Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 I 200



80 I 200

32. Estratto della sentenza 12 maggio 1954 nella causa Varini contro
Paoletti e Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Regeste

    Art. 59 BV; Art. 2 Ziff. 4 des A bkommens vom 3. Januar 1933
zwischen der Schweiz und Italien über die Anerkennung und Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen.

    1.  Art. 59 BV bietet keinen Schutz gegen die Vollstreckung eines
ausländischen Urteils, wenn die Voraussetzungen, unter welchen das
ausländische Urteil in der Schweiz anerkannt und vollstreckt wird, in
einem Staatsvertrag geregelt sind.

    2.  Zulässigkeit der Widerklage am Orte der Hauptklage; Begriff des
rechtlichen Zusammenhangs zwischen Haupt- und Widerklage.

Sachverhalt

    A.- Mediante contratto stipulato nel 1943 la Fabrique d'horlogerie
Choisi SA a Locarno, diretta dall'amministratore unico Giorgio Varini,
vendette al prof. Luigi Paoletti a Livorno una partita di orologi per
franchi svizzeri 6000 (fattura 7 agosto 1943). L'acquirente pagò la merce
attraverso il clearing svizzero-italiano in data 30 aprile 1949, ma rifiutò
di pagare gl'interessi moratori del 5%, dovuti dalla data della fattura
al giorno del pagamento della merce in virtù d'una convenzione intercorsa
tra gli esportatori svizzeri e gl'importatori italiani di orologi.

    Per ottenere il pagamento di questi interessi ammontanti a 1716 fr. 60
la Choisi SA, con atto introduttivo 14 dicembre 1950, convenne il debitore
davanti al Tribunale civile e penale di Livorno. Il convenuto contestò
il credito vantato dall'attrice allegando che il ritardato pagamento era
dovuto a circostanze a lui non imputabili (periodo bellico) e formulò,
in via riconvenzionale, una contropretesa per minor valore della merce
fornita. L'attrice si oppose alla riconvenzione facendo valere che era
improponibile per mancanza di connessione con la domanda principale e che,
ad ogni modo, era priva di fondamento.

    Con sentenza 27 aprile 1953 il Tribunale civile e penale di Livorno,
in accoglimento parziale dell'azione e della riconvenzione, pronunciò:

    a) Luigi Paoletti è condannato a pagare alla SA Choisi la somma di
673 fr. 12 oltre interessi al 5% dalla domanda giudiziale per interessi
di mora;

    b) la SA Choisi è condannata a pagare a Luigi Paoletti la somma di
3648 fr. oltre interessi al 5% dalla domanda giudiziale per minor valore
della merce.

    Questa sentenza è passata in giudicato.

    B.- Il 14 novembre 1953, Luigi Paoletti promosse esecuzione contro
Giorgio Varini, che era subentrato alla SA Choisi, per ottenere il
pagamento di 2974 fr. 88 oltre accessori, credito residuante in suo
favore a dipendenza della citata sentenza del Tribunale di Livorno.
L'opposizione interposta al precetto esecutivo fu respinta in via
definitiva dal Pretore di Locarno con sentenza 3 dicembre 1953.

    Contro questo giudizio Varini adì la Camera di esecuzione e dei
fallimenti del Tribunale d'appello che, con sentenza 11 febbraio 1954,
respinse il ricorso per i seguenti motivi: È pacifico che l'esistenza
della convenzione 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia circa
il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (abbr.:
convenzione italo-svizzera) ha per conseguenza di rinviare la delibazione
della sentenza del Tribunale di Livorno alla competenza del giudice di
rigetto (art. 529 cp. 2 codice di procedura civile ticinese). Incontroverso
è pure che in sede di delibazione possono essere invocate le eccezioni
riservate nella convenzione. Il ricorrente risolleva l'eccezione
d'incompetenza del giudice italiano a conoscere della riconvenzione
(art. 2 cifra 4 della convenzione). Sennonchè, la contropretesa fatta
valere da Paoletti davanti al Tribunale di Livorno è une vera e propria
domanda riconvenzionale, connessa con l'oggetto della domanda principale
o col titolo o fatto da cui dipende. La domanda principale e quella
riconvenzionale traggono infatti la loro origine dal contratto di
compravendita stipulato dalle parti nel 1943.

    C.- Varini si è aggravato con tempestivo ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza querelata
e la conferma dell'opposizione interposta al precetto esecutivo. Il
ricorrente ha addotto in sostanza quanto segue: La sentenza querelata
viola l'art. 59 CF e la convenzione italo-svizzera 3 gennaio 1933.
L'art. 2 cifra 4 di questa convenzione riconosce al giudice straniero la
competenza di statuire su una domanda riconvenzionale, purchè sia connessa
con la domanda principale o con i mezzi di difesa invocati contro di essa.
Anche la prassi del Tribunale federale relativa all'art. 59 CF ha ammesso
il foro della riconvenzionale quale eccezione al foro ordinario del
domicilio, a condizione tuttavia che esista connessione tra questa domanda
e quella principale. La connessione è data: a) quando le due pretese
hanno, sia pure soltanto parzialmente, fondamento in un fatto comune,
di modo che l'esame della pretesa attrice comporta necessariamente anche
l'esame della riconvenzionale; b) quando le due pretese risultano da uno
stesso rapporto giuridico. Nessuna di queste condizioni è realizzata in
concreto. La pretesa della SA Choisi concerne la mora del debitore e non
richiedeva pertanto l'esame del contratto di compravendita. D'altra parte,
le due pretese non sgorgano da uno stesso rapporto giuridico. La SA Choisi
chiedeva il risarcimento di un danno (obl. ex delicto); Paoletti domandava
una riduzione del prezzo della merce (obl. ex contractu). I fatti da cui
traggono origine le due obbligazioni sono dunque nettamente distinti
e nulla hanno in comune. Tra le due pretese non esiste la "relazione
giuridica intima" richiesta dalla giurisprudenza.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    L'annullamento della sentenza cantonale è chiesto anzitutto per
violazione dell'art. 59 CF. Ma questa garanzia costituzionale non può
essere invocata dal ricorrente. La convenzione italo-svizzera 3 gennaio
1933 statuisce le condizioni cui sono subordinati il riconoscimento e
l'esecuzione in Isvizzera d'una sentenza italiana in materia civile o
commerciale. Le disposizioni di questo trattato internazionale, ratificato
dall'Assemblea federale, vincolano il Tribunale federale (art. 113 cp. 3
CF). Esse dovrebbero quindi essere applicate anche se fossero in urto
con l'art. 59 CF (RU 57 I 23).

    Il ricorrente può invece prevalersi dell'asserta violazione
dell'art. 2 cifra 4 della convenzione italo-svizzera (art. 84 lett. c
OG). Secondo questo disposto, la competenza dei tribunali dello Stato
nel quale la sentenza è stata pronunciata è fondata se si tratta d'una
domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale o coi mezzi di
difesa invocati contro di essa. Questo principio, non meglio precisato
dalla convenzione, è conforme all'interpretazione data all'art. 59 CF
dal Tribunale federale (messaggio 6 febbraio 1933 del Consiglio federale
all'Assemblea federale, FF 1933, 161). Secondo la sua giurisprudenza, la
garanzia costituzionale del foro del domicilio non esclude che la domanda
riconvenzionale possa essere proposta al foro della domanda principale,
purchè esista una connessione giuridica fra azione e riconvenzione. Una
connessione siffatta non è data soltanto in caso di nesso materiale in
senso stretto, cioè quando le due pretese dipendono da uno stesso atto
giuridico o dallo stesso fatto. Azione e riconvenzione possono basarsi su
fatti diversi, semprechè essi siano la conseguenza d'un negozio giuridico
comune, od abbiano comunque una relazione giuridica stretta (RU 71 I 346,
58 I 169 e sentenze ivi citate; sentenza 7 dicembre 1949 nella causa
Guggenheim, non pubblicata). Nella fattispecie l'azione principale era
volta ad ottenere il pagamento degl'interessi moratori pel ritardato
pagamento del prezzo degli orologi; la domanda riconvenzionale tendeva
al rimborso d'una parte del prezzo pagato per minor valore della merce
fornita. Non fa dubbio che ambedue le azioni sono la conseguenza d'un
negozio giuridico comune, il contratto di compravendita stipulato nel
1943. Sta bene che gl'interessi - moratori o convenzionali - sono dovuti
per compensare il danno occasionato al creditore dal ritardo del debitore;
essi non sono tuttavia che una prestazione accessoria all'obbligazione
contrattuale di pagare il prezzo della merce, alla quale fa capo anche
la domanda riconvenzionale. Con ragione, quindi, il giudice italiano ha
ammesso la connessione delle due pretese e si è dichiarato competente a
conoscere della domanda riconvenzionale.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.