Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 III 91



80 III 91

18. Sentenza 2 luglio 1954 nella causa SA Mulino Angelo Rezzonico. Regeste

    Es kann nicht in einem und demselben Arrestverfahren gegen mehrere
Schuldner vorgegangen werden; der Gläubiger muss gegen jeden einzelnen
Schuldner einen Arrestbefehl erlangen. Ein Arrestbefehl, der beide
Ehegatten als Schuldner bezeichnet, ist daher nicht vollziehbar.

Sachverhalt

                     Ritenuto in fatto:

    Con decreto 12 marzo 1954 il Pretore di Lugano-Campagna ordinò
il sequestro a carico dei "coniugi Ernst e Emma Blaser" a Melide di
diversi attrezzi che servono nel loro prestino all'impastazione, cottura
e pesatura del pane. L'Ufficio di esecuzione di Lugano, costatato che
tutti gli attrezzi indicati nel decreto erano protetti dall'art. 92
LEF, si rifiutò di procedere al richiesto sequestro. Statuendo in
data 14 giugno 1954, l'Autorità cantonale di vigilanza respinse il
reclamo interposto dalla creditrice S. A. Mulino Angelo Rezzonico
contro l'operato dell'ufficio. Questa decisione è stata deferita dalla
creditrice sequestrante alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del
Tribunale federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    Il litigio verte sulla questione se gli attrezzi specificati nel
decreto di sequestro siano o no impignorabili a norma dell'art. 92 cifra
3 LEF. Tale questione può tuttavia rimanere indecisa, poichè il sequestro
non può essere eseguito per un motivo formale. Il decreto del Pretore
designa quali debitori ambedue i coniugi Blaser. Questa designazione non
è conciliabile con la natura del sequestro, che costituisce un anticipato
proseguimento dell'esecuzione. Infatti, è bensì possibile di procedere
ad un tempo per lo stesso debito contro più debitori mediante una
sola domanda d'esecuzione che menzioni tutti i condebitori. Tuttavia,
tranne nel caso in cui questi abbiano un comune rappresentante,
l'ufficio deve notificare a ciascuno di loro uno speciale precetto
(art. 70 cp. 2 LEF), per dare inizio ad altrettante esecuzioni distinte,
quanti sono i condebitori escussi (cf. circolare 16 febbraio 1906 della
Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale federale). Ciò vale anche
quando l'uno di essi è il rappresentante legale dell'altro (cf. JAEGER,
commentario, nota 8 all'art. 70 LEF; RU 63 III 13), rappresentanza di
cui nulla si sa però in concreto. Di conseguenza, anche la procedura di
sequestro non può abbracciare più debitori; il creditore deve ottenere
un sequestro contro ogni singolo debitore. Nelle sue osservazioni al
reclamo l'ufficio ha invero addotto che il sequestro non concerne la
moglie. Pel caso in cui con questa allegazione avesse voluto dire che,
eventualmente, avrebbe eseguito il sequestro soltanto nei confronti del
marito, occorre rilevare che un siffatto modo di procedere non sarebbe
ammissibile. Dal decreto di sequestro non risulta in quale misura ciascuno
dei coniugi è debitore del credito oggetto del sequestro. Nulla permette
di ritenere che il marito - con o senza coobbligazione della moglie -
sia il debitore di tutto il credito. È neppure si evince dal decreto se
gli attrezzi sequestrati appartengano al marito o alla moglie, oppure
ad ambedue i coniugi. È appena il caso di avvertire che possono essere
sequestrati soltanto i beni designati come appartenenti al debitore e più
precisamente al singolo debitore. Dal decreto 12 marzo 1954 non risulta
quali siano i rapporti di proprietà tra i coniugi. Orbene, non è compito
dell'autorità di esecuzione di sanare un tale vizio nel modo che ritiene
più opportuno. Essa deve invece rifiutare l'esecuzione d'un decreto di
sequestro che, così come è formulato, non può essere eseguito.

Entscheid:

       La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è respinto.