Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 III 93



80 III 93

19. Sentenza 18 marzo 1954 nella causa Wessel. Regeste

    Rechtzeitigkeit der Arrestprosequierungsklage (Art. 278
SchKG). Abgrenzung der Entscheidungsbefugnisse zwischen Betreibungsbehörden
und Gerichten.

Sachverhalt

    A.- Il 5 marzo 1952, su istanza di Vittoria Percassi a Zurigo,
il Pretore di Lugano-città decretò, a carico di Else Wessel in Rio de
Janeiro, un sequestro di mobilia fondato sulla cifra 4 dell'art. 271 LEF.

    La debitrice fece opposizione al susseguente precetto esecutivo e la
creditrice promosse l'azione di convalida del sequestro mediante petizione
1/2 aprile 1952 alla Pretura di Lugano-città.

    Nel corso della procedura Wessel eccepì di tardività la petizione e di
conseguente caducità il sequestro, e chiese all'Ufficio d'esecuzione di
Lugano la liberazione degli oggetti sequestrati. L'Ufficio oppose però
un rifiuto, adducendo che incombeva al giudice adito di pronunciarsi
sull'eccezione di tardività.

    La debitrice inoltrò un reclamo che l'Autorità cantonale di vigilanza,
invocando lo stesso motivo addotto dall'Ufficio di esecuzione di Lugano,
respinse con decisione 23 ottobre 1952 che non fu deferita al Tribunale
federale.

    Con sentenza 10 agosto 1953 il Pretore di Lugano-città condannò la
convenuta Wessel al pagamento di 2300 fr., osservando che l'eccezione
d'incompetenza "ratione loci" (sollevata dalla debitrice a pag. 3 della
sua risposta e motivata tra l'altro col fatto che l'azione di convalida
del sequestro era stata inoltrata fuori del termine previsto dal diritto
esecutivo) era proceduralmente tardiva e non poteva "quindi formare
oggetto di decisione".

    Cresciuta in giudicato questa sentenza, la debitrice chiese nuovamente
all'Ufficio la liberazione degli oggetti sequestrati e, visto il nuovo
rifiuto oppostole, interpose un reclamo che l'Autorità cantonale di
vigilanza respinse, il 26 febbraio 1954, osservando in sostanza:

    Come già dichiarato in data 23 ottobre 1952 in termini inequivocabili,
è di competenza unica del giudice lo statuire sulla tempestività
dell'azione giudiziaria. Ora siccome il Pretore di Lugano-città ha emanato
la sua sentenza rimasta senz'appello, il giudizio è definitivo. Sta bene
che il giudice non ha esaminato l'eccezione di tardività dell'azione, ma
nulla impediva a Wessel di sollevarla in seconda sede; se non l'ha fatto,
non può sollevarla dinanzi ad autorità incompetenti.

    B.- Wessel ha deferito questa decisione alla Camera d'esecuzione e dei
fallimenti del Tribunale federale, adducendo essere inammissibile che nè
il giudice, nè l'Autorità cantonale di vigilanza non abbiano deciso se
l'azione di convalida del sequestro era stata promossa tempestivamente
o no.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    La decisione impugnata non tiene presente la delimitazione delle
competenze tra le autorità di esecuzione e il giudice.

    La questione se un sequestro sia stato convalidato tempestivamente
mediante azione riguarda il giudice solo nella misura in cui la sua
competenza "ratione loci", secondo il diritto processuale vigente al
suo foro, dipende dall'esistenza d'un valido sequestro. Nei confronti
del giudice l'osservanza del termine per promuovere l'azione è adunque
un presupposto processuale. Ne segue che la portata della sentenza da
lui prolata a questo riguardo si esaurisce nel fatto ch'egli dichiara
l'azione ricevibile o irricevibile. S'egli entra nel merito della
petizione, ritenendo che il termine per agire è stato osservato o
credendo, come in concreto, di essere dispensato dall'indagare questo
punto pregiudiziale per motivi di diritto processuale cantonale, ciò non
può impedire la caducità d'un sequestro che non sia stato convalidato
tempestivamente giusta le disposizioni in materia di esecuzione. Il suo
giudizio è vincolante per le autorità d'esecuzione solo in quanto si
tratti di sapere se un atto processuale compiuto entro il termine dal
creditore fosse idoneo, secondo le norme della procedura, a fondare la
litispendenza dell'azione di riconoscimento del credito. È invece una
questione che dev'essere giudicata dalle autorità di esecuzione se l'atto
processuale ritenuto dal giudice come costitutivo della litispendenza
sia stato compiuto tempestivamente a norma del diritto esecutivo. Se,
per esempio, questo punto appare dubbio pel motivo che è incerto ciò che
debba valere quale notificazione dell'opposizione a norma dell'art. 278
cp. 2 LEF, è da escludere che il giudice debba decidere a questo riguardo
con effetto vincolante per le autorità di esecuzione, tanto più che la
domanda diretta all'autorità che ha effettuato il sequestro per ottenere,
come conseguenza, la caducità di esso, la liberazione degli oggetti
sequestrati o del deposito prestato a norma dell'art. 277 LEF dipende
puramente dal diritto esecutivo (cfr. RU 66 III 59).

    A torto quindi l'Autorità cantonale di vigilanza rifiuta in
concreto di decidere se la petizione 1/2 aprile 1952 sia stata promossa
tempestivamente e fosse quindi idonea a convalidare il sequestro. È
irrilevante la circostanza che già precedentemente, nella medesima
procedura, l'Autorità cantonale di vigilanza si è pronunciata nello
stesso senso e che la ricorrente non è insorta allora davanti al Tribunale
federale. L'illegale rifiuto di trattare nel merito un ricorso è un diniego
di giustizia e, secondo l'art. 19 cp. 2 LEF, può essere impugnato in ogni
tempo (cfr. JÄGER, Kommentar z. SchKG, nota 8 all'art. 19). L'Autorità
cantonale di vigilanza non poteva quindi invocare la sua precedente
sentenza per rifiutare l'esame dell'attuale reclamo. Un siffatto rifiuto
non è che il rinnovo e la conferma dell'anteriore diniego di giustizia.

    Il presente ricorso dev'essere quindi accolto nel senso che
all'Autorità cantonale di vigilanza è ingiunto di esaminare il reclamo
nel merito e di accertare la tempestività dell'azione di convalida del
sequestro. Se quest'accertamento sarà negativo, l'Ufficio d'esecuzione
di Lugano devrà accogliere la domanda di liberazione degli oggetti
sequestrati.

Entscheid:

       La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è accolto nel senso che la decisione querelata è annullata
e gli atti sono rinviati all'Autorità cantonale di vigilanza per un nuovo
giudizio a norma dei considerandi.