Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 III 133



81 III 133

36. Sentenza 15 dicembre 1955 nella causa A. Manfredi & Co., "La
Tecnografica". Regeste

    Rechtsstillstand wegen Militärdienstes (Art. 57 SchKG).

    Die Ausfällung des Urteils im Forderungsprozess nach Art. 79 SchKG
ist trotz der darin eingeschlossenen definitiven Rechtsöffnung keine
Betreibungshandlung.

Sachverhalt

    A.- In data 4 luglio 1955, a Gianella veniva notificato un
precetto esecutivo per l'importo di 87 fr. 10 più gli interessi,
dovuto alla ditta A. Manfredi & Co. per la revisione di una macchina da
scrivere secondo fattura 31 luglio 1954. Gianella formava opposizione
e dal 5 al 27 settembre si recava in servizio militare. Adito dalla
creditrice, il Giudice di pace di Pregassona decideva, in data 10
settembre 1955: "L'istanza 12 luglio 1955 è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al precetto esecutivo N. 22 091 è respinta in
via definitiva." Fondandosi su tale giudizio, la creditrice chiedeva
il proseguimento dell'esecuzione. Contro l'avviso di pignoramento
notificatogli il 14 ottobre 1955, Gianella si aggravava all'Autorità
cantonale di vigilanza, la quale - con decisione 21 novembre 1955 -
accoglieva il reclamo del debitore e annullava l'avviso di pignoramento.

    B.- In tempo utile, la creditrice ha interposto ricorso al Tribunale
federale, chiedendo in via principale che il reclamo del debitore sia
dichiarato irricevibile e in via subordinata che la questione della
validità o meno della sentenza di merito rimanga impregiudicata.

    L'Autorità cantonale di vigilanza e il debitore hanno concluso per
la conferma della decisione querelata.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    In virtù dell'art. 57 LEF, l'esecuzione diretta contro un debitore in
servizio militare è sospesa fintantochè dura il servizio. Di conseguenza,
gli atti d'esecuzione compiuti durante il servizio militare sono nulli
d'ufficio, con l'effetto che l'escusso può limitarsi a impugnare l'atto
di esecuzione successivo al suo ritorno dal servizio (RU 67 III 69 e 73).

    In concreto, soltanto la procedura davanti al Giudice di pace si è
conclusa durante il servizio militare. Contro l'avviso di pignoramento
stesso e le circostanze in cui è stato emanato e notificato, il debitore
non ha sollevato obiezioni atte a giustificarne l'annullamento. Occorre
dunque esaminare qui unicamente se la procedura che ha condotto alla
decisione 10 settembre 1955 del Giudice di pace fosse o meno un atto
di esecuzione.

    A questo riguardo, l'Autorità cantonale di vigilanza rileva nelle
sue osservazioni al ricorso che la sentenza del Giudice di pace è bensì
un giudizio di merito ma che essa dev'essere considerata nulla poichè
il giudice si è nel contempo pronunciato sul rigetto dell'opposizione e
ha così compiuto un atto esecutivo. Questo ragionamento non può essere
condiviso. Infatti, che il giudice di pace non abbia in realtà compiuto
un atto esecutivo risulta già dalla circostanza che la sentenza non è
fondata sugli art. 80 sgg. LEF ma sulle disposizioni del Codice delle
obbligazioni e sull'art. 376 PCT disciplinante le spese nelle sentenze di
merito. Quando poi si consideri che la creditrice ha adito il Giudice di
pace giustificando il suo credito con una fattura, appare evidente che la
procedura contestata dev'essere considerata come una procedura ordinaria
giusta l'art. 79 LEF e non come una procedura esecutiva.

    Così stando le cose, la decisione dell'autorità di vigilanza dev'essere
riformata nel senso che il reclamo del debitore viene respinto perchè
infondato. La creditrice chiede invero che detto reclamo sia dichiarato
irricevibile. Tuttavia, la ricevibilità non può nella fattispecie essere
messa in discussione, giacchè il reclamo è stato inoltrato in tempo utile
contro l'avviso di pignoramento.

Entscheid:

       La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è accolto nel senso che la decisione querelata 21 novembre
1955 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello è
annullata e il reclamo del debitore è respinto.