Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 III 14



81 III 14

5. Estratto della sentenza 17 febbraio 1955 nella causa Carmine. Regeste

    Lohnpfändung.

    1.  Abzug von Arzt- und Apothekerkosten bei Berechnung des
Existenzminimums (Erw. 2).

    2.  Dem Betreibungsamte steht nicht zu, nach Abzug des Existenzminimums
vom Einkommen des Schuldners den pfändbaren Betrag auf Grund billigen
Ermessens noch mehr zu ermässigen (Erw. 3).

    3.  Grundsätzlich wirkt eine Erhöhung der Lohnpfändung auf den Tag
des Pfändungsvollzuges zurück. Ausnahme (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- In un'esecuzione promossa dagli eredi fu Giacomo Carmine contro
Silvio Carmine, a Bellinzona, l'ufficio di esecuzione di questa città
pignorò lo stipendio percepito dal debitore nella misura di fr. 150 al
mese, a contare dal luglio 1954.

    Con istanza 30 settembre 1954, i creditori procedenti chiesero un
pignoramento complementare. L'ufficio vi procedette il 21 ottobre seguente
e confermò la trattenuta sullo stipendio nell'importo precedentemente
stabilito.

    Statuendo in data 31 dicembre 1954 sul reclamo interposto dai
creditori contro l'operato dell'ufficio, l'Autorità cantonale di vigilanza
determinò la trattenuta mensile in fr. 250 a far tempo dal momento in
cui la decisione sarebbe cresciuta in giudicato. A giustificazione
di quest'aumento, la giurisdizione cantonale osservò che le entrate
deldebitore, integrate dalle contribuzioni della madre e della suocera alla
pigione, ammontavano a fr. 821,25 al mese, che il minimo di esistenza
per la famiglia del debitore era di fr. 541,25 (minimo per coniugi con
una figlia quattordicenne fr. 400, pigione fr. 100, spese mediche e
farmaceutiche fr. 41,25) e che il residuo pignorabile di fr. 280 doveva
essere staggito solo limitatamente a fr. 250.

    B.- I creditori procedenti hanno deferito questa decisione alla Camera
di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- La posta per spese mediche e farmaceutiche, di cui tien conto
l'accertamento del minimo indispensabile, non è motivata nella decisione
querelata. Secondo i ricorrenti, essa potrebbe essere ammessa alla
deduzione soltanto se si trattasse di oneri straordinari, presupposto
che non ricorrerebbe però in concreto, le spese fatte valere essendo
per così dire ordinarie e pertanto comprese nel minimo di esistenza. La
giurisprudenza autorizza una deduzione a titolo di spese mediche e
farmaceutiche quando sono prevedibili, per esempio in caso di malattie
croniche (cf. Rivista dell'Associazione dei giuristi bernesi, vol.
76 p. 343; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis, vol. I p.
202). Le risultanze degli atti - segnatamente il certificato del medico
chirurgo dott. R. d'Apuzzo attestante delle spese mediche e farmaceutiche
di circa fr. 100 al mese - consentono di ritenere che nella fattispecie
la deduzione litigiosa era giustificata.

Erwägung 3

    3.- La decisione querelata è criticata dai ricorrenti anche perchè,
accertato un residuo pignorabile di fr. 280 al mese, ha fissato la
trattenuta di stipendio a soli fr. 250 Questa critica è fondata. Nessuna
disposizione legale autorizzava l'autorità cantonale, dopo il defalco
del minimo di esistenza dalle entrate del debitore, a procedere in via
equitativa a un'ulteriore riduzione della quota pignorabile.

    - L'autorità cantonale ha giudicato che l'aumento della trattenuta
sullo stipendio avrebbe avuto effetto a far tempo dal momento in cui la
sua decisione sarebbe cresciuta in giudicato. Con ragione i ricorrenti
insorgono contro questo modo di vedere. In massima, un siffatto aumento
ha efficacia retroattiva al giorno del pignoramento complementare. In
concreto però, nella misura in cui posteriormente al 21 ottobre 1954
la parte dello stipendio non staggita è stata versata al debitore, non
esiste più un credito pignorabile. Finchè l'aumento della trattenuta non
era stato notificato al datore di lavoro, questi poteva pagare l'intera
eccedenza di stipendio al suo dipendente. Così facendo, il datore di
lavoro ha soddisfatto ai suoi obblighi e non può quindi essere tenuto a
versare nuovamente una parte dello stipendio all'ufficio di esecuzione. I
ricorrenti avrebbero potuto ovviare a tale situazione chiedendo
che al ricorso fosse accordato effetto sospensivo, il quale avrebbe
dovuto consistere nell'ingiunzione al datore di lavoro di trattenere
provvisoriamente in proprie mani o deporre presso l'ufficio un determinato
importo dell'eccedenza di salario oltre la quota pignorata. Ciò non essendo
avvenuto, l'aumento della trattenuta potrà esplicare retroattivamente i
suoi effetti soltanto in quanto il datore di lavoro debba ancora dello
stipendio all'escusso per i mesi passati; nel rimanente, l'efficacia di
tale aumento sarà limitata al futuro.

Entscheid:

       La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è parzialmente accolto e la querelata decisione riformata
nel senso che la trattenuta mensile è determinata in fr. 280 a contare
dal 21 ottobre 1954 a norma dei considerandi. Pel rimanente il ricorso
è respinto.