Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 I 210



80 I 210

34. Sentenza 26 marzo 1954 nella causa Caligari contro Confederazione
svizzera. Regeste

    1.  Art. 60, Abs. 2 Bt G, Art. 9, Abs. 3, und Art. 21 der
Statuten der eidg. Versicherungskasse, vom 29. September 1950. Wenn
ein Bundesbediensteter aus eigenem Verschulden entlassen worden ist,
hat das Bundesgericht im Kassenprozess grundsätzlich nur zu prüfen, ob
die Entlassung verschuldet ist, nicht ob der Entlassene eventuell auch
invalid ist (Erw. 2).

    2.  Art. 9, Abs. 3 der Statuten der Versicherungskasse. Der aus
eigenem Verschulden entlassene Bedienstete hat keinen Anspruch auf
Kassenleistungen. Fortgesetzt leichtsinniges Schuldenmachen eines
Grenzwächters als Entlassungsgrund (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Luigi Caligari, assunto nel Corpo delle guardie di confine nel
1932, fu promosso appuntato nel 1942. Egli è ammogliato e padre d'un
figlio minorenne.

    Da parecchi anni Caligari incontrava delle difficoltà ad adeguare
le spese dell'economia domestica allo stipendio. Nel 1946 la Cassa di
previdenza del personale delle dogane gli concesse un prestito di 2500
fr., che avrebbe dovuto permettergli di sistemare la sua situazione
finanziaria. Egli continuò invece, nonostante gli ammonimenti dei suoi
superiori, ad indebitarsi alla leggera. Per questo motivo, la Direzione
generale delle dogane gli comunicò, nell'ottobre 1950, che la rielezione
pel nuovo periodo amministrativo 1951-53 sarebbe stata differita fino
a quando avesse fornito la prova di aver pagato tutti i creditori, con
l'avvertenza che se non vi avesse proceduto entro la fine dell'anno sarebbe
stata presa una decisione sull'ordinamento del rapporto d'impiego. Caligari
non ottemperò all'invito di sistemare la sua situazione finanziaria. Il 28
dicembre 1950, la Direzione generale delle dogane gli comunicò la decisione
di sciogliere il rapporto di servizio a fine 1950. L'Amministrazione si
dichiarò tuttavia disposta ad occuparlo ulteriormente quale impiegato,
a condizione tuttavia che avesse a pagare i suoi debiti ed evitasse di
contrarne dei nuovi. Questa decisione non fu impugnata dall'interessato.

    Il 18 luglio 1952, Caligari fu trasferito dal posto di Maglio di Colla
a quello di Besazio. Un'inchiesta esperita alcuni mesi dopo avendo permesso
di accertare che si era nuovamente addossati dei debiti, la Direzione
generale delle dogane sciolse definitivamente il rapporto d'impiego pel 19
gennaio 1953, osservando che il licenziamento era da attribuirsi a colpa
propria dell'impiegato a'sensi degli statuti 29 settembre 1950 della Cassa
di assicurazione federale. Nei considerandi di questa decisione 16 dicembre
1952 si legge: "Dal fatto che nonostante gl'insistenti avvertimenti ed
i consigli e malgrado la minaccia del licenziamento l'app. Caligari ha
in breve tempo nuovamente contratto dei debiti per l'importo di 2018
fr. 92 è uopo inferire che non è in grado e non ha neppure la volontà
di adattare le spese alle entrate. Segnatamente col contrarre prestiti e
fare debiti da persone che abitano la zona di confine egli si priva della
possibilità di assumere davanti ad essi, nell'esecuzione del servizio,
l'atteggiamento che richiede la sua posizione di funzionario".

    B.- Con gravame 14 gennaio 1953 al Tribunale federale Caligari chiese
la revoca del licenziamento e, in via subordinata, fece valere delle
pretese pecuniarie verso la Confederazione. Tanto il ricorso disciplinare,
quanto l'azione pecuniaria furono dichiarati irricevibili, quest'ultima
perchè la competente autorità amministrativa non si era ancora pronunciata
sulle pretese dell'attore (sentenza 11 giugno 1953).

    C.- Dopo di aver previamente adito il Dipartimento federale delle
finanze e dogane, che con decisione 29 settembre 1953 respinse le pretese
pecuniarie avanzate contro la Confederazione, Caligari ha promosso
azione davanti al Tribunale federale. Egli chiede che gli sia accordata
la pensione d'invalidità, subordinatamente che gli sia corrisposto il
supplemento sui contributi versati alla cassa di assicurazione (art. 18
degli statuti). Il gravame è motivato in sostanza come segue: La ragione
addotta dal Dipartimento non giustifica lo scioglimento del rapporto
di servizio per colpa dell'impiegato. È vero che nell'autunno 1952
l'attore ha contratto dei nuovi debiti verso persone abitanti la zona di
frontiera; nondimeno, egli non era e non è nullatenente, avendo a proprio
nome una sostanza immobiliare di valore assai superiore all'importo dei
debiti. Ipotecando i suoi beni, avrebbe potuto retrocedere facilmente
e in ogni momento le somme mutuate. Non è quindi ragionevole pensare
che assumendosi tali obblighi finanziari era venuto a trovarsi in una
posizione di dipendenza nei confronti dei creditori, pregiudizievole
all'adempimento corretto delle sue funzioni. Indipendentemente da queste
considerazioni, all'epoca del licenziamento l'attore non era più abile al
servizio doganale. Già il 7 gennaio 1953 il dott. de Stoppani, a Lugano,
aveva accertato dei disturbi funzionali in rapporto con una pletora e
leggera ipertensione arteriosa, leggero enfisema, tachicardia sinusale
e deformazione dei piedi. Questo reperto trovò conferma nella decisione
26 marzo 1953 della Commissione sanitaria militare che dichiarò l'attore
completamente inabile al servizio. In un ulteriore rapporto il dott. de
Stoppani valutò l'incapacità lavorativa al 30%. Non fa quindi dubbio
che, già quando l'amministrazione pronunciò il licenziamento, egli era
inabile al servizio doganale e avrebbe dovuto esser posto al beneficio
della pensione d'invalidità.

    D.- Nella sua risposta l'Amministrazione federale delle finanze ha
proposto la reiezione del gravame, essenzialmente per i seguenti motivi:
Anche negli ultimi anni Caligari prestò normalmente il servizio di
guardia di confine. Il giorno del licenziamento notificò dei disturbi;
dall'esame praticatogli dal medico di fiducia dott. Bianchi risultò
però che, nonostante i disturbi lamentati, avrebbe potuto adempiere il
servizio ancora durante degli anni. Anche se fosse stato invalido nella
misura asserita dal dott. de Stoppani, l'Amministrazione non lo avrebbe
licenziato, ma trasferito ad un posto meno gravoso. Dal fatto che la CVS
lo dichiarò inabile al servizio militare non si può senz'altro inferire
che fosse anche inabile al servizio doganale. In realtà, il rapporto
d'impiego fu sciolto esclusivamente per colpa dell'attore. Questi non
ignorava l'importanza che l'Amministrazione dà alla solvibilità delle
guardie di confine e sapeva che sarebbe stato oggetto di provvedimenti
particolarmente severi qualora avesse continuato ad indebitarsi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Caligari ha riproposto l'azione dopo che la competente autorità
amministrativa si è pronunciata sulle pretese pecuniarie da lui avanzate
contro la Confederazione. Il gravame è quindi ricevibile (art. 110 cp. 1
lett. a e 114 OG; art. 70 cp. 3 dell'Ordinamento degli impiegati).

Erwägung 2

    2.- La contestazione verte sulle prestazioni della Cassa federale di
assicurazione a dipendenza dello scioglimento del rapporto d'impiego. In
siffatte contestazioni il Tribunale federale decide sovranamente, giusta
l'art. 60 cp. 2 della legge concernente l'ordinamento dei funzionari
federali, se il provvedimento impugnato dipenda da colpa dell'assicurato
e, dato il caso, se esista o no un'invalidità permanente. La portata di
questo disposto, applicabile per analogia anche agli impiegati della
Confederazione (art. 62 StF), è tuttavia limitata dalle disposizioni
degli statuti 29 settembre 1950 della Cassa federale di assicurazione,
approvati dall'Assemblea federale.

    Secondo l'ordinamento della cassa, l'agente ha diritto alla
pensione d'invalidità se in base agli accertamenti del servizio medico
amministrativo non è più idoneo alle funzioni esercitate o ad altri
servizi che si possano ragionevolmente pretendere da lui, semprechè
il rapporto d'impiego sia sciolto per questa ragione dall'autorità di
nomina (art. 21). L'agente che domanda il licenziamento prima di aver
raggiunto il limite d'età o che, per colpa sua, non vien più rieletto od è
licenziato non ha invece diritto alcuno a prestazioni della cassa (art. 9
cp. 3). Questa disposizione essendo conciliabile con quella dell'art. 60
cp. 2 StF (come è già stato giudicato pel disposto sostanzialmente identico
dell'art. 9 cp. 3 degli statuti della Cassa pensioni delle FFS), quando
l'agente è stato licenziato per colpa propria il Tribunale federale deve
bensì esaminare, a titolo pregiudiziale, s'egli fosse in colpa, ma non se
fosse anche invalido (RU 69 I 224). Ci si potrebbe invero chiedere se la
questione dell'invalidità non dovrebbe essere esaminata almeno nel caso
in cui l'agente se ne fosse prevalso già nella procedura amministrativa
conclusasi col licenziamento per colpa propria; tale questione può
tuttavia rimanere aperta, atteso che in concreto non si pone. Caligari ha
infatti invocato l'invalidità soltanto dopo lo scioglimento del rapporto
d'impiego. Da decidere è quindi solo la questione se il licenziamento
sia da ascriversi a colpa propria dell'impiegato.

Erwägung 3

    3.- A norma dell'art. 68 cp. 2 dell'Ordinamento degli impiegati, è
ragione grave giustificante il licenziamento qualsiasi circostanza che non
consenta in buona fede di pretendere dall'autorità di nomina che continui
il rapporto di servizio. Tra le ragioni gravi, espressamente menzionate
da questo disposto, figura l'indebitamento costante per sconsideratezza.

    L'Amministrazione muove a Caligari l'addebito di aver continuato,
nonostante i ripetuti ammonimenti e i provvedimenti presi nei suoi
confronti, ad indebitarsi alla leggera, segnatamente verso persone
abitanti la zona di frontiera. È pacifico che gli obblighi finanziari
assunti dall'attore nel 1952 fanno seguito ai numerosi debiti contratti
negli anni precedenti e che avevano provocato la sua non rielezione quale
funzionario. Egli è tuttavia dell'opinione che l'Amministrazione gli
rimprovera a torto di essersi indebitato, atteso che, anche tenuto conto
dei nuovi debiti, la sua situazione patrimoniale rimane attiva. Non occorre
in concreto decidere se l'indebitamento a'sensi dell'art. 68 testè citato
presupponga necessariamente l'insolvenza. Già la circostanza che Caligari
ha continuato a spendere più di quanto guadagnava e, anzichè consumare
i suoi averi, si è assunto dei nuovi debiti verso privati, che spesso
hanno dovuto rivolgersi ai suoi superiori per essere pagati, giustifica
la severità del provvedimento preso dall'autorità di nomina. Per di più
egli non è soltanto ricaduto nella stessa colpa, ma l'ha ancora aggravata
contraendo dei debiti verso persone abitanti la zona di frontiera, cioè
verso persone con le quali poteva venire in rapporto nell'adempimento
del servizio. Così facendo si è posto in una situazione di dipendenza nei
loro confronti, che poteva facilmente indurlo a condiscendenze contrarie
ai suoi obblighi di servizio. È vero che non gli è rimproverata nessuna
infrazione a tale proposito; altrettanto vero è però che il suo modo di
agire era atto a suscitare nel pubblico dei dubbi sulla di lui integrità
ed a discreditare il Corpo delle guardie di confine e l'Amministrazione
stessa. Anche col contegno fuori servizio l'agente deve mostrarsi degno
della fiducia richiesta dalla sua posizione ufficiale (art. 24 cp.
1 dell'Ordinamento degli impiegati). A questo dovere Caligari ha
contravvenuto in modo grave: non si può quindi pretendere in buona fede
che l'autorità di nomina continuasse il rapporto d'impiego. Poichè il
licenziamento è da attribuirsi a colpa dell'attore, questi non può essere
messo al beneficio della pensione. Per lo stesso motivo non ha neppure
diritto al supplemento sui contributi pagati alla cassa di assicurazione
(art. 18 cp. 1 degli statuti).

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    L'azione pecuniaria è respinta.