il patto di
riservata proprietà.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    A norma dell'art. 7 lett. i del Regolamento precitato del Tribunale
federale, l'iscrizione d'un patto di riserva della proprietà deve
menzionare: La scadenza del credito e, se furono pattuiti dei pagamenti
rateali, anche gli importi delle diverse rate ed i rispettivi termini
di scadenza. Si tratta quindi di sapere se l'indicazione della scadenza
delle rate fosse in concreto una condizione essenziale per la validità
dell'iscrizione. La risposta dev'essere negativa. Lo scopo perseguito
dal legislatore con la disposizione citata è manifestamente quello
di permettere al compratore e soprattutto al pubblico di rendersi
conto esattamente delle condizioni in cui dev'essere soluto il residuo
prezzo. Generalmente, le parti stabiliscono le modalità del pagamento
delle rate in modo preciso; ciò non è però strettamente necessario.
Un'indicazione come quella contenuta nel patto litigioso è indubbiamente
sufficiente: essa precisa la scadenza del credito (in due anni, ossia
il 14 luglio 1956, atteso che ovviamente il termine biennale comincia
a correre dalla data del contratto); indica che la somma di 2500 fr. è
pagata in contanti, circostanza dalla quale si desume facilmente che il
residuo debito è di 3300 fr.; precisa infine che questo importo dovrà
essere pagato mediante rate mensili di 140 fr. In siffatte condizioni
appare eccessivo chiedere anche il termine di scadenza esatto della prima
rata; dal testo del contratto si inferisce senz'altro ch'essa doveva
essere pagata il 14 agosto 1954. Concedesi che le autorità di esecuzione
non possono modificare le pattuizioni delle parti e debbono iscrivere un
patto di riserva della proprietà cosí com'è notificato o, se non soddisfa
le esigenze formali della legge, rifiutarne l'iscrizione. In concreto
l'ufficio ha però fatto prova d'un formalismo eccessivo considerando
che l'indicazione del termine di scadenza della prima rata fosse una
condizione essenziale per l'iscrizione del patto.

Entscheid:

       La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è accolto e la querelata decisione 16 maggio 1955
dell'Autorità cantonale di vigilanza è annullata. All'Ufficio d'esecuzione
di Locarno è ingiunto d'iscrivere il patto di riserva della proprietà a
dipendenza del contratto di compravendita 14 luglio 1954.