Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 II 118



80 II 118

19. Sentenza 8 giugno 1954 della I Corte civile nella causa Società
immobiliare La Salina SA contro Graziano Mancini. Regeste

    Art. 705 OR.

    Der Verwaltungsrat einer A.-G. kann durch die Generalversammlung
jederzeit und aus irgendwelchem Grunde abberufen werden.

    Zur Wahrung seiner Interessen steht dem Verwaltungsrat in der
Regel nur die Schadenersatzklage (Art. 705 Abs. 2 OR) zu Gebote. Frage
der Zulässigkeit auch der blossen Feststellungsklage in Gestalt der
Genugtuungsklage, falls die Abberufung eine unerlaubte Verletzung des
Verwaltungsrats in seinen persönlichen Verhältnissen bedeutet.

Sachverhalt

    A.- Il 20 giugno 1947, Pietro Giumini, Graziano Mancini e Plinio
Zanolini costituivano la Società immobiliare La Salina S. A., con sede
a Muralto. Per il primo periodo statutario di tre anni erano nominati
amministratori i tre azionisti fondatori; Graziano Mancini era designato
presidente del consiglio d'amministrazione.

    A motivo di dissensi sorti durante l'amministrazione tra il
presidente e gli altri due membri del consiglio, questi convocavano
un'assemblea generale straordinaria degli azionisti. Nell'avviso di
convocazione, pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul
Foglio ufficiale del Cantone Ticino, figurava quale prima trattanda la
"Revoca d'un amministratore e nomina del nuovo presidente del consiglio
d'amministrazione della società". L'assemblea, tenutasi a Locarno il
31 gennaio 1950, deliberava la revoca di Graziano Mancini dalla carica
di amministratore e designava Pietro Giumini presidente del consiglio
d'amministrazione.

    B.- Con petizione 31 marzo 1950 Mancini conveniva la Salina
S. A. davanti al Pretore di Locarno proponendo a giudicare:

    "1. Le deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria 31 gennaio
1950 della Società immobiliare La Salina SA, Muralto. sono annullate.

    Sub. - La deliberazione circa la revoca, trattanda 1, è cassata.

    2. Comunicazione e pubblicazione sugli organi di pubblicazione sociali.

    3. Spese tutte giudiziarie e ripetibili a carico solidale di Pietro
Giumini e Plinio Zanolini."

    L'attore motivava queste conclusioni adducendo che la deliberazione
sociale era contraria alla legge e allo statuto, poichè non esisteva un
motivo che giustificasse la sua revoca dalla carica di amministratore
prima della scadenza del termine statutario.

    La convenuta concludeva pel rigetto della petizione.

    C.- Statuendo in data 29 luglio 1952, il Pretore accoglieva la
petizione nel senso che, accertata la validità della deliberazione
assembleare 31 gennaio 1950, dichiarava ingiustificata ed arbitraria la
revoca dell'amministratore Mancini. Pel rimanente le domande dell'attore
erano respinte. Dopo di aver costatato che le giustificazioni date dalla
società per la revoca dell'attore non erano fondate, il primo giudice
concludeva osservando che l'amministratore revocato aveva bensì diritto
all'azione di risarcimento e, con o prima di essa, all'accertamento
giudiziale dell'arbitrarietà della decisione di revoca, ma non all'azione
di contestazione della deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 706
CO, perchè la deliberazione non era contraria alla legge o allo statuto.

    Da questa sentenza si appellavano, in via principale, la Salina
S. A. e, adesivamente, Graziano Mancini.

    Con sentenza 23 novembre 1953 la Camera civile del Tribunale d'appello
confermava il giudizio querelato essenzialmente per i seguenti motivi:

    La trasformazione d'una domanda di contestazione d'una deliberazione
assembleare in una domanda di accertamento non sottoposta all'esame del
giudice è ammissibile. Il diritto privato federale (art. 705 CO) non
potrebbe fare a meno dell'azione di mero accertamento in quanto ricorra
il presupposto dell'interesse. È bensì vero che il periodo di nomina
era da tempo scaduto, ma altrettanto vero è che l'attore aveva e ha un
interesse giuridico a far accertare che la revoca era ingiustificata. Anche
l'appello adesivo dev'essere respinto, poichè la deliberazione impugnata
non contrasta nè con la legge, nè con lo statuto.

    D.- Tempestivamente la Salina S. A. ha interposto un ricorso per
riforma al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza
cantonale e il rigetto della petizione. La ricorrente fa valere che
l'attore non ha un interesse giuridico a far dichiarare arbitraria la
deliberazione assembleare e che l'ammissibilità dell'azione di risarcimento
rende improponibile quella di mero accertamento.

    Mancini, aderendo al ricorso, ha chiesto che, confermata la
sentenza cantonale, sia pubblicata la pronuncia dichiarativa del Pretore
(dispositivo I della sentenza 29 luglio 1952), a spese della convenuta,
sugli organi di pubblicazione sociale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'art. 705 cp. 1 CO conferisce all'assemblea generale della
società anonima la facoltà di revocare gli amministratori da essa
nominati. L'amministratore può essere rimosso dalla sua carica in ogni
tempo e per qualunque motivo (RU 25 II 346). Questa libertà di revoca si
comprende per il rapporto di fiducia che si stabilisce fra gli azionisti
e l'amministratore, fiducia che può cessare per qualsiasi causa, sia
pure imponderabile. All'amministratore revocato rimane però riservata
l'azione di risarcimento (art. 705 cp. 2 CO).

    La revoca dell'amministratore è pertanto valida, anche se l'assemblea
generale non sia in grado di provare un motivo grave a sostegno della
revoca stessa. Ai fini dell'applicazione dell'art. 705 cp. 1 CO basta
dunque costatare la regolarità con la quale l'assemblea generale si è
riunita e ha deliberato sulla trattanda della revoca. Questa regolarità,
accertata dal primo giudice, non è più stata contestata dall'attore che,
con ragione, ha altresì rinunciato a riproporre in sede federale l'azione
fondata sull'art. 706 CO.

Erwägung 2

    2.- Il primo giudice, con un mutamento dell'azione la cui
ammissibilità procedurale sfugge al sindacato di questa Corte, ha tuttavia
"dichiarata ingiustificata e arbitraria nei confronti di Graziano
Mancini" la deliberazione assembleare che lo revocava dalla carica di
amministratore. La questione se quest'azione di mero accertamento sia
ammissibile in virtù del diritto federale, e in caso affermativo se si
avverino gli estremi dell'azione di accertamento accolta dalla sentenza
querelata, solleva invece un problema di diritto federale la cui cognizione
spetta al Tribunale federale adito col ricorso per riforma (art. 43 OG).

    Come è già stato giudicato, il diritto cantonale può concedere l'azione
di mero accertamento anche quando non sia prevista dal diritto federale,
semprechè questo non la escluda (RU 49 II 430). Orbene, ammettendo la
liceità della revoca senza giustificazione alcuna, il legislatore federale
ha manifestamente inteso negare, di regola, all'amministratore il diritto
di far dichiarare ingiustificata o arbitraria la deliberazione di revoca.
L'amministratore non avrebbe del resto normalmente un interesse giuridico
all'immediato accertamento giudiziale della lesione dei suoi diritti.
Difatto, è conforme all'essenza dell'azione di accertamento che
manca l'interesse a proporla quando l'attore può già esperire l'azione
condannatoria (RU 77 II 351; 79 II 259). Ora, quest'ultima, nella forma
dell'azione di risarcimento, è proponibile dal momento stesso in cui la
revoca è validamente deliberata. Nessun motivo di economia processuale
può giustificare una diversa soluzione: ammettendo l'azione di mero
accertamento lungi dal favorire l'economia dei processi, si favorisce
l'esperimento di due azioni in luogo di quella sola di condanna prevista
dal legislatore federale.

    Accade tuttavia che l'amministratore sia revocato in un modo che
pregiudichi illecitamente le sue relazioni personali. Un tale pregiudizio
può risultargli segnatamente dal fatto che la revoca è resa pubblica con
l'indicazione di motivi che non corrispondono al vero. In un caso siffatto
non può essergli negato l'interesse all'immediato accertamente giudiziale,
nella forma dell'azione di riparazione morale; questa presuppone però
sempre una speciale gravità dell'offesa e della colpa. È vero che, a
norma della vigente giurisprudenza del Tribunale federale, l'azione di
accertamento non è più proponibile contro un atto di molestia cessato
(RU 67 II 44). Ci si potrebbe però chiedere se l'azione non dovrebbe
essere concessa anche quando l'atto di molestia appartiene al passato,
purchè ne persistano gli effetti pregiudizievoli. Ma la questione può
rimanere insoluta, atteso che in concreto la revoca non è avvenuta in modo
da pregiudicare illecitamente l'attore nelle sue relazioni personali. A
tutela dei suoi interessi, questi non disponeva pertanto che dell'azione
di condanna, espressamente riservata dall'art. 705 cp. 2 CO.

Erwägung 3

    3.- Il ricorso adesivo è irricevibile in virtù dell'art. 55 cp. 1
lett. b, ultima frase OG. Infatti, in sede cantonale l'attore non aveva
chiesto di pubblicare la pronuncia dichiarativa del Pretore, bensì di
pubblicare l'annulla mento della deliberazione di revoca. Del resto,
anche se fosse stata proponibile, la domanda adesiva dell'attore sarebbe
venuta necessariamente a cadere con l'accoglimento del ricorso principale.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    1.- Il ricorso principale è accolto. Di conseguenza è annullata la
sentenza 23 novembre 1953 della Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino e la petizione di causa è respinta.

    2.- Il ricorso adesivo è irricevibile.