Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 III 27



81 III 27

9. Sentenza 12 febbraio 1955 nella causa Visa, Intervisa e Visafin.
Regeste

    1.  Im Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung sind die
Aufsichtsbehörden befugt, die Ernennung des Gläubigerausschusses aufzuheben
oder zu ändern (Erw. 1).

    - Wer kann in den Gläubigerausschuss gewählt werden? (Erw. 3).

    2.  Die Frist zur Anfechtung der Zusammensetzung des
Gläubigerausschusses beträgt fünf Tage und beginnt vom Tage der
Gläubigerversammlung an zu laufen, welche die Mitglieder des Ausschusses
bezeichnet hat (Erw. 2).

    3.  Subsidiärer Charakter der staatsrechtlichen Beschwerde wegen
Verletzung von Art. 4 der Bundesverfassung (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- In data 14 giugno 1954 il Pretore di Locarno omologava il
concordato con abbandono dell'attivo proposto dalla Visa S. A. La sentenza
pretoriale, confermata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello con giudicato 5 ottobre 1954, affidava la liquidazione
della società ad Alfonso Scamara, Ufficiale di esecuzione e fallimenti
a Locarno, con l'assistenza d'una delegazione di cinque creditori da
designarsi all'assemblea dei creditori che sarebbe stata convocata dal
liquidatore. L'assemblea dei creditori, tenutasi il 29 ottobre 1954,
nominava a far parte della delegazione: Aldo Zaccheo, Daniele Codazzi,
H. E. Eichenberger, l'avv. Gianluigi Buetti e l'avv. Sergio Salvioni.

    B.- Mediante reclamo 9 novembre 1954 le ditte creditrici Visa,
Intervisa e Visafin insorgevano contro la composizione della delegazione
dei creditori. Ma con decisione 31 dicembre 1954 l'Autorità cantonale di
vigilanza respingeva il gravame.

    C.- In tempo utile le ditte Visa, Intervisa e Visafin si sono
aggravate alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale
federale, concludendo per l'annullamento della decisione querelata e la
convocazione di una nuova assemblea dei creditori per procedere alla nomina
di altri membri della delegazione in sostituzione di quelli da revocarsi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'autorità cantonale di vigilanza si è ritenuta competente a
statuire sul reclamo interposto contro la composizione della delegazione
di cinque creditori prevista dall'autorità dei concordati per assistere
il liquidatore. Con ragione. La delegazione dei creditori nella procedura
di concordato con abbandono dell'attivo (art. 316 b cifra 2 LEF) può
essere equiparata, segnatamente per quanto riguarda la sua nomina,
alla commissione di sorveglianza prevista dall'art. 237 LEF. Dal punto
di vista della liquidazione, l'affinità tra il concordato con abbandono
dell'attivo e il fallimento è tale che giustifica di far capo per via
analogetica all'ordinamento previsto da siffatta disposizione legale,
così come alla giurisprudenza che consente alle autorità di vigilanza di
annullare o modificare la nomina d'una commissione di sorveglianza quando
questa decisione dell'assemblea dei creditori loro sembri inopportuna
(RU 59 III 132).

Erwägung 2

    2.- La decisione querelata ha dichiarato il reclamo tardivo. Le
ricorrenti contestano la tardività del gravame, adducendo che il
tempo utile per presentarlo non era di cinque (art. 239 LEF), bensì di
dieci giorni (art. 316 e LEF). Ma il termine di cui si prevalgono vale
unicamente per l'impugnazione delle decisioni concernenti la realizzazione
dell'attivo. Nel silenzio della legge e stante l'analogia già rilevata
degli istituti del concordato con abbandono dell'attivo e del fallimento
appare indicato di attenersi al termine di cinque giorni dell'art. 239
LEF. Siccome questo termine comincia a correre dalla data dell'assemblea
dei creditori e non da quella della pubblicazione delle deliberazioni
assembleari (cf. JAEGER, commentario, nota 3 all'art. 239 LEF), come
sostengono le ricorrenti, il loro reclamo datato del 9 novembre 1954 era
effettivamente tardivo.

Erwägung 3

    3.- Tuttavia l'autorità cantonale ha esaminato il reclamo anche
nel merito. Essa è giunta alla conclusione che non esisteva un motivo
per revocare la nomina degli avv. Buetti e Salvioni nella delegazione
dei creditori.

    Eccepiscono le ricorrenti che poichè detti professionisti
patrocinano creditori non riconosciuti dalla Visa S. A. e per essa dal
suo commissario non possono rappresentare contemporaneamente la massa
in liquidazione. Questo argomento non regge. Come rettamente ha fatto
osservare l'autorità cantonale, dal momento che gli avv. Buetti e Salvioni
rappresentavano anche creditori riconosciuti, avevano senz'altro qualità
per essere nominati membri della delegazione.

    Sembra che le ricorrenti si lagnino inoltre perchè il credito che
vantano verso la società in liquidazione non è valso a procurare loro un
rappresentante nella delegazione, quantunque fosse di un importo molto più
elevato di quello di altri creditori chiamati a farne parte. Sennonchè, la
scelta dei cinque membri della delegazione era di competenza dell'assemblea
dei creditori. Dato che quelli designati erano creditori o rappresentanti
di creditori riconosciuti, la loro designazione non viola il diritto
federale, e le autorità di vigilanza non hanno motivo di intervenire.

Erwägung 4

    4.- Sussidiariamente le ricorrenti chiedono che il loro gravame sia
trattato quale ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4
CF. L'ammissibilità del ricorso alla Camera di esecuzione e dei fallimenti
del Tribunale federale esclude però la proponibilità del ricorso di
diritto pubblico (art. 84 cp. 2 OG).

Entscheid:

       La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è respinto.