Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 V 316



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Urteilskopf

139 V 316

40. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa
Municipio del Gambarogno e llcc. contro Cassa pensioni dei dipendenti dello
Stato (ricorso in materia di diritto pubblico)
9C_904/2012 del 6 maggio 2013

Regeste

Art. 7 BVV 2; Anschluss an mehrere Vorsorgeeinrichtungen bei Gemeindefusion.
Art. 7 Abs. 2 BVV 2 ermöglicht zwar dem Arbeitgeber (hier: der fusionierten
Gemeinde) grundsätzlich, seine Arbeitnehmer gruppenweise bei verschiedenen
Vorsorgeeinrichtungen zu versichern; dadurch werden diese indessen nicht
verpflichtet, einseitig festgelegte Bedingungen zu akzeptieren. Eine solche
Lösung ist unvereinbar mit der Vertragsfreiheit, welcher der Anschlussvertrag
zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrichtung untersteht (E. 4.3).

Sachverhalt ab Seite 316

BGE 139 V 316 S. 316

A.

A.a In virtù di specifiche convenzioni di affiliazione passate a suo tempo con
la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone
BGE 139 V 316 S. 317
Ticino (CPDS; ora Istituto di previdenza del Cantone Ticino), i dipendenti dei
Comuni di Contone e di Magadino come pure quelli del Consorzio Centro
scolastico del Gambarogno e del Consorzio per il piano regolatore dei comuni
del Gambarogno sono stati assicurati per la previdenza professionale, tramite i
loro datori di lavoro, presso detto istituto di previdenza.
A seguito dell'aggregazione dei Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno,
Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio e Vira Gambarogno in
un unico Comune denominato Gambarogno, il 17 agosto 2010 la Cassa pensioni ha
informato quest'ultimo in merito alle ripercussioni previdenziali della
fusione. Premesso che le convenzioni passate con gli ex Comuni e Consorzi
andavano considerate decadute e che sulla base delle norme vigenti il nuovo
Comune per garantire la copertura previdenziale ai suoi dipendenti poteva
scegliere fra diverse soluzioni, l'amministrazione della Cassa pensioni le ha
così riassunte: "a) continuazione del rapporto assicurativo da parte del nuovo
Comune del Gambarogno (per tutti i dipendenti) con la Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato (CPDS); b) affiliazione ad altra Istituzione di
previdenza del Comune del Gambarogno; c) affiliazione del Comune del Gambarogno
a più Istituti di previdenza". Con riferimento a quest'ultima ipotesi,
l'amministrazione della Cassa ha quindi precisato che il Comune, in
applicazione dell'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2;
RS 831.441.1), poteva decidere di affiliarsi a più istituti, a condizione che
definisse preventivamente ogni gruppo di assicurati. In questo caso si
sarebbero dovute esaminare le diverse fattispecie che sarebbero poi state
disciplinate, per quanto riguarda la CPDS, con uno specifico allegato alla
eventuale nuova convenzione. Al fine di poter sottoporre al Comitato "per le
decisioni di sua competenza - indipendentemente dalle scelte che farete -",
l'amministrazione ha invitato il Municipio del Gambarogno a comunicare le sue
decisioni.

A.b Il 1° dicembre 2010 la T. SA, incaricata dal nuovo Comune di trovare una
soluzione previdenziale che andasse incontro alle esigenze dei dipendenti (già
affiliati alla CPDS) e che fosse al tempo stesso finanziariamente sostenibile
per l'ente pubblico, ha comunicato che il Municipio aveva deciso di permettere
a un determinato gruppo di dipendenti (composto di otto persone) affiliatisi
prima del 1995 - ad eccezione di uno solo che aveva chiesto di uscire e di
BGE 139 V 316 S. 318
affiliarsi all'istituto (privato) di previdenza scelto dal nuovo Comune - di
rimanere assicurati, previo accordo della stessa, alla CPDS con una nuova
convenzione e di dare invece la possibilità a nove dipendenti, a suo tempo
affiliati presso la CPDS, di concludere un nuovo rapporto previdenziale con il
nuovo istituto previdenziale del Comune. L'amministrazione della Cassa,
osservando tra l'altro che la proposta dei gruppi non era congruente con la sua
stessa definizione poiché nel gruppo di otto persone che sarebbero rimaste
presso la CPDS ve ne erano due affiliate dopo il 1995, mentre un altro entrato
prima di tale anno non ne era compreso, ha risposto il 18 febbraio 2011 di non
potere dare seguito alla richiesta del Comune - che inoltre in quanto ente
esterno non poteva rivendicare un diritto - perché contraria agli interessi
della CPDS, aggiungendo che qualora il nuovo Comune avesse optato per
l'adesione a un altro istituto di previdenza, tutti gli affiliati degli ex
Comuni vi sarebbero dovuti essere trasferiti. Per tale evenienza la CPDS
garantiva a tutti i dipendenti uscenti la prestazione di libero passaggio
integrale, con conseguente addebito al Comune - in applicazione del Regolamento
interno concernente la liquidazione parziale - della differenza, pari a circa
fr. 860'000.-, fra il grado di copertura effettivo della Cassa pensioni al 31
dicembre 2010 e quello al 100 %.

A.c Mediante nuova presa di posizione del 28 febbraio 2011 il Municipio si
diceva sorpreso del rifiuto opposto dalla Cassa per una soluzione che, oltre a
essere stata preventivamente discussa con il suo vicedirettore, appariva equa e
teneva in debita considerazione le aspettative e i diritti dei dipendenti.
Quindi contestava, data l'esiguità del numero dei partenti, l'adempimento degli
estremi per una liquidazione parziale oltre che l'onere finanziario a suo
carico per la differenza rispetto al grado di copertura totale. Nel domandare
di pronunciarsi nuovamente sulla questione, il Comune si diceva disposto a
rinunciare al trasferimento di P., unica eccezione di affiliazione avvenuta
prima del 1995, e di rimettersi al giudizio della Cassa in relazione ai casi
dei signori D. e S. - la cui posizione si è tuttavia poi risolta poiché la
Cassa ne ha incondizionatamente assunto il pensionamento - che avevano espresso
il desiderio di rimanere affiliati alla CPDS nonostante la loro affiliazione
fosse intervenuta dopo il 1995. Da parte sua, il Comitato della Cassa ha
ribadito il 21 aprile 2011 di non potere mantenere l'assicurazione presso la
CPDS per solo una parte dei dipendenti degli ex Comuni poiché la proposta non
tutelava sufficientemente dal profilo finanziario la Cassa. Il Comitato si
BGE 139 V 316 S. 319
dichiarava tuttavia disposto a stipulare una nuova convenzione con il Comune a
condizione che tutti i dipendenti degli ex Comuni rimanessero affiliati alla
CPDS. In caso contrario, essi sarebbero dovuti uscire dalla CPDS. Vista la
mancata adesione del Municipio a detta proposta, il Comitato ha segnalato con
scritto del 30 novembre 2011 di avviare la procedura di liquidazione parziale
in relazione a tali (tutti) assicurati per disdetta delle convenzioni di
affiliazione con effetto al 31 dicembre 2010. Contestualmente ha indicato, in
un'allegata tabella, l'importo delle prestazioni di libero passaggio dei 16
assicurati interessati e l'onere a carico del Comune, quantificato in fr.
873'778.90. Con scritto di stessa data ha inoltre informato anche gli
interessati dell'avvio di questa procedura.

B. Mediante petizione del 7 dicembre 2011 il Comune del Gambarogno,
rappresentato dal suo Municipio, e i dipendenti degli ex enti comunali
affiliati alla CPDS ( A., B., C., D., E., F., G., H., I., L., M., N., O., P.,
Q. e R.) hanno chiesto, in via preliminare, di sospendere la procedura di
liquidazione parziale e, nel merito, di accertare la nascita/modifica di un
contratto di adesione, con effetto dal 1° gennaio2011, tra la Cassa e il Comune
del Gambarogno riguardante i dipendenti - affiliati prima del 1995 - A., B.,
C., D., E., F. ed G. Inoltre gli attori hanno domandato di condannare la Cassa
al trasferimento della prestazione d'uscita integrale (valuta al 31 dicembre
2010) dei dipendenti H., I., L., M., N., O., P., Q. e R. al nuovo istituto di
previdenza del Comune, Cassa pensioni Basilese Vita SA, contestando gli estremi
di una liquidazione parziale e l'obbligo di fare assumere al Comune il
disavanzo tecnico.
Per pronuncia del 26 settembre 2012 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha respinto la petizione nella misura in cui l'hadichiarata
ricevibile. Rilevato come la richiesta di misure cautelari ( domanda "di
effetto sospensivo") fossedivenutapriva di oggetto dopo che l'autorità di
vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza aveva sospeso la
procedura di verifica della liquidazione parziale sino a conclusione della
presente vertenza - che deve esaminare il motivo (disdetta della convenzione)
per il quale è stata avviata la stessa procedura di liquidazione -, la Corte
cantonale ha negato l'esistenza di una proposta definitiva e vincolante da
parte dellaCassa riguardo all'ipotesi - scelta dal Comune - di un frazionamento
degli assicurati affiliati alla CPDS. In particolare, i giudici cantonali, che
hanno rilevato non sussistere alcun obbligo da parte dell'ente previdenziale di
accettare la suddivisione dei gruppi - a maggior
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ragione se riferita ad assicurati provenienti, come in concreto, da enti
esterni allo Stato per i quali la legge cantonale in materia concede alla Cassa
una semplice facoltà di ammissione -, hanno escluso un consenso fra le parti
sui criteri di tale definizione che oltretutto nemmeno prendeva in
considerazione diverse tipologie di professione. Quanto alla
contestazionedell'apertura della procedura di liquidazione parziale conseguente
all'uscita degli assicurati interessati, i giudici di prime cure l'hanno
ritenuta irricevibile (oltre che irrilevante), posto che spetta all'autorità di
vigilanza, una volta definita la questione dell'affiliazione dei dipendenti
degli ex Comuni, determinarsi in merito con decisione impugnabile al Tribunale
amministrativo federale.

C. Gli attori hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, al quale chiedono di annullare il giudizio cantonale e di
accogliere la petizione. Oltre a ribadire la richiesta di accertamento della
nascita/modifica di un contratto di adesione, con effetto dal 1° gennaio 2011,
tra la Cassa e il Comune del Gambarogno riguardante i dipendenti - affiliati
prima del 1995 - A., B., C.,D., E., F. ed G., i ricorrenti domandano di
rinviare gli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché entri nel
merito della petizione "quo alla questione pregiudiziale concernente
l'inesistenza diuna liquidazione parziale" legata al passaggio del secondo
gruppo di assicurati al nuovo istituto di previdenzascelto dal Comune del
Gambarogno. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
La Cassa (dal 1° gennaio 2013 diventataIstituto di previdenza del Cantone
Ticino) propone di respingere il gravame nei limiti della sua ammissibilità,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a
determinarsi. Con osservazioni del 14 marzo 2013 i ricorrenti hanno preso
posizione sulla risposta della Cassa.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura della sua
ammissibilità.

Erwägungen

Dai considerandi:

1. La questione, esaminabile d'ufficio (cfr. DTF 118 Ia 129 consid. 1 pag.
130), di sapere se una parte è legittimata ad agire in giudizio in qualità di
attrice (legittimazione attiva) e quale altra parte debba essere convenuta in
giudizio (legittimazione passiva) si determina - anche nelle procedure su
azione di diritto pubblico - secondo il diritto materiale. Di principio la
legittimazione attiva spetta al detentore del
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diritto in discussione, mentre quella passiva alla persona obbligata
materialmente. In materia di convenzioni di affiliazione tra un istituto di
previdenza e un datore di lavoro quest'ultimo assume la legittimazione attiva
nella procedura d'azione ai sensi dell'art. 73 LPP nella misura in cui la
controversia verte, come in concreto, su una questione che è oggetto della
convenzione di affiliazione passata fra i due (cfr. SVR 2010 BVG n. 27 pag.
107, 9C_40/2009 consid. 3.2; SVR 2005 BVG n. 27 pag. 97, B 43/04 consid. 1; DTF
135 V 113 consid. 1). La questione di sapere se i singoli assicurati e dunque,
concretamente, i dipendenti degli ex enti affiliati alla CPDS siano ugualmente
legittimati, unitamente al Comune interessato, a ricorrere contro il giudizio
impugnato può essere lasciata aperta poiché in ogni caso il ricorso si rivela
infondato.

2. La Corte cantonale ha accertato in maniera vincolante per il Tribunale
federale che a seguito dell'aggregazione il nuovo Comune del Gambarogno è
subentrato nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei
preesistenti Comuni (art. 3 del decreto legislativo del 23 giugno 2008
concernente l'aggregazione dei Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno,
Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio e Vira Gambarogno).
Ora, se ciò abbia significato (anche) la continuazione dei contratti di
affiliazione previdenziale preesistenti oppure la loro decadenza - a seguito
della cessata esistenza di una delle parti contrattuali (cfr. ad esempio
sentenza 2A.425/2000 del 20 luglio 2001 consid. 2c, concernente il destino di
una convenzione di affiliazione nell'ipotesi di fusione fra datori di lavoro;
v. pure ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Kommentar zum BVG, 2009, n. 1 ad art. 53b
LPP) - e la conseguente necessità di stipulare una nuova convenzione non è di
rilievo ai fini del presente giudizio, come hanno fatto notare i giudici di
prime cure. Infatti, sia che i diritti e gli obblighi derivanti dalle
convenzioni di affiliazione concluse dagli ex enti siano passati al nuovo
Comune sia che essi siano decaduti in seguito alla fusione, in nessun caso i
ricorrenti potrebbero dedurre da questo solo fatto il diritto a una
affiliazione separata (parte alla CPDS, parte alla Cassa pensioni Basilese Vita
SA) dei dipendenti precedentemente assicurati presso la CPDS, come invece
pretendono ancora in sede federale.

3.

3.1 Occorre per contro verificare se un consenso (normativo) su questo punto
possa eventualmente essere stato raggiunto dalle parti in causa in occasione
delle discussioni ricordate nei fatti. L'autorità
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giudiziaria cantonale ha pertinentemente osservato che le convenzioni di
affiliazione costituiscono, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
dei contratti sui generis in senso stretto (DTF 129 III 476 consid. 1.4 pag.
477). Qualora non esistano, come in concreto, accertamenti di fatto sui reali
intendimenti delle parti in causa (in casu: Municipio del Gambarogno, da un
lato, e Cassa opponente, dall'altro) al momento di contrarre o se il giudice
constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro
(presunta) volontà va determinata interpretando le dichiarazioni secondo il
principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva
e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro
nella situazione concreta tenuto conto del contesto e delle circostanze che
hanno preceduto e accompagnato tali dichiarazioni (cfr. DTF 132 III 24 consid.
4 pag. 28; DTF 131 III 280 consid. 3.1 pag. 286 seg.; DTF 130 III 417 consid.
3.2 pag. 424 seg. con rinvii). Il principio dell'affidamento determina quindi
pure l'esistenza di una dichiarazione di volontà. Un'affiliazione può avvenire
anche in maniera tacita, concludente, vale a dire per mezzo di un comportamento
che non si rivela semplicemente passivo, ma che manifesta chiaramente e senza
dubbio una volontà di affiliazione (DTF 129 III 476 consid. 1.4 pag. 477; DTF
123 III 53 consid. 5a pag. 59). L'interpretazione di un contratto alla luce del
principio dell'affidamento è una questione che concerne l'applicazione del
diritto e può pertanto essere esaminata liberamente dal Tribunale federale.
Occorre però fondarsi sul contenuto della manifestazione di volontà e sulle
circostanze nelle quali è avvenuta, che attengono al fatto e i cui accertamenti
da parte della Corte cantonale vincolano di principio il Tribunale federale (
DTF 132 III 24 consid. 4 pag. 28 con riferimenti; SVR 2012 BVG n. 8 pag. 34,
9C_554/2011 consid. 4.1).
Con riferimento all'interpretazione di dichiarazioni scritte è inoltre
opportuno rammentare che ci si riferisce in primo luogo al tenore delle stesse.
La presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere
ad altri criteri d'interpretazione. Ciononostante, non ci si scosterà dal testo
chiaro adottato dagli interessati qualora non vi sia nessun serio motivo di
ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (cfr. DTF 133 III 61 consid.
2.2.1 pag. 67; DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425 con riferimenti).

3.2 Come già in sede cantonale, i ricorrenti ravvisano nella circostanza che la
Cassa opponente abbia esposto con lo scritto del 17 agosto 2010 le tre
possibilità riguardanti il futuro previdenziale dei
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dipendenti interessati una proposta vincolante che il Municipio, aderendo alla
soluzione c) relativa all'affiliazione del Comune del Gambarogno a più istituti
di previdenza, avrebbe poi validamente accettato. Senza il minimo arbitrio, la
Corte cantonale ha tuttavia accertato che nella comunicazione in parola la
Cassa aveva espressamente riservato la facoltà del Comitato di prendere una
decisione in merito alla nuova convenzione - quelle precedenti essendo state da
lei ritenute decadute - indipendentemente dalle scelte che avrebbe fatto il
datore di lavoro. Quanto basta, dato il chiaro tenore della formulazione, per
ragionevolmente escludere che la Cassa abbia dato, in maniera vincolante, carta
bianca al Municipio per decidere autonomamente anche le modalità di
affiliazione presso più istituti di previdenza. Non scalfisce di certo questa
convinzione il passaggio in detto scritto, richiamato dai ricorrenti a sostegno
della loro tesi, in cui l'amministrazione della Cassa ha segnalato che "Sulla
base delle norme vigenti il vostro Comune per garantire la copertura
previdenziale ai suoi dipendenti può scegliere diverse soluzioni". È evidente
che la scelta cui è fatto accenno si riferiva alle possibilità previste per
legge (affiliazione di tutti i dipendenti del nuovo Comune alla CPDS o a un
nuovo istituto di previdenza, rispettivamente loro affiliazione a più istituti
di previdenza) ma non certamente anche alle singole modalità di affiliazione,
che non potevano essere stabilite unilateralmente senza l'approvazione della
Cassa. La quale del resto, per quanto accertato in maniera vincolante dal
Tribunale cantonale, in virtù dell'art. 4 cpv. 2 dell'allora vigente legge
cantonale sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpd) aveva la mera
facoltà, ma non l'obbligo di ammettere assicurati provenienti da enti esterni
allo Stato. Ed è proprio per questi motivi che la Cassa ha formulato più in là
nello scritto la riserva a favore della decisione del Comitato. Ne segue che la
comunicazione del 17 agosto 2010 poteva, in buona fede, essere unicamente
intesa dal Municipio quale mera informazione sulle possibilità che gli si
offrivano per legge in seguito alla nuova situazione creatasi con
l'aggregazione.

3.3 Il rifiuto opposto dalla Cassa il 18 febbraio 2011, ma anche in seguito,
alla definizione dei gruppi formulata dal Comune il 1° dicembre 2010 non
configura pertanto un cambiamento di rotta abusivo e in quanto tale non
meritevole di tutela giuridica. A titolo meramente abbondanziale si osserva del
resto che sin dall'inizio il Municipio del Gambarogno non doveva essere poi
così convinto dell'esistenza di una proposta vincolante da parte della Cassa se
nella stessa
BGE 139 V 316 S. 324
presa di posizione del 1° dicembre 2010 il suo rappresentante segnalava che "il
Municipio ha deciso di permettere ad un determinato gruppo di rimanere
affiliato, previo accordo della stessa (sottolineatura del redattore), alla
Cassa Pensioni dello Stato con una nuova convenzione". Vano risulta inoltre
pure il tentativo di relativizzare la ripartizione delle competenze all'interno
della CPDS tra l'Amministrazione e il Comitato. Evocata per la prima volta in
sede federale, questa censura si rivela anche chiaramente infondata. Se, per
loro stessa osservazione, in virtù dell'art. 44 della Lcpd l'amministrazione
della Cassa doveva avvenire secondo le indicazioni e le deleghe del Comitato e
se nello scritto del 17 agosto 2010 era stata espressamente riservata la
decisione di quest'ultimo organo, mal si comprende come i ricorrenti potessero
dedurre dalle informazioni illustrate dall'Amministrazione precise aspettative
nel senso da loro rivendicato. A essere palesemente contrario agli atti non è
dunque certamente l'accertamento dei primi giudici che hanno negato
l'approvazione, da parte della Cassa, dei gruppi definiti dal Comune, bensì
tutt'al più la contraria tesi dei ricorrenti che in parte addirittura travisano
la realtà dei fatti. Non è così vero che la Cassa avrebbe approvato - quanto
meno secondo il principio dell'affidamento - il criterio di definizione dei
gruppi indicato dal Comune (distinzione tra affiliati prima del 1995, che
sarebbero rimasti alla CPDS, e affiliati dopo il 1995, che sarebbero stati
trasferiti al nuovo istituto di previdenza del Comune) poiché si sarebbe
limitata il 18 febbraio 2011 a evidenziare l'incongruenza della formazione
concreta dei gruppi con il criterio scelto e avrebbe rilevato che nel gruppo
dei dipendenti che sarebbero rimasti assicurati presso la CPDS ve ne erano due
affiliati dopo il 1995, mentre un altro entrato prima del 1995 non ne faceva
parte. Anche qui, è sufficiente il rinvio al resto della presa di posizione del
18 febbraio 2011, e confermata anche in seguito, della Cassa per rendersi conto
del contrario, il Comitato avendo "comunque ritenuto di non poter dar seguito
alla richiesta formulata, non ravvisandone un diritto da parte dell'ente
esterno aderente e ritenendo la proposta contraria agli interessi della Cassa".
Non occorre aggiungere altro. In tali condizioni, la valutazione dei giudici
cantonali per cui, secondo il principio dell'affidamento, le parti non
avrebbero raggiunto un consenso sulla separata affiliazione, secondo la
definizione dei gruppi auspicata dal nuovo Comune del Gambarogno, dei
dipendenti degli ex enti assicurati presso la CPDS non è contraria al diritto
né risulta da un apprezzamento manifestamente inesatto delle prove.
BGE 139 V 316 S. 325

4.

4.1 Gli insorgenti lamentano inoltre, per quanto di rilievo, una errata
applicazione dell'art. 7 cpv. 2 OPP 2 e dell'art. 2 cpv. 2 del regolamento del
29 maggio 1996 della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Rcpd; RL
2.5.5.1.1). Rimproverano alla Corte cantonale di non avere riconosciuto che
dette norme conferirebbero per legge al datore di lavoro il potere di definire
egli stesso, e in maniera vincolante per la Cassa, le categorie di assicurati
assoggettabili a diverse istituzioni di previdenza. Ma anche su questo punto le
censure ricorsuali sono destituite di fondamento.

4.2 L'art. 7 OPP 2 regola, conformemente al suo titolo, gli effetti
dell'affiliazione a uno o più istituti di previdenza. Il cpv. 1 descrive gli
effetti dell'affiliazione di un datore di lavoro a un istituto di previdenza
nel caso normale in cui questo assicura l'insieme del proprio personale presso
il medesimo istituto. La norma dispone in questo caso che l'affiliazione del
datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione
di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto. Il suo cpv.
2 stabilisce tuttavia che se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi
istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d'assicurati in
modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge siano assicurati. In caso
di lacune nella definizione dei gruppi d'assicurati, gli istituti di previdenza
sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono
esercitare il regresso contro il datore di lavoro. Similmente, come accertato
dalla pronuncia impugnata, l'art. 2 cpv. 2 del regolamento della CPDS sancisce
che l'affiliazione del datore di lavoro alla Cassa pensioni implica di regola
l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti obbligatoriamente alla Lcpd, a
meno che il datore di lavoro abbia definito preventivamente le categorie degli
assicurati assoggettati ad altre istituzioni di previdenza. Il disposto precisa
inoltre che le disposizioni dell'art. 7 OPP 2 sono vincolanti. Come ha avuto
modo di precisare l'UFAS nel suo commento al progetto di OPP 2, cui si
richiamano anche i ricorrenti, il senso dell'art. 7 cpv. 2 OPP 2 è che i
lavoratori che fanno parte di un'azienda con più istituti di previdenza debbano
ugualmente, con l'inizio del lavoro, godere della stessa protezione sociale dei
loro colleghi attivi per una ditta affiliata a un'unica cassa pensione. Per
evitare lacune assicurative il legislatore ha istituito una responsabilità
solidale del datore di lavoro e degli istituti di previdenza (Commento UFAS del
2 agosto 1983, pag. 62, versione tedesca www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039
/02611/index. html?/lang=deu).
BGE 139 V 316 S. 326

4.3 Dalla questione appena descritta relativa agli effetti dell'affiliazione a
uno o più istituti di previdenza deve invece essere distinta quella, qui in
esame, del diritto del datore di lavoro di imporre concretamente a uno o più
istituti di previdenza l'affiliazione di parte del proprio personale secondo le
modalità ed esigenze da lui auspicate (cfr. ricorso, pag. 21: "In casu, è fatto
notorio che i dipendenti affiliati prima del 1995 godono di una copertura più
vantaggiosa rispetto a quelli affiliatisi solo successivamente (...) motivo per
cui per il primo gruppo di assicurati è più vantaggioso restare, per gli altri
è più vantaggioso partire"). Se anche l'art. 7 cpv. 2 OPP 2 gli conferisce
effettivamente la possibilità (di principio) di affiliare gruppi di assicurati
a diversi istituti di previdenza, ciò non comporta per questi ultimi - già solo
per una considerazione legata alla libertà contrattuale che regge il contratto
di affiliazione tra datore di lavoro e istituto di previdenza - l'obbligo di
accettarne passivamente le modalità. Sostenere il contrario significherebbe
imporre unilateralmente un obbligo di contrarre, rispettivamente (nel caso in
cui si ammettesse nella fattispecie la continuazione delle convenzioni
preesistenti) di modifica del contratto di affiliazione che non trova alcun
fondamento né nell'ordinanza né nel regolamento della cassa opponente (cfr. per
analogia SVR 2006 BVG n. 22 pag. 86, B 72/04 consid. 5.2.2). Se così fosse,
rileva a ragione la CPDS, gli istituti di previdenza si vedrebbero costretti ad
accollarsi rischi e oneri non oggettivamente ripartiti e suscettibili di
mettere a repentaglio i loro piani assicurativi oltre che gli interessi
collettivi della comunità stessa degli assicurati. Va dunque anche su questo
punto pienamente condivisa la valutazione della Corte cantonale che ha ritenuto
non potere istituire l'art. 7 cpv. 2 OPP 2 (ma neppure l'art. 2 cpv. 2 del
regolamento della Cassa) un diritto per il Comune del Gambarogno di definire in
maniera vincolante per la Cassa i gruppi di assicurati. Questa conclusione
rende superflua la disamina delle ulteriori censure ricorsuali sul tema.