Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 IV 258



80 IV 258

53. Sentenza della Corte di eassazione penale 3 dicembre 1954 nella causa
Mmistero pubblieo della Confederazione contro Schnorf e liteconsorti.
Regeste

    1.  Art. 244, 242 StGB. Gemäss Art. 17 des BG über das Münzwesen
vom 17. Dezember 1952 schützen diese Bestimmungen auch die bisherigen
Goldmünzen zu 100, 20 und 10 Franken (Erw. 1 und 2).

    2.  Art. 242 StGB. Dieses Verbrechens macht sich auch schuldig, wer
einem andern falsches Geld als solches übergibt, obschon er weiss, dass
dieser oder die späteren Erwerber es als echt in Umlauf setzen werden
(Erw. 3).

    3.  Subjektiver Begriff der Mittäterschaft (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Nel maggio 1953 il commerciante Arrigo Arnaboldi, cittadino
italiano domiciliato a Como, si accordava con lo spedizioniere
Egidio Frigerio, pure cittadino italiano, domiciliato a Vacallo, allo
scopo d'introdurre e spacciare in Svizzera monete d'oro contraffatte
in Italia. Si trattava di dischi aurei, che per lega, peso e conio
rassomigliavano ai marenghi svizzeri a tal punto che la contraffazione
era difficilmente riconoscibile a un profano. Frigerio interpellava
Enrico Schnorf, orefice a Chiasso, il quale, esaminato un esemplare
delle monete contraffatte, chiedeva di procurargliene 50 al prezzo di
33 fr. ciascuna. Ricevuta questa prima partita, Schnorf ne ordinava una
seconda di 100 monete. Successivamente gli erano fornite ancora altre
172 monete, il che portava a 322 il numero complessivo dei falsificati
importati da Frigerio e Arnaboldi, di concerto con lo Schnorf. Questi
rivendeva le monete al prezzo di 34 fr. 50 ciascuna, senza rivelare agli
acquirenti che si trattava di falsificati. In appresso le monete trovavano
altri acquirenti e rivenditori, tutti convinti però che si trattasse di
monete genuine, finchè erano infine rintracciate e sequestrate (salvo
alcuni pezzi venduti da Schnorf a clienti occasionali) dalla polizia
cantonale.

    B.- Per questi fatti Frigerio, Schnorf e Arnaboldi erano deferiti alla
Corte delle Assise correzionali di Mendrisio. Con sentenza 28 gennaio 1954
il Presidente delle Assise li dichiarava coautori colpevoli d'importazione
e messa in circolazione di monete false a'sensi degli art. 242 e 244 CP
e li condannava ciascuno a 8 giorni di detenzione (da dedursi il carcere
preventivo sofferto), col beneficio della sospensione condizionale,
e ad una multa di 200 fr.

    C.- Con sentenza 5 maggio 1954 la Corte di cassazione e revisione
penale del Cantone Ticino, adita da Enrico Schnorf, annullava la sentenza
del Presidente delle Assise, dichiarava Frigerio, Schnorf e Arnaboldi
coautori colpevoli d'infrazione all'art. 14 della legge federale sulle
monete 17 dicembre 1952 e li condannava ciascuno ad una multa di 400 fr.,
essenzialmente per i seguenti motivi:

    Gli art. 242 e 244 CP, che il giudice di prime cure ha ritenuti
applicabili alla fattispecie, puniscono colui che mette in circolazione
o importa, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte.
L'espressione "mettere in circolazione", che ritorna in questi
disposti, significa "spendere" una moneta, cioè usarla per l'adempimento
d'un'obbligazione pecuniaria. Questa funzione liberatoria è peculiare al
denaro avente corso legale. Quando la moneta è dichiarata fuori corso,
perde il suo potere liberatorio e contemporaneamente la tutela penale,
la quale si prefigge appunto di reprimere l'immissione in circolazione
di oggetti che non hanno qualifica di denaro avente corso legale. Orbene,
con l'entrata in vigore della legge federale sulle monete 17 dicembre 1952
(abbr. LM) le vecchie monete d'oro da cento, venti e dieci franchi sono
state dichiarate fuori corso. Ne consegue che la loro contraffazione
e messa in circolazione non sono più punibili a norma degli art. 242 e
244 CP.

    Il giudice di prime cure ha ammesso che le vecchie monete d'oro
continuavano nondimeno a godere della piena tutela penale in virtù
del rinvio dell'art. 17 LM alle "disposizioni penali per la protezione
delle monete". Egli ha disatteso che le disposizioni penali proteggono
unicamente la circolazione monetaria e non le monete messe in circolazione;
gli art. 242 e 244 CP non tornano applicabili quando una moneta è
dichiarata fuori corso. Può darsi che il legislatore avesse l'intenzione
di punire con le pene previste da dette norme anche colui che importa e
commercia nel territorio della Confederazione oggetti simili alle vecchie
monete auree, ma la sua intenzione non si è tradotta in una valida norma
legale. Nel campo del diritto penale, retto dal principio fondamentale
"nulla poena sine lege", le norme legali devono descrivere compiutamente
l'azione punibile e non lasciare campo a congetture. Siccome gli art. 242
e 244 CP proteggono soltanto la circolazione monetaria, essi non possono
essere applicati alla contraffazione di monete fuori corso neppure in
virtù dell'art. 17 LM. Il legislatore ha omesso di precisare in modo
sufficiente gli elementi della fattispecie punibile, in particolare
non ha sostituito con altro concetto quello di "messa in circolazione"
(vendita?, donazione?, tesaurizzazione?, ecc.).

    Invece gl'imputati hanno contravvenuto all'art. 14 LM, che punisce con
multa chiunque, senza il permesso del Dipartimento federale delle finanze
e dogane, fabbrica o importa oggetti analoghi per conio, peso e dimensioni
alle monete svizzere e destinati al commercio o alla circolazione. Ai
privati è vietata la fabbricazione e l'importazione di oggetti simili alle
monete aventi corso legale e, in virtù dell'art. 17 LM, anche alle vecchie
monete precedentemente coniate dalla zecca federale. L'applicazione di
tale disposto è atta a proteggere il mercato svizzero dall'invasione di
marenghi contraffatti e indirettamente a proteggere il valore commerciale
delle vecchie monete. Viceversa i disposti del codice penale rimangono
a tutelare il valore incommensurabilmente più grande che è rappresentato
dalla sicurezza della circolazione monetaria.

    D.- Contro questa sentenza il Ministero pubblico della Confederazione
ed Enrico Schnorf si sono aggravati alla Corte di cassazione del Tribunale
federale. Ambedue i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza
cantonale e il rinvio della causa alla precedente giurisdizione: il
Ministero publico perchè abbia a condannare i prevenuti in applicazione
degli art. 242 e 244 CP e non dell'art. 14 LM; Schnorf perchè abbia ad
assolverlo dall'imputazione di aver contravvenuto all'art. 14 LM. Dei
loro argomenti si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

    Arnaboldi e Frigerio non hanno presentato osservazioni al gravame
del Ministero pubblico della Confederazione.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'art. 17 della nuova legge federale sulle monete recita: "Le
disposizioni penali per la protezione delle monete si applicano parimenti
alle vecchie monete d'oro da cento, venti e dieci franchi". Il tenore
letterale e la sede di questa norma, che figura sotto le "Disposizioni
transitorie e finali" (Capo IV della legge), potrebbero indurre a ritenere
che alle vecchie monete auree siano applicabili solo le "Disposizioni
penali" di cui al Capo III della legge stessa (art. 13 e 14). Ma tale non
può essere il senso dell'art. 17. La prima di dette disposizioni penali
punisce colui che importa, acquista o mette in circolazione monete fuori
corso (art. 13). Uno speciale accenno alle vecchie monete d'oro sarebbe
riuscito superfluo se si pon mente che praticamente esse non entrano
in considerazione quale moneta corrente già a motivo del loro valore
intrinseco assai superiore a quello nominale. La seconda disposizione
penale dichiara passibile di multa colui che senza autorizzazione fabbrica
o importa oggetti analoghi alle monete svizzere (p. es. gettoni da giuoco,
talleri di cioccolata, ecc.), che siano stati confezionati senza fine
di falsificazione, ma che per conio, peso e dimensioni possano essere
scambiati con le monete (cf. messaggio del Consiglio federale concernente
la revisione della legge sulle monete, F.F. ed. francese, 1949 I p. 539;
HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Parte speciale, p. 576, HOLZER, Die
Gelddelikte, p. 148 sgg.; inoltre, per la fattispecie analoga dell'art. 327
CP: HAFTER, loc.cit., THORMANNOVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
ad art. 327 nota 3). Neppure questo caso - quantunque non affatto escluso
anche per quanto riguarda l'imitazione di monete auree - non fornirebbe
una giustificazione sufficiente per il disposto dell'art. 17. Il rinvio
di questa norma alle "disposizioni penali per la protezione delle monete"
acquista invece il suo vero senso se posto in relazione con le disposizioni
del codice penale reprimenti la falsificazione delle monete (art. 240
sgg.), che hanno sostituito in modo particolare le disposizioni penali
degli art. 13 a 18 della vecchia legge federale sulle monete 3 giugno 1931
(art. 398 cp. 2 lett. n CP).

    Quest'interpretazione, che estende alle vecchie monete d'oro la
tutela penale di cui godono le monete in virtù degli art. 240 sgg. CP,
è corroborata dai lavori preparatori. Particolare importanza assumono
a tale proposito le deliberazioni parlamentari, le quali hanno condotto
all'inserimento nel disegno di legge d'un art. 16 bis, diventato l'attuale
art. 17; dalle medesime risulta in modo chiaro e univoco l'intenzione
di equiparare, agli effetti della tutela penale, le vecchie monete
auree alle nuove (cf. boll. sten. CN 1952 p. 466 e 472/3; CS 1952
p. 337). Sebbene l'art. 17 LM non richiami espressamente gli art. 240
sgg. CP, la loro applicabilità anche alle vecchie monete auree non fa
quindi alcun dubbio. La volontà del legislatore si è tradotta in una
valida norma legale e non è rimasta mera intenzione. A torto la Corte
cantonale di cassazione ha invocato il principio "nulla poena sine
lege". L'art. 1 CP statuisce bensì che è punibile soltanto il fatto cui
la legge commini espressamente una pena; sennonchè, ad una norma espressa
va in massima equiparata una norma che può essere desunta dalla legge
mediante interpretazione. Colui che trasgredisce ad una siffatta norma
viola la legge ed è punibile alla stessa guisa di colui che trasgredisce
ad una norma espressa (RU 77 IV 183).

Erwägung 2

    2.- Siccome in virtù dell'art. 17 LM le vecchie monete d'oro
partecipano ancora alla tutela penale istituita dagli art. 240 sgg. CP,
è irrilevante se esse abbiano o non abbiano più corso legale, se abbiano
pertanto conservato o perso il loro potere liberatorio (art. 84 CO; art. 6
e 7 LM). La contraffazione o alterazione di queste monete continua ad
essere punibile a norma degli art. 240 e 241 CP, così come ne è sempre
ancora punibile la messa in circolazione (art. 242 CP), l'importazione,
l'acquisto e il deposito (art. 244 CP).

    L'equipollenza agli effetti penali delle nuove e delle vecchie monete
d'oro, voluta dal legislatore, toglie il fondamento all'argomentazione
della Corte cantonale di cassazione, secondo cui le vecchie monete auree
non sarebbero suscettibili di essere "messe in circolazione" a'sensi
degli art. 242 e 244 CP, perchè dichiarate fuori corso e decadute dalla
funzione liberatoria propria al denaro. Per lo stesso motivo è senza
pertinenza la distinzione che il ricorrente Schnorf intende fare tra la
"messa in circolazione" ("Inumlaufsetzen"), concetto che ricorre negli
art. 240-244 CP e 13 LM, e la "messa in commercio" ("Inverkehrbringen"),
concetto che si ritrova agli art. 154 CP e 14 LM: col primo il legislatore
avrebbe inteso l'immissione nella circolazione di falsificati di monete
aventi corso legale; col secondo lo spaccio sul mercato interno di merci
contraffatte, quali i falsificati delle vecchie monete d'oro dichiarate
fuori corso. Giova comunque rilevare che soltanto nel testo italiano
dell'art. 14 cp. 1 LM figura l'aggiunta "destinati al commercio o alla
circolazione" (reminiscenza dell'art. 22 della LM abrogata) e che,
per quanto riguarda la distinzione stessa, essa non corrisponde ad
una differenza sostanziale tra i due concetti (cf. HAFTER, op.cit.,
Parte speciale, p. 578), i quali servono indistintamente a designare
l'immissione di falsificati nel corso delle cose genuine. Opportuno è
inoltre avvertire che, contrariamente all'opinione della Corte cantonale
di cassazione, la messa in circolazione a'sensi degli art. 240 sgg. CP
non significa soltanto la spendita, vale a dire l'uso delle monete
quale mezzo di pagamento con forza liberatoria, ma la loro diffusione in
generale, sia per l'acquisto o l'alienazione di beni, sia per tutt'altra
transazione a titolo oneroso o gratuito che ne provochi il passaggio
di mano in mano. Concedesi che la funzione della moneta come mezzo di
pagamento è preminente; ma essa è altresì specie rappresentativa di valore
e misuratrice dei prezzi (RU 76 IV 164).

Erwägung 3

    3.- Giusta gli accertamenti vincolanti delle giurisdizioni cantonali,
Arnaboldi, Frigerio e Schnorf hanno importato e messo in circolazione
come genuine delle monete d'oro svizzere che sapevano contraffatte per
opera di terzi in Italia. Si sono quindi resi colpevoli del crimine e del
delitto previsti dagli art. 242 e 244 CP (RU 77 IV 14 sgg.). La fattispecie
dell'art. 242 CP (Messa in circolazione di monete false) è realizzata non
solo da chi intenzionalmente usa monete false quale mezzo di pagamento,
ma anche da chi consegna a un terzo delle monete false come tali, sapendo
che questi o i detentori successivi le metteranno in circolazione come
genuine (RU 76 IV 165 consid. 3). Il carattere proprio ai reati di falsità
in moneta fa sì che punibile è già la messa in pericolo del bene protetto,
sia che lo si voglia identificare nella moneta (metallica o cartacea) quale
mezzo legale di pagamento (cf. THORMANN-OVERBECK, op.cit., ad art. 240 CP
nota 1) o quale mezzo di prova (indirettamente nell'interesse patrimoniale
di ottenere mezzi di pagamento genuini: cf. SCHWANDER, Das Schweizerische
Strafgesetzbuch, p. 344 n. 705), sia che lo si voglia identificare
nella circolazione del denaro e negli interessi giuridici connessi,
quali la difesa del monopolio monetario statale o la tutela della buona
fede negli affari (cf. HAFTER, op.cit., Parte speciale, p. 572). Non
si può ad ogni modo condividere l'opinione della Corte cantonale di
cassazione, secondo cui gli art. 240-244 CP sarebbero predisposti soltanto
alla tutela della circolazione monetaria e non delle monete messe in
circolazione. L'invasione di marenghi contraffatti e l'inquinamento
della circolazione che ne è risultato hanno indubbiamente pregiudicato
le vecchie monete d'oro nel loro valore e nell'uso cui sono destinate.

Erwägung 4

    4.- Per quanto riguarda in modo particolare la correità di Schnorf
nell'importazione delle monete contraffatte, che è da lui contestata, le
giurisdizioni cantonali hanno accertato in modo vincolante pel Tribunale
federale che non solo era al corrente dell'introduzione clandestina delle
monete, effettuata materialmente da Arnaboldi e Frigerio, ma che tale
operazione è avvenuta col suo assenso, nel suo interesse e, in parte,
addirittura a sua richiesta. Egli non si è limitato ad acquistare le
monete, ma ne ha provocato l'importazione con le sue ordinazioni. Schnorf
si è associato alla decisione dalla quale è sorto il delitto, in condizioni
e in un grado che lo fanno apparire come un partecipante principale e
pertanto come un correo, giusta la concezione soggettiva della correità
costantemente ammessa dal Tribunale federale (RU 69 IV 97, 70 IV 102 e
76 IV 106).

Erwägung 5

    5.- La sentenza querelata va quindi annullata e la causa rinviata alla
precedente giurisdizione perchè punisca Frigerio, Schnorf e Arnaboldi
per i reati previsti dagli art. 242 e 244 CP e li prosciolga invece
dall'imputazione di aver trasgredito all'art. 14 LM, contravvenzione che,
dopo quanto è stato esposto al considerando primo, non può essere ritenuta
a loro carico.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso del Ministero pubblico della Confederazione è accolto,
la querelata sentenza annullata e gli atti sono rinviati all'autorità
cantonale per nuovo giudizio a norma dei considerandi.

    Il ricorso di Enrico Schnorf è respinto.