Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 III 137



80 III 137

31. Estratto della sentenza 16 novembre 1954 nella causa Gnädinger.
Regeste

    Lohnpfändung. Die Befugnis, vorfrageweise über die Pfiicht der Ehefrau
des Schuldners, an den Aufwand des Haushaltes beizutragen, zu entscheiden,
steht in der Regel den Betreibungsbehörden und nicht dem Richter zu.

Sachverhalt

    In un'esecuzione promossa da Augusto Gnädinger nei confronti di
Silvio Papina, autista, a Minusio, l'Ufficio di Locarno pignorò il salario
percepito dal debitore nella misura di 40 fr. al mese.

    Contro il pignoramento insorse il debitore, adducendo che nel computo
delle sue risorse non poteva essere tenuto conto d'un contributo della
moglie alle spese dell'economia domestica perchè l'esercizio del di lei
salone di pettinatrice era deficitario.

    Sulla base d'una nuova valutazione del reddito pro fessionale della
moglie e del suo contributo alle spese dell'economia domestica l'Autorità
cantonale di vigilanza ridusse la trattenuta di salario a 30 fr.

    Il creditore procedente si è aggravato alla Camera di esecuzione e dei
fallimenti del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione
querelata e il ripristino del pignoramento di salario nell'importo di
40 fr. al mese.

    La Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale ha
respinto il ricorso per i seguenti

Auszug aus den Erwägungen:

                             motivi:

Erwägung 2

    2.- Invocando l'opinione dei commentatori JÄGER e DÄNIKER
(Schuldbetreibung- und Konkurs-Praxis vol. I p. 190) il ricorrente
sostiene inoltre che in un caso complesso come quello in esame spetta al
giudice civile, e non alle autorità esecutive, stabilire il contributo
della moglie alle spese comuni. Sennonchè quest'argomentazione è in
contrasto con la conclusione del ricorso. Il ricorrente non chiede
il pignoramento d'un salario contestato, bensì il pignoramento puro e
semplice. A giusta ragione. Il modo di procedere indicato dai predetti
autori è giuridicamente possibile e praticamente attuabile solo quando
la moglie è contemporaneamente datrice di lavoro del proprio marito
e quindi sua debitrice di salario, com'era il caso nella sentenza RU
60 III p. 55 sgg. Qualora il datore di lavoro del marito sia invece un
terzo, è inconcepibile che l'obbligo di contribuzione della moglie debba
poter essere vagliato dal giudice civile. Oggetto del pignoramento è il
salario. Se una parte di questo è pignorata solo come credito contestato,
è affatto irrilevante, nella causa promossa dal cessionario del credito
o dal creditore contro il debitore di salario (art. 131 LEF), che il
creditore di salario abbia nei confronti della propria moglie una pretesa
accessoria a titolo di prestazione di contributi. Con l'affermazione
che l'obbligo di contribuzione della moglie, preteso dal creditore o
ammesso dall'Ufficio d'esecuzione, è d'un importo meno elevato o non
esiste affatto, il debitore non contesta l'ammontare, ma la pignorabilità
del salario da staggire. A tal riguardo chi deve prendere una decisione
non è il giudice, bensì l'ufficio d'esecuzione, in quanto il contributo
non sia già stato stabilito in un precedente processo tra i coniugi
(p. es. a'sensi dell'art. 246 cp. 2 CC). All'infuori di quest'ultimo
caso, le autorità d'esecuzione sono sole competenti a decidere, in via
pregiudiziale, la questione dell'obbligo di contribuzione al fine di
determinare il minimo indispensabile all'esistenza non coperto. Nè dette
autorità nè il creditore possono provocare una decisione del giudice che
dovrebbe essere diretta contro la moglie, a meno che questa sia in pari
tempo anche debitrice di salario.